Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/01/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1276/21 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 21.1.2025 tra:
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Ciano (C.F. del Foro di C.F._3
Roma (il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria di cui agli artt. 133,
134 e 176 c.p.c. a mezzo fax al n. 06.39731936 e/o a mezzo P.E.C. all'indirizzo ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio Legale Email_1 in Roma (00195), Piazzale Clodio n. 22, giusta le procure rilasciate in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore nel giudizio di primo grado R.G. 2103/2014 del Tribunale
Civile di Civitavecchia;
- APPELLANTI -
CONTRO
- C.F e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di EN , Gruppo P.IVA_1
IVA MPS - partita IVA , Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di P.IVA_2
RE - e Codice Fiscale: , con capitale sociale € 9.195.012.196,85 alla CP_1 P.IVA_1 data del 01/12/2020, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Controparte_1 codice Banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona della Dott.ssa , Controparte_2
(cod. fisc. ), nella qualità di Deliberante con funzione "Credito CodiceFiscale_4
Problematico" (livello di procura E5), Team Claim Litigation 1 - Hub 1, della suddetta
, come tale rappresentante della medesima in forza di Controparte_1 procura speciale ai rogiti dott. notaio in del 15 giugno 2021 - Rep. Persona_1 CP_1
40.124 - Racc. 20.466 registrata in il 15 giugno 2021 al n.3600, serie 1T, rappresentata CP_1
e difesa dall'Avv. Massimo Mannocchi (cod. fisc. ), in virtù di C.F._5 procura speciale alle liti apposta su foglio separato e materialmente congiunto alla comparsa di costituzione così da intendersi in calce ex art. 83, co. 3 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9.
- APPELLATA –
con Sede legale in Strada Statale, 73 Levante 14, capitale sociale CP_3 CP_1 euro 50.000,00 interamente versato, in persona dell'Amministratore Delegato Dott.
[...]
iscritta presso il Registro delle Imprese della CCIAA di al n. CP_4 CP_1 P.IVA_3 anche di codice fiscale e di partita Iva, R.E.A. n. 149681, Società che agisce ai fini del presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto di Controparte_5
società a responsabilità limitata costituita ai sensi e per gli effetti della legge
[...]
30.4.1999 n. 130, con Sede in Roma Via Piemonte n. 38, capitale sociale € 10.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al registro delle
Imprese di Roma iscritta nell'elenco delle società veicolo di cartolarizzazione P.IVA_4 istituito presso la Banca d'Italia al n. 35412.6 ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della pag. 2/7 Banca d'Italia del 07.06.2017, giusta procura del giorno 31.08.2018 al rogito Dott. Per_2
, Notaio in Roma, (Rep. 57298 Racc. 29003), in persona dell'Avv. Giselda Russo,
[...] giusta procura conferita con atto di autentica per Notaio del Persona_3
17.9.2018 (Rep. 268 - Racc. 201), la quale in forza dei poteri ivi espressi, nomina quale difensore di l'Avv. Massimo Mannocchi (cod. fisc. ) CP_3 C.F._5 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia
n. 9, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione.
- TERZA INTERVENUTA -
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 1216/20.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale mutuatario e datore di Parte_1 ipoteca e quale terza datrice di ipoteca hanno impugnato la sentenza n. Parte_2
1216/20 con cui il Tribunale di Civitavecchia, pronunciando sulle domande dai medesimi proposte nei confronti della ha così statuito: Controparte_1
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
, e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
così decide: Controparte_1
- rigetta la domanda;
- condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi € 13.402,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge”.
A sostegno del gravame hanno posto come assorbente motivo la erroneità della sentenza per avere, a loro dire, il Tribunale omesso di statuire su un fatto decisivo della controversia adottando altresì una motivazione contraddittoria ed insufficiente.
pag. 3/7 Infatti, secondo la difesa appellante, il Primo Giudice nel rigettare le domande sul presupposto che non sarebbe mai stato possibile effettuare il calcolo del Tasso soglia usura mediante la sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, non avrebbe considerato il reale tenore delle pattuizioni contenute nel contratto di mutuo, laddove espressamente era detto che “Le parti convengono ed approvano specificamente che ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produce dal giorno della scadenza, senza bisogno di qualsivoglia intimazione, l'interesse di mora a carico della parte finanziata ed a favore della Banca. Gli interessi di mora dovuti dalla parte finanziata in tutti i casi previsti nel presente contratto, saranno calcolati ad un tasso pari a due punti in più del tasso applicato al finanziamento”.
Inoltre, il Giudicante avrebbe anche omesso di fornire una motivazione in ordine al rigetto della invocata ctu. contabile.
Hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, per tutti i motivi sopra argomentati,
In via principale e nel merito:
Accogliere il proposto appello e, in riforma della sentenza n. 1216/2020 emessa in data
22/12/2020 e pubblicata in data 23/12/2020 dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia,
Sezione Civile, G.I. Dott.ssa Giulia Sorrentino, a definizione del procedimento R.G. n.
2103/2014, notificata a mezzo p.e.c. in data 28/01/2021, accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo n. rep. 414315 del
17/07/2003 che stabiliscono la corresponsione di interessi a tasso usurario e, per l'effetto, dichiarare la gratuità del suddetto mutuo ex art. 1815 c.c.; rideterminare, quindi, l'esatto dare/avere tra le parti alla data della domanda giudiziale, e per l'effetto, condannare, salvo compensazione, alla Controparte_1 restituzione in favore degli odierni appellanti delle somme non dovute e corrisposte;
condannare, altresì, la Banca al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dagli appellanti in conseguenza delle somme illecitamente loro addebitate, da liquidarsi in via equitativa dall'On.le Corte di Appello adita.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali, nonché IVA e CPA se e come per legge dovuti”.
pag. 4/7 Si è costituita la la quale, nel contestare l'avverso Controparte_1 gravame in quanto a suo dire infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“rigettare l'appello proposto con l'atto di citazione notificato in data 26 febbraio 2021 perché infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 1216/2020 emessa il 22 dicembre 2020, pubblicata il
23 dicembre 2020, dal Tribunale di Civitavecchia nell'ambito del giudizio N.R.G.
2103/2014.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Si è altresì costituita la e per essa , quale titolare del credito già Controparte_5 CP_3 in titolarità della , la quale ha a sua volta rassegnato le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“rigettare l'appello proposto con l'atto di citazione notificato in data 26 febbraio 2021 perché infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in narrativa, con conseguente integrale conferma della sentenza n. 1216/2020 del 23.12.2020;
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio”.
Alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Dalla lettura della clausola sopra riportata non si evince affatto che fosse stata pattuita la sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori.
Si evince semplicemente, infatti, che qualunque somma non pagata a qualsiasi titolo avrebbe comportato la applicazione degli interessi di mora ed inoltre si chiarisce solo quale sarebbe stato il metodo applicato per il calcolo del detto tasso.
Ciò premesso, non essendo ovviamente in contestazione, anche alla luce della ben nota giurisprudenza di Legittimità richiamata anche dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, la illegittimità della sommatoria dei due tipi di interessi al fine del calcolo del tasso soglia usura e non essendovi alcun dubbio, come ben rilevato dal Giudice di prime cure, che “nel pag. 5/7 caso di specie il tasso di interesse convenzionale era pari al 4,25% nominale annuo in misura variabile ed il tasso di mora era stabilito “maggiorando di 2 punti il tasso applicato al finanziamento” (art. 5 mutuo); poiché ai fini della determinazione degli interessi usurari il tasso nel trimestre di riferimento (01.07.2003-30.09.2003) era pari per i mutui a tasso variabile al 6,795%, gli interessi risultano lecitamente pattuiti”., il motivo non è meritevole di accoglimento.
Essendo la causa meramente documentale e non essendo quindi necessario l'espletamento di una ctu. contabile, correttamente il Tribunale ha omesso di disporre una ctu. .
Per i suddetti motivi l'appello va quindi respinto con la conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, al minimo del valore indeterminabile della causa, tenendo conto della scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. 1216/20 del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Civitavecchia, ogni ulteriore domanda ed eccezione respinte, così provvede:
rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore delle controparti costituite, delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida, per ciascuna di esse, in € 6.079,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 21.1.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
pag. 6/7 Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 7/7