Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/03/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
VERBALE D'UDIENZA
con SENTENZA EX ART. 281SEXIES c.p.c.
nel giudizio n. r.g. 2921 2024 promosso da
rappresentato e difeso dall'Avv. VIRAGO Parte_1 C.F._1
ALBERTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
ATTRICE
nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'Avv. CANIATO Controparte_1 P.IVA_1
RICCARDO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
CONVENUTO
***
Oggi 25/03/2025, davanti al Giudice Marina Righi, sono comparsi per l'attore l'avv. VIRAGO
ALBERTO oggi sostituito dall'avv. Maran Enrico e per parte convenuta l'avv. CANIATO
RICCARDO oggi sostituito dall'avv. Sandra Mocera.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti e precisano le conclusioni come da prima memoria e note di precisazione delle conclusioni del 24.3.25 e rispettivamente come da comparsa di costituzione e risposta per quanto riguarda il merito e da seconda e terza memoria per quanto riguarda le richieste istruttorie.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, udita la discussione orale della causa e letto l'art. 281
sexies c.p.c., pronuncia sentenza definitiva del giudizio, dando lettura della motivazione e del dispositivo in assenza dei procuratori delle parti allontanatisi dall'aula d'udienza.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
L'attore espone che in data 17.04.2019, tra le ore 22:00 e le 22:45, mentre il veicolo del sig.
modello Audi A6, IV serie, targato FE040ZA, era parcheggiato di fronte alla birreria Parte_1 [...]
di Istrana (TV) e, in particolare, nei parcheggi adiacenti alla farmacia del dott. , alcuni CP_2 CP_3
soggetti – rimasti ignoti – avrebbero danneggiato l' autovettura, al fine di asportarne alcuni beni di proprietà del sig. che si trovavano all'interno del veicolo stesso. Parte_1
Il sig. che era in compagnia dell'amico recatosi a prendere l'auto, ha Parte_1 Testimone_1
notato che la porta lato guidatore era stata forzata e che il finestrino era stato divaricato nella parte alta verso l'esterno, tanto da causarne la crepatura e il danneggiamento dei profili cromati. Oltre a ciò
sono stati asportati i seguenti oggetti e accessori: i vetri degli specchietti retrovisori destro e sinistro,
il volante e tre pannelli interni delle portiere (il quarto pannello, lato posteriore destro, risultava danneggiato e “a penzoloni”).
Sono stati inoltre danneggiati il cruscotto e le modanature interne dell'auto e, nello specifico, le plance contachilometri e del cambio (doc. 1 – fotografie dell'auto danneggiata)
Il sig. essendo assicurato per R.C.A. con (doc. 3 – polizza Parte_1 Controparte_1
n. 1/39300/30/162952408 e doc. 4 – fascicolo informativo), comprensiva della garanzia opzionale
“Furto e Rapina”, ha denunciato tempestivamente il sinistro alla compagnia di assicurazioni (doc. 5
– email 19.04.2019 richiesta apertura sinistro) che, con missiva di data 25.04.2019, ha comunicato l'apertura del sinistro identificato al n. (doc. 6 – comunicazione apertura NumeroDiCartaIde_1
sinistro).
Il sig. per la riparazione del veicolo si è rivolto alla di Parte_1 Parte_2
Montebelluna, che ha eseguito le opere di riparazione e sistemazione (doc. 7 – foto carrozzeria
Caonada).
L'importo dei lavori di riparazione è stato quantificato in € 10.437,60, giusta fattura della Parte_2
n. 1001/19, del 25.06.2019 (doc. 8 – fattura 1001/2019 .
[...] Parte_2 tuttavia, ha comunicato l'impossibilità di formulare una proposta Controparte_1
d'indennizzo, in quanto, in fase istruttoria, sarebbero emersi elementi contraddittori tali da far ritenere non congruenti le modalità di avvenimento del fatto (doc. 9 – comunicazione di data 14.02.2020)
In data 26.08.2022, la compagnia di assicurazioni ha ribadito l'impossibilità di formulare proposta d'indennizzo (doc. 13 – missiva del 26.08.2022). CP_1
In data 22.10.2022, ha presentato denuncia – querela nei confronti del Controparte_1
sig. (doc. 14 – atto di denuncia querela proposta da . Parte_1 CP_1
E' stato aperto presso il Tribunale di Bologna il procedimento penale n. 2232/2021 R.G.N.R. –
9494/2022 R.G.I.P., nel quale il sig. è stato imputato del reato di cui all'art. 642, comma Parte_1
2, c.p.
Con sentenza n. 1992/2023, depositata in data 23.08.2023, il Tribunale di Bologna, verificati i fatti,
ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del sig. in ordine al reato Parte_1
ascritto (doc. 15 – sentenza Tribunale di Bologna n. 1992/2023).
Il sig. quindi, ha avviato in data 18.12.2023, presso l'Organismo di Mediazione Forense Parte_1
di Treviso la procedura di mediazione ex D. Lgs. 28/2010, la quale, tuttavia, ha dato esito negativo stante il rifiuto dell'assicurazione di partecipare alla procedura medesima (doc. 16 – verbale negativo mediazione).
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed affermando che, alla luce CP_1
degli accertamenti svolti dalla Compagnia, sarebbero emerse plurime circostanze anomale che non consentirebbero di ritenere provata la dinamica del sinistro così come narrata.
Il furto sarebbe avvenuto in un luogo ben illuminato, costantemente frequentato, in prossimità di una strada di particolare transito in pieno centro abitato, in un parcheggio su cui insistono le telecamere della , senza che nessuno si sia avveduto di nulla. Parte_3
Risulterebbe improbabile che in quarantacinque minuti i ladri siano riusciti ad asportare dal mezzo non solo gli effetti personali denunciati, ma altresì componenti della vettura che richiedevano un'attività di smontaggio.
Il perito incaricato si è rivolto al titolare della farmacia (davanti a cui il mezzo sarebbe stato parcheggiato) il quale ha riportato che dal nastro di registrazione delle telecamere si vedeva solo uno specchietto retrovisore presumibilmente dell'Audi A6, ma in prossimità dello stesso non si rilevava alcun movimento anomalo.
Il perito, preso atto della ipotizzata ricostruzione del sinistro fornita dal Sig. (che riteneva Parte_1
che il ladro avesse aperto lo sportello dal lato conducente inserendo il braccio dal finestrino ed aprendo lo sportello a mezzo della leva interna), ha messo in luce le difficoltà tecniche concernenti il possibile accesso con il braccio all'interno dell'abitacolo per azionare la leva interna di apertura della porta, nonché la probabile presenza di un dispositivo di sicurezza installato sul mezzo assicurato, tale da rendere impossibile l'apertura dello sportello (“se l'autovettura viene chiusa dall'esterno con telecomando, pur accedendo alla stessa mediante la rottura del vetro porta e raggiungendo la leva di comando apertura dall'interno ubicata sul pannello della porta, le porte non si aprono se non che con il telecomando”).
Il consulente ha messo in luce la divergenza fra quanto accertato dal perito della Parte_4
(“sul veicolo non sono stati accertati scassi alle serrature e deformazioni di lamierati imputabili a tentativi di forzatura”) e quanto dichiarato in sede di denuncia (“ignoti malfattori … danneggiavano la portiera lato guida che veniva divelta verso l'esterno”).
Oltre che al Sig. il consulente incaricato dalla Compagnia ha inoltrato una missiva anche Parte_1
alla chiedendo l'elencazione dei ricambi, con relative bolle di acquisto/fornitura Parte_2
e di riferire con quali modalità l'ignoto fosse entrato all'interno del mezzo;
dopo settantotto giorni, è
pervenuta risposta dalla Carrozzeria con cui quest'ultima ha trasmesso, fra gli altri, il documento di trasporto concernente i ricambi sostituiti nel veicolo assicurato, asserendo, inoltre, di non conoscere le modalità con le quali sarebbe avvenuto il furto (invece, che a la carrozzeria Parte_4
Caonada aveva ipotizzato una precisa ricostruzione del sinistro).
L'accertatore, infine, ha riscontrato che in una bolla del fornitore ricambi Automobili , Parte_5
inviata dalla al perito dopo richiesta di quest'ultimo e sopra menzionata, era Parte_2
indicata la data ordine di lavoro del 16.04.2019 (giorno antecedente la data del furto): i ricambi,
anziché essere stati ordinati alcuni giorni dopo l'evento, erano stati in parte ordinati prima del suo accadimento. Con riferimento al quantum la convenuta afferma che la quantificazione dell'indennizzo dovrà
necessariamente essere effettuata in ossequio alle condizioni di polizza.
In data 19.12.24 si è celebrata l'udienza di comparizione delle parti.
In data 6.3.25 sono stati sentiti i testi e Testimone_1 Tes_2
In seguito la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata rinviata alla data odierna per la discussione.
***
Va anzitutto chiarito che non è mai stato oggetto di contestazione e che risulta documentalmente provato il fatto che il sig. abbia stipulato con la Parte_1 Controparte_1
la polizza n. 1/39300/30/162952408, con decorrenza dal 20.07.2018 al 20.07.2019, avente ad oggetto,
tra le altre, la garanzia per furto.
A pagina 27 del fascicolo informativo (cfr. doc. 4), si legge quanto segue: “La Società indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in conseguenza di
Rapina, Furto consumato o tentato. L'Assicurazione è estesa: a) ai danni causati al Veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di Furto o Rapina di accessori o cose non assicurate poste al suo interno;
b) ai danni causati al Veicolo durante il possesso abusivo conseguente al Furto o alla Rapina,
anche se derivanti da Atti di vandalismo;
c) alla colpa grave dell'Assicurato, del Contraente e/o delle persone che detengono legittimamente il Veicolo”.
Tra le garanzie prestate dall'odierna convenuta a beneficio del sig. vi è quindi quella Parte_1
relativa all'evento “furto e rapina” che prevede un massimale di € 44.800,00 - un minimo non indennizzabile e un minimo non indennizzabile/scoperto di “€ 200,00 – 10%” a fronte del pagamento di un premio lordo anno di € 261,99.
Il rapporto tra le parti ha quindi natura contrattuale e, per tale ragione, l'attore ha l'onere di provare la fonte, l'evento furto ed il danno subito, allegando l'inadempimento della controparte, che, di contro, deve provare l'esistenza dei fatti impeditivi.
La prova del fatto deve ritenersi raggiunta.
Gli esiti istruttori inducono a ritenere che l'evento si sia svolto così come riportato dall'attore. La ricostruzione dei fatti offerta dalla compagnia assicuratrice, infatti, è basata su mere ipotesi,
presunzioni, congetture e, in particolare, su un “accertamento investigativo” di parte che si esprime in termini del tutto probabilistici e svincolati da dati oggettivi (cfr. doc. 2 convenuta –
[...]
. Controparte_4
La ricostruzione dell'attore, invece, è supportata dalla deposizione dei due testi di parte attrice e dalla sentenza che ha chiuso il procedimento penale in cui il sig. era imputato. Parte_1
In sentenza viene riconosciuta una "attendibilità sconcertante" di (pag 2 sent GUP Parte_1
Bologna) e, sebbene la sentenza non possa fondare la prova dei fatti, la stessa deve essere conosciuta e considerata quale argomento di prova, unitamente alle altre risultanze processuali.
La testimonianza dell'amico dell'attore, sig. , conferma del tutto la ricostruzione offerta in atto Tes_1
di citazione.
I due si sono recati a mangiare all'interno del locale, dopo aver parcheggiato l'auto ed, al ritorno,
hanno trovato la vettura nelle condizioni indicate e documentate dalle fotografie in atti.
Il teste conferma le condizioni dell'auto come riportate dall'attore e che alcuni oggetti erano stati sottratti dal portabagagli.
Inoltre egli conferma che i carabinieri, per quanto chiamati, non erano giunti, e che è stato necessario chiamare un carro attrezzi non essendo la vettura nelle condizioni di essere guidata.
Le difese opposte dall'assicurazione, al contrario, non sono altro che ipotesi, come peraltro riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Bologna.
Così non può valorizzarsi la circostanza per cui il furto è stato commesso in soli quarantacinque minuti (in tal modo la destrezza del ladro verrebbe ulteriormente a nuocere alla vittima), né il fatto che le telecamere non abbiano ripreso la scena, anche in considerazione del fatto che il perito non ha visionato i filmati, ma ha soltanto parlato con il titolare della farmacia, che ritiene solo probabile che lo specchietto inquadrato dal raggio di azione delle telecamere sia quello dell'attore.
Non ha alcun rilievo il fatto che in sede di denunzia non sia stato indicato il nome del sig. , Tes_1
che, peraltro, è stato sentito nel presente processo in qualità di testimone.
Quanto alle modalità di accesso dei ladri nell'abitacolo non può onerarsi la vittima di indicare con esattezza le stesse, ponendo poi a suo carico eventuali incongruenze;
peraltro il perito parla di “difficoltà tecniche concernenti il possibile accesso con il braccio all'interno dell'abitacolo per azionare la leva interna di apertura della porta”, e non di impossibilità, e di una “probabile presenza di un dispositivo di sicurezza”.
Non è valorizzabile l'assunto secondo il quale vi sarebbe una divergenza tra quanto dichiarato dal perito di (“sul veicolo non sono stati accertati scassi alle serrature e deformazioni Parte_4
di lamierati imputabili a tentativi di forzatura”) e quanto dichiarato dal signor in sede di Parte_1
denuncia (ignoti malfattori […] danneggiavano la portiera lato guida).
Anche in questo caso non può onerarsi l'attore di descrivere con l'esattezza che può usare la carrozzeria il danno rilevato al momento della sua scoperta.
La documentazione fotografica dimessa da parte attrice quale doc. 1, non contestata dalla controparte,
peraltro ben evidenzia il danno causato all'autovettura del signor Parte_1
ravvisa un'anomalia nel fatto che alcuni dei pezzi utilizzati per la riparazione dell'auto del CP_1
signor sarebbero stati acquistati dalla il giorno antecedente la Parte_1 Parte_2
data del furto (avvenuto il 17.04.2019); sul punto è stato sentito anche il sig. , all'epoca Tes_2
responsabile del magazzino di . Parte_5
La spiegazione della circostanza era già stata resa da parte attrice ed è stata confermata dagli esiti della prova orale: tra la e la nel periodo relativo Parte_2 Parte_6
ai fatti di cui qui ci si occupa, erano in corso rapporti continuativi di fornitura settimanale se non giornaliera di pezzi di ricambio per auto.
Gli ordini avvenivano telefonicamente, con tempi di consegna medi di quarantotto ore;
essendoci un rapporto contabile aperto, la emetteva due fatture riepilogative mensili – la prima relativa Parte_5
agli ordini effettuati nei giorni 1-15 del mese e la seconda relativa agli ordini effettuati nei giorni 16
– 30/31 del mese, ciò comportando che nelle fatture le date di acquisto erano due per ogni mese,
indipendentemente dal giorno effettivo di acquisto.
Il documento datato 16.09.2019 non è l'ordine effettivo relativo ai pezzi di ricambio del veicolo del signor bensì il “foglio” generato dal sistema nel corso dei quindici giorni, dal 16 al 30 Parte_1
del mese;
nel caso specifico l'ordine è del 22.04.2019, con d.d.t. della del 24.04.2019 (cfr. Parte_5
fattura del 30.04.2019 n. 191FM, con specifica indicazione del DDT del 24.04.2019 doc. 23). Parte convenuta, quindi, non è riuscita a fornire la prova dei fatti impeditivi che ella vuole suggestivamente prospettare rimanendo, però, nel campo delle mere ipotesi.
La domanda è quindi fondata e va accolta, in ragione della previsione contrattuale richiamata dall'attore.
Parte convenuta non contesta in maniera specifica il quantum richiesto dall'attore, limitandosi ad affermare che la quantificazione dell'indennizzo dovrà necessariamente essere effettuata in ossequio alle condizioni di polizza.
La stessa fattura della di cui al documento n. 8 di parte attrice non è oggetto di Parte_2
alcuna contestazione.
L'importo che risulta dovuto da al sig. in forza della polizza ammonta, come CP_1 Parte_1
richiesto, ad € 9.393,84 (€ 10.437,60 – 10% scoperto) cui sono da aggiungersi gli interessi maturati ad oggi al tasso di legge.
La condanna alle spese segue la soccombenza e le stesse devono essere liquidate come in dispositivo,
in applicazione del DM 147/22, valori medi, relativamente alle prime tre fasi processuali.
L'attore ha inoltre chiesto la condanna dell'assicurazione ai sensi dell'art. 93 comma 3 c.p.c.
L'istituto di cui all'art. 96 c.p.c. è destinato ad evitare l'introduzione di cause defatigatorie e deve essere parametrato alla capacità giuridica ed alla forza della parte oltre che alla posizione di vantaggio che l'assicurazione vanta sulla prima.
L'enorme contenzioso che vede soccombenti le compagnie assicuratrici, che vorrebbero far desistere l'assicurato dalla propria richiesta o indurre la controparte ad accettare somme inferiori al dovuto in tempi brevi, così da poter evitare i tempi del processo, svela un intento chiaramente strumentale e defatigatorio delle assicurazioni;
tale condotta non può non essere censurata, anche perché si traduce in un inevitabile aggravio procedurale per il danneggiato ed in un continuo alimentare il contenzioso da parte delle assicurazioni, che hanno maggiore potere di spesa e che possono facilmente sopportare i costi del processo.
Nel caso in esame, terminato il processo penale, l'assicurazione ben avrebbe potuto rivalutare la domanda o accedere alla mediazione, così da evitare ulteriori costi all'assicurato, che, infine, si è
trovato costretto ad adire il Tribunale al fine di veder riconosciute le sue legittime pretese. La domanda deve quindi essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando
Accerta l'operatività della polizza n. 1/39300/30/162952408 stipulata a garanzia furto e rapina del veicolo modello Audi A6, IV serie, targato FE040ZA;
condanna a corrispondere in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
l'indennizzo pari ad € 9.393,84 oltre ad interessi di legge dal dovuto al saldo;
Condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, delle spese di lite, che liquida in euro 237,00 per anticipazioni ed euro 3.376,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice, ai sensi dell'art. 96 comma 3
c.p.c., della somma equitativamente determinata pari all'importo delle spese processuali liquidate a titolo di compenso.
Treviso, 25/03/2025
Il Giudice
Marina Righi