TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/04/2025, n. 3152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3152 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46693/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 46693 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021 promossa da:
, residente a [...], elettivamente domiciliato a Milano presso lo studio dell'avv. Parte_1
Manuela Floccari che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORE contro residente a [...], elettivamente domiciliato a Milano presso lo studio degli Controparte_1
Avvocati Guido Gino Bartalini, Filippo Maria Giovanni Adriano Federici e Matteo Marabini, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
con sede a Mila, in persona del legale rappresentante, , elettivamente CP_2 Controparte_3
domiciliata a Milano presso lo studio dell'avv. Angelo Cardarelli, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “Voglia il Tribunale, nel merito: accertare e dichiarare la validità della garanzia, documento di “manleva” del 17.2.2014, doc. 5 allegato alla citazione, rilasciata nei confronti del dott. e, per l'effetto, condannare , in persona del legale Pt_1 CP_2 rappresentante pro tempore, e il dott. , in solido tra loro, a rifondere all'attore la Controparte_1
somma complessiva di euro 100.000,00, oltre le spese sostenute inerenti i fatti di causa, o la maggior o minor somma che risulterà in corso di causa. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento”.
Nell'interesse del convenuto “In via preliminare: dichiarare l'incompetenza Controparte_1
e/o l'errata assegnazione del fascicolo alle sezioni specializzate in materia di impresa, in favore delle
“sezioni semplici”;
II. In via principale: rigettare le domande svolte dal dott. nei confronti del dott. Parte_1 [...]
, in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
CP_1
III. In via subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento (in tutto o in parte) delle domande del dott. nei confronti del dott. : Parte_1 Controparte_1
- limitare la condanna di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c. quanto meno all'importo di € 35.000,00, o alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
- accertare la quota di responsabilità del dott. e degli altri condebitori solidali, ai fini del CP_1
regresso nei rapporti interni tra tali soggetti;
IV. In via Istruttoria: disporre ulteriore approfondimento delle indagini in ordine alla datazione degli inchiostri e alle differenze tra gli inchiostri utilizzati per la sigla e per la firma a supporto della deduzione della non genuinità del documento formato con firme provenienti dal soggetto ma artificiosamente apposte in momenti diversi;
V. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre accessori, IVA e CPA nonché rimborso forfettario come per legge”.
Nell'interesse della convenuta (ora : “Voglia il Tribunale, nel CP_2 Controparte_4
merito: respingere, in tutto o in parte, le domande formulate dal dott. con la citazione, Parte_1
nel merito e in via istruttoria, poiché infondate, sia in fatto sia in diritto per i motivi di cui in narrativa, adottando, conseguentemente, ogni più opportuno provvedimento in merito.
In via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Organo
Giudicante dovesse ritenere accoglibili le domande attoree, tenuto conto della condotta del dott.
[...]
nella vicenda descritta, ridurre di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., l'importo Pt_1 pagina 2 di 16 dovuto solidalmente da [ora anche considerando il valore delle CP_2 Controparte_4
transazioni concluse dal dott. e dal dott. Per_1 Per_2
In via subordinata: nelle denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Organo Giudicante dovesse ritenere accoglibili le domande attoree, determinare la quota, nei rapporti interni con i solidali, a carico di [ora . CP_2 CP_4 CP_4
In via istruttoria: nel richiamare quanto dichiarato a verbale del 5.12.2023 disporre ulteriore approfondimento delle indagini in ordine alla datazione degli inchiostri e alle differenze tra gli inchiostri utilizzati per la sigla e per la firma a supporto della deduzione della non genuinità del documento formato con firme provenienti dal soggetto ma artificiosamente apposte in momenti diversi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.11.2021 ha convenuto in giudizio Parte_2
e la (già ed ha proposto azione di Controparte_1 CP_2 Controparte_5
garanzia dalla responsabilità connessa alla sua attività di amministratore della Cinemax Tv S.r.l., società dello stesso gruppo di , in forza della manleva rilasciata in suo favore Controparte_5
dai convenuti con la lettera del 17 febbraio 2014, in occasione delle sue dimissioni dalla carica, chiedendo la loro condanna in solido al pagamento della somma di € 100.000 versata al fallimento della Cinemax Tv S.r.l. in esecuzione della transazione che aveva definito bonariamente il giudizio instaurato nei suoi confronti dalla procedura per il risarcimento del danno da mala gestio.
L'attore riferiva, in particolare, di aver ricoperto, nel periodo dal 21.06.2013 al 19.02.2014, il ruolo di amministratore delegato di società soggetta alla direzione ed al Controparte_6
coordinamento di , all'epoca amministrata dal convenuto , a Controparte_5 CP_1
sua volta indirettamente controllata da amministrata da . La Controparte_7 CP_8
deteneva, fra l'altro, il 100% delle quote di Moviemax Italia, socia della Controparte_9
Cinemax S.r.l. che, con atto del 6 agosto 2013, aveva costituito la Controparte_10
All'interno delle società del gruppo, l'attore riferiva di aver ricoperto dal 17.06.2013 fino al 21.02.2014 la carica di amministratore di Cinemax S.r.l., e, successivamente, dal 6.08.2013 fino al 21.02.2014, anche il ruolo di amministratore di (Cinemax Tv S.r.l.). Controparte_10
Nel contesto descritto con lettera del 17.2.2014, , in proprio ed in qualità di legale Controparte_1
rappresentante di unitamente a , in proprio ed in qualità di Controparte_5 CP_8
rappresentante legale di avevano assunto a suo favore, in vista delle sue imminenti Controparte_7
dimissione dalle cariche gestorie nelle società del gruppo, l'impegno, in via solidale tra loro, di pagina 3 di 16 manlevarlo e tenerlo indenne da ogni responsabilità relativa all'attività compiuta in esecuzione dell'incarico di amministratore e delle società controllate anche solo Controparte_6
indirettamente.
In particolare, la lettera di manleva si riferiva specificamente alla responsabilità per il compimento delle operazioni di “Costituzione e successivo finanziamento della società . Controparte_10
A seguito della dichiarazione di fallimento di Cinemax Tv S.r.l. con sentenza del Tribunale di Milano del 5 gennaio 2017 n. 5, l'attore riferiva di essere stato citato in giudizio dal curatore, insieme all'esperto e al notaio per il risarcimento del danno di euro Persona_3 Persona_4
722,696,76 derivato dalla costituzione con capitale sociale fittizio della Cinemax Tv S.r.l. mediante conferimento di un credito inesistente.
In particolare, la costituzione della Cinemax TV s.r.l. era avvenuta con la sottoscrizione da parte della
Cinemax s.r.l., dell'intero capitale di € 156.000,00 euro, attraverso il conferimento di un credito inesigibile di € 250.000,00 che Cinemax S.r.l. avrebbe vantato nei confronti della Controparte_11
per la restituzione, al verificarsi delle condizioni pattuite, del deposito cauzionale versato
[...]
a garanzia degli impegni assunti in relazione alla conduzione in affitto con opzione di acquisto del ramo di azienda costituito dal canale terrestre digitale n. 144 della poi Controparte_11
trasferito a . CP_12
La controversia con il fallimento della Cinemax Tv era stata definita dall'attore con il versamento della somma di € 100.000 in esecuzione dell'accordo transattivo del 7 giugno 2021.
L'attore lamentava che, nonostante l'azione risarcitoria intentata contro di lui dal fallimento rientrasse nell'ambito della manleva in quanto prevista ai punti 3 e 4 del patto, i convenuti tempestivamente aggiornati dell'andamento della causa, si erano rifiutati di assolvere all'impegno di garanzia adducendo pretestuosamente l'invalidità del negozio sotto il profilo della mancanza o illiceità della causa, della indeterminatezza dell'oggetto e dell'ammontare della garanzia nonché sotto il profilo della ricorrenza dei presupposti per l'esercizio del diritto.
Sosteneva, quindi, la piena validità del patto di manleva concluso con i convenuti, trattandosi di contratto atipico attraverso cui si è soliti, nell'ambito dei rapporti societari infragruppo, riconoscere agli amministratori delle società controllate che, nell'esercizio del loro incarico, si attengono alle direttive impartite dalla controllante la manleva da profili di responsabilità per danni connessi al compimento delle operazioni imposte dalla controllante.
Negava, poi, qualsiasi profilo di invalidità del patto di manleva in relazione all'indeterminatezza dell'oggetto: la garanzia in questione avrebbe, infatti, individuato in modo chiaro e specifico i fatti da pagina 4 di 16 cui sarebbe scaturito l'impegno indennitario dei convenuti. Allo stesso modo sarebbe determinabile anche l'importo massimo garantito: i fatti fonte della responsabilità, infatti, risultavano ben determinati alla data del rilascio della manleva, trattandosi di operazioni antecedenti alla lettera di garanzia, ben conosciute dai garanti. Per tale ragione, non avrebbe dovuto neppure trovare applicazione l'art. 1938 cc., che, secondo la giurisprudenza consolidata, non opera nell'ipotesi in cui i fatti dai quali deriva la responsabilità oggetto di manleva siano determinabili alla data del rilascio della garanzia.
Quanto, infine, alla legittimità del presupposto per l'esercizio del diritto di manleva, derivante dalla transazione della causa di responsabilità conclusa con il i convenuti Controparte_13
erano a conoscenza della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti dal curatore ed erano stati tenuti costantemente aggiornati dell'andamento della causa fino al momento della stipulazione della transazione.
Chiedeva, pertanto, previo accertamento della validità del patto di garanzia, la condanna dei convenuti in solido a rifondergli la somma di € 100.000 versata al fallimento della Cinemax TV s.r.l. in esecuzione dell'accordo transattivo.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto rilevava, in primo luogo, l'erronea Controparte_1
assegnazione della causa alla Sezione specializzata del Tribunale di Milano invece che alle sezioni semplici in mancanza di domande riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 3 del D.lgs. del 27 giugno 2003, n. 168.
Nel merito, il convenuto disconosceva, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la sottoscrizione apposta alla lettera di manleva, priva di data certa, sostenendo di non ricordare di averla sottoscritta.
Eccepiva, in ogni caso, l'invalidità del patto di garanzia che non riportava il limite dell'importo massimo garantito in violazione del principio generale desumibile dalla disciplina della fideiussione per obbligazioni future, dettata dall'art. 1938 c.c., in ordine alla necessità che sia almeno determinabile il massimo garantito.
