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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/08/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 226/2019 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 19 dicembre 2024, promossa in questo grado
DA
( C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, presso i cui uffici in via M. Stabile, n. 182, Palermo, domicilia ex lege
APPELLANTE
C O N T R O
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Bisconti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo,via Sammartino n. 45 per procura in atti
APPELLATO
e nei confronti di
, già ( C.F. ), in persona Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vinci nel cui studio sito in Palermo, via Nicolò Turrisi 38/B domicilia, per procura in atti
APPELLATA 2 3
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti;
Per gli appellati: come in atti 4
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 02/07/2018, il Tribunale di Palermo, decidendo sull'opposizione proposta dal nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1
, così disponeva: .
[...]
“ In accoglimento dell'opposizione proposta annulla l'ingiunzione fiscale n.365/10 e la conseguente cartella n.29120150005152116000 dichiarando non dovuti gli importi ivi riportati.
Condanna l'Assessorato al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.768,00 oltre euro 550,00 per spese vive e oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge ”.
Esponeva preliminarmente il primo giudice che andava affermata in ordine all'opposizione proposta la giurisdizione del Giudice ordinario sia con riferimento alla giurisdizione tributaria, per essere il credito oggetto della cartella impugnata dal nei confronti Controparte_1
dell' di natura non Parte_1
tributaria, sia con riguardo alla giurisdizione amministrativa, afferendo la materia questioni di diritto soggettivo dell'ente comunale gestore a pretendere l'erogazione definitiva del contributo.
Osservava che l'opposizione era stata formalmente incardinata nelle forme dell'art. 615 comma 1
c.p.c. ed era finalizzata alla contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, non ancora
Co iniziata, da parte della Regione Sicilia per il tramite Controparte_3
Nel caso di specie parte opponente deduceva motivi che attenevano all'inesistenza del credito, ovvero all'illegittimità della revoca del finanziamento.
A differenza di quanto previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.Lgs. 46/1999 - che prevedeva un termine preclusivo per l'opposizione relativa a crediti di natura contributiva- nel caso di specie, ovvero nel caso di crediti di natura diversa da quella contributiva, l'articolo 29 comma 2 del D.Lgs.
n. 46/1999, relativo alle entrate di natura non tributaria, rinviava alle forme ordinarie di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e, pertanto, nella specie, rilevata l'assenza nella disciplina codicistica di un termine preclusivo di proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la presente opposizione era tempestiva e quindi era ammissibile.
Non rilevava pertanto, che il non aveva proposto opposizione avverso Controparte_1
l'ingiunzione fiscale entro il termine di trenta giorni, non essendo tale termine prescritto nella specie e ben potendosi, quindi, in sede di opposizione all'esecuzione contestare i presupposti in base ai quali era stata emessa l'ingiunzione fiscale. 5
Peraltro l'atto amministrativo presupposto dell'ingiunzione: “nota di revisione amministrativo- contabile”, non risultava essere stato nemmeno notificato o comunicato all'Ente locale sicchè le ragioni di impugnazione ben potevano essere fatte valere con l' atto di opposizione.
Nel merito, l'opponente lamentava l'illegittimità e l'erroneità della revoca del finanziamento, in primis, per essere stata emessa in assenza di un credito certo, liquido ed esigibile .
Era da premettere, in proposito, che: con D.A. n. 627 del 18.09.1989 era stato istituito e finanziato il cantiere lavoro n. 89000307/AG, relativo alla sistemazione della strada comunale Aquileia 6° Lotto;
il comune di (nella specie ente gestore), aveva proceduto alla realizzazione Controparte_1
dell'opera su progetto predisposto dalla Regione con cantiere iniziato in data 07.12.1989 e chiuso in data 20.07.1990; il Direttore dei Lavori Geom. , attestava la fine lavori e in data del 20.08.1990, trasmetteva Parte_2
all'Assessorato Regionale del Lavoro e della Previdenza Sociale rendiconto finale corredato di tutti i giustificativi di spesa ed i costi sostenuti, con numero di allievi/lavoratori utilizzati, nonché il numero di giornate lavorative impiegate e procedeva in data 22.01.1993 a riaccreditare all'ente finanziante il saldo residuato dalla realizzazione dell'opera; in sede di collaudo dell'opera nel 2001 veniva redatta una “nota contabile amministrativa negativa”e, pertanto, in data 13.09.2010 l'Assessorato intimava la restituzione del 90 % del finanziamento (€
36.358,56).
Osservava il primo giudice che, nella specie, a fronte dell'opposizione proposta, l'amministrazione competente convenuta non aveva assolto all'onere probatorio, che su di essa incombeva, non provvedendo a depositare nemmeno la nota contabile –amministrativa negativa, né tanto meno la documentazione utilizzata a supporto di tale decisione, con la conseguenza che non era stato possibile valutare la legittimità e la correttezza della decisione adottata.
In ogni caso, essendo decorsi undici anni dalla data di ultimazione dei lavori e il collaudo, l'azione di ripetizione di indebito doveva ritenersi prescritta, non potendo accogliersi la prospettazione difensiva della convenuta secondo cui occorrerebbe riconnettere il dies a quo della prescrizione all'effettuazione del collaudo. Ed, invero, l'inerzia dell'ente committente protratta per un tempo così lungo da superare i limiti della tollerabilità -in quanto sganciato da esigenze di definizione del rapporto così come dalla natura o dall'economia generale del contratto- ne scolpiva un'inadempienza che non poteva rimanere priva di effetti, non potendosi ritenere che la prescrizione - la quale per 6
regola generale decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere usando della normale diligenza - possa essere rimessa all'unilaterale determinazione della pubblica amministrazione, la quale risulterebbe facultata a fissare unilateralmente il dies a quo della prescrizione.
In definitiva doveva ritenersi che la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito decorreva dal giorno in cui la procedura di collaudo poteva essere espletata che, nella specie, andava individuato nella presentazione della relazione consuntiva finale dell'ente gestore del cantiere di lavoro, avvenuta da parte del comune di nel 1990, con conseguente estinzione del vantato credito Controparte_1
dell'amministrazione regionale per mancato esercizio del vantato diritto nel termine decennale ordinario previsto dall'art. 2946 c.c..
