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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/07/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
RG 119/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 119 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Sant'Antimo alla via E. De Nicola n. 6, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Pasquale Di Lorenzo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti insieme all'avv. Massimo Natale;
- DEBITORE OPPONENTE -
E
e per essa quale mandataria, in persona del Controparte_1 CP_2
l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla Via Alcide de Gasperi n. 33, presso lo studio dell'avv.
Michele Nappi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- CREDITORE OPPOSTO -
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., e per essa Controparte_3 Controparte_4
in persona del l.r.p.t., nella qualità di mandataria, elett.te dom.ta in S. Maria C.V., al
[...] corso Aldo Moro n. 228, presso lo studio dell'avv. Achille Cipullo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- CREDITORE INTERVENUTO OPPOSTO -
NONCHE'
CP_5
- CREDITORE INTERVENUTO OPPOSTO CONTUMACE - 2
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di aver già proposto Parte_1 ricorso in opposizione nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 471/19, la cui fase camerale dinanzi al g.e. si era conclusa con il rigetto della istanza di sospensione, reiterava i motivi di opposizione eccependo la invalidità/nullità/inesistenza/inefficacia di tutti gli atti esecutivi perché il titolo esecutivo e il precetto erano stati notificati ai sensi dell'art. 140
c.p.c. a mani della madre convivente che, però, all'epoca era deceduta.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 19.02.2024, si costituiva CP_1 eccependo l'inammissibilità della opposizione poiché l'opponente non aveva dimostrato il rispetto del termine di legge, nonché poiché la proposizione della opposizione avrebbe comunque sanato ogni vizio di notifica;
evidenziava, infine, come gli atti dell'ufficiale giudiziario fossero fidefacienti fino a querela di falso.
Con comparsa depositata in data 8.04.2024 si costituiva il creditore intervenuto eccependo l'inammissibilità della opposizione poiché tardiva, avendo infatti l'opponente depositato il ricorso in opposizione dinanzi al g.e. in data 20.06.2022, a fronte del pignoramento notificato in data 18.09.2019.
seppur ritualmente citata, non si costituiva. CP_5
Con provvedimento del 5.06.2025, pronunciato alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione va dichiarata inammissibile.
Innanzi tutto, la presente opposizione va qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c., poiché
[...]
eccepisce la omessa/invalida notifica del titolo esecutivo e del precetto. Pt_1
Ebbene, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., “le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”. E nel caso di specie, nonostante nessuno produca l'atto di pignoramento, è dichiarato da e non contestato dalle altre parti che CP_3 questo sia stato notificato il 18.09.2019, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato il 20.06.2022 (come da documentazione in atti), cioè ben oltre il termine di legge. 3
Per completezza argomentativa va aggiunto che, quand'anche si voglia ritenere non provata la data di notifica del pignoramento, considerato che parte opponente non riferisce della data di notifica (ma non nega di aver ricevuto il pignoramento), l'opposizione sarebbe comunque inammissibile proprio perché “l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (ex multis,
Cass., ord., n. 19932 del 19/07/2024).
Per tutti questi motivi l'opposizione agli atti esecutivi è inammissibile e tanto assorbe anche le ulteriori argomentazioni sempre volte a dimostrare l'invalidità della notifica del titolo e del precetto (per inciso, si badi che per eccepire l'invalidità di un atto dell'ufficiale giudiziario è necessaria la querela di falso).
Le spese seguono la soccombenza, tra le parti costituite, e si liquidano sommando i valori medi delle varie fasi, eccetto quella istruttoria, dello scaglione di riferimento in base al valore del pignoramento e dell'intervento per ciascuno dei due creditori.
Non si ritengono sussistenti i requisiti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna a pagare le spese del presente giudizio che si liquidano in € Parte_1
15.659,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, nei confronti di , ed € 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali al CP_1
15%, iva e cpa come per legge, nei confronti di Controparte_3
Aversa, 4 luglio 2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 119 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Sant'Antimo alla via E. De Nicola n. 6, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Pasquale Di Lorenzo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti insieme all'avv. Massimo Natale;
- DEBITORE OPPONENTE -
E
e per essa quale mandataria, in persona del Controparte_1 CP_2
l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli alla Via Alcide de Gasperi n. 33, presso lo studio dell'avv.
