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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1591 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.Giacomo Ingrao per procura in atti
- ATTRICE -
E
(P. IVA ), in persona del legale pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Grasso Fortunata, per procura in atti
- CONVENUTO -
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2051 c.c..
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 31/03/2021 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, il al fine di ottenerne, previo accertamento Controparte_1 della relativa responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro, occorso il 19/10/2019 alle ore 13 circa, allorquando, transitando a piedi lungo il marciapiede della via Papa Giovanni Paolo II di Messina (San
pagina 1 di 7 Licandro), giunta in prossimità del cadeva per terra a causa di un dislivello Parte_2 presente sul piano di calpestio, non visibile e non adeguatamente segnalato, creatosi a seguito della realizzazione della rampa di accesso al garage del bar.
L'attrice deduceva di essere stata trasportata presso l'ospedale Papardo di dove le CP_1 era stata diagnosticata “frattura pliriframmentaria caviglia sx”, con prognosi di giorni 30 e ne era conseguito un periodo di inabilità temporanea e postumi di invalidità permanente da valutare con CTU medico-legale.
Allegava la responsabilità del convenuto e quantificava i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in € 50.000,00.
Con comparsa del 26/10/2021, si costituiva in giudizio il che non Controparte_1 contestava la verificazione del fatto, ma escludeva la propria responsabilità ex art. 2051 c.c., in assenza di alcuna pericolosità intrinseca della rampa, autorizzata dall'ente pubblico, ed anche ex art. 2043 c.c., ritenendo insussistenti i requisiti dell'imprevedibilità e inevitabilità dell'evento, in virtù dell'ampiezza della rampa (3 metri) e delle sue caratteristiche (graduale pendenza, sviluppo regolare e costante della superficie di cemento) nonché dell'ottima visibilità per l'illuminazione naturale dovuta all'orario in cui si è verificato il sinistro (intorno alle 13,00).
Riconduceva, quindi, l'evento alla condotta incauta della danneggiata, che avrebbe dovuto utilizzare il bene demaniale con adeguata attenzione. In via gradata, contestava, la determinazione del quantum debeatur.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita oralmente.
All'udienza del 3/11/2022, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 221 d.l. 34/2020, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/01/2024, successivamente differita per il carico di ruolo e l'esigenza di definire prioritariamente le cause più anziane.
All'udienza a trattazione scritta del 2.10.2024 subentrava la scrivente e, sulle conclusioni delle parti, assumeva la causa in decisione, concedendo il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 2 di 7 La domanda va qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, che risponde del danno oggettivamente, salva la prova del caso fortuito, quindi, indipendentemente dall'addebito di una responsabilità per omessa manutenzione del bene.
La Suprema Corte di Cassazione, secondo un orientamento condiviso e dal quale non vi è ragione di discostarsi, ha più volte affermato che “anche nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. spetta al creditore danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. 27 novembre 2021, n. 25214, 5 febbraio 2013, n. 2660).
È stato parimenti affermato, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., Sez. VI - 3, ord.,
20/09/2022, n. 27445).
Così ricostruiti i principi applicabili, occorre evidenziare che nel caso di specie l'attrice ha dedotto che la propria caduta si è verificata a causa di un gradino presente nella pavimentazione del marciapiede, causato dalla creazione di una rampa di accesso al garage del pagina 3 di 7 bar Pt_2
Ha allegato che il dislivello non era segnalato e non era visibile, in quanto si confondeva con il colore della pavimentazione.
La parte convenuta non ha contestato la verificazione del sinistro, ma non ha ritenuto sussistente la propria responsabilità attesa l'assunzione di un comportamento incauto da parte dell'attrice che, in ragione dell'ampiezza e delle caratteristiche della rampa e dell'orario del sinistro, avrebbe potuto avvedersi della presenza del dislivello.
Orbene, dall'istruttoria espletata in corso di causa è emerso che la signora stava Pt_1 percorrendo il marciapiede della via Papa Giovanni Paolo II in discesa, inciampava e cadeva all'altezza del bar in corrispondenza di una rampa di accesso al garage del bar stesso. Pt_2
La pavimentazione della rampa era grigia e non vi era alcun segnale di pericolo.
Lo stato dei luoghi è stato descritto dal testimone - sulla cui attendibilità Testimone_1 non vi è motivo di dubitare – ed emerge anche dalle fotografie in atti.
Tali elementi probatori vanno, quindi, valutati alla luce della condotta tenuta da parte attrice al fine di verificare se la sua condotta possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere o, quantomeno, ridurre i danni lamentati (cfr. C. Cass.,
n. 28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014).
Ebbene, la circostanza che la caduta è avvenuta in pieno giorno (alle ore 13 del
19/10/2019), con luce naturale e in condizioni meteo presumibilmente buone, in difetto di allegazioni di segno contrario sul punto, tali da permettere alla di individuare Pt_1
l'anomalia, avrebbe dovuto indurre l'attrice a percorrere il marciapiede con la diligenza necessaria per evitare le conseguenze dannose determinate dalle irregolarità (cfr. sul punto C.
Cass., n. 23919/2013).
Del resto l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c. 1, c.c..
Le dichiarazioni del teste, secondo cui l'attrice stava procedendo sul marciapiede in discesa,
pagina 4 di 7 in direzione valle, valutate unitamente all'esame del compendio fotografico, consentono di affermare che la signora avrebbe potuto avvedersi della presenza della rampa del Pt_1 garage del bar Pt_2
Infatti, le fotografie in atti, per un verso, mostrano che la rampa era visibile già a vari metri di distanza e, segnatamente, dal punto in cui è stata scattata la fotografia a pag. 4 dell'allegato
“foto luogo sinistro” di parte attrice, ovvero all'inizio della via Papa Giovanni Paolo II, immediatamente dopo la curva in discesa;
per altro verso, rivelano che il marciapiede percorso dall'attrice era caratterizzato da uno strato di mattonelle di diversi colori e tagli, più chiare in corrispondenza del punto di intersezione con la rampa, tratto in cui l'attrice sostiene di essere caduta.
Lungi dal potersi attribuire al diverso colore della pavimentazione, visibile nelle fotografie richiamate, il ruolo di agente premonitore dell'insidia, esso integra, tuttavia, un elemento che di per sé stesso avrebbe dovuto richiamare l'attenzione dell'utente della strada e consentirne un facile avvistamento, nelle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro.
Difatti, le fotografie da 1 a 5 evidenziano che il marciapiede in corrispondenza dell'intersezione con la rampa aveva una gradazione di colore più chiara rispetto alla rampa stessa, rendendo quest'ultima visibile anche a distanza.
Anche il fatto che la rampa fosse ampia tre metri – circostanza allegata dal e non CP_1 contestata dall'attrice – e che nel punto di vertice, posto a ridosso della saracinesca del garage, superasse l'altezza del marciapiede ne garantiva la piena percepibilità.
Ne deriva che l'attrice avrebbe potuto accorgersi dell'anomalia, utilizzando il bene demaniale con l'ordinaria prudenza richiesta agli utenti della strada.
Difatti, il dislivello esistente sul piano di calpestio – così qualificato anche in citazione – per la formazione di un gradino a seguito della realizzazione di una rampa non consente di per sé stesso di ritenere che lo stato dei luoghi presentasse peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr. C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013, cit.).
Tali considerazioni permettono di escludere il nesso di causalità e di attribuire alla condotta della Cosenza efficacia eziologica esclusiva nella causazione del sinistro, con conseguente pagina 5 di 7 rigetto della sua domanda ex art. 2051 c.c..
Anche ove la domanda attorea fosse stata ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2043
c.c. si sarebbe addivenuti a una pronuncia di rigetto in ragione dei più rigorosi oneri probatori posti dalla richiamata disposizione a carico del danneggiato e della non ricorrenza nel caso di specie di entrambi i requisiti della non visibilità e non prevedibilità dell'anomalia per le ragioni dianzi chiarite.
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge e, pertanto, l'attrice va condannata alla rifusione in favore del di dette spese, liquidate, applicando il d.l. n. Controparte_1
1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/22, in base allo scaglione di riferimento (fino a € 52.000,00, parametri minimi per la relativa semplicità delle questioni trattate) nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €
903,00 per la fase di trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale, con un compenso totale di € 3.809,00.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 1591/2021, vertente tra
(attrice) e in persona del legale Sindaco pro tempore Parte_1 Controparte_1
(convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
1. Rigetta le domande;
2. condanna a rifondere nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, le spese del giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre iva e c.p.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Messina il 7 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Militello
Alla stesura del presente provvedimento la dott.ssa Angelica Miano, funzionario addetta all'Ufficio per il
Processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
pagina 6 di 7
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1591 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.Giacomo Ingrao per procura in atti
- ATTRICE -
E
(P. IVA ), in persona del legale pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Grasso Fortunata, per procura in atti
- CONVENUTO -
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2051 c.c..
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 31/03/2021 conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questo Tribunale, il al fine di ottenerne, previo accertamento Controparte_1 della relativa responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro, occorso il 19/10/2019 alle ore 13 circa, allorquando, transitando a piedi lungo il marciapiede della via Papa Giovanni Paolo II di Messina (San
pagina 1 di 7 Licandro), giunta in prossimità del cadeva per terra a causa di un dislivello Parte_2 presente sul piano di calpestio, non visibile e non adeguatamente segnalato, creatosi a seguito della realizzazione della rampa di accesso al garage del bar.
L'attrice deduceva di essere stata trasportata presso l'ospedale Papardo di dove le CP_1 era stata diagnosticata “frattura pliriframmentaria caviglia sx”, con prognosi di giorni 30 e ne era conseguito un periodo di inabilità temporanea e postumi di invalidità permanente da valutare con CTU medico-legale.
Allegava la responsabilità del convenuto e quantificava i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in € 50.000,00.
Con comparsa del 26/10/2021, si costituiva in giudizio il che non Controparte_1 contestava la verificazione del fatto, ma escludeva la propria responsabilità ex art. 2051 c.c., in assenza di alcuna pericolosità intrinseca della rampa, autorizzata dall'ente pubblico, ed anche ex art. 2043 c.c., ritenendo insussistenti i requisiti dell'imprevedibilità e inevitabilità dell'evento, in virtù dell'ampiezza della rampa (3 metri) e delle sue caratteristiche (graduale pendenza, sviluppo regolare e costante della superficie di cemento) nonché dell'ottima visibilità per l'illuminazione naturale dovuta all'orario in cui si è verificato il sinistro (intorno alle 13,00).
Riconduceva, quindi, l'evento alla condotta incauta della danneggiata, che avrebbe dovuto utilizzare il bene demaniale con adeguata attenzione. In via gradata, contestava, la determinazione del quantum debeatur.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva istruita oralmente.
All'udienza del 3/11/2022, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 221 d.l. 34/2020, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/01/2024, successivamente differita per il carico di ruolo e l'esigenza di definire prioritariamente le cause più anziane.
All'udienza a trattazione scritta del 2.10.2024 subentrava la scrivente e, sulle conclusioni delle parti, assumeva la causa in decisione, concedendo il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 2 di 7 La domanda va qualificata ai sensi dell'art. 2051 c.c., che disciplina una peculiare ipotesi di responsabilità del custode del bene, che risponde del danno oggettivamente, salva la prova del caso fortuito, quindi, indipendentemente dall'addebito di una responsabilità per omessa manutenzione del bene.
La Suprema Corte di Cassazione, secondo un orientamento condiviso e dal quale non vi è ragione di discostarsi, ha più volte affermato che “anche nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. spetta al creditore danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. 27 novembre 2021, n. 25214, 5 febbraio 2013, n. 2660).
È stato parimenti affermato, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. civ., Sez. VI - 3, ord.,
20/09/2022, n. 27445).
Così ricostruiti i principi applicabili, occorre evidenziare che nel caso di specie l'attrice ha dedotto che la propria caduta si è verificata a causa di un gradino presente nella pavimentazione del marciapiede, causato dalla creazione di una rampa di accesso al garage del pagina 3 di 7 bar Pt_2
Ha allegato che il dislivello non era segnalato e non era visibile, in quanto si confondeva con il colore della pavimentazione.
La parte convenuta non ha contestato la verificazione del sinistro, ma non ha ritenuto sussistente la propria responsabilità attesa l'assunzione di un comportamento incauto da parte dell'attrice che, in ragione dell'ampiezza e delle caratteristiche della rampa e dell'orario del sinistro, avrebbe potuto avvedersi della presenza del dislivello.
Orbene, dall'istruttoria espletata in corso di causa è emerso che la signora stava Pt_1 percorrendo il marciapiede della via Papa Giovanni Paolo II in discesa, inciampava e cadeva all'altezza del bar in corrispondenza di una rampa di accesso al garage del bar stesso. Pt_2
La pavimentazione della rampa era grigia e non vi era alcun segnale di pericolo.
Lo stato dei luoghi è stato descritto dal testimone - sulla cui attendibilità Testimone_1 non vi è motivo di dubitare – ed emerge anche dalle fotografie in atti.
Tali elementi probatori vanno, quindi, valutati alla luce della condotta tenuta da parte attrice al fine di verificare se la sua condotta possa avere rivestito carattere di concausa nella determinazione dei danni, al fine di stabilire se un comportamento diverso, più attento ovvero più prudente, avrebbe potuto escludere o, quantomeno, ridurre i danni lamentati (cfr. C. Cass.,
n. 28811/2008; n. 11227/2008; n. 20619/2014).
Ebbene, la circostanza che la caduta è avvenuta in pieno giorno (alle ore 13 del
19/10/2019), con luce naturale e in condizioni meteo presumibilmente buone, in difetto di allegazioni di segno contrario sul punto, tali da permettere alla di individuare Pt_1
l'anomalia, avrebbe dovuto indurre l'attrice a percorrere il marciapiede con la diligenza necessaria per evitare le conseguenze dannose determinate dalle irregolarità (cfr. sul punto C.
Cass., n. 23919/2013).
Del resto l'ordinaria diligenza esigibile dagli utenti costituisce applicazione del generale principio di affidamento, specificazione del dovere di buona fede e, in particolare, dell'art. 1227, c. 1, c.c..
Le dichiarazioni del teste, secondo cui l'attrice stava procedendo sul marciapiede in discesa,
pagina 4 di 7 in direzione valle, valutate unitamente all'esame del compendio fotografico, consentono di affermare che la signora avrebbe potuto avvedersi della presenza della rampa del Pt_1 garage del bar Pt_2
Infatti, le fotografie in atti, per un verso, mostrano che la rampa era visibile già a vari metri di distanza e, segnatamente, dal punto in cui è stata scattata la fotografia a pag. 4 dell'allegato
“foto luogo sinistro” di parte attrice, ovvero all'inizio della via Papa Giovanni Paolo II, immediatamente dopo la curva in discesa;
per altro verso, rivelano che il marciapiede percorso dall'attrice era caratterizzato da uno strato di mattonelle di diversi colori e tagli, più chiare in corrispondenza del punto di intersezione con la rampa, tratto in cui l'attrice sostiene di essere caduta.
Lungi dal potersi attribuire al diverso colore della pavimentazione, visibile nelle fotografie richiamate, il ruolo di agente premonitore dell'insidia, esso integra, tuttavia, un elemento che di per sé stesso avrebbe dovuto richiamare l'attenzione dell'utente della strada e consentirne un facile avvistamento, nelle condizioni di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro.
Difatti, le fotografie da 1 a 5 evidenziano che il marciapiede in corrispondenza dell'intersezione con la rampa aveva una gradazione di colore più chiara rispetto alla rampa stessa, rendendo quest'ultima visibile anche a distanza.
Anche il fatto che la rampa fosse ampia tre metri – circostanza allegata dal e non CP_1 contestata dall'attrice – e che nel punto di vertice, posto a ridosso della saracinesca del garage, superasse l'altezza del marciapiede ne garantiva la piena percepibilità.
Ne deriva che l'attrice avrebbe potuto accorgersi dell'anomalia, utilizzando il bene demaniale con l'ordinaria prudenza richiesta agli utenti della strada.
Difatti, il dislivello esistente sul piano di calpestio – così qualificato anche in citazione – per la formazione di un gradino a seguito della realizzazione di una rampa non consente di per sé stesso di ritenere che lo stato dei luoghi presentasse peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr. C. Cass., Sez. III, n. 6306/2013, cit.).
Tali considerazioni permettono di escludere il nesso di causalità e di attribuire alla condotta della Cosenza efficacia eziologica esclusiva nella causazione del sinistro, con conseguente pagina 5 di 7 rigetto della sua domanda ex art. 2051 c.c..
Anche ove la domanda attorea fosse stata ricondotta nell'alveo di operatività dell'art. 2043
c.c. si sarebbe addivenuti a una pronuncia di rigetto in ragione dei più rigorosi oneri probatori posti dalla richiamata disposizione a carico del danneggiato e della non ricorrenza nel caso di specie di entrambi i requisiti della non visibilità e non prevedibilità dell'anomalia per le ragioni dianzi chiarite.
Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge e, pertanto, l'attrice va condannata alla rifusione in favore del di dette spese, liquidate, applicando il d.l. n. Controparte_1
1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/22, in base allo scaglione di riferimento (fino a € 52.000,00, parametri minimi per la relativa semplicità delle questioni trattate) nel seguente modo: € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €
903,00 per la fase di trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale, con un compenso totale di € 3.809,00.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. r. g. 1591/2021, vertente tra
(attrice) e in persona del legale Sindaco pro tempore Parte_1 Controparte_1
(convenuto), disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
1. Rigetta le domande;
2. condanna a rifondere nei confronti del in Parte_1 Controparte_1
persona del Sindaco pro tempore, le spese del giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre iva e c.p.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Messina il 7 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Militello
Alla stesura del presente provvedimento la dott.ssa Angelica Miano, funzionario addetta all'Ufficio per il
Processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
pagina 6 di 7
pagina 7 di 7