Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00013/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 180 del 2025, proposto da
AT AN OT, rappresentato e difeso dall'avvocato Carolina Musicò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA N. 530/2024 PRONUNCIATA IN DATA 23.3.2024 E PUBBLICATA IL SUCCESSIVO 25.3.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. NI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- Con ricorso notificato l’11.4.2025 e depositato il 14.4.2025 OT AT AN ha agito per l’ottemperanza del titolo di cui in epigrafe, emesso nei confronti del Comune di Reggio Calabria.
2- L’amministrazione intimata, quantunque regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
3- Alla camera di consiglio del 17.12.2025 il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., una questione di inammissibilità del ricorso, stante che il titolo azionato reca, nel dispositivo, condanna in favore di M.P. e non dell’odierno ricorrente e ha assegnato a parte ricorrente, a sua richiesta, termine di 5 giorni per il deposito di memorie.
4- Con memoria depositata il 18.12.2025 il ricorrente ha dedotto che il riferimento a M.P., attore di altro procedimento analogo, è un refuso qualificabile come mero errore materiale mentre il dispositivo di condanna è stato emesso nell’interesse dell’attore sig. OT AT AN ed a carico del Comune di Reggio Calabria.
4- Il ricorso è inammissibile.
5- Il titolo oggetto di ottemperanza, quantunque reso nel giudizio tra OT AT AN e il Comune intimato, reca esplicitamente condanna riferita in favore di un diverso soggetto dal ricorrente, con conseguente carenza di legittimazione attiva di quest’ultimo.
6- La suddetta conclusione non può essere scalfita dalla qualificazione di mero refuso, come prospettato da parte ricorrente, dal momento che, per consolidata giurisprudenza, il giudice amministrativo dell'ottemperanza non ha la possibilità di integrare in alcun modo la decisione civile, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza e non potendo dar vita a quell'attività di precisazione e integrazione del giudicato che contraddistingue l'attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, in quanto non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato ( ex plurimis, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 10.4.2025, n.672).
7- In tale ottica, anche ad ammettere la sussistenza di un refuso, lo stesso può essere emendato dal solo giudice che ha emesso il titolo del quale viene chiesta l’ottemperanza, a seguito di proposizione, da parte del ricorrente, di istanza di correzione di errore materiale.
8- Si soggiunge, anche ad ulteriore conforto dell’inammissibilità dell’odierno giudizio, che, al fine di correttamente azionare ex novo il giudizio di ottemperanza, il titolo emendato dall’errore materiale andrebbe comunque rinotificato ai sensi dell’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni ivi previsto per ottemperare al pagamento dovuto in favore dell’effettivo creditore.
9- In conclusione, il ricorso è inammissibile.
10- Nulla per le spese in difetto di costituzione dell’ente intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nelle camere di consiglio dei giorni 17 dicembre 2025 e 8 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
ER SC, Presidente
NI IO, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IO | ER SC |
IL SEGRETARIO