Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative irrogate ad un partito politico per omessa indicazione di alcune fonti di finanziamento nel consuntivo delle spese elettorali (artt. 12 e 15, comma quindicesimo, legge 515/93), l'espressione "fonti di finanziamento" assume rilievo, nel sistema della legge 515/93, soltanto con riferimento alle erogazioni provenienti da terzi (anche se, da un punto di vista strettamente economico, riferendosi all'insieme delle operazioni necessarie al reperimento dei fondi necessari allo svolgimento di una certa attività, essa ricomprende sicuramente i fondi propri di ogni partito utilizzati per tale attività - nel caso di specie, per spese elettorali, sotto forma di autofinanziamento - ), attesone lo scopo di rendere trasparenti tali sovvenzioni, onde assicurare l'autonomia non soltanto del singolo parlamentare, ma dell'intero gruppo politico beneficiario rispetto alle persone (ed alle potenziali pressioni) dei finanziatori, con la conseguenza che l'uso, da parte di una compagine politica, del proprio patrimonio (o di fondi del proprio bilancio) per una campagna elettorale, non incidendo in alcun modo sull'autonomia e sulla trasparenza delle relative scelte parlamentari, non comporta la necessità di menzione espressa nel consuntivo delle spese, sì come imposto dalla ricordata norma di cui all'art. 12 L. 515/93.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
dr. Renato Sgroi Presidente
dr. Vincenzo Carbone Consigliere
dr. Vincenzo Ferro Consigliere
dr. Mario Rosario Morelli Consigliere
dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^ 2789 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1997 proposto:
DA
CORTE DEI CONTI - COLLEGIO DI CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI (art.12 della L. 10 dicembre 1995 n. 515) in persona del presidente, per legge domiciliato in Roma,, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso. RICORRENTE
E
ALLEANZA NAZIONALE, in persona del suo presidente p.t. Gianfranco Fini, elettivamente domiciliato in Roma alla Via Germanico n. 211, presso l'on. avv. Giulio Maceratini che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza del Pretore di Roma n. 3716/96 del 23 maggio - 8 giugno 1996. Udita nella pubblica udienza dell'11 novembre 1998 la relazione del Consigliere dottor Fabrizio Forte. Udita l'Avvocatura dello Stato in persona dell'avv. Valeria Vinci Orlando. Udito il P.M., in persona del dr. Vincenzo Gambardella, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 23 giugno 1995, Alleanza Nazionale si opponeva all'ordinanza - ingiunzione del 10 maggio. 1995 del Collegio della Corte dei Conti di controllo delle spese elettorali, che irrogava la sanzione di cui all'art. 15, co. 15 della L. 10 dicembre 1993 n. 515. e intimava il pagamento di L. 33.000.000, per violazione dell'art. 12 co. 1 della stessa legge, per aver omesso l'ingiunto di indicare alcune fonti di finanziamento nel consuntivo delle spese elettorali per le elezioni politiche del 1994. L'opponente deduceva di avere riportato nel rendiconto tutti gli apporti di terzi per dette spese e di avere omesso i soli fondi di propria pertinenza destinati a coprire il disavanzo delle spese elettorali regolarmente iscritti nel suo bilancio dovendosi escludere che essi potessero essere qualificati "finanziamenti"; affermava poi di avere agito in buona fede, per cui doveva essere escluso l'elemento soggettivo nell'infrazione. Il pretore di Roma, ritenuto che la parola "finanziamento", nella comune accezione del termine, indicasse un apporto di danaro per lo svolgimento di determinate attività proveniente da terzi e non comprendesse i fondi di chi svolgeva tali attività, e che nel caso di specie risultava comunque indicato nel consuntivo il disavanzo tra gli apporti dei terzi e le spese elettorali, poi iscritto al passivo del bilancio del partito, annullava l'ordinanza - ingiunzione, escludendo la violazione dell'art. 12 co. 1 della L. 515/ 93, anche per l'inserimento in bilancio dei fondi di pertinenza del partito, che avevano coperto le spese per le elezioni non pagate con contributi di terzi. Avverso la richiamata sentenza, ha proposto ricorso il Collegio di controllo delle spese elettorali istituito presso la Corte dei Conti per un motivo e Alleanza Nazionale si è difesa con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso, è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, co. 1, 15, co. 15 della L. 10 dicembre 1993 n. 515, dell'art. 7 della L. 2 maggio 1974 n. 195 e dell'art. 4 della L. 18 novembre 1981 n.659, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. , affermandosi che ogni volta che i rendiconti della L. 515/93
