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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/05/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
4654/2020 R.G.
VERBALE DI UDIENZA DEL 27.05.2025
Alle ore 11.10 viene chiamato il procedimento pendente fra
Parte_1 Parte_2 contro
Controparte_1
È presente personalmente il sig. , legale riappressante della parte attrice Parte_2 Parte_1 nel giudizio 4654/2020 e opponente nel giudizio riunito 627/2021, riconosciuto tramite carta d'identità rilasciata dal Comune di Andria e valida fino all'11.7.2032, difeso dall'avv. Nume_1
Michele Coratella.
E' presente per la prescritta pratica forense il dott. ; Persona_1
È presente l'avv. Giuseppe Caramia per , il quale dichiara dà atto di aver depositato la CP_1 procura speciale in data 19.5.2025.
Le parti danno atto di aver transatto entrambi i procedimenti riuniti e chiedono concordemente di pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere con revoca del d.i. 1869/2920 con compensazione delle spese di lite.
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni, insistendo nella declaratoria di cessata materia del contendere, con conseguente revoca del d.i. e compensazione delle spese di lite. Il sig. Parte_2 presta il proprio consenso alla transazione nei suddetti termini.
[...]
La Giudice
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione TRIBUNALE DI TRANI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione notificato il 12.10.2020 ha convenuto in giudizio al fine Parte_1 CP_2
di accertare talune illegittimità delle clausole del contratto del contratto di mutuo stipulato il
27.3.2018 e dei conti correnti intestati alla società accesi presso la Controparte_3
A tale giudizio è stato riunito quello n. 627/2021 avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1869/2020 proposta da , fideiussore della Parte_2 Parte_1
Nel corso del giudizio, dopo l'espletamento di ctu grafologica, i litiganti hanno raggiunto un accordo.
All'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies cpc.
L'accordo transattivo si risolve nella sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e ad ottenere una pronuncia di merito.
I contendenti, nel darsi reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, hanno sottoposto al giudice conclusioni conformi.
La sopravvenuta carenza di interesse si traduce nella cessazione della materia del contendere (per un fatto verificatosi successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo), la quale travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto dev'essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (Cass., sez. L.,
10.4.2000, n. 4531; Cass., sez. I, 22.5.2008, n. 13085).
Nulla per le spese.
PQM
Definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti rubricati al n. 4654/2020, relativo alla domanda proposta da con citazione notificata il 12.10.2020 e n. 627/2021 relativo Parte_1
all'opposizione a d.i. proposta da nei confronti di provvede: Parte_2 Controparte_4
1) dichiara cessata la materia del contendere ed estinti i giudizi;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1869/2020;
3) nulla per le spese.
Così deciso in Trani il 27 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
VERBALE DI UDIENZA DEL 27.05.2025
Alle ore 11.10 viene chiamato il procedimento pendente fra
Parte_1 Parte_2 contro
Controparte_1
È presente personalmente il sig. , legale riappressante della parte attrice Parte_2 Parte_1 nel giudizio 4654/2020 e opponente nel giudizio riunito 627/2021, riconosciuto tramite carta d'identità rilasciata dal Comune di Andria e valida fino all'11.7.2032, difeso dall'avv. Nume_1
Michele Coratella.
E' presente per la prescritta pratica forense il dott. ; Persona_1
È presente l'avv. Giuseppe Caramia per , il quale dichiara dà atto di aver depositato la CP_1 procura speciale in data 19.5.2025.
Le parti danno atto di aver transatto entrambi i procedimenti riuniti e chiedono concordemente di pronunciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere con revoca del d.i. 1869/2920 con compensazione delle spese di lite.
La Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discuterla oralmente. Si dà, dunque, ingresso alla discussione orale.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni, insistendo nella declaratoria di cessata materia del contendere, con conseguente revoca del d.i. e compensazione delle spese di lite. Il sig. Parte_2 presta il proprio consenso alla transazione nei suddetti termini.
[...]
La Giudice
pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione TRIBUNALE DI TRANI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione notificato il 12.10.2020 ha convenuto in giudizio al fine Parte_1 CP_2
di accertare talune illegittimità delle clausole del contratto del contratto di mutuo stipulato il
27.3.2018 e dei conti correnti intestati alla società accesi presso la Controparte_3
A tale giudizio è stato riunito quello n. 627/2021 avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 1869/2020 proposta da , fideiussore della Parte_2 Parte_1
Nel corso del giudizio, dopo l'espletamento di ctu grafologica, i litiganti hanno raggiunto un accordo.
All'odierna udienza la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281-sexies cpc.
L'accordo transattivo si risolve nella sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e ad ottenere una pronuncia di merito.
I contendenti, nel darsi reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, hanno sottoposto al giudice conclusioni conformi.
La sopravvenuta carenza di interesse si traduce nella cessazione della materia del contendere (per un fatto verificatosi successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo), la quale travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto dev'essere revocata da parte del giudice dell'opposizione (Cass., sez. L.,
10.4.2000, n. 4531; Cass., sez. I, 22.5.2008, n. 13085).
Nulla per le spese.
PQM
Definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti rubricati al n. 4654/2020, relativo alla domanda proposta da con citazione notificata il 12.10.2020 e n. 627/2021 relativo Parte_1
all'opposizione a d.i. proposta da nei confronti di provvede: Parte_2 Controparte_4
1) dichiara cessata la materia del contendere ed estinti i giudizi;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1869/2020;
3) nulla per le spese.
Così deciso in Trani il 27 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra