Cass. civ., sez. III, sentenza 03/07/2001, n. 8991
CASS
Sentenza 3 luglio 2001

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La disposizione di cui all'art. 1304, comma primo, cod civ. secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale e non è quindi applicabile quando la transazione è limitata al solo rapporto interno del debitore che la stipula.

L'attività di impulso del procedimento notificatorio, consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, può dal soggetto legittimato - che l'art. 137 cod. proc. civ. individua nella parte, alla quale peraltro si affianca il procuratore come emerge dall'art. 104 del d.P.R. 1229/1959 e dall'art. 163, comma quarto, cod. proc. civ. - essere affidata anche con semplice delega orale da presumersi conferita dal soggetto che, avendo il possesso dell'atto, lo consegna all'ufficiale giudiziario, ad altra persona. In tal caso la menzione nella relazione di notifica della persona che ha materialmente eseguito l'attività suddetta, ovvero la menzione dell'intervento del soggetto diverso dal legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato dal legittimato, sono irrilevanti ai fini della validità della notificazione se alla stregua dell'atto da notificare e sempreché che questo abbia natura di atto di parte destinato alla notificazione, come ad esempio la citazione o il ricorso per cassazione, risulta ugualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata.

Commentario1

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    Marco Riponi · https://www.diritto.it/ · 22 maggio 2020

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 03/07/2001, n. 8991
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8991
Data del deposito : 3 luglio 2001

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