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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/02/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5027/2024 R.G.
T R A
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Lucia Parte_1
Cappabianca;
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti Onofrio Sisto e CP_1
Maria Carmela Santoro;
- CONVENUTO –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 22.01.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate il 16.01.2025 e il 17.01.2025, con rinuncia ai termini. Il P.M. concludeva con nota del 23.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.04.2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la sua separazione giudiziale dal marito CP_1
La ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio con in Bari il 16.09.2005 CP_1
(trascritto presso gli uffici dello Stato Civile di Bari, atto n. 913, parte II, serie A, anno 2005) e che dalla loro unione era nata la figlia il 31.01.2009. Persona_1
Domandava disporsi l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita paterno nonché porsi a carico del resistente il contributo al mantenimento della figlia pari ad € 800,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, € 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento muliebre ed il 50% della quota di mutuo gravante sulla casa coniugale.
Si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione CP_1 giudiziale, chiedeva l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima, la regolamentazione del diritto di visita paterno, rendendosi disponibile a versare un contributo al mantenimento della figlia non superiore a
€ 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie nonché rigettarsi la richiesta di assegno di mantenimento muliebre.
1 All'udienza di comparizione del 21.11.2024 il Giudice del. si riservava e con ordinanza del
03.12.2024 autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre, assegnava la casa coniugale alla moglie e regolamentava il diritto di visita paterno;
poneva a carico di un contributo al mantenimento della figlia pari ad CP_1
€ 400,00 mensili a decorrere da maggio 2024 (ovvero dal mese successivo al deposito del ricorso), oltre ISTAT e al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del vigente Protocollo del
Tribunale di Bari, disponeva la percezione integrale dell'A.U.U. in favore della e le negava Pt_1 il riconoscimento di un assegno di mantenimento muliebre.
Veniva emessa dal Tribunale di Bari la sentenza parziale sullo status n. 5205/2024 in data 17.12.2024.
Le parti stipulavano un accordo transattivo che confluiva nella convenzione datata 12.12.2024; infine, le parti comparivano a mezzo note scritte all'udienza figurata del 22.01.2025 e la causa veniva rimessa al Collegio.
Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta con propria nota del
23.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emessa la sentenza dichiarativa della separazione personale tra i coniugi, le parti hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti sottoscrivendo un'apposita convenzione datata 12.12.2024.
Tale convenzione deve considerarsi il frutto di un accordo trasfuso in conclusioni congiunte, che le parti stesse hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali.
Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della separazione, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale.
Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti nella convenzione datata 12.12.2024.
Le spese processuali vanno integralmente compensate in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 24.04.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo il contenuto degli accordi da loro verbalizzati e sottoscritti nella convenzione datata 12.12.2024, da intendersi qui pedissequamente trascritti;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, in data 04/02/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
2
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5027/2024 R.G.
T R A
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Lucia Parte_1
Cappabianca;
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti Onofrio Sisto e CP_1
Maria Carmela Santoro;
- CONVENUTO –
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 22.01.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate il 16.01.2025 e il 17.01.2025, con rinuncia ai termini. Il P.M. concludeva con nota del 23.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.04.2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare la sua separazione giudiziale dal marito CP_1
La ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio con in Bari il 16.09.2005 CP_1
(trascritto presso gli uffici dello Stato Civile di Bari, atto n. 913, parte II, serie A, anno 2005) e che dalla loro unione era nata la figlia il 31.01.2009. Persona_1
Domandava disporsi l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita paterno nonché porsi a carico del resistente il contributo al mantenimento della figlia pari ad € 800,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, € 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento muliebre ed il 50% della quota di mutuo gravante sulla casa coniugale.
Si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione CP_1 giudiziale, chiedeva l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare a quest'ultima, la regolamentazione del diritto di visita paterno, rendendosi disponibile a versare un contributo al mantenimento della figlia non superiore a
€ 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie nonché rigettarsi la richiesta di assegno di mantenimento muliebre.
1 All'udienza di comparizione del 21.11.2024 il Giudice del. si riservava e con ordinanza del
03.12.2024 autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre, assegnava la casa coniugale alla moglie e regolamentava il diritto di visita paterno;
poneva a carico di un contributo al mantenimento della figlia pari ad CP_1
€ 400,00 mensili a decorrere da maggio 2024 (ovvero dal mese successivo al deposito del ricorso), oltre ISTAT e al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del vigente Protocollo del
Tribunale di Bari, disponeva la percezione integrale dell'A.U.U. in favore della e le negava Pt_1 il riconoscimento di un assegno di mantenimento muliebre.
Veniva emessa dal Tribunale di Bari la sentenza parziale sullo status n. 5205/2024 in data 17.12.2024.
Le parti stipulavano un accordo transattivo che confluiva nella convenzione datata 12.12.2024; infine, le parti comparivano a mezzo note scritte all'udienza figurata del 22.01.2025 e la causa veniva rimessa al Collegio.
Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta con propria nota del
23.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emessa la sentenza dichiarativa della separazione personale tra i coniugi, le parti hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti sottoscrivendo un'apposita convenzione datata 12.12.2024.
Tale convenzione deve considerarsi il frutto di un accordo trasfuso in conclusioni congiunte, che le parti stesse hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali.
Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della separazione, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale.
Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti nella convenzione datata 12.12.2024.
Le spese processuali vanno integralmente compensate in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 24.04.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo il contenuto degli accordi da loro verbalizzati e sottoscritti nella convenzione datata 12.12.2024, da intendersi qui pedissequamente trascritti;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, in data 04/02/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
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