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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 28/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2405/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 27.3.25 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ), elettivamente domiciliato in Bovalino Parte_1 C.F._1
Marina, alla Via Privata Schirripa n. 5, presso lo studio dell'avv. NOBILE ANNA
MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti IMBRIACI SILVANO e ADORNATO DARIO
COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede legale di Reggio Calabria, in Viale Calabria n. 82; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice
l' esponendo di aver presentato domanda amministrativa volta ad ottenere il CP_1
beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 che, a seguito della visita, veniva rigettata dalla parte resistente in quanto non risultavano infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 1479/2022 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
A seguito dell'udienza del 27.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 12.5.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 10.6.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato l'8.7.2023 per cui anche detto termine essenziale
è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che lo stesso ha valutato in misura eccessivamente restrittiva le patologie rilevate in diagnosi, talvolta cadendo in contraddizione nelle conclusioni formulate ed infine, che alcune delle patologie denunciate, non sono state prese in considerazione. Le contestazioni sollevate sono specifiche e il ricorso è ammissibile.
Nel merito, tuttavia, osserva il giudicante che le censure mosse sono destituite di fondamento.
Il consulente ha, infatti, preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nell'atto introduttivo.
Il consulente, contrariamente a quanto dedotto, ha considerato e valutato correttamente e compiutamente tutte le patologie riscontrate. In particolare, ai fini che qui interessano, ad esito della visita obiettiva ha attestato che “il periziato sia soggetto affetto, già dall'epoca della domanda amministrativa, da cardiopatia ipertensiva, sindrome depressiva endoreattiva grave ed esiti dolorosi spalla dx in esiti a pregressa lussazione, responsabili, questi ultimi, delle limitazioni articolari per come descritto all'esame obiettivo. In sede di visita, così come in occasione di visita specialistica cardiologica allegata, il periziato ha riferito dell'insorgenza di dispnea da sforzo per attività fisica di moderata entità, circostanza non ulteriormente indagata né, pertanto, documentata, nonostante il lasso di tempo intercorso. Tuttavia, la visita peritale eseguita da questo consulente è esitata nel mancato riscontro di segni clinici e/o anamnestici indicativi di insufficienza cardiaca
e/o respiratoria tali da porre indicazione per un eventuale approfondimento diagnostico con adeguate, quanto opportune, indagini strumentali”.
Il consulente ha chiarito pertanto che le patologie indicate dall'opponente, già presenti all'epoca della domanda amministrativa, non sono di per sé sufficienti a ridurre permanentemente a meno di un terzo la capacità lavorativa del periziato in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
A quanto sopra si aggiunga che, d'altronde, il CTU ha già ampiamente ed esaustivamente risposto alle osservazioni avanzate dalla parte nella fase di ATPO, sostanzialmente ribadite in questa sede, in particolare evidenziando l'erroneo
“ricorso all'applicazione dei codici delle tabelle di invalidità civile:7208=”anchilosi di spalla in posizione favorevole”. Anchilosi: “abolizione, completa o incompleta, del movimento articolare”, tra l'altro contro un'obiettività clinica, in sede di visita, di modesta limitazione articolare”. E ancora “Analogamente deve dirsi in riferimento all'altro codice suggerito, 7010: “anchilosi del rachide lombare”, anche in questo caso a fronte di un “movimento di flessione del tronco sul bacino conservato”. Infine, la nuova documentazione prodotta in relazione alla malattia cardiaca risulta, nella sostanza, sovrapponibile a quella già in atti, ma in questo caso corredata di classificazione NYHA e, nello specifico, classe I-II. Suddetta classificazione viene utilizzata al fine di indicare l'entità di un'eventuale insufficienza cardiaca e dunque di fornire un dato di carattere funzionale la cui valutazione non può prescindere dai dati obiettivi offerti dalla diagnostica strumentale (e tra questi l'ECG non trova indicazione) e non già sulla base di una sintomatologia soggettiva riferita, non obiettivabile, potenzialmente riconducile anche ad altre cause ed in merito alla quale lo stesso cardiologo, a dispetto della giovane età del periziato, non ha ritenuto necessario approfondire […] Tuttavia, e per completezza, anche una diagnosi fondata di cardiopatia in classe NYHA I-II non inciderebbe sul complesso invalidante ai fini del beneficio richiesto”.
Va evidenziato, inoltre, che l'istante in sede di opposizione non deduce alcun aggravamento delle patologie.
La documentazione sanitaria allegata, peraltro, non evidenzia alcun aggravamento ma
è sostanzialmente riprodotta quella relativa alla fase di accertamento tecnico già valutata dal consulente.
I rilievi formulati non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti né avallare le avanzate richieste di chiarimenti né di rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass.,
10/11/2011n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Ebbene, in assenza di allegazioni idonee a fondare omissioni del consulente nella valutazione di riduzione a meno di un terzo la capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, la domanda non può che essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con decreto emesso in pari data, devono essere poste definitivamente a carico dell' , attesa la presenza in atti della CP_1
dichiarazione già menzionata.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che liquida come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
Locri, 28/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2405/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 27.3.25 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ), elettivamente domiciliato in Bovalino Parte_1 C.F._1
Marina, alla Via Privata Schirripa n. 5, presso lo studio dell'avv. NOBILE ANNA
MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti IMBRIACI SILVANO e ADORNATO DARIO
COSIMO, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede legale di Reggio Calabria, in Viale Calabria n. 82; CP_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice
l' esponendo di aver presentato domanda amministrativa volta ad ottenere il CP_1
beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex l. 222/1984 che, a seguito della visita, veniva rigettata dalla parte resistente in quanto non risultavano infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 1479/2022 R.G.) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
A seguito dell'udienza del 27.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 12.5.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 10.6.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato l'8.7.2023 per cui anche detto termine essenziale
è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che lo stesso ha valutato in misura eccessivamente restrittiva le patologie rilevate in diagnosi, talvolta cadendo in contraddizione nelle conclusioni formulate ed infine, che alcune delle patologie denunciate, non sono state prese in considerazione. Le contestazioni sollevate sono specifiche e il ricorso è ammissibile.
Nel merito, tuttavia, osserva il giudicante che le censure mosse sono destituite di fondamento.
Il consulente ha, infatti, preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nell'atto introduttivo.
Il consulente, contrariamente a quanto dedotto, ha considerato e valutato correttamente e compiutamente tutte le patologie riscontrate. In particolare, ai fini che qui interessano, ad esito della visita obiettiva ha attestato che “il periziato sia soggetto affetto, già dall'epoca della domanda amministrativa, da cardiopatia ipertensiva, sindrome depressiva endoreattiva grave ed esiti dolorosi spalla dx in esiti a pregressa lussazione, responsabili, questi ultimi, delle limitazioni articolari per come descritto all'esame obiettivo. In sede di visita, così come in occasione di visita specialistica cardiologica allegata, il periziato ha riferito dell'insorgenza di dispnea da sforzo per attività fisica di moderata entità, circostanza non ulteriormente indagata né, pertanto, documentata, nonostante il lasso di tempo intercorso. Tuttavia, la visita peritale eseguita da questo consulente è esitata nel mancato riscontro di segni clinici e/o anamnestici indicativi di insufficienza cardiaca
e/o respiratoria tali da porre indicazione per un eventuale approfondimento diagnostico con adeguate, quanto opportune, indagini strumentali”.
Il consulente ha chiarito pertanto che le patologie indicate dall'opponente, già presenti all'epoca della domanda amministrativa, non sono di per sé sufficienti a ridurre permanentemente a meno di un terzo la capacità lavorativa del periziato in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
A quanto sopra si aggiunga che, d'altronde, il CTU ha già ampiamente ed esaustivamente risposto alle osservazioni avanzate dalla parte nella fase di ATPO, sostanzialmente ribadite in questa sede, in particolare evidenziando l'erroneo
“ricorso all'applicazione dei codici delle tabelle di invalidità civile:7208=”anchilosi di spalla in posizione favorevole”. Anchilosi: “abolizione, completa o incompleta, del movimento articolare”, tra l'altro contro un'obiettività clinica, in sede di visita, di modesta limitazione articolare”. E ancora “Analogamente deve dirsi in riferimento all'altro codice suggerito, 7010: “anchilosi del rachide lombare”, anche in questo caso a fronte di un “movimento di flessione del tronco sul bacino conservato”. Infine, la nuova documentazione prodotta in relazione alla malattia cardiaca risulta, nella sostanza, sovrapponibile a quella già in atti, ma in questo caso corredata di classificazione NYHA e, nello specifico, classe I-II. Suddetta classificazione viene utilizzata al fine di indicare l'entità di un'eventuale insufficienza cardiaca e dunque di fornire un dato di carattere funzionale la cui valutazione non può prescindere dai dati obiettivi offerti dalla diagnostica strumentale (e tra questi l'ECG non trova indicazione) e non già sulla base di una sintomatologia soggettiva riferita, non obiettivabile, potenzialmente riconducile anche ad altre cause ed in merito alla quale lo stesso cardiologo, a dispetto della giovane età del periziato, non ha ritenuto necessario approfondire […] Tuttavia, e per completezza, anche una diagnosi fondata di cardiopatia in classe NYHA I-II non inciderebbe sul complesso invalidante ai fini del beneficio richiesto”.
Va evidenziato, inoltre, che l'istante in sede di opposizione non deduce alcun aggravamento delle patologie.
La documentazione sanitaria allegata, peraltro, non evidenzia alcun aggravamento ma
è sostanzialmente riprodotta quella relativa alla fase di accertamento tecnico già valutata dal consulente.
I rilievi formulati non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti né avallare le avanzate richieste di chiarimenti né di rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass.,
10/11/2011n. 23413).
Del resto, giova evidenziare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Ebbene, in assenza di allegazioni idonee a fondare omissioni del consulente nella valutazione di riduzione a meno di un terzo la capacità lavorativa del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, la domanda non può che essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU della fase di ATP, liquidate con decreto emesso in pari data, devono essere poste definitivamente a carico dell' , attesa la presenza in atti della CP_1
dichiarazione già menzionata.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che liquida come da CP_1
separato decreto emesso in pari data.
Locri, 28/03/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi