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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 25/07/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di UG
Prima sezione persone e famiglia CIVILE
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente rel. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 3899/2024 pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. KATIA MERCURI, Parte_1 iato nello studio del difensore in via Colle del Vento n. 9, UG RICORRENTE CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA MERCEDES PIEROTTI, CP_1 omiciliata nello studio del difensore in via Quieta 2/B, UG RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di UG
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da istanza congiunta depositata in data 28.04.2025 per l'udienza del 3.07.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta “per relationem”1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il sig. , nato a [...] il [...] e la sig.ra Parte_1 CP_1
4.10.1960, hanno contratto matrimonio civile i
[...]
27.07.2002 a UG (atto di matrimonio trascritto al nr. 135, parte I, registro Atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2002). Dal matrimonio è nato il figlio
(22.02.2003) maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente. Con CP_2 ricorso diretto al Tribunale di UG il ricorrente ha chiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio. Ha rappresentato che già nell'anno 2011 la coppia aveva richiesto la separazione consensuale, omologata con Decreto del 20.9.2011 dal Tribunale di UG e la coppia si era riconciliata. Successivamente la relazione è entrata nuovamente in crisi e su ricorso promosso dalla moglie il Tribunale di UG, con sentenza nr. 1104/2021 ha pronunciato la separazione tra le parti disponendo, tra l'altro, l'assegnazione dell'abitazione familiare alla signora , per viverci con il CP_1 figlio , contributo di mantenimento a carico del pad ro 250,00 mensili. CP_2
Ha esposto che dalla data della pronuncia non vi è stata riconciliazione, di abitare nel comune di Assisi mentre la moglie continua ad abitare nella casa familiare ( di proprietà esclusiva del figlio ) ed ha concluso perché, in punto di condizioni CP_2 accessorie, sia confermata l'assegnazione dell'abitazione familiare e il contributo di mantenimento per il figlio a suo carico, con versamento diretto in favore del CP_2 figlio, come da accordi già intercorsi con la moglie. Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la signora che ha CP_1 aderito alle domande del ricorrente. In corso di giudizio le parti hanno rappresentato di aver raggiunto soluzione “ concordata” ed hanno chiesto al Tribunale l'accoglimento delle conclusioni congiunte, rinunciando a comparire personalmente in udienza previa dichiarazione di non volersi riconciliare. La causa, trattata in via cartolare come da espressa richiesta delle parti, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 3, comma I, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898. La separazione è infatti risalente al 2021 e da allora le parti non hanno ripreso la convivenza, né è intervenuta alcuna riconciliazione, come si desume dagli atti difensivi e dalla loro condotta processuale.
3. Le parti hanno concordato le condizioni accessorie della pronuncia chiedendo l'assegnazione dell'abitazione familiare ( già disposta in sede di separazione) alla resistente, convivente con il figlio maggiorenne non ancora economicamente CP_2
maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, oltre rivalutazione ISTAT, provvedendo al versamento direttamente sul c/c intestato a quest'ultimo, con IBAN n. [...] entro il giorno cinque di ogni mese;
- disporre a carico di entrambi i genitori, in favore del figlio , maggiorenne non ancora economicamente CP_2 autosufficiente, la contribuzione al 50% delle spese straordinarie, purché documentate e preventivamente concordate, come da Protocollo di Intesa del 26/5/2016 adottato dal Tribunale di UG, a seguito di richiesta e di presentazione di idonea e necessaria documentazione da parte del soggetto che le abbia anticipate;
- assegnare la casa, ora di proprietà esclusiva del figlio , sita in Corciano, via Benincasa n. 16 (PG), precedentemente adibita ad abitazione coniugale, alla sig.ra CP_2
che continuerà ad abitarla insieme al figlio;
- anticipare la data dell'udienza già fissata al 3/07/2025 CP_1 nell'ambito del giudizio di divorzio giudiziale;
- esonerare le parti che con la sottoscrizione della presente ne fanno istanza, dal comparire personalmente alla nuova fissanda udienza di cui si chiede lo svolgimento in trattazione scritta;
- le spese legali saranno integralmente compensate”.
pagina 2 di 3 autosufficiente. Hanno poi concordato il contributo di mantenimento dovuto dal padre, a mezzo di versamento diretto al figlio, in misura pari ad euro 250,00 mensili ( oltre rivalutazione annuale ISTAT) e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, con richiamo alla disciplina dettata dal Protocollo adottato dal Tribunale di UG con il locale COA nel mese di maggio del 2016. Tali condizioni possono essere trasfuse in sentenza apparendo funzionali agli interessi delle parti e non contrarie alle disposizioni primarie dettate in materia di divorzio e mantenimento dei figli.
Le spese di lite, considerando l'esito della controversia, vanno dichiarate integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in UG, il 27.07.2002 tra
, nato a [...] il [...] e la sig.ra , nata Parte_1 CP_1 in Moldavia il 4.10.1960, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di UG al nr. 135, parte I, anno 2002;
2) Dispone quanto alle condizioni accessorie ( mantenimento del figlio e CP_2 assegnazione dell'abitazione familiare) in conformità alle condizioni conco le parti con istanza del 28.4.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta “ per relationem”.
3) Dispone che la Cancelleria provveda alla trasmissione in copia autentica del dispositivo della pronuncia limitatamente al punto 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UG per le annotazioni ed incombenze di legge .
Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
UG, 23.7.2025 Il Presidente
dott. Loredana Giglio
pagina 3 di 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le parti con istanza congiunta depositata per l'udienza del 3.7.2025 hanno così concluso: “CONGIUNTAMENTE CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale adito preliminarmente – disponga la trasformazione del divorzio giudiziale in consensuale dichiarando le congiunte conclusioni che qui si riportano;
- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b), della L. n. 898/1970, lo scioglimento del matrimonio civile tra il sig. e la SI.ra , celebrato in Parte_1 CP_1 UG il 27/07/2002, trascritto nei registri civili del Comune suddetto dell'anno 2002 atto n. 135 Parte I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- disporre a carico del SI.
[...]
la somma mensile di € 250,00 a titolo di assegno di mantenimento ordinario in favore del figlio , Pt_1 CP_2 pagina 1 di 3