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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7212/2023 R.G. TRA
, nata in [...] il [...] e ivi residente a[...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Ombretta Schiavone ed elettivamente dom.ta presso lo studio di quest'ultima sito in Caserta alla Via Arrigo Boito n. 50 RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., anche in qualità di procuratore speciale della CP_1
rappresentato e difeso, come in atti dall'avv.to I. Verrengia, presso il cui studio Controparte_2 in Caserta alla Via Arena elett.te domicilia RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.11.2023, l'epigrafata parte ricorrente proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 328 2017 00019692 14 000 per € 5.834,53, n. 328 2018 00060290 47 000 per € 2.016,43 e n. 328 2018 00022111 91 000 per € 3.983,64 tutti inerenti contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti per le annualità dal 04/2015 al 12/2016, dal 01/2017 al 12/2018 e dal 04/2015 al 12/2017 emessi dall' - sede di Caserta CP_1
e notificati in data 4.10.2023, eccependo l'intervenuta decadenza ex 25 d.lgs. n. 46/1999, la prescrizione quinquennale della maggior parte delle somme e la non debenza dei contributi richiesti per il periodo 12/2017 e dal 1/2018 al 12/2018. Adiva, dunque, l'intestato tribunale chiedendo di annullare gli avvisi di addebito impugnati;
con vittoria di spese (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' eccependo di aver annullato in autotutela CP_1 integralmente gli AVA nn. 328 2017 00019692 14 000 328 2018 00022111 91 000 e di aver sgravato parzialmente l'AVA n. 328 2018 00060290 47 000 le partite contributive successive a novembre 2017; chiedendo per il resto il rigetto del ricorso. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa viene decisa all'esito delle note depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 ***** In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della in CP_2 considerazione dell'epoca di maturazione dei contributi, esulanti dal periodo 1998-2008 in cui è stata operativa la cessione dei crediti dell' alla società di cartolarizzazione ex lege 448/98. CP_1
Ancora, nel caso di specie deve dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, avendo l' annullato in autotutela integralmente gli AVA nn. 328 2017 00019692 14 000 e CP_1
328 2018 00022111 91 000 e di aver sgravato parzialmente l'AVA n. 328 2018 00060290 47 000 nella sola parte relativa alla contribuzione successiva al mese di novembre 2017, come eccepito CP_ e documentato dall'Istituto (cfr. prod. . Invero, come eccepito ed emergente dalla documentazione agli atti (cfr. produzione di parte resistente), l' - richiamandosi integralmente alla relazione amministrativa di CP_1 accompagnamento – ha riconosciuto la totale prescrizione dei crediti contributivi portati dai predetti AVA nn. 328 2017 00019692 14 000 e 328 2018 00022111 91 000 affermando che (pur) “tenendo conto delle sospensioni dei termini disposte dagli artt. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, il quinquennio risulta effettivamente decorso, alla data del 4/10/2023, …per le partite con scadenza anteriore il 27/11/2017”, e conseguentemente con provvedimento del 27.2.2024 ne ha disposto l'annullamento in autotutela (cfr. all.12 prod. . CP_1
Per quanto concerne invece l'AVA n. 328 2018 00060290 47 000, l' ha dedotto di aver CP_1 provveduto allo sgravio con provvedimento del 9.3.2023 delle partite contributiva successive al mese di novembre 2017 atteso che la ricorrente è stata cancellata dalla gestione commercianti con decorrenza dal 21.11.2017 (cfr. all.18 prod. . CP_1
Di tali sgravi ha preso atto il ricorrente (cfr. verbale d'udienza e note di trattazione).
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo
2 idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti l'integrale annullamento degli ava nn. 328 2017 00019692 14 000 328 2018 00022111 91 000 e parziale dell'AVA n. 328 2018 00060290 47 000. Per quanto concerne il residuo dell'AVA n. 328 2018 00060290 47 000, va detto quanto segue. Innanzitutto, va rilevata la tempestività della presente opposizione solo ex art. 24 c. 5 D.Lgs. n. 46/1999 in quanto proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito opposto mentre risulta tardiva ex art. 617 c.p.c. relativamente ai vizi quali la decadenza ex art. 25 d.l. 46/99. Venendo al merito, come emerge dal provvedimento di sgravio del 9.3.2024 l' ha sgravato CP_1 le partite di ruolo successive al 21 novembre 2017, residuando solo la partita di ruolo 8094 relativa al periodo 10/17-12/17 ricalcolando l'importo in relazione ai contributi dovuti per il mese di ottobre e parte di novembre in considerazione della cancellazione dell'iscrizione di parte ricorrente. Ebbene, sul punto deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione non può essere accolta atteso che come si evince dal dettaglio contenuto nell'avviso opposto l'importo richiesto afferisce a contributi IVS fissi/entro il minimale relativi all'anno 2017, 4 trimestre.
Tali contributi vanno versati con scadenze trimestrali per la prima rata a maggio dell'anno in corso (primo trimestre), seconda rata ad agosto dell'anno in corso (secondo trimestre), terza rata a novembre dell'anno successivo (terzo trimestre), quarta rata a febbraio dell'anno successivo (quarto trimestre).
Da tale modalità di pagamento, deriva che il momento in cui il diritto può essere fatto valere (e, quindi, il dies a quo della prescrizione) si determina solo con lo scadere del termine previsto per il pagamento, ove il contribuente abbia concretamente maturato un debito previdenziale e non lo abbia versato.
Nel caso in esame, trattandosi di contributi fissi/entro il minimale relativi alla 4 rata dell'anno 2017, il termine trimestrale per il pagamento scadeva a febbraio 2018 e solo da tale momento l'Ente impositore poteva azionare il proprio credito;
pertanto, al momento della notifica dell'avviso di addebito, tenuto conto anche dei termini di prescrizione COVID, il credito non era evidentemente ancora prescritto. Alla luce delle sopraesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere rigettate in parte qua. Quanto alle spese di lite, da calcolarsi anche in base al principio della soccombenza virtuale, tenuto conto della parziale cessata materia del contendere dovuta all'annullamento delle partite di ruolo prescritte da parte dell' e dello sgravio parziale dell'AVA 328 2018 00060290 47 CP_1
000 per avvenuta cancellazione della ricorrente, intervenuto prima della notifica dell'atto medesimo, ma considerata la residua debenza dell'AVA per le motivazioni espresse, le spese di lite sono compensate per due terzi e per il restante terzo seguono la soccombenza a carico dell' e sono liquidate in considerazione dell'assenza di attività istruttoria. CP_1
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento gli ava nn. 328 2017 00019692 14 000 e 328 2018 00022111 91 000 e parzialmente per l'AVA n. 328 2018 00060290 47 000; b) rigetta nel resto il ricorso;
c) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 700,00 oltre IVA e CP_1
Cpa, spese generali come per legge, con attribuzione. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Così deciso, Santa Maria Capua Vetere 12.2.2025 Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
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, nata in [...] il [...] e ivi residente a[...], Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Ombretta Schiavone ed elettivamente dom.ta presso lo studio di quest'ultima sito in Caserta alla Via Arrigo Boito n. 50 RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., anche in qualità di procuratore speciale della CP_1
rappresentato e difeso, come in atti dall'avv.to I. Verrengia, presso il cui studio Controparte_2 in Caserta alla Via Arena elett.te domicilia RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.11.2023, l'epigrafata parte ricorrente proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 328 2017 00019692 14 000 per € 5.834,53, n. 328 2018 00060290 47 000 per € 2.016,43 e n. 328 2018 00022111 91 000 per € 3.983,64 tutti inerenti contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti per le annualità dal 04/2015 al 12/2016, dal 01/2017 al 12/2018 e dal 04/2015 al 12/2017 emessi dall' - sede di Caserta CP_1
e notificati in data 4.10.2023, eccependo l'intervenuta decadenza ex 25 d.lgs. n. 46/1999, la prescrizione quinquennale della maggior parte delle somme e la non debenza dei contributi richiesti per il periodo 12/2017 e dal 1/2018 al 12/2018. Adiva, dunque, l'intestato tribunale chiedendo di annullare gli avvisi di addebito impugnati;
con vittoria di spese (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' eccependo di aver annullato in autotutela CP_1 integralmente gli AVA nn. 328 2017 00019692 14 000 328 2018 00022111 91 000 e di aver sgravato parzialmente l'AVA n. 328 2018 00060290 47 000 le partite contributive successive a novembre 2017; chiedendo per il resto il rigetto del ricorso. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa viene decisa all'esito delle note depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 ***** In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della in CP_2 considerazione dell'epoca di maturazione dei contributi, esulanti dal periodo 1998-2008 in cui è stata operativa la cessione dei crediti dell' alla società di cartolarizzazione ex lege 448/98. CP_1
Ancora, nel caso di specie deve dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, avendo l' annullato in autotutela integralmente gli AVA nn. 328 2017 00019692 14 000 e CP_1
328 2018 00022111 91 000 e di aver sgravato parzialmente l'AVA n. 328 2018 00060290 47 000 nella sola parte relativa alla contribuzione successiva al mese di novembre 2017, come eccepito CP_ e documentato dall'Istituto (cfr. prod. . Invero, come eccepito ed emergente dalla documentazione agli atti (cfr. produzione di parte resistente), l' - richiamandosi integralmente alla relazione amministrativa di CP_1 accompagnamento – ha riconosciuto la totale prescrizione dei crediti contributivi portati dai predetti AVA nn. 328 2017 00019692 14 000 e 328 2018 00022111 91 000 affermando che (pur) “tenendo conto delle sospensioni dei termini disposte dagli artt. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, il quinquennio risulta effettivamente decorso, alla data del 4/10/2023, …per le partite con scadenza anteriore il 27/11/2017”, e conseguentemente con provvedimento del 27.2.2024 ne ha disposto l'annullamento in autotutela (cfr. all.12 prod. . CP_1
Per quanto concerne invece l'AVA n. 328 2018 00060290 47 000, l' ha dedotto di aver CP_1 provveduto allo sgravio con provvedimento del 9.3.2023 delle partite contributiva successive al mese di novembre 2017 atteso che la ricorrente è stata cancellata dalla gestione commercianti con decorrenza dal 21.11.2017 (cfr. all.18 prod. . CP_1
Di tali sgravi ha preso atto il ricorrente (cfr. verbale d'udienza e note di trattazione).
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo
2 idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti l'integrale annullamento degli ava nn. 328 2017 00019692 14 000 328 2018 00022111 91 000 e parziale dell'AVA n. 328 2018 00060290 47 000. Per quanto concerne il residuo dell'AVA n. 328 2018 00060290 47 000, va detto quanto segue. Innanzitutto, va rilevata la tempestività della presente opposizione solo ex art. 24 c. 5 D.Lgs. n. 46/1999 in quanto proposta nel termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito opposto mentre risulta tardiva ex art. 617 c.p.c. relativamente ai vizi quali la decadenza ex art. 25 d.l. 46/99. Venendo al merito, come emerge dal provvedimento di sgravio del 9.3.2024 l' ha sgravato CP_1 le partite di ruolo successive al 21 novembre 2017, residuando solo la partita di ruolo 8094 relativa al periodo 10/17-12/17 ricalcolando l'importo in relazione ai contributi dovuti per il mese di ottobre e parte di novembre in considerazione della cancellazione dell'iscrizione di parte ricorrente. Ebbene, sul punto deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione non può essere accolta atteso che come si evince dal dettaglio contenuto nell'avviso opposto l'importo richiesto afferisce a contributi IVS fissi/entro il minimale relativi all'anno 2017, 4 trimestre.
Tali contributi vanno versati con scadenze trimestrali per la prima rata a maggio dell'anno in corso (primo trimestre), seconda rata ad agosto dell'anno in corso (secondo trimestre), terza rata a novembre dell'anno successivo (terzo trimestre), quarta rata a febbraio dell'anno successivo (quarto trimestre).
Da tale modalità di pagamento, deriva che il momento in cui il diritto può essere fatto valere (e, quindi, il dies a quo della prescrizione) si determina solo con lo scadere del termine previsto per il pagamento, ove il contribuente abbia concretamente maturato un debito previdenziale e non lo abbia versato.
Nel caso in esame, trattandosi di contributi fissi/entro il minimale relativi alla 4 rata dell'anno 2017, il termine trimestrale per il pagamento scadeva a febbraio 2018 e solo da tale momento l'Ente impositore poteva azionare il proprio credito;
pertanto, al momento della notifica dell'avviso di addebito, tenuto conto anche dei termini di prescrizione COVID, il credito non era evidentemente ancora prescritto. Alla luce delle sopraesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere rigettate in parte qua. Quanto alle spese di lite, da calcolarsi anche in base al principio della soccombenza virtuale, tenuto conto della parziale cessata materia del contendere dovuta all'annullamento delle partite di ruolo prescritte da parte dell' e dello sgravio parziale dell'AVA 328 2018 00060290 47 CP_1
000 per avvenuta cancellazione della ricorrente, intervenuto prima della notifica dell'atto medesimo, ma considerata la residua debenza dell'AVA per le motivazioni espresse, le spese di lite sono compensate per due terzi e per il restante terzo seguono la soccombenza a carico dell' e sono liquidate in considerazione dell'assenza di attività istruttoria. CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento gli ava nn. 328 2017 00019692 14 000 e 328 2018 00022111 91 000 e parzialmente per l'AVA n. 328 2018 00060290 47 000; b) rigetta nel resto il ricorso;
c) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 700,00 oltre IVA e CP_1
Cpa, spese generali come per legge, con attribuzione. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Così deciso, Santa Maria Capua Vetere 12.2.2025 Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
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