La domanda avanzata nell'anno 2010 era dunque intempestiva, e l'opposizione andava pertanto accolta sotto tutti i profili e andava revocata l'ingiunzione fiscale e la cartella opposte.
Avverso la predetta sentenza l' Parte_1
, proponeva appello censurandola innanzitutto nella parte in cui affermava che “nel caso di
[...]
specie parte opponente deduce motivi che attengono all'inesistenza del credito, ovvero all'illegittimità della revoca del finanziamento. Sicché, l'opposizione necessita di essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc” e, altresì, che “rilevata l'assenza nella disciplina codicistica di un termine preclusivo di proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, la presente opposizione, nella parte in cui lamenta l'illegittimità della revoca del finanziamento, è tempestiva e quindi ammissibile”.
Invero oggetto di impugnativa giudiziale di controparte era innanzitutto l'ingiunzione fiscale, notificata in data 03.10.2010, ex art. 2 R.D. n. 639/1910, con la quale l' ingiungeva il Parte_1
pagamento del 90% della somma finanziata, a seguito del collaudo conclusosi con nota contabile amministrativa negativa.
L'ingiunzione fiscale traeva fondamento dall'accertamento da parte dell'Assessorato di una conditio indebiti sostanziale del , ossia del sopravvenuto venir meno della causa Controparte_1
di erogazione del finanziamento, non avendo controparte superato il collaudo dei lavori e la conseguente verifica amministrativo-contabile cui erano condizionati, ai sensi della L. Reg Sicilia, nn. 17 del 1968, 120 del 1983 e 25 del 1993, i finanziamenti erogati dalla Regione. Nel caso di specie il credito azionato era frutto della revoca del finanziamento deliberato con D.A. n. 627 del 18.09.1989
e relativo al cantiere lavoro n. 89000307/AG per la sistemazione della strada comunale Aquileia 6°
Lotto. 7
Il avrebbe dovuto proporre opposizione avverso la prodromica ingiunzione fiscale, CP_1
considerato che il ricorso contro la cartella di pagamento non poteva avere ad oggetto contestazioni contro l'esistenza o la titolarità del credito;
tali eccezioni andavano necessariamente sollevate contro l'ingiunzione fiscale, previamente notificata. La cartella di pagamento deve essere contestata per vizi propri, ossia difetti di formazione della cartella stessa.
Nella specie trovava applicazione l'art. 3 del R.D. n.639/1910, in base al quale avverso l'ingiunzione di pagamento deve proporsi opposizione nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica, la quale, nel caso oggetto di esame, era avvenuta il 03.10.2010.
Tenuto conto che l'atto di citazione attraverso il quale controparte contestava la pretesa creditoria dell' era stato notificato nel luglio 2015, la sentenza andava censurata nella parte in cui Parte_1
riteneva l'opposizione tempestiva e quindi ammissibile ( primo motivo ).
Il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto non sussistenti i presupposti affinchè il potesse proporre, entro il termine di trenta giorni, opposizione avverso Controparte_1
l'ingiunzione fiscale, enunciando che “l'atto amministrativo presupposto dell'ingiunzione: 'nota di revisione amministrativo-contabile', non è stato nemmeno notificato o comunicato all'Ente locale, per quello che è dato sapere, sicchè le ragioni di impugnazione ben possono essere fatte valere col presente atto di opposizione”.
Sul punto, evidenziava che l'ingiunzione fiscale era lo strumento istituito dal legislatore al fine di consentire una celere riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, espressamente coniando un atto che cumulava in sé le caratteristiche e gli effetti del decreto ingiuntivo e del precetto;
costituiva uno strumento derogatorio alla ordinaria procedura monitoria ingiuntiva di matrice giurisdizionale.
Quanto all'oggetto dell'ingiunzione fiscale, essa ricomprendeva le entrate di diritto privato, senza che occorresse la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accertava e quantificava il debito restitutorio.
Alla luce delle superiori considerazioni - contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure
- alcun atto presupposto avrebbe dovuto essere notificato e, di conseguenza, parte avversa ben avrebbe potuto (rectius, dovuto) proporre tempestiva opposizione avverso la predetta ingiunzione di pagamento, atteso che la stessa – come detto – era stata notificata in data 3/10/2010 (secondo motivo
). 8
Aveva errato il giudice di primo grado nel ritenere che: “a fronte dell'opposizione proposta,
l'amministrazione competente convenuta non ha minimamente assolto l'onere probatorio, che su di essa incombeva, non provvedendo a depositare nemmeno la nota contabile-amministrativa, né tanto meno la documentazione utilizzata a supporto di tale decisione. Così restando inibito a questo giudice di valutare la legittimità e la correttezza della decisione adottata. In ogni caso inoltre l'Assessorato non spiega nemmeno il perché abbia atteso undici anni prima di effettuare il collaudo delle opere, opere di cui non è contestata l'esecuzione, dovendosi pertanto ritenere che siano state conseguite le finalità di cui all'art. 1 L.R. n.17 del 1968, L.R. n. 120 dell'83 e L.R. n. 25 del 93”.
Infatti, contrariamente a quanto asserito in sentenza, l'Amministrazione regionale non era rimasta inerte dalla chiusura del cantiere fino all'atto di collaudo, avendo posto in essere una serie di operazioni e di atti finalizzati alla verifica della regolare esecuzione del cantiere.
Invero, in data 21.02.96, con nota prot. 4086, veniva incaricato del collaudo del cantiere di lavoro n.
8900307/AG il Geom. il quale, già in data 19.08.96 e, successivamente – non avendo CP_4
ricevuto riscontro – in data 10.01.97 e in data 03.04.97, contattava il Comune di , Controparte_1
richiedendo l'inoltro della documentazione necessaria ad effettuare la visita di collaudo. Alle suddette seguirono ulteriori richieste e un'ulteriore visita di collaudo, in data 26.03.98, a seguito della quale non veniva – ancora una volta – consegnata la documentazione richiesta. Su sollecitazione dell'Assessorato, il collaudatore, nel 2001, procedeva ad effettuare la relazione di collaudo, che non poteva che avere riscontro negativo in assenza di documentazione contabile ed amministrativa.
Doveva concludersi non solo che l'Assessorato aveva sempre dimostrato - e comunicato - tramite l'attività del collaudatore, la volontà e l'impegno di voler concludere il procedimento di finanziamento ma, altresì, che l'omesso invio dei necessari documenti da parte dell'Amministrazione
Comunale – più volte sollecitata – aveva ostato ad un collaudo positivo dei lavori ( terzo motivo ).
Il giudice di prime cure aveva erroneamente statuito quanto segue: “Non resta allora che concludere per l'intervenuta prescrizione dell'azione di indebito, non potendo accogliersi la prospettazione difensiva della convenuta secondo cui occorrerebbe riconnettere il dies a quo della prescrizione all'effettuazione del collaudo”.
Invero ai sensi dell'art. 2033 cc “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha il diritto di ripetere ciò che ha pagato”. Il credito di cui all'ingiunzione fiscale e alla cartella discendeva da un evidente indebito per non aver controparte superato il collaudo dei lavori e la conseguente verifica 9
amministrativo-contabile che condizionavano i finanziamenti erogati dalla Regione e, dunque, per avere il Comune beneficiato di un finanziamento la cui erogazione era condizionata.
In tema di termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, occorreva distinguere il caso di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo cominciava a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, da quelli in cui il difetto della causa solvendi sopravveniva al pagamento, nei quali il suddetto termine decorreva dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito era divenuto definitivo.
Nel caso di specie, il procedimento relativo all'istituzione e finanziamento dei cantieri di lavoro si era concluso con un provvedimento che doveva necessariamente fare riferimento alle risultanze dell'atto di collaudo e della nota amministrativo-contabile. Di conseguenza, tenuto conto che l'art. 1935 cc statuiva che la prescrizione iniziava a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, detto giorno non poteva, nel caso in esame, non coincidere con quello in cui era stato effettuato il collaudo che segnava il momento in cui era stata verificata la sussistenza dei presupposti su cui si fondava – in caso di inutilizzo o cattivo utilizzo della somma finanziata per il cantiere – la pretesa creditoria dell'ente che aveva erogato il finanziamento.
Il termine di prescrizione del diritto a ripetere la somma finanziata non poteva che farsi decorrere dalla fine delle operazioni di collaudo, da quando, cioè, l'Amministrazione regionale era stata in grado di conoscere la regolarità o meno dell'operato dell'ente gestore del cantiere.
Alla luce di tale quadro normativo di riferimento, era indubbio che non poteva considerarsi prescritto il diritto di ripetizione di indebito, tenuto conto che tra l'esito del verbale di collaudo – redatto in data
31.12.2001 – e la notifica dell'ingiunzione fiscale ex art. 2 R.D. 639/1910 – avvenuta in data
03.10.2010 – non era decorso il decennio di cui all'art. 2946 cc..
si costituiva in giudizio e in via preliminare rilevava il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva in relazione ai motivi dedotti dal nonché in Controparte_1
ragione di quanto argomentato dal Tribunale di Palermo dell'impugnata sentenza, oggetto del presente procedimento in appello.
Dalla normativa concernente la materia della riscossione emergeva con tutta evidenza che il
Concessionario (ossia ) che riceveva dall'Ente impositore il ruolo, doveva Controparte_3
notificare in ogni caso la cartella di pagamento, non potendo in alcun modo verificare il rapporto sottostante di cui non era parte. 10
Conseguentemente quand'anche il concessionario ricevesse il ruolo esecutivo in un momento in cui era decorso il termine prescrizionale, comunque dovrebbe notificare la cartella perché, in primo luogo, non poteva sapere della intervenuta prescrizione non conoscendo gli atti precedenti alla consegna del ruolo;
in secondo luogo, anche se conoscesse la data della violazione, non avrebbe la possibilità di verificare l'esistenza di eventuali atti interruttivi che erano nella disponibilità esclusiva dell'ente creditore.
Rilevava che ricevuto il ruolo in data 10.02.2015, provvedeva a notificare ritualmente in data
27.05.2015 la cartella di pagamento n. 29120150005152116000, la quale veniva regolarmente ritirata dal segretario Comunale, come attestava la relata di notifica (cfr. Allegato n. 1).
In conclusione, quindi, con riguardo ai motivi relativi a quanto argomentato in primo grado dal nonché nell'impugnata sentenza n. 3425/2018 del 12.07.2018 dal Controparte_1
Tribunale di Palermo, eccepiva il difetto di legittimazione passiva da parte di , CP_3 CP_3
rinviandosi sul punto a quanto argomentato nell'atto di Appello dall'assessorato Regionale della famiglia e delle politiche Sociali e del Lavoro di cui se ne chiedeva l'accoglimento.
Il si costituiva in giudizio e contestava l'avverso appello rilevando che Controparte_1
correttamente il primo giudice aveva ritenuto l'opposizione all'esecuzione proposta tempestiva ed ammissibile non essendo prevista in materia di opposizione all'esecuzione alcun temine decadenziale.
Correttamente il primo giudice aveva pure ritenuto che l' non aveva assolto Parte_1
all'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c. non producendo l'atto prodromico all'ingiunzione fiscale, né aveva proceduto ad effettuare le attività propedeutiche al collaudo dell'opera finanziata e terminata, incaricando soltanto nell'anno 2001 un proprio tecnico per il collaudo. Nè rispondeva al vero che l'omesso collaudo sarebbe allo stesso Comune imputabile a causa della mancata trasmissione degli atti presuntivamente richiesti. Infine rilevava che il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme erogate dalla P.A. andava necessariamente individuato nel momento in cui il diritto poteva essere fatto valere e cioè dalla data in cui il collaudo poteva essere effettuato coincidente con il fine lavori avvenuto nel luglio 1990.
Il 19 dicembre 2024, la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi. 11
Va preliminarmente rilevato che sussiste la legittimazione passiva di , adesso Controparte_3
, a resistere in ordine all'opposizione all'esecuzione proposta Controparte_2
avverso la cartella esattoriale .
Invero la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale ( Cass. n. 11661 del 30/04/2024 ).
Tanto premesso, si osserva che il primo motivo di appello è fondato.
Invero l'ingiunzione fiscale cumula in sè la duplice natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto. Contro di essa, la parte privata ha l'onere di proporre opposizione nel termine di legge per far valere l'inesistenza della pretesa tributaria. Tale accertamento, pertanto, non può più essere rimesso in discussione con l'opposizione proponibile in seguito alla successiva notificazione della cartella esattoriale, restando nel relativo giudizio d'opposizione la causa petendi circoscritta ad ipotetici vizi propri di quest'ultima (Cass. 27 febbraio
1996, n. 1527; Cass. 3 aprile, n. 2894; Cass.15 giugno 2000,n. 8162; Cass. 18 luglio 2002, n. 10496 ;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4394 ; Cass. 25 maggio 2007, n. 12263).
In ogni caso, anche a volere dissentire dalle suesposte considerazioni, ritenendo ammissibile la proposta opposizione all'esecuzione, si osserva che i rimanenti motivi di appello proposti dall' sono comunque fondati, con conseguente infondatezza della Parte_3
proposta opposizione all'ingiunzione.
Invero l'ingiunzione fiscale ricomprende le entrate di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice delle prime cure, alcun atto presupposto avrebbe dovuto essere notificato al e, di conseguenza, parte avversa ben avrebbe potuto proporre tempestiva CP_1
opposizione avverso la predetta ingiunzione di pagamento.
Infatti, contrariamente a quanto asserito in sentenza, l'Amministrazione regionale non è rimasta inerte dalla chiusura del cantiere fino all'atto di collaudo, avendo posto in essere una serie di operazioni e di atti finalizzati alla verifica della regolare esecuzione del cantiere. 12
In data 21.02.96, con nota prot. 4086, veniva incaricato del collaudo del cantiere di lavoro n.
8900307/AG il Geom. il quale, già in data 19.08.96 e, successivamente – non avendo CP_4
ricevuto riscontro – in data 10.01.97 e in data 03.04.97, contattava il Comune di , Controparte_1
richiedendo l'inoltro della documentazione necessaria ad effettuare la visita di collaudo. Alle suddette attività seguì un'ulteriore visita di collaudo, in data 26.03.98, a seguito della quale non veniva consegnata la documentazione richiesta. Su sollecitazione dell'Assessorato, il collaudatore, nel 2001, procedeva ad effettuare la relazione di collaudo, che non poteva che avere riscontro negativo in assenza di documentazione contabile ed amministrativa.
Deve concludersi non solo che l'Assessorato aveva sempre dimostrato - e comunicato - tramite l'attività del collaudatore, la volontà e l'impegno di voler concludere il procedimento di finanziamento ma, altresì, che l'omesso invio dei necessari documenti da parte dell'Amministrazione
Comunale – più volte sollecitata – aveva ostato ad un collaudo positivo dei lavori.
Fondato è il quarto motivo di appello in quanto il termine di prescrizione del diritto a ripetere la somma finanziata non poteva che farsi decorrere che successivamente alla fine delle operazioni di collaudo, avvenuta il 31.12.2001,da quando, cioè, l' era stata in grado di Parte_3
conoscere la regolarità o meno dell'operato dell'ente gestore del cantiere e, quindi, di emettere il provvedimento di revoca del contributo .
In proposito è stato infatti deciso, con pronunce che appaiono del tutto condivisibili, che in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della “causa solvendi” sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (
Cass. n. 23603 del 09/10/2017 ; Cass. n. 12362 del 07/05/2024 ).
Ne consegue che, nella specie, all'epoca della notifica dell'ingiunzione fiscale ( 27 ottobre 2010) il termine decennale prescrizionale non era ancora decorso.
Per le suesposte considerazioni, va rigettata l'opposizione all'esecuzione proposta dal
[...]
avverso la cartella impugnata n.29120150005152116000 e va ritenuta legittima Controparte_1
l'ingiunzione fiscale n.365/10 emessa dall' dell' Parte_1
.
[...] 13
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza tra il Controparte_1
e l' e si liquidano, per il Parte_1
primo grado del giudizio in euro 3.700,00, oltre spese prenotate a debito e per il secondo grado del giudizio in euro 3.700,00, oltre spese prenotate a debito.
Le spese di questo grado del giudizio sopportate dall' ( già Controparte_2
) vanno poste a carico del soccombente e si Controparte_3 Controparte_1
liquidano in euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa in data 02/07/2018 dal Tribunale di Palermo, appellata dall' nei confronti del Parte_1
( adesso Controparte_5 Controparte_2
), rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dal avverso
[...] CP_1 Controparte_1
la cartella impugnata n.29120150005152116000 e dichiara legittima l'ingiunzione fiscale n.365/10 emessa dall' dell' . Parte_1
Condanna il al pagamento in favore dell' Controparte_1 [...]
delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, Parte_1
per il primo grado del giudizio, in euro 3.700,00, oltre spese prenotate a debito e per il secondo grado del giudizio in euro 3.700,00, oltre spese prenotate a debito
Condanna il al pagamento in favore dell' Controparte_1 Controparte_2
delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali
[...]
al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 18 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 226/2019 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 19 dicembre 2024, promossa in questo grado
DA
( C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, presso i cui uffici in via M. Stabile, n. 182, Palermo, domicilia ex lege
APPELLANTE
C O N T R O
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Bisconti, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo,via Sammartino n. 45 per procura in atti
APPELLATO
e nei confronti di
, già ( C.F. ), in persona Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vinci nel cui studio sito in Palermo, via Nicolò Turrisi 38/B domicilia, per procura in atti
APPELLATA 2 3
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: come in atti;
Per gli appellati: come in atti 4
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 02/07/2018, il Tribunale di Palermo, decidendo sull'opposizione proposta dal nei confronti dell' Controparte_1 Parte_1
, così disponeva: .
