Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/02/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13983 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
, elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'Avv. C.F._1
RANDAZZO EMANUELE ) CORSO UMBERTO I 55 CARINI, che lo C.F._2 rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...], in data [...], Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, PIAZZA P.PE DI CAMPOREA- C.F._3
LE, 26/D PALERMO, presso lo studio dell'Avv. CARRUBA MARIA CHIARA, che la rappre- senta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 13/11/2024.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
A seguito della emissione, in data 16/06/2023, della sentenza non definitiva n.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Tenuto conto del fatto che il figlio minore della coppia, (nato in [...] il Per_1
15/01/2006), nelle more del presente giudizio ha raggiunto la maggiore età, non va emes- sa alcuna statuizione sul suo affidamento e sul suo regime di incontri col padre.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mante- nimento dei figli della coppia.
3.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli maggiorenni, co- me sostenuto da giurisprudenza costante e ribadito anche recentemente, spetta al richieden- te l'onere di provare il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia superato la maggiore età.
E infatti, in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia ampiamen- te superato la maggiore età - c.d. “figlio adulto” -, spetta al richiedente l'onere di dimostrare le condizioni che fondano tale diritto. Raggiunta la maggiore età, si presume infatti l'idoneità al reddito, salvo che il richiedente non dimostri di essersi impegnato nella ricerca di una occupazione lavorativa e di essere incolpevolmente in ritardo rispetto al reperimento della stessa. La dimostrazione sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, fer- mo l'obbligo del Giudice di effettuare una valutazione caso per caso, tenendo conto della
“funzione educativa del mantenimento” e di declinare il principio di autoresponsabilità ri- spetto alla fattispecie concreta.
Con la sentenza sez. I, 16/09/2024, n.24731, la Cassazione civile specificamente opera sulla base del seguente criterio: se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario per- corso di studi superiori o universitari o di specializzazione è più agevole sostenere la fon- dezza del suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il “figlio adulto” - che abbia, cioè, ab- bondantemente superato la maggiore età - la prova a suo carico sarà particolarmente rigo- rosa.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito e per superare tale pre- sunzione occorre la prova della sussistenza di circostanze che integrano il diritto ad un ulte- riore mantenimento, quali la dimostrazione dell'impegno rivolto alla ricerca di occupazione lavorativa e dell'essere incolpevoli rispetto al ritardo nel reperirla.
Tale onere probatorio diviene più gravoso man mano che l'età del figlio aumenti, dal momento che il figlio che ha ampiamente superato la maggiore età e non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che gli consenta l'autosufficienza economica, non può sod- disfare l'esigenza ad una vita dignitosa vantando il diritto al mantenimento del genitore ma facendo ricorso ai diversi strumenti di ausilio sociale che sono finalizzati ad assicurare un sostegno al reddito.
Rimane salva la possibilità di azionare il diritto all'obbligazione alimentare nell'ambito familiare, per supplire alle più essenziali esigenze di vita dell'individuo.
Conseguentemente, il giudice di merito è chiamato ad effettuare sempre una valutazione caso per caso e non può ricorrere a considerazioni di carattere generale, tenuto conto, inol- tre, che il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori si giustifica nei li- miti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità ed aspirazioni. Ciò comporta che l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa qualora venga dimostrato l'avvenuto ingresso dei figli nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato.
Venendo al caso di specie, se è pacifica la mancata autosufficienza del figlio Per_1 il quale ha raggiunto da poco la maggiore età e nelle more del presente giudizio, può dirsi acquisita la prova dell'autosufficienza economica del figlio dall'istruttoria esple- Per_2 tata, infatti, è emerso come lo stesso abbia prestato attività lavorativa come banconista pres- so esercizi commerciali a Carini con contratti a tempo determinato a seguito di un periodo di tirocinio. Da qui, tenuto conto anche del principio espresso da Cass. Ord. 38366/2021, ovvero che “là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia re- perito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale, restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l'obbligo alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso”, va rigettata la domanda di contributo per il suo mantenimento.
3.2. ASSEGNO DIVORZILE
Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, pre- liminarmente rilevato che, con la sentenza delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di dirit- to: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L.
n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'ina- deguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condu- zione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in re-lazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto».
In altri termini, come anche di recente ribadito da Cass. civ. Sez. I, 19/12/2023, n.
35434, occorre svolgere un rigoroso accertamento sulla sussistenza di una situazione di squilibrio, anche di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali dei coniu- gi al momento del divorzio: l'indagine dovrà verificare che lo squilibrio della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è effetto del sacrificio sostenuto dal coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Da qui il riconoscimento di un assegno perequativo per riequilibrare tale squilibrio reddituale, in ragione del contributo dato dall'ex coniuge all'or- ganizzazione della vita familiare.
Analizzando le posizioni economiche delle parti, dalla documentazione versata in atti, anche ad esito delle ricerche ex art. 492 bis c.p.c. può dirsi non raggiunta la prova di una significativa sperequazione economica delle parti. Se è vero che parte ricorrente svolge atti- vità retribuita per un reddito lordo dichiarato per l'anno di imposta 2022 di € 20.951,00
(imposta netta € 1.478,00) e abbia venduto un immobile con contratto del 13/10/2023, tuttavia parte resistente non ha compiutamente assolto al suo obbligo di documentare la sua situazione economica. La stessa, infatti, si è limitata a dichiarare in udienza presidenziale di avere percepito il reddito di cittadinanza e nel corso del giudizio di percepire un canone di locazione per € 380,00, senza tuttavia nulla produrre al riguardo (omettendo di allegare le dichiarazioni dei redditi).
Alla luce di ciò, la domanda proposta da e diretta ad ottenere in Controparte_1 suo favore un assegno divorzile, non può essere accolta, poiché deve escludersi, sulla scorta di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarseli per ragio- ni oggettive, conseguenza della significativa sproporzione economica rispetto all'altro co- niuge, manifestatasi dopo lo scioglimento del vincolo, che non si sarebbe verificata se il ri- chiedente non avesse, per una scelta condivisa, sacrificato concrete aspettative professionali e reddituali per dedicarsi prevalentemente all'attività domestica).
Alla luce dei redditi emersi, di contro, appare equo fissare il contributo da porre a carico di per il mantenimento del figlio in € 250,00 mensi- Parte_1 Per_1 li, da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese, annualmente rivalutabili secondo i noti indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
La parte resistente va, inoltre, obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della soccombenza parziale reci- proca, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudi- zio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
richiamata la sentenza non definitiva n. 2952/2023 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 [...]
un assegno mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimen- Parte_2 to del figlio della coppia , somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da ri- Per_1 valutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di ope- rai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordina- rie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019 ; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396, successivamente al suo passaggio in giudicato.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 06/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.