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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 03/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 114/2021 R.G., avente ad oggetto: fideiussione-
Polizza fideiussoria
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Negri Parte_1 C.F._1
Roberto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Milano, al Foro
Buonaparte n. 48, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f. ), in p.l.r.p.t, nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
mandataria della (c.f. con sede legale in Milano, alla Via Valtellina Controparte_2 P.IVA_2
n. 15/17, rappresentata e difesa dall'avv. Bragato Giorgio Giuseppe ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Milano, alla Via Castel Morrone n. 2, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore del 22.03.2024;
CONVENUTA
NONCHÉ
, in p.l.r.p.t; CP_3
, in p.l.r.p.t; Controparte_4
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI: Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.10.2024, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 25.01.21, il sig. introduceva il presente Parte_1 giudizio di merito relativo all'opposizione, dallo stesso precedentemente introdotta con ricorso del
15.10.2020, avverso la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 86/2017, Tribunale di Paola, ritenuta, dal Giudice dell'Esecuzione, all'esito della fase sommaria, non fondata e carente dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con conseguente rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, come da provvedimento del 27.10.2020.
L'opponente, pertanto, domandava, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. o con sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o con diverso strumento previsto dal codice;
sempre in via preliminare, comunque formulare alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, se del caso e se previsto dal rito, previa sospensione dell'esecuzione, domanda di pronuncia pregiudiziale, allo scopo di conoscere: se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché comunque della normativa europea in materia, osti ad un ordinamento nazionale, come quello delineato, che preclude al giudice dell'esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, allorquando l'opponente, avuta consapevolezza della estensibilità della tutela consumeristica anche al cliente non consumatore, richieda di effettuare un simile sindacato;
se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6
e 7 della direttiva 93/13/CEE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché comunque della normativa europea in materia, osti ad un ordinamento come quello nazionale che, a fronte di un giudicato implicito sulla legittimità delle clausole contenute in una fidejussione, preclude al giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere su un'opposizione all'esecuzione proposta dal cliente, di rilevare la nullità delle clausole stesse e se una simile preclusione possa ritenersi esistente anche ove, in relazione al diritto vivente al momento della formazione del giudicato, la valutazione della nullità della clausola era preclusa dalla non estensibilità della tutela al cliente non consumatore;
nel merito, in via principale: all'esito della produzione della citata transazione, accertarne l'efficacia ai sensi del 1° comma dell'art. 1304 c.c. anche nei riguardi del sig. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la cessazione Parte_1
dell'efficacia del titolo esecutivo Decreto Ingiuntivo del Trib. Milano n. 8033/2002, con ogni conseguenziale effetto di legge e rito;
accertare e dichiarare la compensazione integrale tra gli importi corrisposti a titolo di canoni dalla ETA S.r.l. alla procedura, da un lato, ed il credito derivante dal titolo sentenza della C.d.A. di Milano, n. 4453/2015 e, per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere tra e da un lato ed il CP_3 CP_2 CP_1
soggetto esecutato;
con vittoria delle spese del giudizio;
nel merito, in via Parte_1
subordinata rispetto al capitolo precedente: rideterminare il minor debito derivante dal suddetto titolo esecutivo sottraendovi la quota del 50%, oggetto di transazione da parte del coobbligato, da calcolarsi sugli importi maturati sino all'intervenuta transazione e, in subordine, effettuare il suddetto ricalcolo dedotta la quota di 1/3 o, in via di ulteriore subordine, sottraendo l'importo di
Euro 50.000; con vittoria delle spese di lite, o, subordinatamente, con compensazione parziale e proporzionale delle suddette, in conseguenza dell'accertamento del minor credito;
nel merito, accertata e dichiarata l'illegittimità della fidejussione rilasciata dal sig. , revocare Parte_1 il decreto d'ingiunzione del Tribunale di Milano n. 8033/2002 e, per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere con riguardo al suddetto titolo, con ogni conseguente pronuncia in diritto e rito e vittoria delle spese del giudizio, o, in via di mero subordine, con compensazione parziale delle suddette, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.11.2021, Controparte_1
e si costituivano regolarmente nel predetto giudizio, domandando,
[...] Controparte_2
preliminarmente, il rigetto dell'istanza di sospensione avversaria in quanto carente dei gravi motivi richiesti dagli artt. 624 c.p.c. e 295 c.p.c. oltre che infondata;
ii) Controparte_1
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto società mandataria per la gestione del credito della cessionaria e, pertanto, carente di legittimazione in ordine alle Controparte_2
pretese risarcitorie/restitutorie e di compensazione ex adverso formulate, giusto contenuto delle procure notarili depositate in atti;
eccepito l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, in particolare, in ordine alle contestazioni sul diritto della creditrice di agire esecutivamente, contestazioni ormai precluse dal passaggio in giudicato dei titoli azioni. Infine, nel merito, la difesa di domandava l'integrale rigetto dell'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed CP_1
in diritto e destituita di ogni supporto probatorio.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia di e di Controparte_3 [...]
, regolarmente citate e non costituite, all'esito del deposito di note scritte in Controparte_4 sostituzione dell'udienza del 14.10.2024, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e assegnava alle parti termini di giorni venti per il deposito di conclusionali e il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
Preliminarmente, con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva di si osserva CP_1 che “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (cfr. Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo
Cass. n. 14243 del 2012)” (Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. 31374).
Venendo al merito della controversia, ritiene questo Tribunale che l'opposizione spiegata dal sig.
sia parzialmente fondata per i motivi di seguito illustrati. Parte_1
Giova ricordare che, giusta quanto dispone l'art. 1304 c.c., al primo comma, «la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne approfittare».
Quanto alle modalità di tale dichiarazione, l'art. 1304 c.c., contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non prescrive alcuna forma specifica per il profittamento, né alcun termine di decadenza;
di conseguenza, in base al principio di libertà delle forme, tale diritto può essere esercitato in maniera espressa quanto tacita, anche tramite comportamenti concludenti, e la dichiarazione può essere resa in qualsiasi tempo ( civ. 23 febbraio 2005, n. 3747; Cass. civ. 29 agosto 1995, n. 9101). Al riguardo la Suprema Corte ha specificato che tale dichiarazione non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza (cfr. Cassazione civile, III, sentenza n. 3747/2005). Pertanto, non coglie nel segno l'eccezione sollevata dal convenuto in merito alla asserita tardività della dichiarazione ex art. 1304
c.c. a suo tempo effettuata da parte attrice.
Diversamente da quanto prescritto con riguardo alla remissione e alla novazione, gli effetti della transazione non si estendono automaticamente a tutti i condebitori, ma sono subordinati al riscontro di un elemento soggettivo: la dichiarazione di volontà dell'interessato. Il principio cardine di tale norma appare essere quello della “non comunicabilità degli atti pregiudizievoli e dell'estensione di quelli vantaggiosi”, principio questo che viene garantito, da un lato, ribadendo il generale principio di relatività degli effetti giuridici del contratto ex art. 1372 c.c. e l'inefficacia degli effetti della transazione verso i non stipulanti, ai quali, dall'altro, è data la facoltà di profittare della transazione stessa mediante una dichiarazione di volontà.
Il carattere speciale della norma deriva dalla natura stessa della transazione, che risiede ontologicamente nelle reciproche concessioni delle parti e nella indivisibilità dei suoi effetti.
Pertanto, è lasciata ai condebitori non transigenti l'opportunità di valutare i vantaggi e gli svantaggi dell'accordo e di decidere, appunto, se profittare o meno della transazione, ferma restando, in difetto di tale opzione, la non estensione degli effetti di un contratto al quale si è estranei. Con riguardo all'ambito di applicabilità, non si rinviene nel testo dell'art. 1304 c.c., alcun riferimento né alla transazione “sull'intero”, né alla transazione “sulla quota”, tuttavia, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, la norma in esame si ritiene applicabile alla sola transazione sull'intero debito, cioè a quella che includa la totalità dell'obbligazione e non a quella che invece riguardi solo la quota del debitore con cui è stipulata (Cass. 29 agosto 1990, n. 8957; Cass. 5 luglio
1991, n. 7413; 27 marzo 1999, n. 2931; 3 luglio 2001, n. 8991; Cass., 18 aprile 2006, n. 8946;
Cass., 27 marzo 2007, n. 7485; Cass. 8 luglio 2009, n. 16050; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2963; Cass.
24 gennaio 2012, n. 947; Cass. 11 luglio 2014, n. 15895; Cass. 30 settembre 2015, n. 19541; Cass.
17 novembre 2016, n. 23418; Cass. 18 giugno 2018, n. 16087).
Invero, “è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
13877/2020). Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. Unite, 30 dicembre
2011, n. 30174) stabilire poi «se, in concreto, la transazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido ha avuto ad oggetto l'intero debito o solo la quota del debitore transigente comporta, evidentemente, un'indagine sul contenuto del contratto e sulla comune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare, da compiere ad opera del giudice di merito secondo le regole di ermeneutica fissate nell'art. 1362 c.c. e segg.»
Orbene, con riferimento alla fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale, dall'esame del compendio probatorio in atti e, in particolare, dal documento indicato quale “transazione” intervenuta tra e il sig. (coobbligato in solido con l'odierno Controparte_3 Controparte_5 attore, sig. ), datato 3.10.2017, si evince che l'istituto di credito, facendo seguito alla Parte_1
proposta avanzata dal predetto la accoglieva, accordando al medesimo il versamento della CP_5
complessiva somma di euro 50.000,00 “a saldo e stralcio della sua posizione debitoria nei confronti della banca quale garante della società in oggetto”. Pertanto, dal tenore letterale dell'intervenuta transazione e dall'indagine volta a indagare la comune intenzione delle parti, si ritiene che detta transazione sia qualificabile come transazione sulla sola quota di debito riferita al coobbligato stipulante e giammai come accordo transattivo sull'intero debito. Tale assunto è, altresì, suffragato dall'ulteriore condizione apposta dalla banca transigente la quale, nell'accordare al il CP_5 pagamento rateale dell'importo, ha posto che il mancato pagamento di una sola rata avrebbe comportato la decadenza del sig. dal beneficio del termine, con conseguente facoltà dello CP_5 stesso istituto di credito di richiedere “il pagamento immediato dell'intero residuo credito, oltre interessi come dovuti” (cfr. transazione allegata in atti). Non è revocabile in dubbio, dunque, che l'accordo transattivo de quo abbia riguardato la sola quota parte del debitore transigente e non ha, pertanto, effetto liberatorio nei confronti dell'odierno attore opponente, nonostante la dichiarazione dello stesso del 21.12.2020 di volerne profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c., giacché tale facoltà non sarebbe esercitabile se non in ipotesi di transazione novativa, non configuratasi nel caso di specie in quanto la transazione del condebitore transigente è intervenuta solamente sulla quota e non anche sull'intero.
Di fatto, la predetta transazione non è qualificabile quale transazione novativa;
solo quest'ultima, infatti, determina l'estinzione del rapporto preesistente e la contestuale sostituzione con un altro rapporto giuridico.
Risulta, quindi, a chiare lettere che le parti dell'accordo transattivo abbiano voluto riferirsi alla sola quota parte del sig. e che quest'ultimo abbia versato la somma di € 50.000,00 che, peraltro, CP_5 dovrà essere proporzionalmente detratta dal credito che l'istituto di credito esige dal . Parte_1
Di fatti, qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, come nel caso di specie, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto.
“La transazione quando è limitata alla sola quota interna del condebitore che la stipula, non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori e, riducendo l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, produce automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale tra il condebitore stipulante e gli altri condebitori, i quali rimangono obbligati nei limiti della loro quota senza potersi avvalere del potere di cui all'art. 1304 c.c.” (cfr. Cass. n. 868/2008).
Infatti, la transazione pro quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali, dunque, nessun titolo avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente. Pertanto, solo la transazione riguardante l'intero debito fa sì che di questa possa avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti.
In definitiva, alla luce di quanto argomentato, si ritiene che debba essere respinta l'asserzione difensiva di parte attrice di poter profittare della transazione intervenuta tra la e il sig. CP_3
stante la natura non novativa di detto accordo, avendo il medesimo riguardato la sola quota CP_6 parte e non l'intero debito. Né si evince dallo stesso accordo la volontà del creditore di voler rinunciare al vincolo di solidarietà passiva intercorrente tra gli obbligati.
In ultimo, ma non per importanza, con riferimento all'eccepita nullità della fideiussione dedotta da parte attrice, in relazione alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, espressione di intesa anticoncorrenziale, la cui nullità assoluta determinerebbe la nullità dell'intera fideiussione, occorre precisare che l'opponente, sig. , avrebbe dovuto sollevare tali doglianze con Parte_1 un'eventuale opposizione a decreto ingiuntivo, trattandosi di fatti estintivi o impeditivi anteriori alla formazione del titolo esecutivo ( il decreto ingiuntivo 8033/2002 emesso dal Tribunale di Milano) e dunque, per consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, invocabili solo innanzi al giudice della cognizione in sede di formazione del titolo medesimo (in senso conforme Cass. 8331/2001 e
Cass. 12664/2000).
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda avanzata dall'opponente è meritevole di parziale accoglimento nella sola parte in cui è chiesta la decurtazione della somma di € 50.000,00 versata dal sig. a seguito della transazione, nell'accezione di cui sopra. CP_5
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, la parziale reciproca soccombenza delle parti, rende opportuno disporre la integrale compensazione delle spese di lite, attesa anche la complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda attorea limitatamente alla richiesta di riduzione del quantum del credito azionato dalla parte convenuta, con conseguente detrazione della somma di euro 50.000,00, già corrisposta a seguito della transazione del 3.10.2017 dal coobbligato in solido, sig. CP_5
, per le ragioni esposte in parte motiva;
[...]
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Paola, 3.1.25
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 114/2021 R.G., avente ad oggetto: fideiussione-
Polizza fideiussoria
TRA
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Negri Parte_1 C.F._1
Roberto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Milano, al Foro
Buonaparte n. 48, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f. ), in p.l.r.p.t, nella qualità di Controparte_1 P.IVA_1
mandataria della (c.f. con sede legale in Milano, alla Via Valtellina Controparte_2 P.IVA_2
n. 15/17, rappresentata e difesa dall'avv. Bragato Giorgio Giuseppe ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Milano, alla Via Castel Morrone n. 2, giusta comparsa di costituzione di nuovo difensore del 22.03.2024;
CONVENUTA
NONCHÉ
, in p.l.r.p.t; CP_3
, in p.l.r.p.t; Controparte_4
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI: Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.10.2024, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 25.01.21, il sig. introduceva il presente Parte_1 giudizio di merito relativo all'opposizione, dallo stesso precedentemente introdotta con ricorso del
15.10.2020, avverso la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 86/2017, Tribunale di Paola, ritenuta, dal Giudice dell'Esecuzione, all'esito della fase sommaria, non fondata e carente dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con conseguente rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, come da provvedimento del 27.10.2020.
L'opponente, pertanto, domandava, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 c.p.c. o con sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., o con diverso strumento previsto dal codice;
sempre in via preliminare, comunque formulare alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, se del caso e se previsto dal rito, previa sospensione dell'esecuzione, domanda di pronuncia pregiudiziale, allo scopo di conoscere: se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché comunque della normativa europea in materia, osti ad un ordinamento nazionale, come quello delineato, che preclude al giudice dell'esecuzione di effettuare un sindacato intrinseco di un titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, allorquando l'opponente, avuta consapevolezza della estensibilità della tutela consumeristica anche al cliente non consumatore, richieda di effettuare un simile sindacato;
se ed a quali condizioni il combinato disposto degli artt. 6
e 7 della direttiva 93/13/CEE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché comunque della normativa europea in materia, osti ad un ordinamento come quello nazionale che, a fronte di un giudicato implicito sulla legittimità delle clausole contenute in una fidejussione, preclude al giudice dell'esecuzione, chiamato a decidere su un'opposizione all'esecuzione proposta dal cliente, di rilevare la nullità delle clausole stesse e se una simile preclusione possa ritenersi esistente anche ove, in relazione al diritto vivente al momento della formazione del giudicato, la valutazione della nullità della clausola era preclusa dalla non estensibilità della tutela al cliente non consumatore;
nel merito, in via principale: all'esito della produzione della citata transazione, accertarne l'efficacia ai sensi del 1° comma dell'art. 1304 c.c. anche nei riguardi del sig. e, per l'effetto, accertare e dichiarare la cessazione Parte_1
dell'efficacia del titolo esecutivo Decreto Ingiuntivo del Trib. Milano n. 8033/2002, con ogni conseguenziale effetto di legge e rito;
accertare e dichiarare la compensazione integrale tra gli importi corrisposti a titolo di canoni dalla ETA S.r.l. alla procedura, da un lato, ed il credito derivante dal titolo sentenza della C.d.A. di Milano, n. 4453/2015 e, per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere tra e da un lato ed il CP_3 CP_2 CP_1
soggetto esecutato;
con vittoria delle spese del giudizio;
nel merito, in via Parte_1
subordinata rispetto al capitolo precedente: rideterminare il minor debito derivante dal suddetto titolo esecutivo sottraendovi la quota del 50%, oggetto di transazione da parte del coobbligato, da calcolarsi sugli importi maturati sino all'intervenuta transazione e, in subordine, effettuare il suddetto ricalcolo dedotta la quota di 1/3 o, in via di ulteriore subordine, sottraendo l'importo di
Euro 50.000; con vittoria delle spese di lite, o, subordinatamente, con compensazione parziale e proporzionale delle suddette, in conseguenza dell'accertamento del minor credito;
nel merito, accertata e dichiarata l'illegittimità della fidejussione rilasciata dal sig. , revocare Parte_1 il decreto d'ingiunzione del Tribunale di Milano n. 8033/2002 e, per l'effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere con riguardo al suddetto titolo, con ogni conseguente pronuncia in diritto e rito e vittoria delle spese del giudizio, o, in via di mero subordine, con compensazione parziale delle suddette, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.11.2021, Controparte_1
e si costituivano regolarmente nel predetto giudizio, domandando,
[...] Controparte_2
preliminarmente, il rigetto dell'istanza di sospensione avversaria in quanto carente dei gravi motivi richiesti dagli artt. 624 c.p.c. e 295 c.p.c. oltre che infondata;
ii) Controparte_1
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto società mandataria per la gestione del credito della cessionaria e, pertanto, carente di legittimazione in ordine alle Controparte_2
pretese risarcitorie/restitutorie e di compensazione ex adverso formulate, giusto contenuto delle procure notarili depositate in atti;
eccepito l'inammissibilità dell'opposizione avversaria, in particolare, in ordine alle contestazioni sul diritto della creditrice di agire esecutivamente, contestazioni ormai precluse dal passaggio in giudicato dei titoli azioni. Infine, nel merito, la difesa di domandava l'integrale rigetto dell'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto ed CP_1
in diritto e destituita di ogni supporto probatorio.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia di e di Controparte_3 [...]
, regolarmente citate e non costituite, all'esito del deposito di note scritte in Controparte_4 sostituzione dell'udienza del 14.10.2024, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione e assegnava alle parti termini di giorni venti per il deposito di conclusionali e il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito di memorie di replica.
Preliminarmente, con riferimento all'eccepito difetto di legittimazione passiva di si osserva CP_1 che “la legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità dello stesso;
costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata, invece, da parte attrice (cfr. Cass. n. 548 del 2002, e da ultimo
Cass. n. 14243 del 2012)” (Cass. sent. 02 dicembre 2019, n. 31374).
Venendo al merito della controversia, ritiene questo Tribunale che l'opposizione spiegata dal sig.
sia parzialmente fondata per i motivi di seguito illustrati. Parte_1
Giova ricordare che, giusta quanto dispone l'art. 1304 c.c., al primo comma, «la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne approfittare».
Quanto alle modalità di tale dichiarazione, l'art. 1304 c.c., contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non prescrive alcuna forma specifica per il profittamento, né alcun termine di decadenza;
di conseguenza, in base al principio di libertà delle forme, tale diritto può essere esercitato in maniera espressa quanto tacita, anche tramite comportamenti concludenti, e la dichiarazione può essere resa in qualsiasi tempo ( civ. 23 febbraio 2005, n. 3747; Cass. civ. 29 agosto 1995, n. 9101). Al riguardo la Suprema Corte ha specificato che tale dichiarazione non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza (cfr. Cassazione civile, III, sentenza n. 3747/2005). Pertanto, non coglie nel segno l'eccezione sollevata dal convenuto in merito alla asserita tardività della dichiarazione ex art. 1304
c.c. a suo tempo effettuata da parte attrice.
Diversamente da quanto prescritto con riguardo alla remissione e alla novazione, gli effetti della transazione non si estendono automaticamente a tutti i condebitori, ma sono subordinati al riscontro di un elemento soggettivo: la dichiarazione di volontà dell'interessato. Il principio cardine di tale norma appare essere quello della “non comunicabilità degli atti pregiudizievoli e dell'estensione di quelli vantaggiosi”, principio questo che viene garantito, da un lato, ribadendo il generale principio di relatività degli effetti giuridici del contratto ex art. 1372 c.c. e l'inefficacia degli effetti della transazione verso i non stipulanti, ai quali, dall'altro, è data la facoltà di profittare della transazione stessa mediante una dichiarazione di volontà.
Il carattere speciale della norma deriva dalla natura stessa della transazione, che risiede ontologicamente nelle reciproche concessioni delle parti e nella indivisibilità dei suoi effetti.
Pertanto, è lasciata ai condebitori non transigenti l'opportunità di valutare i vantaggi e gli svantaggi dell'accordo e di decidere, appunto, se profittare o meno della transazione, ferma restando, in difetto di tale opzione, la non estensione degli effetti di un contratto al quale si è estranei. Con riguardo all'ambito di applicabilità, non si rinviene nel testo dell'art. 1304 c.c., alcun riferimento né alla transazione “sull'intero”, né alla transazione “sulla quota”, tuttavia, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, la norma in esame si ritiene applicabile alla sola transazione sull'intero debito, cioè a quella che includa la totalità dell'obbligazione e non a quella che invece riguardi solo la quota del debitore con cui è stipulata (Cass. 29 agosto 1990, n. 8957; Cass. 5 luglio
1991, n. 7413; 27 marzo 1999, n. 2931; 3 luglio 2001, n. 8991; Cass., 18 aprile 2006, n. 8946;
Cass., 27 marzo 2007, n. 7485; Cass. 8 luglio 2009, n. 16050; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2963; Cass.
24 gennaio 2012, n. 947; Cass. 11 luglio 2014, n. 15895; Cass. 30 settembre 2015, n. 19541; Cass.
17 novembre 2016, n. 23418; Cass. 18 giugno 2018, n. 16087).
Invero, “è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.
13877/2020). Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. Unite, 30 dicembre
2011, n. 30174) stabilire poi «se, in concreto, la transazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido ha avuto ad oggetto l'intero debito o solo la quota del debitore transigente comporta, evidentemente, un'indagine sul contenuto del contratto e sulla comune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare, da compiere ad opera del giudice di merito secondo le regole di ermeneutica fissate nell'art. 1362 c.c. e segg.»
Orbene, con riferimento alla fattispecie sottoposta al vaglio di questo Tribunale, dall'esame del compendio probatorio in atti e, in particolare, dal documento indicato quale “transazione” intervenuta tra e il sig. (coobbligato in solido con l'odierno Controparte_3 Controparte_5 attore, sig. ), datato 3.10.2017, si evince che l'istituto di credito, facendo seguito alla Parte_1
proposta avanzata dal predetto la accoglieva, accordando al medesimo il versamento della CP_5
complessiva somma di euro 50.000,00 “a saldo e stralcio della sua posizione debitoria nei confronti della banca quale garante della società in oggetto”. Pertanto, dal tenore letterale dell'intervenuta transazione e dall'indagine volta a indagare la comune intenzione delle parti, si ritiene che detta transazione sia qualificabile come transazione sulla sola quota di debito riferita al coobbligato stipulante e giammai come accordo transattivo sull'intero debito. Tale assunto è, altresì, suffragato dall'ulteriore condizione apposta dalla banca transigente la quale, nell'accordare al il CP_5 pagamento rateale dell'importo, ha posto che il mancato pagamento di una sola rata avrebbe comportato la decadenza del sig. dal beneficio del termine, con conseguente facoltà dello CP_5 stesso istituto di credito di richiedere “il pagamento immediato dell'intero residuo credito, oltre interessi come dovuti” (cfr. transazione allegata in atti). Non è revocabile in dubbio, dunque, che l'accordo transattivo de quo abbia riguardato la sola quota parte del debitore transigente e non ha, pertanto, effetto liberatorio nei confronti dell'odierno attore opponente, nonostante la dichiarazione dello stesso del 21.12.2020 di volerne profittare ai sensi dell'art. 1304 c.c., giacché tale facoltà non sarebbe esercitabile se non in ipotesi di transazione novativa, non configuratasi nel caso di specie in quanto la transazione del condebitore transigente è intervenuta solamente sulla quota e non anche sull'intero.
Di fatto, la predetta transazione non è qualificabile quale transazione novativa;
solo quest'ultima, infatti, determina l'estinzione del rapporto preesistente e la contestuale sostituzione con un altro rapporto giuridico.
Risulta, quindi, a chiare lettere che le parti dell'accordo transattivo abbiano voluto riferirsi alla sola quota parte del sig. e che quest'ultimo abbia versato la somma di € 50.000,00 che, peraltro, CP_5 dovrà essere proporzionalmente detratta dal credito che l'istituto di credito esige dal . Parte_1
Di fatti, qualora risulti che la transazione ha avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, come nel caso di specie, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto.
“La transazione quando è limitata alla sola quota interna del condebitore che la stipula, non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori e, riducendo l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, produce automaticamente lo scioglimento del vincolo solidale tra il condebitore stipulante e gli altri condebitori, i quali rimangono obbligati nei limiti della loro quota senza potersi avvalere del potere di cui all'art. 1304 c.c.” (cfr. Cass. n. 868/2008).
Infatti, la transazione pro quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali, dunque, nessun titolo avrebbero per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente. Pertanto, solo la transazione riguardante l'intero debito fa sì che di questa possa avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti.
In definitiva, alla luce di quanto argomentato, si ritiene che debba essere respinta l'asserzione difensiva di parte attrice di poter profittare della transazione intervenuta tra la e il sig. CP_3
stante la natura non novativa di detto accordo, avendo il medesimo riguardato la sola quota CP_6 parte e non l'intero debito. Né si evince dallo stesso accordo la volontà del creditore di voler rinunciare al vincolo di solidarietà passiva intercorrente tra gli obbligati.
In ultimo, ma non per importanza, con riferimento all'eccepita nullità della fideiussione dedotta da parte attrice, in relazione alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, espressione di intesa anticoncorrenziale, la cui nullità assoluta determinerebbe la nullità dell'intera fideiussione, occorre precisare che l'opponente, sig. , avrebbe dovuto sollevare tali doglianze con Parte_1 un'eventuale opposizione a decreto ingiuntivo, trattandosi di fatti estintivi o impeditivi anteriori alla formazione del titolo esecutivo ( il decreto ingiuntivo 8033/2002 emesso dal Tribunale di Milano) e dunque, per consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, invocabili solo innanzi al giudice della cognizione in sede di formazione del titolo medesimo (in senso conforme Cass. 8331/2001 e
Cass. 12664/2000).
Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda avanzata dall'opponente è meritevole di parziale accoglimento nella sola parte in cui è chiesta la decurtazione della somma di € 50.000,00 versata dal sig. a seguito della transazione, nell'accezione di cui sopra. CP_5
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, la parziale reciproca soccombenza delle parti, rende opportuno disporre la integrale compensazione delle spese di lite, attesa anche la complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola in composizione monocratica nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE la domanda attorea limitatamente alla richiesta di riduzione del quantum del credito azionato dalla parte convenuta, con conseguente detrazione della somma di euro 50.000,00, già corrisposta a seguito della transazione del 3.10.2017 dal coobbligato in solido, sig. CP_5
, per le ragioni esposte in parte motiva;
[...]
2) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Paola, 3.1.25
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli