Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1352
CASS
Sentenza 18 febbraio 1999

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In tema di sanzioni amministrative irrogate ad un partito politico per omessa indicazione di alcune fonti di finanziamento nel consuntivo delle spese elettorali (artt. 12 e 15, comma quindicesimo, legge 515/93), l'espressione "fonti di finanziamento" assume rilievo, nel sistema della legge 515/93, soltanto con riferimento alle erogazioni provenienti da terzi (anche se, da un punto di vista strettamente economico, riferendosi all'insieme delle operazioni necessarie al reperimento dei fondi necessari allo svolgimento di una certa attività, essa ricomprende sicuramente i fondi propri di ogni partito utilizzati per tale attività - nel caso di specie, per spese elettorali, sotto forma di autofinanziamento - ), attesone lo scopo di rendere trasparenti tali sovvenzioni, onde assicurare l'autonomia non soltanto del singolo parlamentare, ma dell'intero gruppo politico beneficiario rispetto alle persone (ed alle potenziali pressioni) dei finanziatori, con la conseguenza che l'uso, da parte di una compagine politica, del proprio patrimonio (o di fondi del proprio bilancio) per una campagna elettorale, non incidendo in alcun modo sull'autonomia e sulla trasparenza delle relative scelte parlamentari, non comporta la necessità di menzione espressa nel consuntivo delle spese, sì come imposto dalla ricordata norma di cui all'art. 12 L. 515/93.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1352
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1352
    Data del deposito : 18 febbraio 1999

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