Michele Nappi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- CREDITORE OPPOSTO -
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., e per essa Controparte_3 Controparte_4
in persona del l.r.p.t., nella qualità di mandataria, elett.te dom.ta in S. Maria C.V., al
[...] corso Aldo Moro n. 228, presso lo studio dell'avv. Achille Cipullo che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- CREDITORE INTERVENUTO OPPOSTO -
NONCHE'
CP_5
- CREDITORE INTERVENUTO OPPOSTO CONTUMACE - 2
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di aver già proposto Parte_1 ricorso in opposizione nella procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 471/19, la cui fase camerale dinanzi al g.e. si era conclusa con il rigetto della istanza di sospensione, reiterava i motivi di opposizione eccependo la invalidità/nullità/inesistenza/inefficacia di tutti gli atti esecutivi perché il titolo esecutivo e il precetto erano stati notificati ai sensi dell'art. 140
c.p.c. a mani della madre convivente che, però, all'epoca era deceduta.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 19.02.2024, si costituiva CP_1 eccependo l'inammissibilità della opposizione poiché l'opponente non aveva dimostrato il rispetto del termine di legge, nonché poiché la proposizione della opposizione avrebbe comunque sanato ogni vizio di notifica;
evidenziava, infine, come gli atti dell'ufficiale giudiziario fossero fidefacienti fino a querela di falso.
Con comparsa depositata in data 8.04.2024 si costituiva il creditore intervenuto eccependo l'inammissibilità della opposizione poiché tardiva, avendo infatti l'opponente depositato il ricorso in opposizione dinanzi al g.e. in data 20.06.2022, a fronte del pignoramento notificato in data 18.09.2019.
seppur ritualmente citata, non si costituiva. CP_5
Con provvedimento del 5.06.2025, pronunciato alla scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza.
L'opposizione va dichiarata inammissibile.
Innanzi tutto, la presente opposizione va qualificata ai sensi dell'art. 617 c.p.c., poiché
[...]
eccepisce la omessa/invalida notifica del titolo esecutivo e del precetto. Pt_1
Ebbene, ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c., “le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti”. E nel caso di specie, nonostante nessuno produca l'atto di pignoramento, è dichiarato da e non contestato dalle altre parti che CP_3 questo sia stato notificato il 18.09.2019, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato il 20.06.2022 (come da documentazione in atti), cioè ben oltre il termine di legge. 3
Per completezza argomentativa va aggiunto che, quand'anche si voglia ritenere non provata la data di notifica del pignoramento, considerato che parte opponente non riferisce della data di notifica (ma non nega di aver ricevuto il pignoramento), l'opposizione sarebbe comunque inammissibile proprio perché “l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione” (ex multis,
Cass., ord., n. 19932 del 19/07/2024).
Per tutti questi motivi l'opposizione agli atti esecutivi è inammissibile e tanto assorbe anche le ulteriori argomentazioni sempre volte a dimostrare l'invalidità della notifica del titolo e del precetto (per inciso, si badi che per eccepire l'invalidità di un atto dell'ufficiale giudiziario è necessaria la querela di falso).
Le spese seguono la soccombenza, tra le parti costituite, e si liquidano sommando i valori medi delle varie fasi, eccetto quella istruttoria, dello scaglione di riferimento in base al valore del pignoramento e dell'intervento per ciascuno dei due creditori.
Non si ritengono sussistenti i requisiti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna a pagare le spese del presente giudizio che si liquidano in € Parte_1
15.659,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, nei confronti di , ed € 8.433,00 per compensi professionali, oltre spese generali al CP_1
15%, iva e cpa come per legge, nei confronti di Controparte_3
Aversa, 4 luglio 2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Lorella Triglione