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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 15/09/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2128/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2128/2025 R.G. posta in decisione in data 15/09/10/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Parte_1
Marco Gorla, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Legnano presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Valenatina Verdini, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia il Tribunale:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
29/05/2004 in Legnano tra i Signori e e Parte_1 Parte_2 pagina 1 di 2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Legnano (MI);
2) accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti così come i figli
[...]
ed . Per_1 Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 29/05/2004 in Legnano è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla comparizione avanti il Giudice
Delegato nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 1715/2023 e tra loro non vi
è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla deve disporsi in ordine al mantenimento dei figli in quanto economicamente autonomi, come pacificamene ammesso da entrambe le parti.
Stante l'intervenuto accordo, devono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 29/05/2004 in Legnano;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 5, parte I, anno 2004;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 15/09/2025
Il Presidente estensore pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- prima sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott. Maria Eugenia Pupa - Presidente relatore
Dott. Manuela Palvarini - Giudice
Dott. Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2128/2025 R.G. posta in decisione in data 15/09/10/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Parte_1
Marco Gorla, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Legnano presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Valenatina Verdini, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia il Tribunale:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
29/05/2004 in Legnano tra i Signori e e Parte_1 Parte_2 pagina 1 di 2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Legnano (MI);
2) accertare e dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti così come i figli
[...]
ed . Per_1 Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta alla pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 29/05/2004 in Legnano è fondata e meritevole di accoglimento.
Da quanto risulta, le parti vivono in stato di separazione fin dalla comparizione avanti il Giudice
Delegato nel corso del giudizio di separazione conclusosi con la sentenza n. 1715/2023 e tra loro non vi
è più stata riunione.
Lo stato di separazione protrattosi per il termine di legge, l'esistenza del presente ricorso e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione dimostrano che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla deve disporsi in ordine al mantenimento dei figli in quanto economicamente autonomi, come pacificamene ammesso da entrambe le parti.
Stante l'intervenuto accordo, devono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunziandosi, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti il 29/05/2004 in Legnano;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 5, parte I, anno 2004;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 15/09/2025
Il Presidente estensore pagina 2 di 2