sono stati chiusi in passivo per il disavanzo tra entrate e uscite, è stata contestata la mancata indicazione delle fonti di finanziamento. La tesi della sentenza di merito, per la quale il pagamento di spese elettorali non coperte da erogazioni di terzi ma con fondi del partito non sarebbe finanziamento, deve ritenersi erronea, dato che gli artt. 7 della L. 195/74 e 4 della L. 659/81 si riferiscono ad un concetto di "finanziamento" lato,- in cui si comprendono tutti i fondi "sotto qualsiasi forma o in qualsiasi modo erogati" nonché "sotto qualsiasi forma diretta o indiretta" ricevuti, per cui dovevano riportarsi nei consuntivi anche le somme non provenienti da terzi, disciplinando la norma non il finanziamento dei partiti ma delle spese elettorali, che di certo erano da coprirsi con il patrimonio della formazione politica impegnata in campagna elettorale. La norma violata tende a rendere trasparenti le fonti di copertura delle spese elettorali, per cui, nel consuntivo, non solo tutte le spese ma anche le entrate relative dovevano inserirsi, essendo irrilevante l'inserzione del disavanzo tra le due voci del rendiconto, nel passivo del bilancio del partito, che ha scopo diverso rispetto al consuntivo di cui all'art. 12 della L. n. 515/93. Nel controricorso il partito Alleanza Nazionale riafferma invece l'esattezza della decisione pretorile pure per l'eventuale scorretta interpretazione del disposto di legge, che, convertendosi in un incolpevole errore di fatto, esime da ogni responsabilità il controricorrente per cui la sentenza pretorile doveva essere confermata. In via subordinata, si chiedeva rinviarsi la causa al giudice di merito perché alcuna motivazione vi era nell'ordinanza sulla misura concreta della sanzione della quale era stata chiesta una riduzione con l'opposizione stessa che in ipotesi d'accoglimento del ricorso, doveva essere di nuovo riesaminata nel merito. Il motivo è infondato e il ricorso deve essere rigettato, potendosi ritenere che l'espressione "fonti di finanziamento", nel sistema della legge 515 del 1993 e delle altre leggi richiamate nell'impugnativa, assuma rilievo solo con riferimento alle erogazioni provenienti da terzi, anche se da un punto di vista strettamente economico, comprendendo l'insieme delle operazioni necessarie per reperire i fondi necessari allo svolgimento di una certa attività, essa comprende sicuramente i fondi propri di ogni partito utilizzati per tale attività e, nel caso di specie, per le spese elettorali (autofinanziamento).
Invero, all'art. 7 della L. 515 del 1993 disciplinante le "spese elettorali dei candidati" si impone a costoro di produrre al Presidente della Camera di appartenenza e al Collegio regionale di garanzia elettorale "un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato i contributi" provenienti da persone fisiche fino a dieci milioni e tutti gli altri contributi di altri soggetti cioè di terzi. Per i singoli candidati, la legge richiede un rendiconto in cui, con le uscite per le spese elettorali, siano riportate le entrate derivanti da erogazioni di terzi. Nella stessa legge, dopo essersi sanciti i limiti delle spese elettorali dei partiti e la tipologia delle stesse (artt. 10 e 11) ai fini del loro rimborso (art. 9) viene imposta dall'art. 12 a tutti i "partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione" la presentazione del consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento (1^ comma) perché il collegio presso la Corte dei Conti (2^ co.) provveda ai necessari controlli che "devono essere limitati alla verifica della conformità" a legge "delle spese sostenute dagli aventi diritto e delle regolarità della documentazione prodotta a prova delle stesse" e si estende all'omessa indicazione delle fonti di finanziamento, sanzionata dell'art. 15 co. 15. La legge impone di riportare in consuntivo le "fonti di finanziamento" relative alle spese della campagna elettorale, non dovendosi quindi inserire nel riepilogo le somme ricevute dai partiti per altri fini (pagamento dipendenti, locazioni immobili, vita delle sezioni, manifestazioni, giornali e pubblicità non connessa alla specifica tornata elettorale etc.). Escluso nel caso che l'autofinanziamento operato da A.N. con fondi propri sia derivato da apposito capitolo di bilancio per la copertura delle spese della campagna elettorale del 1994 è da negarsi che la somma usata per coprire il disavanzo sia qualificabile "fonte di finanziamento" relativa a spese della campagna elettorale, e quindi la necessità o l'obbligo di inserire nel consuntivo la somma erogata dal partito stesso, per coprire il disavanzo di cui a detto riepilogo. Tale ipotesi non è stata neanche avanzata dal ricorrente per cui, per tale profilo, deve ritenersi che le somme da autofinanziamento del partito non siano inquadrabili tra le "fonti" destinate a pagare la campagna elettorale del 1994; per tale profilo, indipentemente dalla comune accezione delle parole "fonti di finanziamento", in quanto queste solo se destinate sin dall'origine alla campagna elettorale del 1994, erano da, inserirsi nel consuntivo, in quest'ultimo non era necessario riportare la somma dei fondi del partito stesso, ricevuta per scopi politici ma non destinata specificamente alla campagna elettorale cui il rendiconto si riferisce. Inoltre. proprio il richiamo alle altre leggi menzionate nel ricorso, all'art.
7.della legge 2 maggio 1994 n. 195, che disciplina "il finanziamento illecito" ai partiti, vietando l'erogazione di somme da alcuni soggetti assolutamente (comma 1^) e consentendola entro dati limiti, se proveniente da società (comma 2^), e all'art. 4 della legge 18. novembre 1981 n. 659 che sanziona l'omessa o infedele denunzia di. finanziamento sempre da parte di terzi, evidenzia che l'espressione, nella legislazione sulla vita dei partiti. è in genere riferita dal legislatore ad erogazioni di terzi;
nella medesima linea sembra anche la L. 2 febbraio 1997 n. 2, che regolamenta i contributi volontari dei cittadini destinati al "finanziamento della politica". Nel linguaggio legislativo pertanto l'espressione indica, nel contesto della vita dei partiti, un'erogazione di terzi, mentre in quello giurisprudenziale soprattutto civilistico, la parola finanziamento sottolinea lo scopo a cui l'erogazione stessa è destinata, (ad es. nel mutuo c.d. di scopo, sul quale cfr. Cass. 15 giugno 1994 n. 5805). La concezione solo economica dell'epressione "fonti di finanziamento" che si estende sia alle erogazioni di terzi che agli esborsi del partito (autofinanziamento) risulta non corrispondente al senso che essa ha nelle varie leggi che regolano il finanziamento delle politica e nella legge 515/93, la quale vuole solo rendere trasparenti le erogazioni di terzi alla campagna elettorale, per assicurare l'autonomia non solo del singolo parlamentare, ma anche del gruppo politico, rispetto alle pressioni dei finanziatori. L'uso da parte di un partito per una determinata campagna elettorale del proprio patrimonio o di fondi del proprio bilancio, di certo non può incidere sull'autonomia e sulla trasparenza delle scelte parlamentari di quel gruppo che quindi non deve necessariamente riportarle nel consuntivo dell'art. 12 L. n. 515 del '93. Cosi' come in caso di disavanzo tra entrate per la campagna elettorale e spese, non è necessario chiarire in consuntivo che esso è coperto con fondi di partito, in ipotesi di consuntivo attivo, il movimento politico non dovrà sicuramente rendere conto delle somme in avanzo che dovrà rimettere all'attivo del bilancio, dovendo rispondere solo per avere speso per la campagna elettorale eccedendo limiti e tipi di spese di cui alla legge (art. 15 co. 16) e competendogli il contributo di cui agli artt. 1 e 2 della L. 2 maggio 1974 n. 195. Sul piano normativo l'unico senso dell'espressione "finanziamento" utilizzata nelle leggi citate è solo e sempre quello dell'erogazione di danaro ai partiti da terzi ed il punto è chiaro per cui su esso non si soffermano neppure i regolamenti di attuazione di cui all'art. 20bis della L.515/93, promulgati dopo la L. 15 luglio 1994 n.448, quando già vi erano state le contestazioni della Corte dei Conti.
Per la soccombenza, le spese del giudizio di cassazione sono a carico del ricorrente nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 1^ sezione civile, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio che liquida in L. 2.022.100, di cui L.
2.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 11 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 18 Febbraio 1999