Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.g. n. 5935/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice unico
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5935 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: “occupazione senza titolo di immobile” proposta da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo di Monte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sant'Arpino (CE) alla Via Marconi n. 15
ATTORE
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Raffaele Cirillo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Frattamaggiore alla Via Regina Margherita n. 6
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali ed atti di causa;
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio Parte_1 rappresentava di essere proprietario di un terreno agricolo sito in Sant'Arpino alla
Via Martini Atellani, identificato in catasto terreno con particelle n. 285 e 286, occupato senza titolo da il quale era stato più volte invano CP_1
sollecitato, prima, a stipulare un contratto di locazione e a versare un regolare canone mensile e, poi, a restituire il terreno.
Pertanto parte attrice agiva in giudizio chiedendo all'autorità giudiziaria di accogliere le seguenti domande: “ Accertare e dichiarare la detenzione sine titulo del medesimo immobile sito in Sant'Arpino alla Via Martini Atellani, posta in
1
al rilascio del medesimo immobile in favore del Sig. ; Parte_1 condannare il convenuto al pagamento in favore dell'istante di una somma a titolo di occupazione senza titolo da quantificarsi nella misura non inferiore ad euro
220,00 al mese al mese con decorrenza da agosto 2017 o in quella che sarà determinata a seguito di eventuale CTU;
condannare il convenuto al risarcimento dei danni in favore dell'esponente da liquidarsi secondo equità; condannare il convenuto al pagamento di spese e compensi professionali del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
All'udienza del 26.04.2021 il Giudice concedeva a parte attrice il termine di legge per incardinare il tentativo di mediazione obbligatoria e fissava una nuova udienza in data 20.10.2021 per verificarne l'esito e per il prosieguo del giudizio;
in data
15.10.2021 parte attrice depositava verbale di mediazione con esito negativo per assenza del convenuto.
In data 19.10.2021 si costituiva in giudizio il quale contestava in CP_1
fatto e in diritto le pretese di parte attrice. In particolare, asseriva di occupare il terreno del con il consenso dello stesso, avendo ivi allocato delle statuette Pt_1
di gesso che poneva in vendita ai clienti occasionali e di versare mensilmente un'indennità di occupazione, regolarmente incassata dal per il tramite la Pt_1
figlia che si recava sul terreno di loro proprietà a tal proposito. Per quanto esposto parte convenuta chiedeva all'autorità giudiziaria di: “ rigettare la domanda perché inammissibile, improcedibile oltre che sostanzialmente infondata, in fatto e in diritto.”
Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. la causa veniva istruita a mezzo della prova orale richiesta da parte ricorrente, per come ammessa con ordinanza del 21.04.2022.
Nello specifico, all'udienza del 5.12.2023 si dava atto dell'assenza del convenuto per procedere all'interrogatorio formale del convenuto e si procedeva all'escussione del primo testimone di parte attrice;
in data 17.05.2024 si procedeva all'escussione del secondo testimone di parte attrice ed all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2 Pertanto, con provvedimento del 29.10.2024, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalla sola parte attrice, la causa veniva rimessa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*** ***
Va preliminarmente osservato che l'azione promossa da parte attrice va qualificata come azione di rivendicazione.
Invero, l'azione di rivendicazione disciplinata dall'art. 948 c.c. è esperibile da parte del proprietario (ed altresì dell'usufruttuario, per quanto di seguito si dirà) nei confronti di chi possegga o detenga una cosa;
essa è pertanto il mezzo previsto dall'ordinamento per conseguire il ricongiungimento tra il diritto di proprietà
(potere di diritto sul bene) e possesso (potere di fatto sul medesimo bene). Trattasi di azione petitoria avente carattere generale, di natura reale ed esperibile “erga omnes”, avente duplice finalità: l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore e recupero del bene posseduto (o detenuto) da un altro soggetto.
L'azione di rivendicazione va infatti distinta dall'azione, di natura personale, di restituzione o rilascio. Invero, al di là dell'effetto recuperatorio del possesso del bene che è comune ad entrambe le azioni, l'azione di rilascio trova fondamento in una obbligazione dì natura contrattuale (ad es. locazione, comodato, deposito) e segue un regime probatorio assai snello poiché l'attore, di regola, può limitarsi a dimostrare il rapporto contrattuale con la controparte ed il conseguente diritto alla restituzione del bene (es. alla scadenza del termine prefissato).
Nel caso di specie, parte ricorrente chiede, per come precisato in corso di giudizio, in qualità di usufruttuario la restituzione del terreno in questione, deducendo che non risulta stipulato alcun contratto di affitto dello stesso, per cui è indubbio che l'azione così proposta, mirando ad ottenere il riconoscimento del diritto di usufrutto dell'attore al fine di conseguire la restituzione della res illegittimamente posseduta da terzi, debba essere qualificata come azione di rivendica ex art. 948 c.c.. e non come azione personale di rilascio.
Ciò detto, la domanda di rivendicazione avanzata da parte attrice nel presente giudizio è fondata e va accolta per quanto di seguito indicato.
In primo luogo, si rileva che risulta provata e non contestata la legittimazione di parte attrice ad esperire l'azione de quo.
3 Va sul punto evidenziato che la Suprema Corte in più arresti giurisprudenziali ha affermato che deve riconoscersi all'usufruttuario il potere di agire giudizialmente contro coloro che effettuano ingerenze sulla cosa oggetto dell'usufrutto e, quindi, la legittimazione ad agire in tutte le azioni, possessorie e petitorie, dirette a conservare il possesso nella sua sfera originaria e a recuperarlo, se perduto in tutto o in parte, e, comunque, dirette a difendere e a realizzare l'uso e il godimento della cosa ( cfr., ex multis Cass Civ.. 6293/2016; Cass civ. 2777/1973).
Pertanto, anche l'usufruttuario deve ritenersi legittimato ad esperire l'azione di rivendicazione.
Inoltre, sull'onere della prova nell'azione di rivendicazione, la giurisprudenza, con indirizzo assolutamente costante, afferma che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacche, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (Cass. n.
991/1977; n. 4704/1985; n. 5131/2009). Si tratta di un onere fondamentale ed assoluto, tanto che il convenuto in rivendicazione non è a sua volta tenuto a fornire alcuna prova e può trincerarsi dietro il possideo quia possideo, e, se adduce qualche prova o qualche suo diritto sulla cosa, ciò non deve mai tornare a suo pregiudizio, non implicando, di per sé, rinuncia alla posizione vantaggiosa derivantegli dal possesso e non esonerando l'attore dalla prova a suo carico (Cass. n. 1034/1962; n.
11555/2007; n. 14734/2018).
Nello stesso tempo tuttavia si riconosce che, anche in caso di azione di rivendica,
l'intensità e l'estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia e sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ Si devia da tale rigore se il convenuto abbia fatto delle ammissioni, per esempio quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti o il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui
l'attore deriva il suo diritto, o quando si riconosca che il dante causa è comune o il convenuto riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell'attore. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti” ( cfr. Cass. Civ 28865/2021).
4 Orbene, nel caso di specie, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra riportati, deve ritenersi provato in giudizio che parte attrice sia usufruttuaria del bene immobile per il quale agisce in rivendica.
Invero, dalla documentazione in atti si evince che per atto notarile del 25.09.1976 i germani e hanno ceduto una porzione del fondo Persona_1 Per_2 rustico sito in Agro di Sant'Arpino in località Castellone in favore dell'attore, a titolo di corrispettivo per aver rinunciato, in qualità di colono, alla conduzione ed alle migliorie apportate al fondo, e non risulta contestato che lo stesso sia rimasto successivamente usufruttuario delle particelle di terreno ivi ubicate ed identificate in catasto terreni del Comune di Sant'Arpino al foglio 5 particelle n. 285 e 286 , come si evince dalla visura del 20.12.2021 allegata in atti ( cfr. nota di trascrizione in atti dell'atto notarile del 25.09.1976 e visure catastali in atti).
Inoltre, non ha contestato di essere entrato nel possesso del terreno CP_1 in questione e non ha provato, come era suo onere, l'esistenza di alcun valido titolo legittimante la sua detenzione.
In conseguenza di quanto precede va accolta la domanda principale avanzata da parte attrice e conseguentemente va condannato ai sensi dell'art. CP_1
948 c.c. all'immediato rilascio del terreno sito in Sant'Arpino alla via Martiri
Atellani, identificato in catasto terreno al foglio 5 con particelle nn. 285 e 286, in favore di . Parte_1
Va invece rigettata la domanda di condanna proposta da nei Parte_1
confronti di al pagamento di somme a titolo di indennità di CP_1
occupazione, in quanto la stessa risulta formulata in maniera del tutto generica e comunque non provata, avendo, sui dedotti accordi tra le parti, i testimoni riportato circostanze conosciute de relato e null'altro essendo stato in merito provato.
Del pari va rigettata la domanda di risarcimento del danno in quanto nulla parte attrice ha dedotto e provato in merito allo specifico pregiudizio del quale si chiede il risarcimento.
Per quanto riguarda le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande avanzate da parte attrice, si ritiene sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del Giudice Unico, Dott.ssa Maria Grazia
Lamonica, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Accoglie la domanda di rivendicazione dell'immobile, sito in Sant'Arpino alla
Via Martiri Atellani, identificato in catasto terreno al foglio 5 con particelle n.
285 e n. 286, avanzata da nei confronti di e, Parte_1 CP_1 per l'effetto, ordina a di rilasciare immediatamente il suddetto CP_1 immobile, in favore dell'attore libero da persone e cose;
b) rigetta le ulteriori domande avanzate da parte attrice con l'atto introduttivo del giudizio;
c) Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
d) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Aversa, 29.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
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