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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 04/06/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 04/06/2025 nella causa RG n. 76/2024 promossa da
, , assistito dall'avv. PICCO FRANCESCO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, , assistito dagli Controparte_1 P.IVA_1 avv. MORREALE GABRIELE , ZECCHINI SILVIA
Parte convenuta Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, per ottenere l'accertamento del diritto all'erogazione della pensione di reversibilità in quanto figlio inabile di pensionato deceduto e la condanna al relativo pagamento, comprensivo di arretrati;
-l' , costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso;
CP_1
-la causa, istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa oralmente all'odierna udienza.
Considerato che:
-il ricorrente ha dedotto:
• di versare da lunga data (1989) in una situazione di inabilità al proficuo lavoro a causa delle proprie condizioni di salute (disturbo delirante di tipo persecutorio apparentabile alla schizofrenia);
• di aver sempre vissuto con i propri genitori, che provvedevano al suo mantenimento (la madre era morta nel 2016);
• che il padre, deceduto il 12.8.20, era titolare di pensione erogata dall'Inps;
• che la situazione descritta permaneva ed era tale al momento del decesso del padre pensionato;
-l'Istituto ha respinto la domanda amministrativa, non avendo riconosciuto il ricorrente inabile (vd. doc. 2 fasc. ric.”;
- si osserva in linea generale che l'art. 22 l. 1965 n. 903 prevede che:
“Prestazioni ai superstiti L'art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente: «Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'art. 12 (…):
1 Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa (…)”;
-ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione a favore del figlio maggiorenne occorre dunque che sussistano i seguenti requisiti: la titolarità in capo al de cuius della pensione oggetto di reversibilità -vecchiaia, anzianità o invalidità- o della specifica posizione contributiva contemplata dalla legge;
la sussistenza del requisito sanitario in capo al beneficiario con riferimento all'inabilità al lavoro;
la “vivenza a carico”: il familiare inabile si considera a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al suo sostentamento in maniera continuativa e prevalente, versando il congiunto in condizioni di non autosufficienza economica;
-ebbene, sussistono nella fattispecie tutti i requisiti di legge;
-non vi è contestazione circa la titolarità, in capo al padre deceduto del ricorrente, sig. Per_1
, della pensione (cat. Vo n. 10082348);
[...]
-il ricorrente ha allegato e provato la vivenza a carico del padre al momento del decesso e pertanto la propria non autosufficienza economica (vd. doc. 6, nonché dichiarazioni dei redditi 2019 e 2020 del sig. , da cui risulta che il figlio era fiscalmente a suo carico per 12 mesi al 100%); Persona_1
-il requisito sanitario risulta provato, alla luce delle valutazioni medico-legali espresse dalla CTU dr.ssa , che -essendo logiche, coerenti e complete- il Tribunale ritiene di poter fare Persona_2 proprie;
la dr.ssa ha in particolare rilevato che: “Dall'esame della documentazione sanitaria Per_2 in atti, risulta che nato a [...] il [...], è affetto da Disturbo Delirante di Parte_1 tipo persecutorio. La vicenda sanitaria è nota al Servizio di Psichiatria dell'Asl di Biella sin dal
1989. Tuttavia, solo da marzo 2017, epoca di un trattamento sanitario obbligatorio, Egli venne preso in carico in maniera continuativa dal Centro di Salute Mentale. Nel maggio 2019 si verificò un'ulteriore necessità di ricovero in SPDC. Dal punto di vista psichiatrico-clinico, le condizioni del sunnominato sono descritte in questi termini dallo specialista che lo ha in cura: “…La diagnosi di
Disturbo Delirante di tipo persecutorio (297.1, F22, da DSM 5) caratterizza in modo continuo difensivo-paranoicale qualsiasi ambito di relazione, con ideazione ossessiva e fortemente ruminante che ne rallenta cronicamente il fare, anche nelle scelte apparentemente più banali, in uno stile di pensiero strutturato nella persecutorietà. Per sintomatologia e funzionamento, tale disturbo psicopatologico è apparentabile in generale, e in questo caso in particolare, alla schizofrenia. La disabilità cognitiva ne comporta una drammatica disfunzionalità relazionale con ricaduta sull'organizzazione del quotidiano…”. Dalle certificazioni specialistiche prodotte risulta anche che il signor segue da anni programmi psico-riabilitativi e terapeutici, in quanto Per_1 frequenta il Centro Diurno, si sottopone a visite di controllo con regolarità, ed assume una terapia long acting grazie alla quale raggiunge un buon compenso. È inoltre in carico presso il Servizio
Sociale territoriale, e dal novembre 2021 ha un Amministratore di sostegno per la gestione dei conti correnti e delle proprietà. Per quanto attiene invece il curriculum professionale, va ricordato che il periziando conseguì una laurea in Farmacia. Lavorò tuttavia per periodi assai brevi e in modo discontinuo, e dal 2007 non risulta aver ricoperto alcun incarico. La menomazione descritta è di fatto di gravità tale da ostacolare -impedire ogni attività lavorativa. Ciò premesso, è possibile concludere che il Sig. , per la sua patologia, possiede residui di capacità lavorativa che Per_1 sono tuttavia irrilevanti per lo svolgimento di una occupazione e per una applicazione professionale concreta. Tale condizione decorre dal 12/8/2020”; nessuna delle parti ha formulato osservazioni alla CTU;
-ebbene, accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente all'erogazione della pensione di reversibilità in quanto figlio inabile di pensionato deceduto e deve essere condannato l' a pagare al ricorrente la detta prestazione, comprensiva CP_1 degli arretrati, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
-le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'Inps, con la richiesta distrazione;
2 -le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell'Inps soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione di reversibilità del padre e condanna l'Inps ad erogare al ricorrente la relativa prestazione e a pagare in suo favore gli arretrati, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
-condanna l'Inps a rimborsare al ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro
3.000, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione;
-pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'Inps.
Biella, 04/06/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 04/06/2025 nella causa RG n. 76/2024 promossa da
, , assistito dall'avv. PICCO FRANCESCO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, , assistito dagli Controparte_1 P.IVA_1 avv. MORREALE GABRIELE , ZECCHINI SILVIA
Parte convenuta Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, per ottenere l'accertamento del diritto all'erogazione della pensione di reversibilità in quanto figlio inabile di pensionato deceduto e la condanna al relativo pagamento, comprensivo di arretrati;
-l' , costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso;
CP_1
-la causa, istruita documentalmente e mediante espletamento di CTU medico-legale, è stata discussa oralmente all'odierna udienza.
Considerato che:
-il ricorrente ha dedotto:
• di versare da lunga data (1989) in una situazione di inabilità al proficuo lavoro a causa delle proprie condizioni di salute (disturbo delirante di tipo persecutorio apparentabile alla schizofrenia);
• di aver sempre vissuto con i propri genitori, che provvedevano al suo mantenimento (la madre era morta nel 2016);
• che il padre, deceduto il 12.8.20, era titolare di pensione erogata dall'Inps;
• che la situazione descritta permaneva ed era tale al momento del decesso del padre pensionato;
-l'Istituto ha respinto la domanda amministrativa, non avendo riconosciuto il ricorrente inabile (vd. doc. 2 fasc. ric.”;
- si osserva in linea generale che l'art. 22 l. 1965 n. 903 prevede che:
“Prestazioni ai superstiti L'art. 13, sub art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente: «Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'art. 12 (…):
1 Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonchè i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa (…)”;
-ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione a favore del figlio maggiorenne occorre dunque che sussistano i seguenti requisiti: la titolarità in capo al de cuius della pensione oggetto di reversibilità -vecchiaia, anzianità o invalidità- o della specifica posizione contributiva contemplata dalla legge;
la sussistenza del requisito sanitario in capo al beneficiario con riferimento all'inabilità al lavoro;
la “vivenza a carico”: il familiare inabile si considera a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al suo sostentamento in maniera continuativa e prevalente, versando il congiunto in condizioni di non autosufficienza economica;
-ebbene, sussistono nella fattispecie tutti i requisiti di legge;
-non vi è contestazione circa la titolarità, in capo al padre deceduto del ricorrente, sig. Per_1
, della pensione (cat. Vo n. 10082348);
[...]
-il ricorrente ha allegato e provato la vivenza a carico del padre al momento del decesso e pertanto la propria non autosufficienza economica (vd. doc. 6, nonché dichiarazioni dei redditi 2019 e 2020 del sig. , da cui risulta che il figlio era fiscalmente a suo carico per 12 mesi al 100%); Persona_1
-il requisito sanitario risulta provato, alla luce delle valutazioni medico-legali espresse dalla CTU dr.ssa , che -essendo logiche, coerenti e complete- il Tribunale ritiene di poter fare Persona_2 proprie;
la dr.ssa ha in particolare rilevato che: “Dall'esame della documentazione sanitaria Per_2 in atti, risulta che nato a [...] il [...], è affetto da Disturbo Delirante di Parte_1 tipo persecutorio. La vicenda sanitaria è nota al Servizio di Psichiatria dell'Asl di Biella sin dal
1989. Tuttavia, solo da marzo 2017, epoca di un trattamento sanitario obbligatorio, Egli venne preso in carico in maniera continuativa dal Centro di Salute Mentale. Nel maggio 2019 si verificò un'ulteriore necessità di ricovero in SPDC. Dal punto di vista psichiatrico-clinico, le condizioni del sunnominato sono descritte in questi termini dallo specialista che lo ha in cura: “…La diagnosi di
Disturbo Delirante di tipo persecutorio (297.1, F22, da DSM 5) caratterizza in modo continuo difensivo-paranoicale qualsiasi ambito di relazione, con ideazione ossessiva e fortemente ruminante che ne rallenta cronicamente il fare, anche nelle scelte apparentemente più banali, in uno stile di pensiero strutturato nella persecutorietà. Per sintomatologia e funzionamento, tale disturbo psicopatologico è apparentabile in generale, e in questo caso in particolare, alla schizofrenia. La disabilità cognitiva ne comporta una drammatica disfunzionalità relazionale con ricaduta sull'organizzazione del quotidiano…”. Dalle certificazioni specialistiche prodotte risulta anche che il signor segue da anni programmi psico-riabilitativi e terapeutici, in quanto Per_1 frequenta il Centro Diurno, si sottopone a visite di controllo con regolarità, ed assume una terapia long acting grazie alla quale raggiunge un buon compenso. È inoltre in carico presso il Servizio
Sociale territoriale, e dal novembre 2021 ha un Amministratore di sostegno per la gestione dei conti correnti e delle proprietà. Per quanto attiene invece il curriculum professionale, va ricordato che il periziando conseguì una laurea in Farmacia. Lavorò tuttavia per periodi assai brevi e in modo discontinuo, e dal 2007 non risulta aver ricoperto alcun incarico. La menomazione descritta è di fatto di gravità tale da ostacolare -impedire ogni attività lavorativa. Ciò premesso, è possibile concludere che il Sig. , per la sua patologia, possiede residui di capacità lavorativa che Per_1 sono tuttavia irrilevanti per lo svolgimento di una occupazione e per una applicazione professionale concreta. Tale condizione decorre dal 12/8/2020”; nessuna delle parti ha formulato osservazioni alla CTU;
-ebbene, accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente all'erogazione della pensione di reversibilità in quanto figlio inabile di pensionato deceduto e deve essere condannato l' a pagare al ricorrente la detta prestazione, comprensiva CP_1 degli arretrati, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
-le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'Inps, con la richiesta distrazione;
2 -le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell'Inps soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione di reversibilità del padre e condanna l'Inps ad erogare al ricorrente la relativa prestazione e a pagare in suo favore gli arretrati, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
-condanna l'Inps a rimborsare al ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro
3.000, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione;
-pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'Inps.
Biella, 04/06/2025.
La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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