[...]
“ In accoglimento dell'opposizione proposta annulla l'ingiunzione fiscale n.365/10 e la conseguente cartella n.29120150005152116000 dichiarando non dovuti gli importi ivi riportati.
Condanna l'Assessorato al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.768,00 oltre euro 550,00 per spese vive e oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali come per legge ”.
Esponeva preliminarmente il primo giudice che andava affermata in ordine all'opposizione proposta la giurisdizione del Giudice ordinario sia con riferimento alla giurisdizione tributaria, per essere il credito oggetto della cartella impugnata dal nei confronti Controparte_1
dell' di natura non Parte_1
tributaria, sia con riguardo alla giurisdizione amministrativa, afferendo la materia questioni di diritto soggettivo dell'ente comunale gestore a pretendere l'erogazione definitiva del contributo.
Osservava che l'opposizione era stata formalmente incardinata nelle forme dell'art. 615 comma 1
c.p.c. ed era finalizzata alla contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, non ancora
Co iniziata, da parte della Regione Sicilia per il tramite Controparte_3
Nel caso di specie parte opponente deduceva motivi che attenevano all'inesistenza del credito, ovvero all'illegittimità della revoca del finanziamento.
A differenza di quanto previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.Lgs. 46/1999 - che prevedeva un termine preclusivo per l'opposizione relativa a crediti di natura contributiva- nel caso di specie, ovvero nel caso di crediti di natura diversa da quella contributiva, l'articolo 29 comma 2 del D.Lgs.
n. 46/1999, relativo alle entrate di natura non tributaria, rinviava alle forme ordinarie di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e, pertanto, nella specie, rilevata l'assenza nella disciplina codicistica di un termine preclusivo di proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la presente opposizione era tempestiva e quindi era ammissibile.
Non rilevava pertanto, che il non aveva proposto opposizione avverso Controparte_1
l'ingiunzione fiscale entro il termine di trenta giorni, non essendo tale termine prescritto nella specie e ben potendosi, quindi, in sede di opposizione all'esecuzione contestare i presupposti in base ai quali era stata emessa l'ingiunzione fiscale. 5
Peraltro l'atto amministrativo presupposto dell'ingiunzione: “nota di revisione amministrativo- contabile”, non risultava essere stato nemmeno notificato o comunicato all'Ente locale sicchè le ragioni di impugnazione ben potevano essere fatte valere con l' atto di opposizione.
Nel merito, l'opponente lamentava l'illegittimità e l'erroneità della revoca del finanziamento, in primis, per essere stata emessa in assenza di un credito certo, liquido ed esigibile .
Era da premettere, in proposito, che: con D.A. n. 627 del 18.09.1989 era stato istituito e finanziato il cantiere lavoro n. 89000307/AG, relativo alla sistemazione della strada comunale Aquileia 6° Lotto;
il comune di (nella specie ente gestore), aveva proceduto alla realizzazione Controparte_1
dell'opera su progetto predisposto dalla Regione con cantiere iniziato in data 07.12.1989 e chiuso in data 20.07.1990; il Direttore dei Lavori Geom. , attestava la fine lavori e in data del 20.08.1990, trasmetteva Parte_2
all'Assessorato Regionale del Lavoro e della Previdenza Sociale rendiconto finale corredato di tutti i giustificativi di spesa ed i costi sostenuti, con numero di allievi/lavoratori utilizzati, nonché il numero di giornate lavorative impiegate e procedeva in data 22.01.1993 a riaccreditare all'ente finanziante il saldo residuato dalla realizzazione dell'opera; in sede di collaudo dell'opera nel 2001 veniva redatta una “nota contabile amministrativa negativa”e, pertanto, in data 13.09.2010 l'Assessorato intimava la restituzione del 90 % del finanziamento (€
36.358,56).
Osservava il primo giudice che, nella specie, a fronte dell'opposizione proposta, l'amministrazione competente convenuta non aveva assolto all'onere probatorio, che su di essa incombeva, non provvedendo a depositare nemmeno la nota contabile –amministrativa negativa, né tanto meno la documentazione utilizzata a supporto di tale decisione, con la conseguenza che non era stato possibile valutare la legittimità e la correttezza della decisione adottata.
In ogni caso, essendo decorsi undici anni dalla data di ultimazione dei lavori e il collaudo, l'azione di ripetizione di indebito doveva ritenersi prescritta, non potendo accogliersi la prospettazione difensiva della convenuta secondo cui occorrerebbe riconnettere il dies a quo della prescrizione all'effettuazione del collaudo. Ed, invero, l'inerzia dell'ente committente protratta per un tempo così lungo da superare i limiti della tollerabilità -in quanto sganciato da esigenze di definizione del rapporto così come dalla natura o dall'economia generale del contratto- ne scolpiva un'inadempienza che non poteva rimanere priva di effetti, non potendosi ritenere che la prescrizione - la quale per 6
regola generale decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere usando della normale diligenza - possa essere rimessa all'unilaterale determinazione della pubblica amministrazione, la quale risulterebbe facultata a fissare unilateralmente il dies a quo della prescrizione.
In definitiva doveva ritenersi che la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito decorreva dal giorno in cui la procedura di collaudo poteva essere espletata che, nella specie, andava individuato nella presentazione della relazione consuntiva finale dell'ente gestore del cantiere di lavoro, avvenuta da parte del comune di nel 1990, con conseguente estinzione del vantato credito Controparte_1
dell'amministrazione regionale per mancato esercizio del vantato diritto nel termine decennale ordinario previsto dall'art. 2946 c.c..
La domanda avanzata nell'anno 2010 era dunque intempestiva, e l'opposizione andava pertanto accolta sotto tutti i profili e andava revocata l'ingiunzione fiscale e la cartella opposte.
Avverso la predetta sentenza l' Parte_1
, proponeva appello censurandola innanzitutto nella parte in cui affermava che “nel caso di
[...]
specie parte opponente deduce motivi che attengono all'inesistenza del credito, ovvero all'illegittimità della revoca del finanziamento. Sicché, l'opposizione necessita di essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc” e, altresì, che “rilevata l'assenza nella disciplina codicistica di un termine preclusivo di proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, la presente opposizione, nella parte in cui lamenta l'illegittimità della revoca del finanziamento, è tempestiva e quindi ammissibile”.
Invero oggetto di impugnativa giudiziale di controparte era innanzitutto l'ingiunzione fiscale, notificata in data 03.10.2010, ex art. 2 R.D. n. 639/1910, con la quale l' ingiungeva il Parte_1
pagamento del 90% della somma finanziata, a seguito del collaudo conclusosi con nota contabile amministrativa negativa.
L'ingiunzione fiscale traeva fondamento dall'accertamento da parte dell'Assessorato di una conditio indebiti sostanziale del , ossia del sopravvenuto venir meno della causa Controparte_1
di erogazione del finanziamento, non avendo controparte superato il collaudo dei lavori e la conseguente verifica amministrativo-contabile cui erano condizionati, ai sensi della L. Reg Sicilia, nn. 17 del 1968, 120 del 1983 e 25 del 1993, i finanziamenti erogati dalla Regione. Nel caso di specie il credito azionato era frutto della revoca del finanziamento deliberato con D.A. n. 627 del 18.09.1989
e relativo al cantiere lavoro n. 89000307/AG per la sistemazione della strada comunale Aquileia 6°
Lotto. 7
Il avrebbe dovuto proporre opposizione avverso la prodromica ingiunzione fiscale, CP_1
considerato che il ricorso contro la cartella di pagamento non poteva avere ad oggetto contestazioni contro l'esistenza o la titolarità del credito;
tali eccezioni andavano necessariamente sollevate contro l'ingiunzione fiscale, previamente notificata. La cartella di pagamento deve essere contestata per vizi propri, ossia difetti di formazione della cartella stessa.
Nella specie trovava applicazione l'art. 3 del R.D. n.639/1910, in base al quale avverso l'ingiunzione di pagamento deve proporsi opposizione nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica, la quale, nel caso oggetto di esame, era avvenuta il 03.10.2010.
Tenuto conto che l'atto di citazione attraverso il quale controparte contestava la pretesa creditoria dell' era stato notificato nel luglio 2015, la sentenza andava censurata nella parte in cui Parte_1
riteneva l'opposizione tempestiva e quindi ammissibile ( primo motivo ).
Il Giudice di primo grado aveva erroneamente ritenuto non sussistenti i presupposti affinchè il potesse proporre, entro il termine di trenta giorni, opposizione avverso Controparte_1
l'ingiunzione fiscale, enunciando che “l'atto amministrativo presupposto dell'ingiunzione: 'nota di revisione amministrativo-contabile', non è stato nemmeno notificato o comunicato all'Ente locale, per quello che è dato sapere, sicchè le ragioni di impugnazione ben possono essere fatte valere col presente atto di opposizione”.
Sul punto, evidenziava che l'ingiunzione fiscale era lo strumento istituito dal legislatore al fine di consentire una celere riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, espressamente coniando un atto che cumulava in sé le caratteristiche e gli effetti del decreto ingiuntivo e del precetto;
costituiva uno strumento derogatorio alla ordinaria procedura monitoria ingiuntiva di matrice giurisdizionale.
Quanto all'oggetto dell'ingiunzione fiscale, essa ricomprendeva le entrate di diritto privato, senza che occorresse la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accertava e quantificava il debito restitutorio.
Alla luce delle superiori considerazioni - contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure
- alcun atto presupposto avrebbe dovuto essere notificato e, di conseguenza, parte avversa ben avrebbe potuto (rectius, dovuto) proporre tempestiva opposizione avverso la predetta ingiunzione di pagamento, atteso che la stessa – come detto – era stata notificata in data 3/10/2010 (secondo motivo
). 8
Aveva errato il giudice di primo grado nel ritenere che: “a fronte dell'opposizione proposta,
l'amministrazione competente convenuta non ha minimamente assolto l'onere probatorio, che su di essa incombeva, non provvedendo a depositare nemmeno la nota contabile-amministrativa, né tanto meno la documentazione utilizzata a supporto di tale decisione. Così restando inibito a questo giudice di valutare la legittimità e la correttezza della decisione adottata. In ogni caso inoltre l'Assessorato non spiega nemmeno il perché abbia atteso undici anni prima di effettuare il collaudo delle opere, opere di cui non è contestata l'esecuzione, dovendosi pertanto ritenere che siano state conseguite le finalità di cui all'art. 1 L.R. n.17 del 1968, L.R. n. 120 dell'83 e L.R. n. 25 del 93”.
Infatti, contrariamente a quanto asserito in sentenza, l'Amministrazione regionale non era rimasta inerte dalla chiusura del cantiere fino all'atto di collaudo, avendo posto in essere una serie di operazioni e di atti finalizzati alla verifica della regolare esecuzione del cantiere.
Invero, in data 21.02.96, con nota prot. 4086, veniva incaricato del collaudo del cantiere di lavoro n.
8900307/AG il Geom. il quale, già in data 19.08.96 e, successivamente – non avendo CP_4
ricevuto riscontro – in data 10.01.97 e in data 03.04.97, contattava il Comune di , Controparte_1
richiedendo l'inoltro della documentazione necessaria ad effettuare la visita di collaudo. Alle suddette seguirono ulteriori richieste e un'ulteriore visita di collaudo, in data 26.03.98, a seguito della quale non veniva – ancora una volta – consegnata la documentazione richiesta. Su sollecitazione dell'Assessorato, il collaudatore, nel 2001, procedeva ad effettuare la relazione di collaudo, che non poteva che avere riscontro negativo in assenza di documentazione contabile ed amministrativa.
Doveva concludersi non solo che l'Assessorato aveva sempre dimostrato - e comunicato - tramite l'attività del collaudatore, la volontà e l'impegno di voler concludere il procedimento di finanziamento ma, altresì, che l'omesso invio dei necessari documenti da parte dell'Amministrazione
Comunale – più volte sollecitata – aveva ostato ad un collaudo positivo dei lavori ( terzo motivo ).
Il giudice di prime cure aveva erroneamente statuito quanto segue: “Non resta allora che concludere per l'intervenuta prescrizione dell'azione di indebito, non potendo accogliersi la prospettazione difensiva della convenuta secondo cui occorrerebbe riconnettere il dies a quo della prescrizione all'effettuazione del collaudo”.
Invero ai sensi dell'art. 2033 cc “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha il diritto di ripetere ciò che ha pagato”. Il credito di cui all'ingiunzione fiscale e alla cartella discendeva da un evidente indebito per non aver controparte superato il collaudo dei lavori e la conseguente verifica 9
amministrativo-contabile che condizionavano i finanziamenti erogati dalla Regione e, dunque, per avere il Comune beneficiato di un finanziamento la cui erogazione era condizionata.
In tema di termine di prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito, occorreva distinguere il caso di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della causa solvendi, in cui il dies a quo cominciava a decorrere dal giorno dell'intervenuta esecuzione della prestazione, da quelli in cui il difetto della causa solvendi sopravveniva al pagamento, nei quali il suddetto termine decorreva dal giorno in cui l'accertamento dell'indebito era divenuto definitivo.
Nel caso di specie, il procedimento relativo all'istituzione e finanziamento dei cantieri di lavoro si era concluso con un provvedimento che doveva necessariamente fare riferimento alle risultanze dell'atto di collaudo e della nota amministrativo-contabile. Di conseguenza, tenuto conto che l'art. 1935 cc statuiva che la prescrizione iniziava a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, detto giorno non poteva, nel caso in esame, non coincidere con quello in cui era stato effettuato il collaudo che segnava il momento in cui era stata verificata la sussistenza dei presupposti su cui si fondava – in caso di inutilizzo o cattivo utilizzo della somma finanziata per il cantiere – la pretesa creditoria dell'ente che aveva erogato il finanziamento.
Il termine di prescrizione del diritto a ripetere la somma finanziata non poteva che farsi decorrere dalla fine delle operazioni di collaudo, da quando, cioè, l'Amministrazione regionale era stata in grado di conoscere la regolarità o meno dell'operato dell'ente gestore del cantiere.
Alla luce di tale quadro normativo di riferimento, era indubbio che non poteva considerarsi prescritto il diritto di ripetizione di indebito, tenuto conto che tra l'esito del verbale di collaudo – redatto in data
31.12.2001 – e la notifica dell'ingiunzione fiscale ex art. 2 R.D. 639/1910 – avvenuta in data
03.10.2010 – non era decorso il decennio di cui all'art. 2946 cc..
si costituiva in giudizio e in via preliminare rilevava il proprio difetto di Controparte_3
legittimazione passiva in relazione ai motivi dedotti dal nonché in Controparte_1
ragione di quanto argomentato dal Tribunale di Palermo dell'impugnata sentenza, oggetto del presente procedimento in appello.
Dalla normativa concernente la materia della riscossione emergeva con tutta evidenza che il
Concessionario (ossia ) che riceveva dall'Ente impositore il ruolo, doveva Controparte_3
notificare in ogni caso la cartella di pagamento, non potendo in alcun modo verificare il rapporto sottostante di cui non era parte. 10
Conseguentemente quand'anche il concessionario ricevesse il ruolo esecutivo in un momento in cui era decorso il termine prescrizionale, comunque dovrebbe notificare la cartella perché, in primo luogo, non poteva sapere della intervenuta prescrizione non conoscendo gli atti precedenti alla consegna del ruolo;
in secondo luogo, anche se conoscesse la data della violazione, non avrebbe la possibilità di verificare l'esistenza di eventuali atti interruttivi che erano nella disponibilità esclusiva dell'ente creditore.
Rilevava che ricevuto il ruolo in data 10.02.2015, provvedeva a notificare ritualmente in data
27.05.2015 la cartella di pagamento n. 29120150005152116000, la quale veniva regolarmente ritirata dal segretario Comunale, come attestava la relata di notifica (cfr. Allegato n. 1).
In conclusione, quindi, con riguardo ai motivi relativi a quanto argomentato in primo grado dal nonché nell'impugnata sentenza n. 3425/2018 del 12.07.2018 dal Controparte_1
Tribunale di Palermo, eccepiva il difetto di legittimazione passiva da parte di , CP_3 CP_3
rinviandosi sul punto a quanto argomentato nell'atto di Appello dall'assessorato Regionale della famiglia e delle politiche Sociali e del Lavoro di cui se ne chiedeva l'accoglimento.
Il si costituiva in giudizio e contestava l'avverso appello rilevando che Controparte_1
correttamente il primo giudice aveva ritenuto l'opposizione all'esecuzione proposta tempestiva ed ammissibile non essendo prevista in materia di opposizione all'esecuzione alcun temine decadenziale.
Correttamente il primo giudice aveva pure ritenuto che l' non aveva assolto Parte_1
all'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c. non producendo l'atto prodromico all'ingiunzione fiscale, né aveva proceduto ad effettuare le attività propedeutiche al collaudo dell'opera finanziata e terminata, incaricando soltanto nell'anno 2001 un proprio tecnico per il collaudo. Nè rispondeva al vero che l'omesso collaudo sarebbe allo stesso Comune imputabile a causa della mancata trasmissione degli atti presuntivamente richiesti. Infine rilevava che il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme erogate dalla P.A. andava necessariamente individuato nel momento in cui il diritto poteva essere fatto valere e cioè dalla data in cui il collaudo poteva essere effettuato coincidente con il fine lavori avvenuto nel luglio 1990.
Il 19 dicembre 2024, la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi. 11
Va preliminarmente rilevato che sussiste la legittimazione passiva di , adesso Controparte_3
, a resistere in ordine all'opposizione all'esecuzione proposta Controparte_2
avverso la cartella esattoriale .
Invero la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale ( Cass. n. 11661 del 30/04/2024 ).
Tanto premesso, si osserva che il primo motivo di appello è fondato.
Invero l'ingiunzione fiscale cumula in sè la duplice natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla Pubblica Amministrazione nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo civile ordinario è l'atto di precetto. Contro di essa, la parte privata ha l'onere di proporre opposizione nel termine di legge per far valere l'inesistenza della pretesa tributaria. Tale accertamento, pertanto, non può più essere rimesso in discussione con l'opposizione proponibile in seguito alla successiva notificazione della cartella esattoriale, restando nel relativo giudizio d'opposizione la causa petendi circoscritta ad ipotetici vizi propri di quest'ultima (Cass. 27 febbraio
1996, n. 1527; Cass. 3 aprile, n. 2894; Cass.15 giugno 2000,n. 8162; Cass. 18 luglio 2002, n. 10496 ;
Cass. 4 marzo 2004, n. 4394 ; Cass. 25 maggio 2007, n. 12263).
In ogni caso, anche a volere dissentire dalle suesposte considerazioni, ritenendo ammissibile la proposta opposizione all'esecuzione, si osserva che i rimanenti motivi di appello proposti dall' sono comunque fondati, con conseguente infondatezza della Parte_3
proposta opposizione all'ingiunzione.
Invero l'ingiunzione fiscale ricomprende le entrate di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice delle prime cure, alcun atto presupposto avrebbe dovuto essere notificato al e, di conseguenza, parte avversa ben avrebbe potuto proporre tempestiva CP_1
opposizione avverso la predetta ingiunzione di pagamento.
Infatti, contrariamente a quanto asserito in sentenza, l'Amministrazione regionale non è rimasta inerte dalla chiusura del cantiere fino all'atto di collaudo, avendo posto in essere una serie di operazioni e di atti finalizzati alla verifica della regolare esecuzione del cantiere. 12
In data 21.02.96, con nota prot. 4086, veniva incaricato del collaudo del cantiere di lavoro n.
8900307/AG il Geom. il quale, già in data 19.08.96 e, successivamente – non avendo CP_4
ricevuto riscontro – in data 10.01.97 e in data 03.04.97, contattava il Comune di , Controparte_1
richiedendo l'inoltro della documentazione necessaria ad effettuare la visita di collaudo. Alle suddette attività seguì un'ulteriore visita di collaudo, in data 26.03.98, a seguito della quale non veniva consegnata la documentazione richiesta. Su sollecitazione dell'Assessorato, il collaudatore, nel 2001, procedeva ad effettuare la relazione di collaudo, che non poteva che avere riscontro negativo in assenza di documentazione contabile ed amministrativa.
Deve concludersi non solo che l'Assessorato aveva sempre dimostrato - e comunicato - tramite l'attività del collaudatore, la volontà e l'impegno di voler concludere il procedimento di finanziamento ma, altresì, che l'omesso invio dei necessari documenti da parte dell'Amministrazione
Comunale – più volte sollecitata – aveva ostato ad un collaudo positivo dei lavori.
Fondato è il quarto motivo di appello in quanto il termine di prescrizione del diritto a ripetere la somma finanziata non poteva che farsi decorrere che successivamente alla fine delle operazioni di collaudo, avvenuta il 31.12.2001,da quando, cioè, l' era stata in grado di Parte_3
conoscere la regolarità o meno dell'operato dell'ente gestore del cantiere e, quindi, di emettere il provvedimento di revoca del contributo .
In proposito è stato infatti deciso, con pronunce che appaiono del tutto condivisibili, che in tema di contributi pubblici, qualora il difetto della “causa solvendi” sopravvenga all'erogazione del contributo, il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo nel momento della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell'accertamento dell'illegittimità dell'erogazione, l'indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (
Cass. n. 23603 del 09/10/2017 ; Cass. n. 12362 del 07/05/2024 ).
Ne consegue che, nella specie, all'epoca della notifica dell'ingiunzione fiscale ( 27 ottobre 2010) il termine decennale prescrizionale non era ancora decorso.
Per le suesposte considerazioni, va rigettata l'opposizione all'esecuzione proposta dal
[...]
avverso la cartella impugnata n.29120150005152116000 e va ritenuta legittima Controparte_1
l'ingiunzione fiscale n.365/10 emessa dall' dell' Parte_1
.
[...] 13
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza tra il Controparte_1
e l' e si liquidano, per il Parte_1
primo grado del giudizio in euro 3.700,00, oltre spese prenotate a debito e per il secondo grado del giudizio in euro 3.700,00, oltre spese prenotate a debito.
Le spese di questo grado del giudizio sopportate dall' ( già Controparte_2
) vanno poste a carico del soccombente e si Controparte_3 Controparte_1
liquidano in euro 3.500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa in data 02/07/2018 dal Tribunale di Palermo, appellata dall' nei confronti del Parte_1
( adesso Controparte_5 Controparte_2
), rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dal avverso
[...] CP_1 Controparte_1
la cartella impugnata n.29120150005152116000 e dichiara legittima l'ingiunzione fiscale n.365/10 emessa dall' dell' . Parte_1
Condanna il al pagamento in favore dell' Controparte_1 [...]
delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, Parte_1
per il primo grado del giudizio, in euro 3.700,00, oltre spese prenotate a debito e per il secondo grado del giudizio in euro 3.700,00, oltre spese prenotate a debito
Condanna il al pagamento in favore dell' Controparte_1 Controparte_2
delle spese di questo grado del giudizio che liquida in euro 3.500,00, oltre spese generali
[...]
al 15%, C.P.A. ed I.V.A. nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della I sezione civile il 18 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE