Sentenza 3 luglio 2001
Massime • 2
La disposizione di cui all'art. 1304, comma primo, cod civ. secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale e non è quindi applicabile quando la transazione è limitata al solo rapporto interno del debitore che la stipula.
L'attività di impulso del procedimento notificatorio, consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, può dal soggetto legittimato - che l'art. 137 cod. proc. civ. individua nella parte, alla quale peraltro si affianca il procuratore come emerge dall'art. 104 del d.P.R. 1229/1959 e dall'art. 163, comma quarto, cod. proc. civ. - essere affidata anche con semplice delega orale da presumersi conferita dal soggetto che, avendo il possesso dell'atto, lo consegna all'ufficiale giudiziario, ad altra persona. In tal caso la menzione nella relazione di notifica della persona che ha materialmente eseguito l'attività suddetta, ovvero la menzione dell'intervento del soggetto diverso dal legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato dal legittimato, sono irrilevanti ai fini della validità della notificazione se alla stregua dell'atto da notificare e sempreché che questo abbia natura di atto di parte destinato alla notificazione, come ad esempio la citazione o il ricorso per cassazione, risulta ugualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata.
Commentario • 1
- 1. I riflessi della transazione del condebitore solidale, in particolare sui rapporti tra i condebitori non transigentiMarco Riponi · https://www.diritto.it/ · 22 maggio 2020
Sommario: 1. La transazione nelle obbligazioni solidali. Una introduzione. –2. La natura della dichiarazione di voler profittare della transazione da parte dei condebitori non transigenti – 3. La possibilità di escludere pattiziamente la facoltà di profittare – 4. La forma della dichiarazione di voler profittare – 5. I termini della dichiarazione di voler profittare – 6. L'ambito di applicazione dell'art. 1304 c.c.; 6.1 Applicabilità alle transazioni non novative e/o a quelle novative; 6.2 Applicabilità alle transazioni “sull'intero” o “sulla quota”; 6.2.1 Ammissibilità delle transazioni “sulla quota”; 6.2.2 Transazioni “sull'intero” e “sulla quota”: i criteri di distinzione – 7. I …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/07/2001, n. 8991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8991 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 899 17 0 LA CORTE SUPREMAD Oggetto Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo GROSSI - Presidente R.G.N. 17499/98 Dott. Ernesto LUPO 18540/98 Consigliere Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere 20125/98 Dott. Giuliano LUCENTINI Cron. 20522 Consigliere Rep. 3175 Dott. Michele LO PIANO Consigliere ha pronunciato la seguente Ud. 26/04/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta coli 24 ORE sul ricorso proposto da: DA Sig. per diritti L. 000 DA CO AU, elettivamente dom iciliato in ROMA VIA 3105. 2001 il EMILIO FAA' DI BRUNO 67, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE GUSTAVO SCHIAVELLO, difeso anche disgiuntamente dagli CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ALESSANDRO GRACIS, VALERIO BRESCACIN, giusta Richiesta copia studio. avvocati DA Sig. delega in atti;
6000 per diritti L. 3 LUB 2001 ricorrente -il IL CANCELLIERE
contro
DA RO DO, RA LI, AS LO;
intimati CORTE SUPREMA DI CASSATIONE UFFICIO COPE e sul 2° ricorso n 18540/98 proposto da: Richiesta copia studio 2001 CDA Sig. AS LO, elettivamente domiciliato er in ROMA VIA per diritti L. -802 PIETRO MASCAGNI 7, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO FERRI, difeso dagli avvocati GIUSEPPE PICCOI, LUIGI MASCHIO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DA CO AU, RA LI, DA RO DO;
- intimati -
e sul 3° ricorso n° 20125/98 proposto da: DA RO DO, RA LI, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, LIRE 3000 CANCELLERIA presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato PAOLO PATELMO, giusta delega in atti;
CB317386 controricorrenti e ricorrenti incidentali - LIRE 3000 CANCELLERIA
contro
DA CO AU, AS LO;
intimati CB317387 avverso la sentenza n. 563/97 del Tribunale di BELLUNO, emessa 1'01/07/97 e depositata il 22/12/97 (R.G. 139/96); CANCELLERIA udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/01 DA Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Gustavo SCHIAVELLO (per delega Avv. V. BRESCACIN); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2 Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del I e II motivo del ricorso principale, l'inammissibilità del III motivo, l'accoglimento del IV motivo, l'assorbimento ed in subordine l'accoglimento del V motivo;
per il rigetto del I motivo del ricorso incidentale AS, l'accoglimento del II motivo e l'assorbimento o, in subordine, l'accoglimento del III motivo;
per l'accoglimento del ricorso incidentale DA RO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO рби Con atto notificato il 18.2.1992, LI Da RO e IV TA convenivano davanti al Pretore di Bellu- no CL AL CO e LO OM . Esponevano che, il 19.8.1990, nel corso di una gita in località Nevgal, mentre stavano consumando una colazione all'aperto, i convenuti, insistendo nel giocare con un pallone, nono- stante vari inviti a spostarsi più lontano, li avevano molestati;
che il AL CO aveva colpito la Da RO con una pallonata%;B che ne erano seguite spinte e scambio di insulti;
che per tali fatti era stata presentata dagli attori una querela;
che il Pretore di Belluno aveva condannato i convenuti per il reato di molestie, ed il AL CO per i reati di percosse ed ingiurie nei con- fronti della Da RO. Chiedevano la condanna dei conve- nuti al risarcimento dei danni morali e materiali, 3 quantificati in £.
4.000.000. I convenuti resistevano. Il pretore, con sentenza del 14.7.1995, rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese. Proponeva appello il AL CO, dolendosi della li- quidazione delle spese in misura inferiore ai minimi previsti DAla tariffa professionale. Resistevano la Da RO ed il TA, che proponeva- no appello incidentale, con il quale chiedevano, in ri- forma della sentenza di primo grado, l'accoglimento della domanda. Il OM, costituitosi, aderiva al gravame del AL CO;
eccepiva che con il TA era intervenuta una transazione. Il Tribunale di Belluno, co n sentenza del 22.12.1997, accoglieva l'appello incidentale e, per l'effetto, condannava il OM al pagamento della som- ma di £.
2.000.000 in favore della da RO;
condannava il AL CO a pagare a favore del FR la somma di £.
2.000.000 ed in favore della Da RO la somma di £. 3.000.000; condannava il DA CO ed il OM, in soli- do, al pagamento delle spese del doppio grado. Considerava il tribunale: che alla sentenza della Corte d'appello di Vene- 4 zia del 19.5.1994, con la quale gli imputati AL CO e OM erano stati assolti dai reati ad essi ascritti, non poteva riconoscersi efficacia nel giudizio civile per il risarcimento, poichè non risultava che fosse di- irrevocabile, e che spettava quindi al giudicevenuta civile la libera valutazione dei fatti;
che il comportamento tenuto DA AL CO e DA To- masi, i quali, nonostante varie esortazioni a spostarsi più lontano, avevano continuato a giocare con un pallo- ne, facendolo più volte pervenire nel tratto di prato ཤེས་ dove la Da RO ed il TA stavano facendo un pic nic, integrava il reato di molestie di cui all'art. 660 c.p.c.; - che nel comportamento del AL CO, il quale aveva colpito la Da RO con una pallonata alla predetta in- dirizzata, era ravvisabile il reato di percosse di cui all'art. 581 c.p.; - che non era ravvisabile il reato di ingiurie in danno della Da RO, in ragione della esimente della provocazione;
che la sentenza di primo grado doveva essere ri- formata, riconoscendo agli attori il risarcimento dei danni morali nella misura suindicata. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione il AL CO, sulla base di cinque motivi, 5 ed il OM, svolgendo tre motivi. Hanno resistito, con controricorso, ad entrambi la Da RO ed il TA, che hanno propostoricorsi, ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico mezzo. Il AL CO ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I tre ricorsi, proposti avverso la medesima sen- tenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. I controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso n. 17499/98, proposto DA AL CO, per inesistenza della notifica, in quanto non riferibile al AL CO, risultando DAla relata che la richiesta ai sensi dell'art. 137 c.p.c. non é stata ef- fettuata né DAla parte personalmente né dai difensori indicati nella procura speciale a margine, ma DA lega- le che aveva difeso il AL CO nei precedenti gradi di giudizio.
2.1. L'eccezione è infondata. La più recente giurisprudenza di questa S.C. (supe- rando il rigoroso indirizzo del quale è espressione la sentenza n. 407/85, citata nel controricorso) è ferma nello statuire che l'attività di impulso del procedi- mento notificatorio consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudi- 6 ziario - può DA soggetto legittimato che l'art. 137 c.p.c, individua nella "parte", alla quale peraltro si affianca il procuratore (come emerge DAl'art. 104 del d. P. R. n. 1229 del 1959 e DAl'art. 163, comma 4, c.p.c.) essere affidata, anche con semplice delega orale (da presumersi conferita al soggetto che, avendo il possesso dell'atto, lo consegna all'ufficiale giudi- ziario), ad altra persona;
che, in tal caso, l'omessa menzione nella relazione di notifica della persona che ha materialmente eseguito l'attività suddetta, ovvero la menzione dell'intervento di un soggetto diverso DA legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato del legittimato, sono irrilevanti ai fini della vali- dità della notificazione, se, alla stregua dell'atto da notificare, e semprechè questo abbia natura di atto di parte destinato alla notificazione (come, ad esempio, la citazione о il ricorso per cassazione), risulta egualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata;
che, infine, l'unico sogget- to abilitato a dolersi della notificazione di uno degli atti suindicati eseguita senza la necessaria autorizza- zione è colui al quale gli effetti di tale attività vanno imputati, e quindi il presunto legittimato all'istanza ex art. 137 c.p.c. (S.U., sent. n. 9213/90; n. 3272/92; n. 2742/98). Ricorso n. 17499/98 3. Il primo motivo del ricorso denuncia violazione c.p. in relazione 0 falsa applicazione dell'art. 660 all'art. 360, n. 3, c.p.c. Deduce il ricorrente che il tribunale avrebbe erro- neamente ritenuto sussistente, in via di accertamento incidentale, il reato di molestie di cui all'art. 660 c.p., sebbene, per sua esplicita ammissione, mancasse la prova dell'elemento soggettivo del reato , che deve atteggiarsi come dolo specifico.
3.1. Il motivo infondato. Secondo la più recente giurisprudenza di questa S.C., in presenza di una condotta oggettivamente carat- terizzata da "petulanza", ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto ed imper- tinente che per ciò stesso interferisce sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone, è sufficiente, ai fini della configurazione del reato, la coscienza e volontà di tale condotta, a nulla rile- vando i motivi dai quali il soggetto sia stato spinto ad agire, non avendo essi, proprio in quanto "motivi", incidenza alcuna sulla finalità penalmente rilevante dell'azione, in relazione alla quale si configura il dolo (sent. n. 7051/98). Correttamente quindi i giudici di appello, una vol- 8 ta accertato che la condotta dei convenuti, i quali, malgrado gli inviti a spostarsi più lontano, avevano continuato a giocare con il pallone, facendolo perveni- re più volte nel luogo dove gli attori erano intenti a far colazione, aveva le caratteristiche della petulan- hanno ravvisato la sussistenza del reato di mole- za, stie.
4. Il secondo motivo di ricorso denuncia: motiva- zione insufficiente, apparente о contraddittoria su punto decisivo della controversia e conseguente errore di falsa o errata applicazione dell'art. 581 c.p. Deduce il ricorrente che, diversamente da quanto affermato DA tribunale, nessun testimone aveva riferi- to che il AL CO aveva "preso la mira" per colpire con il pallone la Da RO al capo: i testi si erano infatti limitati a confermare che la pallonata era stata "indirizzata" verso la testa della Da RO. Sostiene, quindi, che era carente la prova del dolo reato di percosse. del 4.1. Il motivo è infondato. Il tribunale ha rettamente inteso il senso proprio del termine "indirizzare", adoperato dai testimoni. Indirizzare un oggetto (nella specie, un pallone da calcio) scagliandolo verso qualcuno implica la volontà di imprimere all'oggetto una precisa traiettoria, de- 9 stinata, nell'intenzione dell'agente, a colpire il ber- saglio prescelto. Tale condotta volontaria ben può essere alternati- vamente descritta, come il tribunale ha fatto, con l'espressione "prendere la mira", ed integra, come esattamente ritenuto dai giudici di appello, l'elemento soggettivo del reato di percosse, che richiede la VO- lontà di colpire.
5. Il terzo motivo non svolge censure ma si sostan- zia nella dichiarazione di voler approfittare, ai sensi dell'art. 1304 c.C., della transazione intervenuta tra il OM ed il TA.
5.1. La dichiarazione è inammissibile. Per costante giurisprudenza, la disposizione di cui all' art. 1304, comma 1, C.C., secondo cui la transa- zione fatta DA creditore con uno dei debitori in soli- do giova agli altri che dichiarano di volerne profitta- re, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito soliDAe, e non è quindi applica- bile quando la transazione è limitata alla sola quota interna del debitore che la stipula (sent. n. 8957/90; n. 7513/91; n. 13701/91). Consegue che, per ritenere validamente effettuata la dichiarazione, è necessaria una indagine sul conte- nuto della transazione, onde accertarne la portata. E 10 tale indagine, implicando accertamenti e valutazioni di fatto, non può essere svolta in sede di legittimità.
6. Con il quarto motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 112 c.p.c., il ricorrente deduce che il tribunale, pronun- ciando condanna per £.7.000.000, è incorso in ultrape- tizione, poichè la domanda proposta dagli attori davan- ti al Pretore di Belluno era espressamente contenuta nei limiti della competenza per valore del giudice adi- to, all'epoca stabilita in £. 5.000.000. 6.1. Il motivo è fondato. Risulta dagli atti, che questa S.C. è abilitata ad esaminare direttamente, poiché viene dedotta una viola- zione di norme processuali, che gli attori, con la ci- davanti al pretore notificata il 18.2.1992, tazione avevano chiesto la condanna dei convenuti al risarci- mento dei danni, nella misura di £. 4.000.000, oltre interessi e rivalutazione, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, nei limiti della compe- tenza del giudice adito. In ragione della espressa formulazione della clau- sola di contenimento, la domanda, nel suo complesso, risultava volontariamente contenuta dagli attori entro il limite della competenza per valore del pretore, fis- sato all'epoca di introduzione del giudizio in £. 11 5.000.000. Consegue che il tribunale, pronunciando condanna per il complessivo maggiore importo di £. 7.000.000, di cui £.
5.000.000 in favore della da RO, e £.
2.000.000 in favore del TA, a titolo di danni mora- li, senza ulteriori specificazioni, è incorso nel vizio di ultrapetizione.
7. Il quinto motivo, recante denuncia di difetto di motivazione circa la liquidazione del danno, resta as- sorbito DAl'accoglimento del motivo precedente . Ricorso n. 18540/98 د 8. Il primo motivo del ricorso proposto DA OM ل reca denuncia di violazione О falsa applicazione dell'art. 660 c.p. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., ed è sostanzialmente conforme al primo motivo del ricorso proposto DA AL CO.
8.1. Il motivo va rigettato per le ragioni già svolte.
9. Il secondo motivo reca denuncia di violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. ed è sostan- zialmente conforme al quarto motivo del ricorso propo- sto DA AL CO.
9.1. Il motivo va accolto per le ragioni già svol- te. 10. Il terzo motivo, recante denuncia di difetto di 12 motivazione circa la liquidazione del danno, resta as- sorbito DAl'accoglimento del motivo precedente. Ricorso n. 20125/98 10. L'unico mezzo del ricorso incidentale condizio- nato proposto DAla da RO e DA TA denuncia vio- lazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Deducono i ricorrenti che il tribunale ha omesso di pronunciare sulla domanda avente ad oggetto la corre- sponsione degli interessi e della rivalutazione. 10.1. Il motivo è fondato. Come già rilevato, il tribunale si è limitato a de- terminare l'importo del danno morale, senza ulteriori specificazione circa la riferibilità delle somme attri- buite a sorte, interessi e rivalutazione. 11. In conclusione, l'impugnata sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa rinviata al- la Corte d'appello di Venezia. 12. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il primo e se- condo motivo del ricorso n. 17499/98; dichiara inammis- sibile il terzo;
accoglie il quarto;
dichiara assorbito il quinto;
rigetta il primo motivo del ricorso n. 18540/98; accoglie il secondo;
dichiara assorbito il 13 terzo;
accoglie il ricorso incidentale condizionato n. 20125/98; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 26.4.2001. odu fredo Lion. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Rom IL CANCELLIE 80000 Giovanni Gla 330000 Depositata in Cancelleria - 3 LUG. 2001 oggi, li H IL CANCELLIERE 01 Giovanni Giambattista UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 4.0.1.C.2001 brie 4 al n. 53378 versate 330.000 (lire TRECENTOTRENTAMiLA), p. Il Cirijonte Aa vizi (Dott.ssa Mana C ED Responsabile Servizio A IZ (Dr. M. RACCHING 14