Non solo. La clausola di manleva sarebbe nulla perché diretta a sollevare l'amministratore anche dalla responsabilità per dolo o colpa grave in violazione del principio generale desumibile dalla previsione dell'art. 1229 cc.
La validità del negozio sarebbe, infine, compromessa dalla mancanza o dall'illiceità della causa, oltre che dall'indeterminatezza dell'oggetto: la manleva rilasciata in occasione delle dimissioni dell'attore invece che prima dell'assunzione della carica di amministratore sarebbe, infatti, priva di qualsiasi ragione giustificativa e avrebbe un oggetto indeterminato in quanto volta a coprire l'intera attività compiuta dall'attore in esecuzione dell'incarico di amministratore in diverse società del gruppo.
pagina 5 di 16 In via alternativa, il convenuto invocava l'applicazione dell'art. 1227 cc. per escludere o CP_1
ridimensionare la propria responsabilità, evidenziando come avesse concluso una transazione, Pt_1
senza il suo assenso, con riferimento ad un'azione risarcitoria del fallimento che non avrebbe avuto alcuna ragionevole possibilità di essere accolta in mancanza di adeguata allegazione e prova del danno.
In ogni caso, a differenza degli altri coobbligati aveva concluso una transazione a condizioni decisamente sfavorevoli e persino più onerose di quella conclusa dal che come esperto Per_1
estimatore del credito conferito nominato anche sindaco della società, era il vero responsabile della vicenda ed aveva versato al fallimento la minore somma di € 35.000.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di incompetenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti e, in via subordinata, la riduzione della condanna, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., all'importo di € 35.000, con accertamento della sua quota di responsabilità, ai fini del regresso, nei rapporti interni con gli altri condebitori solidali, , CP_8
, e Controparte_5 Controparte_7
Si costituiva in giudizio anche la convenuta svolgendo difese del tutto analoghe a quelle CP_2
del convenuto con riguardo alle ragioni di invalidità del patto di manleva per violazione CP_1
dei principi desumibili dall'art. 1938 c.c. e dell'art. 1229 c.c. oltre che per mancanza o illiceità della causa, in quanto diretta a “coprire” le attività ed operazioni illecite compiute dal , espressione Pt_1
stabile del nelle società da lui gestite e controllate, in pregiudizio della società e degli investitori. CP_8
Il patto di manleva in questione si inserirebbe, infatti, in un sistema doloso di manleve incrociate creato dagli amministratori delle controllate per impedire alla società capogruppo di far valere i propri diritti risarcitori in relazione alle diverse responsabilità gestorie.
In particolare, sottolineava che il disconoscimento della sottoscrizione da parte del suo legale rappresentante dell'epoca escludeva la riferibilità dell'impegno alla società mentre la CP_1 mancanza di data certa non consentirebbe la verifica dell'effettiva esistenza dei poteri rappresentativi del all'epoca della formazione del documento, presumibilmente confezionato ex post in CP_1
ragione o comunque in prossimità della causa promossa dal Controparte_13
Sosteneva, inoltre, che il rilascio della garanzia in questione esulava dai poteri del Tempofosco dal momento che l'art. 2 dello statuto esclude dall'oggetto sociale il rilascio di garanzie a favore di terzi, se non in via residuale e strettamente connessa all'oggetto sociale.
Richiamava le difese svolte dal in ordine all'inopponibilità della transazione non assentita CP_1
e conclusa a condizioni squilibrate e sfavorevoli rispetto alla definizione della posizione degli altri coobbligati, associandosi anche alla richiesta di riduzione della responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c.
pagina 6 di 16 e alla richiesta di determinazione della sua quota di responsabilità nei rapporti interni con i condebitori solidali.
All'udienza di trattazione del 20 settembre 2022, l'attore, con riferimento al disconoscimento della firma apposta alla lettera di manleva da parte del convenuto , chiedeva la verificazione CP_1
della sottoscrizione mentre la difesa del convenuto chiariva che la domanda di CP_1
accertamento della quota interna della responsabilità per la manleva doveva intendersi riferita ai condebitori Coen, e Controparte_5 Controparte_14
Nel corso dell'istruttoria, il giudice istruttore ammetteva la CTU grafologia per l'accertamento dell'autografia della firma apposta dal alla scrittura datata 17.02.2014 in comparazione CP_1
con le sottoscrizioni indicate dall'attore e con le scritture redatte dallo stesso convenuto alla presenza del consulente nominato mentre respingeva la richiesta di estensione dell'indagine alla verifica della datazione della sottoscrizione e della contemporaneità della datazione con la sottoscrizione del documento.
All'udienza del 5 dicembre 2023, all'esito della consulenza tecnica che accertava l'autenticità della sottoscrizione, il convenuto insisteva nel segnalare la stranezza del fatto che le due Controparte_1
firme apposte sulla lettera fossero state vergate con due inchiostri diversi, a conferma dell'ipotesi che fossero state apposte in tempi diversi.
Successivamente le parti precisavano le conclusioni e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione anche con riferimento alla necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
***
Pregiudiziale alla trattazione del merito è l'analisi dell'eccezione di rito sollevata da
[...]
nella comparsa di costituzione relativa all'incompetenza della sezione specializzata in CP_1
materia di impresa del Tribunale.
L'eccezione è priva di qualsiasi fondamento dal momento che esula dal novero delle questioni di competenza la ripartizione degli affari tra sezioni di uno stesso Tribunale e che, comunque, la controversia in esame rientra nell'ambito applicativo dell'art. 3 comma 2 d. lgs. 2003 n. 168, trattandosi di causa connessa alla responsabilità degli amministratori di società di capitali.
Con riferimento al primo profilo la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che
“ Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario..” (Cass. 23.7.2019 n.
19882; Cass.
3.12.2018 n. 31134) e priva di fondamento è, quindi, l'eccezione di incompetenza pagina 7 di 16 sollevata dal convenuto con riferimento alla mancata assegnazione della causa alla sezione ordinaria del Tribunale.
In ogni caso, quanto al secondo profilo, la controversia avente ad oggetto la validità del patto di manleva dalla responsabilità dell'amministratore delle società controllate da parte della società controllante e dei suoi amministratori attiene indubbiamente ad una causa che, ai sensi dell'art. 3 comma 2 d. lgs. 2003/168, secondo cui “Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e
i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”, è connessa con le cause in materia di responsabilità di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) dello stesso decreto legislativo.
Si tratta, infatti, di controversia relativa ad una garanzia riconosciuta dall'amministratore della società controllante all'amministratore di una delle società controllate in seno a rapporti sorti all'interno di un gruppo societario, per tenerlo indenne dalla responsabilità derivante da attività gestoria compiuta in esecuzione delle direttive impartite dalla società controllante.
L'eccezione di incompetenza e ogni questione relativa alla pretesa erroneità dell'assegnazione della causa alla sezione specializzata deve, pertanto, essere disattesa.
Nel merito la controversia si fonda sulla lettera del 17 febbraio 2014 indirizzata all'attore con l'oggetto
“ dimissioni dalla carica di amministratore in obbligo di non Controparte_6 esercitare l'azione di responsabilità e di manlevare e tenere indenne da ogni responsabilità connessa allo svolgimento dell'incarico”, sottoscritta da , in proprio e nella qualità di legale Controparte_1
rappresentante della e da , in proprio e nella qualità di Controparte_5 CP_8
procuratore di (v. doc. 5 di parte attrice). Controparte_7
Per quanto rileva, ai fini della presente controversia, nella lettera in questione i soggetti firmatari, con riferimento alle dimissioni rassegnate dall'attore “dalla carica di amministratore delegato di
[...]
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intestimenti e Sviluppo s.p.a. Controparte_15
a sua volta controllata indirettamente da e dalla carica di amministratore unico da Controparte_16
controllate e/o partecipate direttamente e/o indirettamente… senza aver Controparte_6
nulla da rilevarle e/ contestarle con particolare riferimento a:
“1. Costituzione e successivo finanziamento della società Eye Entertainment srl;
2. Costituzione e successivo finanziamento della società Cinemax srl;
3. Costituzione e successivo finanziamento della società Controparte_10
4. Contratto di affitto di ramo d'azienda e opzione d'acquisto per il ramo televisivo e Parte_3 successive proroghe dei termini” si sono impegnati a non esercitare o far esercitare l'azione di responsabilità ed in particolare “a manlevarLa e tenerLa indenne da ogni responsabilità, indennizzo,
pagina 8 di 16 onere, costo fiscale, perdita, sanzione, spesa (ivi incluse le spese legali) relative e/o conseguenti all'attività posta in essere in esecuzione del Suo incarico di amministratore di Controparte_6
e di amministratore unico delle società da quest'ultima controllate e/o partecipate, e a
[...]
qualsivoglia pretesa e/ o azione da chiunque esercitata nei suoi confronti in relazione all'attività posta in essere in esecuzione del Suo incarico di amministratore di e di Controparte_6 amministratore unico delle società da quest'ultima controllate e/o partecipate” (v.doc. 5 di parte attrice).
Il convenuto ha disconosciuto la sottoscrizione a suo nome apposta al patto di manleva in questione ma l'esito della consulenza ne ha accertato l'autenticità con significativo grado di certezza tecnica concludendo che: “comparate le due sottoscrizioni apposte all'originale della scrittura datata
17.02.2014 con le sottoscrizioni offerte in comparizione da parte attrice nella seconda memoria ex art.
183 co. VI c.p.c. e con le scritture redatte dallo stesso convenuto all'udienza del Controparte_1
16.05.2023, le firme disconosciute oggetto di accertamento grafologico risultano entrambe integralmente riconducibili al gesto grafico del signor , pertanto sono autografe.” Controparte_1
(v. Relazione di consulenza tecnica grafologica d'ufficio della dott.ssa , pp. 35-36). Per_5
Le inconfutabili conclusioni della consulenza tecnica in ordine all'autenticità della scrittura impugnata non sono più state oggetto di contestazione da parte dei convenuti mentre i sospetti formulati in relazione al fatto che le firme sarebbero state apposte con inchiostri diversi o in tempi diversi non intaccano in alcun modo la riferibilità della sottoscrizione alla persona del convenuto che con il CP_8
ha firmato la manleva. L'eventuale sottoscrizione non contestuale del documento, in precedenza inviatogli dall'attore in bozza con la email del 12 febbraio 2014 che non ha mai contestato di aver ricevuto (v. doc. 4 di parte attrice), non incide, infatti, sulla sua riferibilità al suo autore.
Anche le questioni sollevate dalla convenuta relative alla mancanza della data certa che, come CP_2
noto rendono la scrittura inopponibile ai terzi ma non alle parti, sono prive di rilevanza ai fini dell'attribuzione delle dichiarazioni negoziali del patto di manleva ai soggetti che lo hanno sottoscritto mentre il sospetto del confezionamento della scrittura dopo l'introduzione del giudizio di responsabilità
è superato dal fatto che la bozza della scrittura era allegata ad una email del 12 febbraio 2014 indirizzata al e che la prima richiesta di manleva avanzata dall'attore nei confronti della CP_1
stessa risale al 5 dicembre 2017 ( v. doc. 10 di parte attrice) e, quindi, a ben prima CP_2
dell'instaurazione del giudizio di responsabilità.
Procedendo all'analisi delle diverse questioni di validità della clausola oggetto della controversia sollevate dalle parti convenute, occorre muovere da una premessa. Il patto di manleva rappresenta un pagina 9 di 16 contratto atipico con il quale una parte assume l'obbligo di tenere indenne l'altra da ogni effetto derivante da responsabilità per il suo operato, così traslando le conseguenze risarcitorie di un fatto dannoso dal suo autore al soggetto garante che ha assunto l'obbligo di sollevarlo1. Si tratta, quindi, di un contratto consensuale ad effetti obbligatori fonte di un'obbligazione di garanzia personale in capo al mallevadore a favore del EV.
Essendo un negozio non espressamente tipizzato dal legislatore, in forza dell'art. 1322 co. 2 cc., è necessario vagliare la meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti attraverso tale accordo con un giudizio che non deve rivestire la convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto in sé, bensì il risultato economico-giuridico avuto di mira dalle parti, ossia la causa concreta2.
Tale valutazione implica il raffronto fra lo scopo pratico a cui puntano i contraenti e i principi di solidarietà e ordine pubblico economico che possano eventualmente limitare l'autonomia privata con riguardo a taluni aspetti di tale convenzione. Tali principi sono consacrati negli artt. 2 e 41, secondo comma della Costituzione, nonché in altre norme di ordine pubblico tra cui l'art. 1229 cc.3, in tema di nullità dei patti di esonero da responsabilità.
In particolare, il legislatore prescrive la nullità del patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. A ben guardare, però, si tratta di una norma che incide sul rapporto debitore-creditore, a presidio della tutela delle ragioni del creditore pregiudicate da un accordo che in via preventiva escluda ogni responsabilità per dolo o per colpa grave del debitore.
Tale disposizione trova la sua ratio “nell'esigenza di non consentire l'indiretta acquiescenza alla violazione di norme fondamentali per la convivenza sociale e di eliminare una remora alla colpa grave
e al dolo”4. La manleva, invece, punta al mero trasferimento su altri degli oneri patrimoniali che sarebbero a carico del debitore autore del fatto dannoso. Il creditore, quindi, potrà comunque agire sul debitore, il quale, poi a sua volta, potrà solo rivalersi sul terzo che ha l'obbligo di manlevarlo in forza del patto di garanzia. In tal modo non si crea alcuna forma di irresponsabilità del debitore, riversandosi semplicemente le conseguenze patrimoniali del danno su un soggetto diverso dall'autore e, quindi, non pregiudicandosi, in alcun modo, il diritto del danneggiato ad un completo risarcimento. Per tali ragioni, la giurisprudenza non ravvisa alcun contrasto fra il patto di manleva e l'art. 1229 cc. che, invero, non
1 Fra le molte Cass. civ., n. 1543, dell'8 marzo 1980; Cass. civ., n. 6267, del 21 novembre 1988; Cass. civ, n. 13613, del 30 maggio 2013. trova proprio applicazione per simili clausole di cui viene attestata oramai la meritevolezza con orientamento costante5.
Alla luce di un simile inquadramento, è priva di fondamento la prospettazione di invalidità della manleva assunta dai convenuti a favore dell'attore in relazione all'art. 1229 cc., non rientrando la garanzia in questione nell'ambito di applicazione di tale disposizione.
L'individuazione dello scopo concretamente perseguito dai contraenti attraverso tale patto risponde anche alla necessità di vagliare la legittimità della manleva alla luce della disciplina generale del contratto e, in particolare, degli artt. 1343-1345 cc., in merito alla mancanza o alla illiceità della causa lamentato dalle parti convenute.
In linea generale, nel contesto dei rapporti infragruppo tra la holding e le società soggette a direzione e coordinamento, la manleva soddisfa l'interesse di “riallocare” l'onere economico della responsabilità, comunque gravante sull'amministratore della società controllata, sulla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento ed i suoi amministratori, che gli impartiscono le direttive della gestione nel loro interesse o nell'interesse preminente dell'organismo di impresa unitario del gruppo e che, così assumono, in ultima analisi la paternità degli illeciti gestori che ne siano eventualmente derivati a danno della società controllata. Ed in questa ottica non rileva ai fini dell'esistenza di uno scopo pratico meritevole di tutela che la manleva sia stata rilasciata all'amministratore della società controllata prima o dopo il compimento delle operazioni eseguite in attuazione delle direttive gestorie fonte di danno per la società controllata.
Nel caso oggetto dell'attuale controversia, il fine a cui miravano le parti è chiaramente esposto nelle premesse del patto di manleva ed era precisamente quello di tenere indenne il , amministratore Pt_1
delle società del gruppo soggette alla direzione e coordinamento della e Controparte_5
quindi, tenuto nell'esecuzione del suo incarico all'osservanza delle direttive impartite dal suo amministratore , “da ogni responsabilità, onere, indennizzo, costo, sanzione o spesa CP_1 conseguenti all'attività posta in essere in esecuzione del suo incarico di amministratore delle società controllate e/o partecipate da ” (vd. doc. 5 di parte attrice). La causa di tale Controparte_6
patto risiede chiaramente nella necessità di traslare dall'amministratore della controllata a quelli delle controllanti l'onere economico derivante dalla responsabilità per i fatti gestori che, in fin dei conti, sono stati attuati dal primo proprio in esecuzione delle direttive fornite dai secondi nell'interesse della holding, all'espansione dell'attività di impresa del gruppo. 5 Tra le altre, Cass. civ., n. 1580, del 18 maggio 1954; Cass. civ., n. 1779, del 21 maggio 1969; Cass. civ., n. 1896, del 13 maggio 1977; Cass. civ., n. 1543, dell'8 marzo 1980; Cass. civ., n. 6267, del 21 novembre 1988; Cass. civ, n. 13613, del 30 maggio 2013. pagina 11 di 16 Non sussistono, quindi, le ragioni di invalidità dedotte dalle parti convenute con riferimento alla mancanza o all'illiceità della causa.
Non dubita che lo scopo pratico così individuato sia idoneo a costituire la causa della manleva assunta dal e dalla , alla luce delle dinamiche societarie di gruppo in cui la CP_1 Controparte_5
società che esercita la direzione ed il coordinamento sulle controllate può imporre al loro amministratore l'esecuzione di operazioni potenzialmente dannose ma funzionali alla realizzazione dell'interesse del gruppo. Né lo scopo pratico lecito del patto di manleva diventa illecito solo perché
l'attività di gestione della società controllata ha danneggiato anche la holding, in quanto frutto di un'attività di direzione e coordinamento preordinata all'esecuzione di operazioni illecite, come sostenuto dalla convenuta . Si tratta, infatti, di questioni che attengono non all'illiceità della CP_2
causa del patto di manleva “infragruppo” che di per sé non contrasta in alcun modo con norme imperative, ordine pubblico e buon costume, ma alla responsabilità degli amministratori della holding per l'esercizio illegittimo ed abusivo del potere di direzione e coordinamento dell'attività delle controllate.
Per tale ragione devono essere disattese le censure di invalidità della manleva mosse dalle parti convenute sotto il profilo della mancanza o dell'illiceità della causa.
Anche i motivi di invalidità del patto di manleva dedotti con riferimento all'indeterminatezza dell'oggetto dalle parti convenute, ai sensi dell'art. 1346 cc., sono prive di fondamento.
La determinatezza dell'oggetto della garanzia si misura, infatti, non guardando alla specificità con cui viene individuato l'evento di danno, bensì a quella con cui vengono tratteggiate le attività potenzialmente dannose e fonte di responsabilità.
Il testo della manleva in esame riporta l'elenco preciso delle diverse attività gestorie potenzialmente dannose, fonte di responsabilità per l'attore che i convenuti si sono impegnati a garantire.
Il succinto riferimento all'attività di “Costituzione e successivo finanziamento della società
[...]
è più che idoneo a delimitare l'estensione della manleva, tenuto conto che gli stessi CP_10
garanti, essendo amministratori delle società controllanti e non terzi estranei al gruppo societario e alle sue attività, erano perfettamente a conoscenza della natura e contenuto dell'operazione e, quindi, pienamente in grado di comprendere l'effettiva portata del rischio della garanzia così assunta.
In particolare, la clausola di manleva attivata da è riferita espressamente all'operazione di Pt_1
costituzione della società Cinemax Tv S.r.l. nel cui contesto si è realizzato l'illecito contestato dal fallimento al . Si tratta, infatti, di un illecito consumatosi proprio in occasione della Pt_1
costituzione della Cinemax TV s.r.l. da parte di Cinemax S.r.l., altra società del gruppo amministrata pagina 12 di 16 dal , mediante la sottoscrizione dell'intero capitale di € 156.000,00 euro, con il conferimento di Pt_1
un credito, rivelatori inesistente, di € 250.000,00 vantato da Cinemax S.r.l. per la restituzione del deposito cauzionale versato alla a garanzia degli impegni assunti in Controparte_17
relazione alla conduzione in affitto con opzione di acquisto del ramo di azienda costituito dal canale terrestre digitale n. 144.
Tale operazione era ben nota ai garanti, i quali, al momento del rilascio della garanzia sapevano con quale tipo di conferimento era stata costituita la società Cinemax Tv S.r.l. ed erano perfettamente in grado di valutare il rischio connesso all'avvio di un'attività di impresa comune in mancanza delle risorse patrimoniali e finanziaria minime e, di conseguenza, ponderare l'entità della garanzia assunta.
Neppure sussiste, il contrasto con l'art. 2 dello Statuto della perché la natura e Controparte_5
lo scopo della manleva infragruppo già illustrati ne rendono evidente la strumentalità rispetto all'attività di impresa della società capogruppo, nel cui interesse l'operazione di costituzione della
Cinemax TV s.r.l. era stata eseguita in attuazione della politica espansiva del gruppo voluta dalla holding.
Non sussistono, infine, le ragioni di invalidità del patto dedotte dai convenuti con riferimento alla disciplina della fideiussione in relazione alla pretesa violazione del principio desumibile dall'art. 1938
c.c.
La fideiussione è un contratto di garanzia personale espressamente tipizzato dal legislatore che prevede che un terzo si obblighi nei confronti del creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Tale garanzia si connota di un carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale che, come prescrive l'art. 1938 cc., può essere anche condizionale o futura. Tuttavia, in tale ultimo caso la norma impone la previsione di un tetto massimo garantito.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato6, l'art. 1938 cc. è manifesto di un principio di ordine pubblico economico applicabile a tutte le garanzie, siano esse tipiche o atipiche (ivi incluso il patto di manleva), la cui ratio è quella di ostacolare un possibile comportamento abusivo del creditore che, facendo affidamento sul patrimonio del fideiussore, perseveri nella concessione del credito al debitore principale, oltre a quella di evitare che il fideiussore si obblighi ad una garanzia indeterminata o indeterminabile nella sua portata e imprevedibile nei suoi sviluppi.
E' indubbio che il principio desumibile dall'art. 1938 cc. debba applicarsi anche alla figura della manleva, non tanto per la prima esigenza, non avendo, infatti, il creditore, un rapporto diretto con il mallevante, ma solo con il proprio debitore, quanto per la seconda, giacché, attraverso la conclusione di un tale tipo di pattuizione, il mallevadore potrebbe assumere dei debiti futuri di importo indefinito ed imprevedibile.
Tuttavia, la manleva non pone un rischio di abuso nell'ipotesi in cui gli eventi suscettibili di generare l'obbligo risarcitorio si siano già verificati al momento del suo rilascio in modo tale che non possa più aggravarsi la posizione del garante, come nel caso della manleva rilasciata in occasione delle dimissioni degli amministratori di società volte a coprire la loro condotta passata.
Proprio a tale ultima ipotesi è riconducibile il patto di manleva oggetto di causa che è stato sottoscritto in data 17 febbraio 2014 dai convenuti a favore del in vista delle sue prossime dimissioni con Pt_1
riferimento all'operazione di costituzione della Cinemax TV già compiuta il 6 agosto 2013.
Si trattava, quindi, di un'attività ben delineata nello stesso testo della manleva, assunta in un'epoca successiva a quella della commissione dei fatti fonte di responsabilità, che non poteva non essere nota agli stessi garanti, essendo stata realizzata proprio in esecuzione delle loro direttive.
Non sussistono, quindi, ragioni di invalidità connesse alla violazione della previsione dell'art. 1938 c.c. che, nel caso di specie non può trovare applicazione, non trattandosi di una garanzia avente ad oggetto obbligazioni future.
Priva di fondamento è infine la pretesa dei convenuti di escludere o limitare l'indennizzo dovuto all'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. in relazione al fatto che l'attore, transigendo l'azione di responsabilità proposta nei suoi confronti dal fallimento della Cinemax TV s.r.l. senza il loro assenso a condizioni svantaggiose anche rispetto a quelle degli altri coobbligati convenuti, avrebbe provocato o aggravato le conseguenze dannose poste a loro carico dal patto di manleva.
A prescindere dall'applicabilità alla fattispecie in esame del richiamo alla previsione dell'art. 1227 c.c. posto che l'attore, in forza della manleva, deve essere tenuto indenne da qualsiasi conseguenza dannosa subita per effetto dell'operazione garantita sia che derivi da una sentenza sfavorevole sia che derivi da una transazione con il soggetto danneggiato, l'assunto è privo di fondamento.
Dalla documentazione acquisita risulta che l'attore, citato a giudizio il 3 ottobre 2018 dal curatore fallimentare della società Cinemax Tv S.r.l., per il risarcimento del danno mediante pagamento della somma di € 722.696,76, corrispondente all'aggravamento del dissesto provocato dall'avvio e dalla continuazione dell'attività di impresa della Cinemax TV s.r.l. con capitale sociale fittizio, sottoscritto mediante il conferimento di un credito di € 250.000 rivelatosi inesistente, ha definito la causa mediante accordo transattivo del 3 giugno 2021 eseguito con il pagamento al fallimento della somma di €
100.000 (v. doc. 6, 9 e 15 di parte attrice).
pagina 14 di 16 Prima e nel corso del giudizio l'attore ha tenuto costantemente aggiornati i convenuti dell'evoluzione della vicenda, informandoli, già prima dell'instaurazione della causa, della diffida del curatore fallimentare con lettera del 5 dicembre 2017 (vd. doc. 10 di parte attrice) e, quindi, della notificazione dell'atto di citazione con lettera del 18 dicembre 2018 (v. doc. 12 di parte attrice). Successivamente con lettera del 9 febbraio 2021, il legale dell'attore ha reso edotti i convenuti della possibilità di definire la causa con una transazione, versando la somma di 100.000,00 euro, e li ha invitati espressamente a contattarlo “al fine di valutare l'opportunità e la sostenibilità di un accordo bonario con il fallimento nell'ottica della manleva rilasciata al mio assistito” (vd. doc. 13 di parte attrice).
A tale comunicazione si è limita a rispondere la convenuta con una lettera del 1 aprile 2021 CP_2
ribadendo le contestazioni sulla validità del patto di manleva (vd. doc. 14 di parte attrice) ma nessuno dei due convenuti ha risposto all'invito a valutare la convenienza e l'opportunità dell'accordo transattivo.
Non corrisponde, quindi, al vero che i convenuti non siano stati posti dall'attore nelle condizioni di interloquire sulle condizioni della transazione, oltremodo conveniente se si considera che il rischio di causa oscillava, quantomeno tra la somma di € 250.000, corrispondente al credito pacificamente inesistente utilizzato per la sottoscrizione del capitale sociale, e la somma di oltre 700.000 euro pretesa a titolo di danno da aggravamento del dissesto, mentre il loro assenso non era affatto necessario per la definizione transattiva della controversia tra il EV ed il danneggiato ai fini dell'operatività della garanzia.
Quanto, poi, alla pretesa dei convenuti di riduzione dell'indennizzo dovuto in forza del patto di manleva alla minor somma versata dal coobbligato per la definizione della sua posizione, è Per_1
sufficiente evidenziare che le condizioni della transazione riflettono non solo la valutazione del rischio di causa ma anche la valutazione delle effettive possibilità di esecuzione forzata fruttuosa sul patrimonio del debitore dell'eventuale sentenza di condanna al risarcimento del danno e che le diverse condizioni della transazione sottoscritta dal fallimento con il non sono, quindi, in alcun modo Per_1
indicative della convenienza o meno della transazione conclusa dall'attore.
Ogni doglianza mossa nel presente giudizio in merito all'inopportunità della transazione appare, quindi, meramente pretestuosa.
Tutte le eccezioni sollevate dai convenuti devono, pertanto, essere disattese.
In conclusione, accertata la validità della manleva stipulata da in proprio e in Controparte_1
qualità di legale rappresentante di e considerato l'inadempimento da parte dei garanti CP_2 dell'obbligazione di tenere indenne da ogni responsabilità e costo da lui sostenuto Parte_1
pagina 15 di 16 derivante dall'attività di costituzione della società Cinemax Tv S.r.l., i convenuti devono essere condannati al pagamento a favore dell'attore della somma di € 100.000 senza previsione di interessi in mancanza della relativa domanda.
Inammissibile deve, invece, essere ritenuta nel giudizio instaurato dall'attore solo nei confronti dei convenuti e , la domanda di accertamento della quota di riparto della CP_1 CP_2
responsabilità tra loro e gli altri condebitori solidali e ai fini del CP_8 Controparte_7
regresso nei rapporti interni tra tali soggetti, in difetto del contraddittorio fra tutti i coobbligati destinatari della pronuncia richiesta.
La soccombenza implica la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese processuali che si liquidano a favore dell'attore in € 1545.00 per spese, € 14.103 per compenso oltre al 15 % per spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 46693/2021 N. R.G. promossa da
[...]
contro e con atto di citazione ritualmente il 15.11.2021 Pt_1 Controparte_1 CP_2
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda condanna i convenuti e al Controparte_1 CP_2
pagamento a favore dell'attore della somma di 100.000,00 euro;
Parte_1
b) rigetta tutte le domande proposte dai convenuti;
c) condanna i convenuti e al pagamento a favore dell'attore Controparte_1 CP_2
delle spese processuali che liquida € 1545.00 per spese, € 14.103 per compenso Parte_1
oltre al 15 % per spese generali ed oneri di legge.
Milano, 30 gennaio 2025
Il Presidente
Amina Simonetti
Il Giudice est.
Daniela Marconi
La minuta della presente sentenza è stata redatta in collaborazione con la dott.ssa Claudia Farina,
Magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In tal senso vds. Cass. civ., SS. UU., n. 5657, del 23 febbraio 2023. 3 Cass. civ., n. 2265 del 2marzo 1998; Cass. civ., n. 5421, del 7 maggio 1992; Cass. vic., n. 6267, del 21 novembre 1988;
Cass. civ., n. 2938, del 29 luglio 1975; Cass. civ. n. 1631, del 28 aprile 1975; Cass. civ. n. 2588, del 17 agosto 1962. 4 Cass. civ., n. 1543, del 8 marzo 1980. pagina 10 di 16 6 Cass. civ., n. 18771, del 23 settembre 2015; Cass. civ., n. 150 26 gennaio 2010; Cass. civ., n. 1589, del 17 dicembre 2001;
Cass. civ., n. 1543, del 8 marzo 1980; Ordinanza del Tribunale di Milano del 20 dicembre 2013; Trib. Roma 18 dicembre 2002. pagina 13 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale di Milano in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente
Dott.ssa Daniela Marconi Giudice relatore
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 46693 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021 promossa da:
, residente a [...], elettivamente domiciliato a Milano presso lo studio dell'avv. Parte_1
Manuela Floccari che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di citazione;
ATTORE contro residente a [...], elettivamente domiciliato a Milano presso lo studio degli Controparte_1
Avvocati Guido Gino Bartalini, Filippo Maria Giovanni Adriano Federici e Matteo Marabini, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
con sede a Mila, in persona del legale rappresentante, , elettivamente CP_2 Controparte_3
domiciliata a Milano presso lo studio dell'avv. Angelo Cardarelli, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “Voglia il Tribunale, nel merito: accertare e dichiarare la validità della garanzia, documento di “manleva” del 17.2.2014, doc. 5 allegato alla citazione, rilasciata nei confronti del dott. e, per l'effetto, condannare , in persona del legale Pt_1 CP_2 rappresentante pro tempore, e il dott. , in solido tra loro, a rifondere all'attore la Controparte_1
somma complessiva di euro 100.000,00, oltre le spese sostenute inerenti i fatti di causa, o la maggior o minor somma che risulterà in corso di causa. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del presente procedimento”.
Nell'interesse del convenuto “In via preliminare: dichiarare l'incompetenza Controparte_1
e/o l'errata assegnazione del fascicolo alle sezioni specializzate in materia di impresa, in favore delle
“sezioni semplici”;
II. In via principale: rigettare le domande svolte dal dott. nei confronti del dott. Parte_1 [...]
, in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto;
CP_1
III. In via subordinata: per la denegata ipotesi di accoglimento (in tutto o in parte) delle domande del dott. nei confronti del dott. : Parte_1 Controparte_1
- limitare la condanna di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c. quanto meno all'importo di € 35.000,00, o alla diversa maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
- accertare la quota di responsabilità del dott. e degli altri condebitori solidali, ai fini del CP_1
regresso nei rapporti interni tra tali soggetti;
IV. In via Istruttoria: disporre ulteriore approfondimento delle indagini in ordine alla datazione degli inchiostri e alle differenze tra gli inchiostri utilizzati per la sigla e per la firma a supporto della deduzione della non genuinità del documento formato con firme provenienti dal soggetto ma artificiosamente apposte in momenti diversi;
V. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre accessori, IVA e CPA nonché rimborso forfettario come per legge”.
Nell'interesse della convenuta (ora : “Voglia il Tribunale, nel CP_2 Controparte_4
merito: respingere, in tutto o in parte, le domande formulate dal dott. con la citazione, Parte_1
nel merito e in via istruttoria, poiché infondate, sia in fatto sia in diritto per i motivi di cui in narrativa, adottando, conseguentemente, ogni più opportuno provvedimento in merito.
In via subordinata nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Organo
Giudicante dovesse ritenere accoglibili le domande attoree, tenuto conto della condotta del dott.
[...]
nella vicenda descritta, ridurre di giustizia, anche ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., l'importo Pt_1 pagina 2 di 16 dovuto solidalmente da [ora anche considerando il valore delle CP_2 Controparte_4
transazioni concluse dal dott. e dal dott. Per_1 Per_2
In via subordinata: nelle denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Organo Giudicante dovesse ritenere accoglibili le domande attoree, determinare la quota, nei rapporti interni con i solidali, a carico di [ora . CP_2 CP_4 CP_4
In via istruttoria: nel richiamare quanto dichiarato a verbale del 5.12.2023 disporre ulteriore approfondimento delle indagini in ordine alla datazione degli inchiostri e alle differenze tra gli inchiostri utilizzati per la sigla e per la firma a supporto della deduzione della non genuinità del documento formato con firme provenienti dal soggetto ma artificiosamente apposte in momenti diversi.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 15.11.2021 ha convenuto in giudizio Parte_2
e la (già ed ha proposto azione di Controparte_1 CP_2 Controparte_5
garanzia dalla responsabilità connessa alla sua attività di amministratore della Cinemax Tv S.r.l., società dello stesso gruppo di , in forza della manleva rilasciata in suo favore Controparte_5
dai convenuti con la lettera del 17 febbraio 2014, in occasione delle sue dimissioni dalla carica, chiedendo la loro condanna in solido al pagamento della somma di € 100.000 versata al fallimento della Cinemax Tv S.r.l. in esecuzione della transazione che aveva definito bonariamente il giudizio instaurato nei suoi confronti dalla procedura per il risarcimento del danno da mala gestio.
L'attore riferiva, in particolare, di aver ricoperto, nel periodo dal 21.06.2013 al 19.02.2014, il ruolo di amministratore delegato di società soggetta alla direzione ed al Controparte_6
coordinamento di , all'epoca amministrata dal convenuto , a Controparte_5 CP_1
sua volta indirettamente controllata da amministrata da . La Controparte_7 CP_8
deteneva, fra l'altro, il 100% delle quote di Moviemax Italia, socia della Controparte_9
Cinemax S.r.l. che, con atto del 6 agosto 2013, aveva costituito la Controparte_10
All'interno delle società del gruppo, l'attore riferiva di aver ricoperto dal 17.06.2013 fino al 21.02.2014 la carica di amministratore di Cinemax S.r.l., e, successivamente, dal 6.08.2013 fino al 21.02.2014, anche il ruolo di amministratore di (Cinemax Tv S.r.l.). Controparte_10
Nel contesto descritto con lettera del 17.2.2014, , in proprio ed in qualità di legale Controparte_1
rappresentante di unitamente a , in proprio ed in qualità di Controparte_5 CP_8
rappresentante legale di avevano assunto a suo favore, in vista delle sue imminenti Controparte_7
dimissione dalle cariche gestorie nelle società del gruppo, l'impegno, in via solidale tra loro, di pagina 3 di 16 manlevarlo e tenerlo indenne da ogni responsabilità relativa all'attività compiuta in esecuzione dell'incarico di amministratore e delle società controllate anche solo Controparte_6
indirettamente.
In particolare, la lettera di manleva si riferiva specificamente alla responsabilità per il compimento delle operazioni di “Costituzione e successivo finanziamento della società . Controparte_10
A seguito della dichiarazione di fallimento di Cinemax Tv S.r.l. con sentenza del Tribunale di Milano del 5 gennaio 2017 n. 5, l'attore riferiva di essere stato citato in giudizio dal curatore, insieme all'esperto e al notaio per il risarcimento del danno di euro Persona_3 Persona_4
722,696,76 derivato dalla costituzione con capitale sociale fittizio della Cinemax Tv S.r.l. mediante conferimento di un credito inesistente.
In particolare, la costituzione della Cinemax TV s.r.l. era avvenuta con la sottoscrizione da parte della
Cinemax s.r.l., dell'intero capitale di € 156.000,00 euro, attraverso il conferimento di un credito inesigibile di € 250.000,00 che Cinemax S.r.l. avrebbe vantato nei confronti della Controparte_11
per la restituzione, al verificarsi delle condizioni pattuite, del deposito cauzionale versato
[...]
a garanzia degli impegni assunti in relazione alla conduzione in affitto con opzione di acquisto del ramo di azienda costituito dal canale terrestre digitale n. 144 della poi Controparte_11
trasferito a . CP_12
La controversia con il fallimento della Cinemax Tv era stata definita dall'attore con il versamento della somma di € 100.000 in esecuzione dell'accordo transattivo del 7 giugno 2021.
L'attore lamentava che, nonostante l'azione risarcitoria intentata contro di lui dal fallimento rientrasse nell'ambito della manleva in quanto prevista ai punti 3 e 4 del patto, i convenuti tempestivamente aggiornati dell'andamento della causa, si erano rifiutati di assolvere all'impegno di garanzia adducendo pretestuosamente l'invalidità del negozio sotto il profilo della mancanza o illiceità della causa, della indeterminatezza dell'oggetto e dell'ammontare della garanzia nonché sotto il profilo della ricorrenza dei presupposti per l'esercizio del diritto.
Sosteneva, quindi, la piena validità del patto di manleva concluso con i convenuti, trattandosi di contratto atipico attraverso cui si è soliti, nell'ambito dei rapporti societari infragruppo, riconoscere agli amministratori delle società controllate che, nell'esercizio del loro incarico, si attengono alle direttive impartite dalla controllante la manleva da profili di responsabilità per danni connessi al compimento delle operazioni imposte dalla controllante.
Negava, poi, qualsiasi profilo di invalidità del patto di manleva in relazione all'indeterminatezza dell'oggetto: la garanzia in questione avrebbe, infatti, individuato in modo chiaro e specifico i fatti da pagina 4 di 16 cui sarebbe scaturito l'impegno indennitario dei convenuti. Allo stesso modo sarebbe determinabile anche l'importo massimo garantito: i fatti fonte della responsabilità, infatti, risultavano ben determinati alla data del rilascio della manleva, trattandosi di operazioni antecedenti alla lettera di garanzia, ben conosciute dai garanti. Per tale ragione, non avrebbe dovuto neppure trovare applicazione l'art. 1938 cc., che, secondo la giurisprudenza consolidata, non opera nell'ipotesi in cui i fatti dai quali deriva la responsabilità oggetto di manleva siano determinabili alla data del rilascio della garanzia.
Quanto, infine, alla legittimità del presupposto per l'esercizio del diritto di manleva, derivante dalla transazione della causa di responsabilità conclusa con il i convenuti Controparte_13
erano a conoscenza della pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti dal curatore ed erano stati tenuti costantemente aggiornati dell'andamento della causa fino al momento della stipulazione della transazione.
Chiedeva, pertanto, previo accertamento della validità del patto di garanzia, la condanna dei convenuti in solido a rifondergli la somma di € 100.000 versata al fallimento della Cinemax TV s.r.l. in esecuzione dell'accordo transattivo.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto rilevava, in primo luogo, l'erronea Controparte_1
assegnazione della causa alla Sezione specializzata del Tribunale di Milano invece che alle sezioni semplici in mancanza di domande riconducibili all'ambito applicativo dell'art. 3 del D.lgs. del 27 giugno 2003, n. 168.
Nel merito, il convenuto disconosceva, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la sottoscrizione apposta alla lettera di manleva, priva di data certa, sostenendo di non ricordare di averla sottoscritta.
Eccepiva, in ogni caso, l'invalidità del patto di garanzia che non riportava il limite dell'importo massimo garantito in violazione del principio generale desumibile dalla disciplina della fideiussione per obbligazioni future, dettata dall'art. 1938 c.c., in ordine alla necessità che sia almeno determinabile il massimo garantito.
Non solo. La clausola di manleva sarebbe nulla perché diretta a sollevare l'amministratore anche dalla responsabilità per dolo o colpa grave in violazione del principio generale desumibile dalla previsione dell'art. 1229 cc.
La validità del negozio sarebbe, infine, compromessa dalla mancanza o dall'illiceità della causa, oltre che dall'indeterminatezza dell'oggetto: la manleva rilasciata in occasione delle dimissioni dell'attore invece che prima dell'assunzione della carica di amministratore sarebbe, infatti, priva di qualsiasi ragione giustificativa e avrebbe un oggetto indeterminato in quanto volta a coprire l'intera attività compiuta dall'attore in esecuzione dell'incarico di amministratore in diverse società del gruppo.
pagina 5 di 16 In via alternativa, il convenuto invocava l'applicazione dell'art. 1227 cc. per escludere o CP_1
ridimensionare la propria responsabilità, evidenziando come avesse concluso una transazione, Pt_1
senza il suo assenso, con riferimento ad un'azione risarcitoria del fallimento che non avrebbe avuto alcuna ragionevole possibilità di essere accolta in mancanza di adeguata allegazione e prova del danno.
In ogni caso, a differenza degli altri coobbligati aveva concluso una transazione a condizioni decisamente sfavorevoli e persino più onerose di quella conclusa dal che come esperto Per_1
estimatore del credito conferito nominato anche sindaco della società, era il vero responsabile della vicenda ed aveva versato al fallimento la minore somma di € 35.000.
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di incompetenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti e, in via subordinata, la riduzione della condanna, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c., all'importo di € 35.000, con accertamento della sua quota di responsabilità, ai fini del regresso, nei rapporti interni con gli altri condebitori solidali, , CP_8
, e Controparte_5 Controparte_7
Si costituiva in giudizio anche la convenuta svolgendo difese del tutto analoghe a quelle CP_2
del convenuto con riguardo alle ragioni di invalidità del patto di manleva per violazione CP_1
dei principi desumibili dall'art. 1938 c.c. e dell'art. 1229 c.c. oltre che per mancanza o illiceità della causa, in quanto diretta a “coprire” le attività ed operazioni illecite compiute dal , espressione Pt_1
stabile del nelle società da lui gestite e controllate, in pregiudizio della società e degli investitori. CP_8
Il patto di manleva in questione si inserirebbe, infatti, in un sistema doloso di manleve incrociate creato dagli amministratori delle controllate per impedire alla società capogruppo di far valere i propri diritti risarcitori in relazione alle diverse responsabilità gestorie.
In particolare, sottolineava che il disconoscimento della sottoscrizione da parte del suo legale rappresentante dell'epoca escludeva la riferibilità dell'impegno alla società mentre la CP_1 mancanza di data certa non consentirebbe la verifica dell'effettiva esistenza dei poteri rappresentativi del all'epoca della formazione del documento, presumibilmente confezionato ex post in CP_1
ragione o comunque in prossimità della causa promossa dal Controparte_13
Sosteneva, inoltre, che il rilascio della garanzia in questione esulava dai poteri del Tempofosco dal momento che l'art. 2 dello statuto esclude dall'oggetto sociale il rilascio di garanzie a favore di terzi, se non in via residuale e strettamente connessa all'oggetto sociale.
Richiamava le difese svolte dal in ordine all'inopponibilità della transazione non assentita CP_1
e conclusa a condizioni squilibrate e sfavorevoli rispetto alla definizione della posizione degli altri coobbligati, associandosi anche alla richiesta di riduzione della responsabilità ai sensi dell'art. 1227 c.c.
pagina 6 di 16 e alla richiesta di determinazione della sua quota di responsabilità nei rapporti interni con i condebitori solidali.
All'udienza di trattazione del 20 settembre 2022, l'attore, con riferimento al disconoscimento della firma apposta alla lettera di manleva da parte del convenuto , chiedeva la verificazione CP_1
della sottoscrizione mentre la difesa del convenuto chiariva che la domanda di CP_1
accertamento della quota interna della responsabilità per la manleva doveva intendersi riferita ai condebitori Coen, e Controparte_5 Controparte_14
Nel corso dell'istruttoria, il giudice istruttore ammetteva la CTU grafologia per l'accertamento dell'autografia della firma apposta dal alla scrittura datata 17.02.2014 in comparazione CP_1
con le sottoscrizioni indicate dall'attore e con le scritture redatte dallo stesso convenuto alla presenza del consulente nominato mentre respingeva la richiesta di estensione dell'indagine alla verifica della datazione della sottoscrizione e della contemporaneità della datazione con la sottoscrizione del documento.
All'udienza del 5 dicembre 2023, all'esito della consulenza tecnica che accertava l'autenticità della sottoscrizione, il convenuto insisteva nel segnalare la stranezza del fatto che le due Controparte_1
firme apposte sulla lettera fossero state vergate con due inchiostri diversi, a conferma dell'ipotesi che fossero state apposte in tempi diversi.
Successivamente le parti precisavano le conclusioni e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione anche con riferimento alla necessità di ulteriori approfondimenti istruttori.
***
Pregiudiziale alla trattazione del merito è l'analisi dell'eccezione di rito sollevata da
[...]
nella comparsa di costituzione relativa all'incompetenza della sezione specializzata in CP_1
materia di impresa del Tribunale.
L'eccezione è priva di qualsiasi fondamento dal momento che esula dal novero delle questioni di competenza la ripartizione degli affari tra sezioni di uno stesso Tribunale e che, comunque, la controversia in esame rientra nell'ambito applicativo dell'art. 3 comma 2 d. lgs. 2003 n. 168, trattandosi di causa connessa alla responsabilità degli amministratori di società di capitali.
Con riferimento al primo profilo la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che
“ Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario..” (Cass. 23.7.2019 n.
19882; Cass.
3.12.2018 n. 31134) e priva di fondamento è, quindi, l'eccezione di incompetenza pagina 7 di 16 sollevata dal convenuto con riferimento alla mancata assegnazione della causa alla sezione ordinaria del Tribunale.
In ogni caso, quanto al secondo profilo, la controversia avente ad oggetto la validità del patto di manleva dalla responsabilità dell'amministratore delle società controllate da parte della società controllante e dei suoi amministratori attiene indubbiamente ad una causa che, ai sensi dell'art. 3 comma 2 d. lgs. 2003/168, secondo cui “Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e
i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”, è connessa con le cause in materia di responsabilità di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) dello stesso decreto legislativo.
Si tratta, infatti, di controversia relativa ad una garanzia riconosciuta dall'amministratore della società controllante all'amministratore di una delle società controllate in seno a rapporti sorti all'interno di un gruppo societario, per tenerlo indenne dalla responsabilità derivante da attività gestoria compiuta in esecuzione delle direttive impartite dalla società controllante.
L'eccezione di incompetenza e ogni questione relativa alla pretesa erroneità dell'assegnazione della causa alla sezione specializzata deve, pertanto, essere disattesa.
Nel merito la controversia si fonda sulla lettera del 17 febbraio 2014 indirizzata all'attore con l'oggetto
“ dimissioni dalla carica di amministratore in obbligo di non Controparte_6 esercitare l'azione di responsabilità e di manlevare e tenere indenne da ogni responsabilità connessa allo svolgimento dell'incarico”, sottoscritta da , in proprio e nella qualità di legale Controparte_1
rappresentante della e da , in proprio e nella qualità di Controparte_5 CP_8
procuratore di (v. doc. 5 di parte attrice). Controparte_7
Per quanto rileva, ai fini della presente controversia, nella lettera in questione i soggetti firmatari, con riferimento alle dimissioni rassegnate dall'attore “dalla carica di amministratore delegato di
[...]
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intestimenti e Sviluppo s.p.a. Controparte_15
a sua volta controllata indirettamente da e dalla carica di amministratore unico da Controparte_16
controllate e/o partecipate direttamente e/o indirettamente… senza aver Controparte_6
nulla da rilevarle e/ contestarle con particolare riferimento a:
“1. Costituzione e successivo finanziamento della società Eye Entertainment srl;
2. Costituzione e successivo finanziamento della società Cinemax srl;
3. Costituzione e successivo finanziamento della società Controparte_10
4. Contratto di affitto di ramo d'azienda e opzione d'acquisto per il ramo televisivo e Parte_3 successive proroghe dei termini” si sono impegnati a non esercitare o far esercitare l'azione di responsabilità ed in particolare “a manlevarLa e tenerLa indenne da ogni responsabilità, indennizzo,
pagina 8 di 16 onere, costo fiscale, perdita, sanzione, spesa (ivi incluse le spese legali) relative e/o conseguenti all'attività posta in essere in esecuzione del Suo incarico di amministratore di Controparte_6
e di amministratore unico delle società da quest'ultima controllate e/o partecipate, e a
[...]
qualsivoglia pretesa e/ o azione da chiunque esercitata nei suoi confronti in relazione all'attività posta in essere in esecuzione del Suo incarico di amministratore di e di Controparte_6 amministratore unico delle società da quest'ultima controllate e/o partecipate” (v.doc. 5 di parte attrice).
Il convenuto ha disconosciuto la sottoscrizione a suo nome apposta al patto di manleva in questione ma l'esito della consulenza ne ha accertato l'autenticità con significativo grado di certezza tecnica concludendo che: “comparate le due sottoscrizioni apposte all'originale della scrittura datata
17.02.2014 con le sottoscrizioni offerte in comparizione da parte attrice nella seconda memoria ex art.
183 co. VI c.p.c. e con le scritture redatte dallo stesso convenuto all'udienza del Controparte_1
16.05.2023, le firme disconosciute oggetto di accertamento grafologico risultano entrambe integralmente riconducibili al gesto grafico del signor , pertanto sono autografe.” Controparte_1
(v. Relazione di consulenza tecnica grafologica d'ufficio della dott.ssa , pp. 35-36). Per_5
Le inconfutabili conclusioni della consulenza tecnica in ordine all'autenticità della scrittura impugnata non sono più state oggetto di contestazione da parte dei convenuti mentre i sospetti formulati in relazione al fatto che le firme sarebbero state apposte con inchiostri diversi o in tempi diversi non intaccano in alcun modo la riferibilità della sottoscrizione alla persona del convenuto che con il CP_8
ha firmato la manleva. L'eventuale sottoscrizione non contestuale del documento, in precedenza inviatogli dall'attore in bozza con la email del 12 febbraio 2014 che non ha mai contestato di aver ricevuto (v. doc. 4 di parte attrice), non incide, infatti, sulla sua riferibilità al suo autore.
Anche le questioni sollevate dalla convenuta relative alla mancanza della data certa che, come CP_2
noto rendono la scrittura inopponibile ai terzi ma non alle parti, sono prive di rilevanza ai fini dell'attribuzione delle dichiarazioni negoziali del patto di manleva ai soggetti che lo hanno sottoscritto mentre il sospetto del confezionamento della scrittura dopo l'introduzione del giudizio di responsabilità
è superato dal fatto che la bozza della scrittura era allegata ad una email del 12 febbraio 2014 indirizzata al e che la prima richiesta di manleva avanzata dall'attore nei confronti della CP_1
stessa risale al 5 dicembre 2017 ( v. doc. 10 di parte attrice) e, quindi, a ben prima CP_2
dell'instaurazione del giudizio di responsabilità.
Procedendo all'analisi delle diverse questioni di validità della clausola oggetto della controversia sollevate dalle parti convenute, occorre muovere da una premessa. Il patto di manleva rappresenta un pagina 9 di 16 contratto atipico con il quale una parte assume l'obbligo di tenere indenne l'altra da ogni effetto derivante da responsabilità per il suo operato, così traslando le conseguenze risarcitorie di un fatto dannoso dal suo autore al soggetto garante che ha assunto l'obbligo di sollevarlo1. Si tratta, quindi, di un contratto consensuale ad effetti obbligatori fonte di un'obbligazione di garanzia personale in capo al mallevadore a favore del EV.
Essendo un negozio non espressamente tipizzato dal legislatore, in forza dell'art. 1322 co. 2 cc., è necessario vagliare la meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti attraverso tale accordo con un giudizio che non deve rivestire la convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto in sé, bensì il risultato economico-giuridico avuto di mira dalle parti, ossia la causa concreta2.
Tale valutazione implica il raffronto fra lo scopo pratico a cui puntano i contraenti e i principi di solidarietà e ordine pubblico economico che possano eventualmente limitare l'autonomia privata con riguardo a taluni aspetti di tale convenzione. Tali principi sono consacrati negli artt. 2 e 41, secondo comma della Costituzione, nonché in altre norme di ordine pubblico tra cui l'art. 1229 cc.3, in tema di nullità dei patti di esonero da responsabilità.
In particolare, il legislatore prescrive la nullità del patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. A ben guardare, però, si tratta di una norma che incide sul rapporto debitore-creditore, a presidio della tutela delle ragioni del creditore pregiudicate da un accordo che in via preventiva escluda ogni responsabilità per dolo o per colpa grave del debitore.
Tale disposizione trova la sua ratio “nell'esigenza di non consentire l'indiretta acquiescenza alla violazione di norme fondamentali per la convivenza sociale e di eliminare una remora alla colpa grave
e al dolo”4. La manleva, invece, punta al mero trasferimento su altri degli oneri patrimoniali che sarebbero a carico del debitore autore del fatto dannoso. Il creditore, quindi, potrà comunque agire sul debitore, il quale, poi a sua volta, potrà solo rivalersi sul terzo che ha l'obbligo di manlevarlo in forza del patto di garanzia. In tal modo non si crea alcuna forma di irresponsabilità del debitore, riversandosi semplicemente le conseguenze patrimoniali del danno su un soggetto diverso dall'autore e, quindi, non pregiudicandosi, in alcun modo, il diritto del danneggiato ad un completo risarcimento. Per tali ragioni, la giurisprudenza non ravvisa alcun contrasto fra il patto di manleva e l'art. 1229 cc. che, invero, non
1 Fra le molte Cass. civ., n. 1543, dell'8 marzo 1980; Cass. civ., n. 6267, del 21 novembre 1988; Cass. civ, n. 13613, del 30 maggio 2013. trova proprio applicazione per simili clausole di cui viene attestata oramai la meritevolezza con orientamento costante5.
Alla luce di un simile inquadramento, è priva di fondamento la prospettazione di invalidità della manleva assunta dai convenuti a favore dell'attore in relazione all'art. 1229 cc., non rientrando la garanzia in questione nell'ambito di applicazione di tale disposizione.
L'individuazione dello scopo concretamente perseguito dai contraenti attraverso tale patto risponde anche alla necessità di vagliare la legittimità della manleva alla luce della disciplina generale del contratto e, in particolare, degli artt. 1343-1345 cc., in merito alla mancanza o alla illiceità della causa lamentato dalle parti convenute.
In linea generale, nel contesto dei rapporti infragruppo tra la holding e le società soggette a direzione e coordinamento, la manleva soddisfa l'interesse di “riallocare” l'onere economico della responsabilità, comunque gravante sull'amministratore della società controllata, sulla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento ed i suoi amministratori, che gli impartiscono le direttive della gestione nel loro interesse o nell'interesse preminente dell'organismo di impresa unitario del gruppo e che, così assumono, in ultima analisi la paternità degli illeciti gestori che ne siano eventualmente derivati a danno della società controllata. Ed in questa ottica non rileva ai fini dell'esistenza di uno scopo pratico meritevole di tutela che la manleva sia stata rilasciata all'amministratore della società controllata prima o dopo il compimento delle operazioni eseguite in attuazione delle direttive gestorie fonte di danno per la società controllata.
Nel caso oggetto dell'attuale controversia, il fine a cui miravano le parti è chiaramente esposto nelle premesse del patto di manleva ed era precisamente quello di tenere indenne il , amministratore Pt_1
delle società del gruppo soggette alla direzione e coordinamento della e Controparte_5
quindi, tenuto nell'esecuzione del suo incarico all'osservanza delle direttive impartite dal suo amministratore , “da ogni responsabilità, onere, indennizzo, costo, sanzione o spesa CP_1 conseguenti all'attività posta in essere in esecuzione del suo incarico di amministratore delle società controllate e/o partecipate da ” (vd. doc. 5 di parte attrice). La causa di tale Controparte_6
patto risiede chiaramente nella necessità di traslare dall'amministratore della controllata a quelli delle controllanti l'onere economico derivante dalla responsabilità per i fatti gestori che, in fin dei conti, sono stati attuati dal primo proprio in esecuzione delle direttive fornite dai secondi nell'interesse della holding, all'espansione dell'attività di impresa del gruppo. 5 Tra le altre, Cass. civ., n. 1580, del 18 maggio 1954; Cass. civ., n. 1779, del 21 maggio 1969; Cass. civ., n. 1896, del 13 maggio 1977; Cass. civ., n. 1543, dell'8 marzo 1980; Cass. civ., n. 6267, del 21 novembre 1988; Cass. civ, n. 13613, del 30 maggio 2013. pagina 11 di 16 Non sussistono, quindi, le ragioni di invalidità dedotte dalle parti convenute con riferimento alla mancanza o all'illiceità della causa.
Non dubita che lo scopo pratico così individuato sia idoneo a costituire la causa della manleva assunta dal e dalla , alla luce delle dinamiche societarie di gruppo in cui la CP_1 Controparte_5
società che esercita la direzione ed il coordinamento sulle controllate può imporre al loro amministratore l'esecuzione di operazioni potenzialmente dannose ma funzionali alla realizzazione dell'interesse del gruppo. Né lo scopo pratico lecito del patto di manleva diventa illecito solo perché
l'attività di gestione della società controllata ha danneggiato anche la holding, in quanto frutto di un'attività di direzione e coordinamento preordinata all'esecuzione di operazioni illecite, come sostenuto dalla convenuta . Si tratta, infatti, di questioni che attengono non all'illiceità della CP_2
causa del patto di manleva “infragruppo” che di per sé non contrasta in alcun modo con norme imperative, ordine pubblico e buon costume, ma alla responsabilità degli amministratori della holding per l'esercizio illegittimo ed abusivo del potere di direzione e coordinamento dell'attività delle controllate.
Per tale ragione devono essere disattese le censure di invalidità della manleva mosse dalle parti convenute sotto il profilo della mancanza o dell'illiceità della causa.
Anche i motivi di invalidità del patto di manleva dedotti con riferimento all'indeterminatezza dell'oggetto dalle parti convenute, ai sensi dell'art. 1346 cc., sono prive di fondamento.
La determinatezza dell'oggetto della garanzia si misura, infatti, non guardando alla specificità con cui viene individuato l'evento di danno, bensì a quella con cui vengono tratteggiate le attività potenzialmente dannose e fonte di responsabilità.
Il testo della manleva in esame riporta l'elenco preciso delle diverse attività gestorie potenzialmente dannose, fonte di responsabilità per l'attore che i convenuti si sono impegnati a garantire.
Il succinto riferimento all'attività di “Costituzione e successivo finanziamento della società
[...]
è più che idoneo a delimitare l'estensione della manleva, tenuto conto che gli stessi CP_10
garanti, essendo amministratori delle società controllanti e non terzi estranei al gruppo societario e alle sue attività, erano perfettamente a conoscenza della natura e contenuto dell'operazione e, quindi, pienamente in grado di comprendere l'effettiva portata del rischio della garanzia così assunta.
In particolare, la clausola di manleva attivata da è riferita espressamente all'operazione di Pt_1
costituzione della società Cinemax Tv S.r.l. nel cui contesto si è realizzato l'illecito contestato dal fallimento al . Si tratta, infatti, di un illecito consumatosi proprio in occasione della Pt_1
costituzione della Cinemax TV s.r.l. da parte di Cinemax S.r.l., altra società del gruppo amministrata pagina 12 di 16 dal , mediante la sottoscrizione dell'intero capitale di € 156.000,00 euro, con il conferimento di Pt_1
un credito, rivelatori inesistente, di € 250.000,00 vantato da Cinemax S.r.l. per la restituzione del deposito cauzionale versato alla a garanzia degli impegni assunti in Controparte_17
relazione alla conduzione in affitto con opzione di acquisto del ramo di azienda costituito dal canale terrestre digitale n. 144.
Tale operazione era ben nota ai garanti, i quali, al momento del rilascio della garanzia sapevano con quale tipo di conferimento era stata costituita la società Cinemax Tv S.r.l. ed erano perfettamente in grado di valutare il rischio connesso all'avvio di un'attività di impresa comune in mancanza delle risorse patrimoniali e finanziaria minime e, di conseguenza, ponderare l'entità della garanzia assunta.
Neppure sussiste, il contrasto con l'art. 2 dello Statuto della perché la natura e Controparte_5
lo scopo della manleva infragruppo già illustrati ne rendono evidente la strumentalità rispetto all'attività di impresa della società capogruppo, nel cui interesse l'operazione di costituzione della
Cinemax TV s.r.l. era stata eseguita in attuazione della politica espansiva del gruppo voluta dalla holding.
Non sussistono, infine, le ragioni di invalidità del patto dedotte dai convenuti con riferimento alla disciplina della fideiussione in relazione alla pretesa violazione del principio desumibile dall'art. 1938
c.c.
La fideiussione è un contratto di garanzia personale espressamente tipizzato dal legislatore che prevede che un terzo si obblighi nei confronti del creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui. Tale garanzia si connota di un carattere di accessorietà rispetto all'obbligazione principale che, come prescrive l'art. 1938 cc., può essere anche condizionale o futura. Tuttavia, in tale ultimo caso la norma impone la previsione di un tetto massimo garantito.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato6, l'art. 1938 cc. è manifesto di un principio di ordine pubblico economico applicabile a tutte le garanzie, siano esse tipiche o atipiche (ivi incluso il patto di manleva), la cui ratio è quella di ostacolare un possibile comportamento abusivo del creditore che, facendo affidamento sul patrimonio del fideiussore, perseveri nella concessione del credito al debitore principale, oltre a quella di evitare che il fideiussore si obblighi ad una garanzia indeterminata o indeterminabile nella sua portata e imprevedibile nei suoi sviluppi.
E' indubbio che il principio desumibile dall'art. 1938 cc. debba applicarsi anche alla figura della manleva, non tanto per la prima esigenza, non avendo, infatti, il creditore, un rapporto diretto con il mallevante, ma solo con il proprio debitore, quanto per la seconda, giacché, attraverso la conclusione di un tale tipo di pattuizione, il mallevadore potrebbe assumere dei debiti futuri di importo indefinito ed imprevedibile.
Tuttavia, la manleva non pone un rischio di abuso nell'ipotesi in cui gli eventi suscettibili di generare l'obbligo risarcitorio si siano già verificati al momento del suo rilascio in modo tale che non possa più aggravarsi la posizione del garante, come nel caso della manleva rilasciata in occasione delle dimissioni degli amministratori di società volte a coprire la loro condotta passata.
Proprio a tale ultima ipotesi è riconducibile il patto di manleva oggetto di causa che è stato sottoscritto in data 17 febbraio 2014 dai convenuti a favore del in vista delle sue prossime dimissioni con Pt_1
riferimento all'operazione di costituzione della Cinemax TV già compiuta il 6 agosto 2013.
Si trattava, quindi, di un'attività ben delineata nello stesso testo della manleva, assunta in un'epoca successiva a quella della commissione dei fatti fonte di responsabilità, che non poteva non essere nota agli stessi garanti, essendo stata realizzata proprio in esecuzione delle loro direttive.
Non sussistono, quindi, ragioni di invalidità connesse alla violazione della previsione dell'art. 1938 c.c. che, nel caso di specie non può trovare applicazione, non trattandosi di una garanzia avente ad oggetto obbligazioni future.
Priva di fondamento è infine la pretesa dei convenuti di escludere o limitare l'indennizzo dovuto all'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c. in relazione al fatto che l'attore, transigendo l'azione di responsabilità proposta nei suoi confronti dal fallimento della Cinemax TV s.r.l. senza il loro assenso a condizioni svantaggiose anche rispetto a quelle degli altri coobbligati convenuti, avrebbe provocato o aggravato le conseguenze dannose poste a loro carico dal patto di manleva.
A prescindere dall'applicabilità alla fattispecie in esame del richiamo alla previsione dell'art. 1227 c.c. posto che l'attore, in forza della manleva, deve essere tenuto indenne da qualsiasi conseguenza dannosa subita per effetto dell'operazione garantita sia che derivi da una sentenza sfavorevole sia che derivi da una transazione con il soggetto danneggiato, l'assunto è privo di fondamento.
Dalla documentazione acquisita risulta che l'attore, citato a giudizio il 3 ottobre 2018 dal curatore fallimentare della società Cinemax Tv S.r.l., per il risarcimento del danno mediante pagamento della somma di € 722.696,76, corrispondente all'aggravamento del dissesto provocato dall'avvio e dalla continuazione dell'attività di impresa della Cinemax TV s.r.l. con capitale sociale fittizio, sottoscritto mediante il conferimento di un credito di € 250.000 rivelatosi inesistente, ha definito la causa mediante accordo transattivo del 3 giugno 2021 eseguito con il pagamento al fallimento della somma di €
100.000 (v. doc. 6, 9 e 15 di parte attrice).
pagina 14 di 16 Prima e nel corso del giudizio l'attore ha tenuto costantemente aggiornati i convenuti dell'evoluzione della vicenda, informandoli, già prima dell'instaurazione della causa, della diffida del curatore fallimentare con lettera del 5 dicembre 2017 (vd. doc. 10 di parte attrice) e, quindi, della notificazione dell'atto di citazione con lettera del 18 dicembre 2018 (v. doc. 12 di parte attrice). Successivamente con lettera del 9 febbraio 2021, il legale dell'attore ha reso edotti i convenuti della possibilità di definire la causa con una transazione, versando la somma di 100.000,00 euro, e li ha invitati espressamente a contattarlo “al fine di valutare l'opportunità e la sostenibilità di un accordo bonario con il fallimento nell'ottica della manleva rilasciata al mio assistito” (vd. doc. 13 di parte attrice).
A tale comunicazione si è limita a rispondere la convenuta con una lettera del 1 aprile 2021 CP_2
ribadendo le contestazioni sulla validità del patto di manleva (vd. doc. 14 di parte attrice) ma nessuno dei due convenuti ha risposto all'invito a valutare la convenienza e l'opportunità dell'accordo transattivo.
Non corrisponde, quindi, al vero che i convenuti non siano stati posti dall'attore nelle condizioni di interloquire sulle condizioni della transazione, oltremodo conveniente se si considera che il rischio di causa oscillava, quantomeno tra la somma di € 250.000, corrispondente al credito pacificamente inesistente utilizzato per la sottoscrizione del capitale sociale, e la somma di oltre 700.000 euro pretesa a titolo di danno da aggravamento del dissesto, mentre il loro assenso non era affatto necessario per la definizione transattiva della controversia tra il EV ed il danneggiato ai fini dell'operatività della garanzia.
Quanto, poi, alla pretesa dei convenuti di riduzione dell'indennizzo dovuto in forza del patto di manleva alla minor somma versata dal coobbligato per la definizione della sua posizione, è Per_1
sufficiente evidenziare che le condizioni della transazione riflettono non solo la valutazione del rischio di causa ma anche la valutazione delle effettive possibilità di esecuzione forzata fruttuosa sul patrimonio del debitore dell'eventuale sentenza di condanna al risarcimento del danno e che le diverse condizioni della transazione sottoscritta dal fallimento con il non sono, quindi, in alcun modo Per_1
indicative della convenienza o meno della transazione conclusa dall'attore.
Ogni doglianza mossa nel presente giudizio in merito all'inopportunità della transazione appare, quindi, meramente pretestuosa.
Tutte le eccezioni sollevate dai convenuti devono, pertanto, essere disattese.
In conclusione, accertata la validità della manleva stipulata da in proprio e in Controparte_1
qualità di legale rappresentante di e considerato l'inadempimento da parte dei garanti CP_2 dell'obbligazione di tenere indenne da ogni responsabilità e costo da lui sostenuto Parte_1
pagina 15 di 16 derivante dall'attività di costituzione della società Cinemax Tv S.r.l., i convenuti devono essere condannati al pagamento a favore dell'attore della somma di € 100.000 senza previsione di interessi in mancanza della relativa domanda.
Inammissibile deve, invece, essere ritenuta nel giudizio instaurato dall'attore solo nei confronti dei convenuti e , la domanda di accertamento della quota di riparto della CP_1 CP_2
responsabilità tra loro e gli altri condebitori solidali e ai fini del CP_8 Controparte_7
regresso nei rapporti interni tra tali soggetti, in difetto del contraddittorio fra tutti i coobbligati destinatari della pronuncia richiesta.
La soccombenza implica la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese processuali che si liquidano a favore dell'attore in € 1545.00 per spese, € 14.103 per compenso oltre al 15 % per spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa n. 46693/2021 N. R.G. promossa da
[...]
contro e con atto di citazione ritualmente il 15.11.2021 Pt_1 Controparte_1 CP_2
disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
a) in accoglimento della domanda condanna i convenuti e al Controparte_1 CP_2
pagamento a favore dell'attore della somma di 100.000,00 euro;
Parte_1
b) rigetta tutte le domande proposte dai convenuti;
c) condanna i convenuti e al pagamento a favore dell'attore Controparte_1 CP_2
delle spese processuali che liquida € 1545.00 per spese, € 14.103 per compenso Parte_1
oltre al 15 % per spese generali ed oneri di legge.
Milano, 30 gennaio 2025
Il Presidente
Amina Simonetti
Il Giudice est.
Daniela Marconi
La minuta della presente sentenza è stata redatta in collaborazione con la dott.ssa Claudia Farina,
Magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In tal senso vds. Cass. civ., SS. UU., n. 5657, del 23 febbraio 2023. 3 Cass. civ., n. 2265 del 2marzo 1998; Cass. civ., n. 5421, del 7 maggio 1992; Cass. vic., n. 6267, del 21 novembre 1988;
Cass. civ., n. 2938, del 29 luglio 1975; Cass. civ. n. 1631, del 28 aprile 1975; Cass. civ. n. 2588, del 17 agosto 1962. 4 Cass. civ., n. 1543, del 8 marzo 1980. pagina 10 di 16 6 Cass. civ., n. 18771, del 23 settembre 2015; Cass. civ., n. 150 26 gennaio 2010; Cass. civ., n. 1589, del 17 dicembre 2001;
Cass. civ., n. 1543, del 8 marzo 1980; Ordinanza del Tribunale di Milano del 20 dicembre 2013; Trib. Roma 18 dicembre 2002. pagina 13 di 16