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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/07/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 207-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE-AREA CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore Giudice
Giudice relatore dott.ssa Maria Azzurra Guerra
dott.ssa Diletta Calò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 207 - 1/2024 R.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale titolare della ditta individuale "MISTER FISH DI MA TU ( di Parte_1
p.iva P.IVA_1 ) Bisceglie alla Via Atene n. 60, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Lollo
Capurso, del Foro di Trani
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 7.10.2024, Parte_2 ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della ditta individuale “Mister Fish di IO UR, dichiarandosi creditrice della complessiva somma di € 118.241,65 rinveniente da una cessione di credito stipulata che, a sua volta, avrebbe acquistato parte del credito da CP_2con Controparte_1
per l'importo di € 70.500,67) e da UNICREDIT S.P.A. ( per l'importo di 47.740,98).
[...]
Con memoria difensiva depositata il 9.12.2024, si è costituito il debitore contestando la legittimazione attiva dell'istante non essendovi prova della titolarità del credito.
Acquisite le informative e la relazione della GDF, ai sensi dell'art. 41 sesto comma C.C.I.I.,
all'udienza del 20.12.2024 le parti hanno chiesto un rinvio.
Con memoria depositata il 15.5.2025, la società ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda di liquidazione giudiziale, producendo ulteriore documentazione a supporto della propria istanza, e, in subordine, ha richiesto l'apertura della liquidazione controllata.
Alla successiva udienza del 16.5.2025, presenti i procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
In via assolutamente preliminare occorre indagare la sussistenza della legittimazione ad agire dell'odierna ricorrente, in considerazione delle contestazioni mosse dal resistente. Come noto, la legittimazione è elemento costitutivo indefettibile della domanda e qualora la parte istante alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, l'accertamento della titolarità è una questione che attiene al merito della causa e che pregiudica l'accoglimento della domanda. La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare". Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016,
n. 2951; cfr. recentemente Cass., 20.05.2020, n. 9253). La contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. capi 64-65 della sentenza Cass. Sez. Un. 16/2/2016 cit.).
Il trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene ad un problema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario, specialmente in presenza di una contestazione specifica della controparte sul punto, come nel caso di specie.
La questione è amplificata in tema di cartolarizzazioni del settore bancario, per le dimensioni e per la diffusione del fenomeno. Invalse sono nella pratica degli istituti di credito le operazioni di cartolarizzazione con cessione in blocco di crediti, regolate dall'art. 58 T.u.b., che prescrive speciali forme di pubblicità, onerando espressamente la banca cessionaria di dare avviso della cessione in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle Imprese. Nonostante le peculiarità dell'operazione economica, le cartolarizzazioni non smarriscono l'originaria natura di cessione del credito, al cui istituto sono pur sempre riconducibili, e le dimensioni del fenomeno non consentono comunque di derogare ai principi generali di cui agli artt. 1260 ss. c.c. prescritti per le cessioni del credito. Anche le cessioni in blocco, infatti, sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a carattere bilaterale e a contenuto traslativo intercorrente tra cedente e cessionario, senza che abbia alcun rilievo l'adesione eventualmente manifestata dal terzo ceduto. La
conclusione del contratto è in ogni caso una circostanza eterogenea rispetto alla sua successiva comunicazione ed alla sua pubblicità. In applicazione dei principi generali, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purchè, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare "senza incertezze" i rapporti oggetto della cessione" (in tal senso, Cass., 28.6.2022 n. 20739; nonché in senso conforme Cass., 10.2.2023,
n. 4277). Dunque, grava sulla società che afferma essere successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
L'odierna ricorrente ha acquistato i crediti vantati nei confronti di Parte_1 da [...] he, a sua volta, li ha acquistati, con due distinti contratti di cessione, da CP_3CP_1
[...] e da Unicredit srl.
Limitatamente al credito di Controparte_3 la vicenda traslativa non è stata adeguatamente ricostruita né nel ricorso introduttivo né nelle memorie depositata il 15.5.2025. Dalla documentazione in atti non è dato riscontrare da quale rapporto contrattuale origini il credito. In altri termini, non vi è prova della cessione originaria.
A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento al credito derivante dal rapporto di finanziamento con Unicredit s.p.a del 21.7.2005, anche in considerazione della circostanza del possesso, da parte della cessionaria, dell'originario contratto di finanziamento.
L'assenza di un titolo giudiziario posto a fondamento della pretesa creditoria non appare dirimente in questa sede, atteso che parte resistente non ha mai disconosciuto di aver sottoscritto il contratto in oggetto né ha contestato l'inadempimento dello stesso.
Anche la cotnestazione relativa relativa alla mancata iscrizione nel Registro delle Imprese della CP cessione del credito da parte di nei confronti di Parte_2 non appare deicisiva, avendo parte ricorrente prodotto il contratto di cessione recante l'indicazione per categoria dei crediti ceduti, nonché l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale del 18.7.2018 fra Unicredit s.p.a. ( originaria cedente) e Controparte_1
Ciò posto, in relazione alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti, il mancato superamento congiuntamente delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, i ratei e i risconti); b) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. Per l'individuazione dei ricavi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. lett. a (cfr. Cass., 19.04.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad euro
500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub judice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l'onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372). Con riferimento alle ditte individuali, non soggette all'obbligo di deposito dei bilanci, è sufficiente la produzione di documentazione contabile equivalente contenente dati tratti dai libri contabili ovvero da altre fonti, quali le dichiarazioni fiscali.
Gli esercizi cui far riferimento sono quelli del triennio precedente la data di deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti (cfr. informativa GDF del 20. 12.2024 e documentazione prodotta dalla resistente) emerge dalle dichiarazioni dei redditi che i ricavi dell'impresa individuale, ammontano per l'anno 2023 ad euro 153.319,00, per l'anno 2022 ad euro
725.391,00 e per l'anno 2021 ad euro 253.450,00.
Come noto, il superamento di una delle soglie in almeno uno degli esercizi di riferimento costituisce uno dei requisiti per escludere la qualificabilità come impresa minore con conseguente assoggettamento alla procedura concorsuale.
È evidente, dunque, che nell'anno 2021 la soglia dei ricavi è stata superata.
Appare, inoltre, provato lo stato di insolvenza del debitore, atteso che esso si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nel' 'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7252 del 27/03/2014), essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetizzabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni assunte, sia se del caso l'assenza di procedure esecutive, le quali debbono essere valutate come meri indizi di insolvenza e non come conditio sine qua non della insolvenza stessa (cfr. App. Firenze Sez. I Sent., 18/11/2009, in Pluris/Cedam, 2017; App. Genova, 28/04/2004, in Dir. Fall., 2005, 2, 99). Nel caso di specie, dall'informativa della GDF, emerge che la Società risulta avere con l' Controparte_4 un debito residuo di € 775.672,69, debiti verso CP_5
pari a complessivi € 57.284,82.
L'entità rilevante della debitoria fiscale, la persistenza dell'inadempimento del contratto di finanziamento del 2005 sono indici sintomatici dell'insolvenza.
In definitiva, appaiono sussistere tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale resistente.
Nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi.
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1 titolare dell'impresa individuale “MISTER FISH DI VENTURA MA";
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
CP_6 iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa NOMINA curatore l'avv.
istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 14.11.2025, ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i.;
CP_7 al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita e a Controparte_8 l'intervenuta liquidazione giudiziale della società;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 23.6.2025.
Il presidente Il giudice estensore
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE-AREA CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore Giudice
Giudice relatore dott.ssa Maria Azzurra Guerra
dott.ssa Diletta Calò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 207 - 1/2024 R.P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale titolare della ditta individuale "MISTER FISH DI MA TU ( di Parte_1
p.iva P.IVA_1 ) Bisceglie alla Via Atene n. 60, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Lollo
Capurso, del Foro di Trani
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 7.10.2024, Parte_2 ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale della ditta individuale “Mister Fish di IO UR, dichiarandosi creditrice della complessiva somma di € 118.241,65 rinveniente da una cessione di credito stipulata che, a sua volta, avrebbe acquistato parte del credito da CP_2con Controparte_1
per l'importo di € 70.500,67) e da UNICREDIT S.P.A. ( per l'importo di 47.740,98).
[...]
Con memoria difensiva depositata il 9.12.2024, si è costituito il debitore contestando la legittimazione attiva dell'istante non essendovi prova della titolarità del credito.
Acquisite le informative e la relazione della GDF, ai sensi dell'art. 41 sesto comma C.C.I.I.,
all'udienza del 20.12.2024 le parti hanno chiesto un rinvio.
Con memoria depositata il 15.5.2025, la società ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda di liquidazione giudiziale, producendo ulteriore documentazione a supporto della propria istanza, e, in subordine, ha richiesto l'apertura della liquidazione controllata.
Alla successiva udienza del 16.5.2025, presenti i procuratori delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
In via assolutamente preliminare occorre indagare la sussistenza della legittimazione ad agire dell'odierna ricorrente, in considerazione delle contestazioni mosse dal resistente. Come noto, la legittimazione è elemento costitutivo indefettibile della domanda e qualora la parte istante alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, l'accertamento della titolarità è una questione che attiene al merito della causa e che pregiudica l'accoglimento della domanda. La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare". Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016,
n. 2951; cfr. recentemente Cass., 20.05.2020, n. 9253). La contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. capi 64-65 della sentenza Cass. Sez. Un. 16/2/2016 cit.).
Il trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene ad un problema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario, specialmente in presenza di una contestazione specifica della controparte sul punto, come nel caso di specie.
La questione è amplificata in tema di cartolarizzazioni del settore bancario, per le dimensioni e per la diffusione del fenomeno. Invalse sono nella pratica degli istituti di credito le operazioni di cartolarizzazione con cessione in blocco di crediti, regolate dall'art. 58 T.u.b., che prescrive speciali forme di pubblicità, onerando espressamente la banca cessionaria di dare avviso della cessione in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nel Registro delle Imprese. Nonostante le peculiarità dell'operazione economica, le cartolarizzazioni non smarriscono l'originaria natura di cessione del credito, al cui istituto sono pur sempre riconducibili, e le dimensioni del fenomeno non consentono comunque di derogare ai principi generali di cui agli artt. 1260 ss. c.c. prescritti per le cessioni del credito. Anche le cessioni in blocco, infatti, sono pur sempre riconducibili ad una fattispecie negoziale a carattere bilaterale e a contenuto traslativo intercorrente tra cedente e cessionario, senza che abbia alcun rilievo l'adesione eventualmente manifestata dal terzo ceduto. La
conclusione del contratto è in ogni caso una circostanza eterogenea rispetto alla sua successiva comunicazione ed alla sua pubblicità. In applicazione dei principi generali, come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, purchè, tuttavia, gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare "senza incertezze" i rapporti oggetto della cessione" (in tal senso, Cass., 28.6.2022 n. 20739; nonché in senso conforme Cass., 10.2.2023,
n. 4277). Dunque, grava sulla società che afferma essere successore del contraente originario, anche in virtù di cessione di crediti bancari in blocco di altra società, l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.
L'odierna ricorrente ha acquistato i crediti vantati nei confronti di Parte_1 da [...] he, a sua volta, li ha acquistati, con due distinti contratti di cessione, da CP_3CP_1
[...] e da Unicredit srl.
Limitatamente al credito di Controparte_3 la vicenda traslativa non è stata adeguatamente ricostruita né nel ricorso introduttivo né nelle memorie depositata il 15.5.2025. Dalla documentazione in atti non è dato riscontrare da quale rapporto contrattuale origini il credito. In altri termini, non vi è prova della cessione originaria.
A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento al credito derivante dal rapporto di finanziamento con Unicredit s.p.a del 21.7.2005, anche in considerazione della circostanza del possesso, da parte della cessionaria, dell'originario contratto di finanziamento.
L'assenza di un titolo giudiziario posto a fondamento della pretesa creditoria non appare dirimente in questa sede, atteso che parte resistente non ha mai disconosciuto di aver sottoscritto il contratto in oggetto né ha contestato l'inadempimento dello stesso.
Anche la cotnestazione relativa relativa alla mancata iscrizione nel Registro delle Imprese della CP cessione del credito da parte di nei confronti di Parte_2 non appare deicisiva, avendo parte ricorrente prodotto il contratto di cessione recante l'indicazione per categoria dei crediti ceduti, nonché l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale del 18.7.2018 fra Unicredit s.p.a. ( originaria cedente) e Controparte_1
Ciò posto, in relazione alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti, il mancato superamento congiuntamente delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, i ratei e i risconti); b) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. Per l'individuazione dei ricavi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. lett. a (cfr. Cass., 19.04.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad euro
500.000,00 alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub judice).
Sotto il profilo probatorio, non appare superfluo ricordare che, in applicazione del principio di prossimità della prova, incombe in capo al debitore l'onere di dimostrare l'esenzione dalla liquidazione giudiziale tramite la dimostrazione del mancato superamento congiunto dei parametri dimensionali legislativamente previsti (cfr. in tal senso, Cass., 23.3.2018, n. 7372). Con riferimento alle ditte individuali, non soggette all'obbligo di deposito dei bilanci, è sufficiente la produzione di documentazione contabile equivalente contenente dati tratti dai libri contabili ovvero da altre fonti, quali le dichiarazioni fiscali.
Gli esercizi cui far riferimento sono quelli del triennio precedente la data di deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti (cfr. informativa GDF del 20. 12.2024 e documentazione prodotta dalla resistente) emerge dalle dichiarazioni dei redditi che i ricavi dell'impresa individuale, ammontano per l'anno 2023 ad euro 153.319,00, per l'anno 2022 ad euro
725.391,00 e per l'anno 2021 ad euro 253.450,00.
Come noto, il superamento di una delle soglie in almeno uno degli esercizi di riferimento costituisce uno dei requisiti per escludere la qualificabilità come impresa minore con conseguente assoggettamento alla procedura concorsuale.
È evidente, dunque, che nell'anno 2021 la soglia dei ricavi è stata superata.
Appare, inoltre, provato lo stato di insolvenza del debitore, atteso che esso si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nel' 'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (cfr. Cass. civ., Sez. 1, n. 7252 del 27/03/2014), essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetizzabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni assunte, sia se del caso l'assenza di procedure esecutive, le quali debbono essere valutate come meri indizi di insolvenza e non come conditio sine qua non della insolvenza stessa (cfr. App. Firenze Sez. I Sent., 18/11/2009, in Pluris/Cedam, 2017; App. Genova, 28/04/2004, in Dir. Fall., 2005, 2, 99). Nel caso di specie, dall'informativa della GDF, emerge che la Società risulta avere con l' Controparte_4 un debito residuo di € 775.672,69, debiti verso CP_5
pari a complessivi € 57.284,82.
L'entità rilevante della debitoria fiscale, la persistenza dell'inadempimento del contratto di finanziamento del 2005 sono indici sintomatici dell'insolvenza.
In definitiva, appaiono sussistere tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa individuale resistente.
Nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3 c.c.i.i., in considerazione: - delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
- dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate in complessi incarichi di curatore fallimentare;
della capacità, già manifestata in tali incarichi, di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi.
P.Q.M.
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1 titolare dell'impresa individuale “MISTER FISH DI VENTURA MA";
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
CP_6 iscritto al nuovo albo dei gestori della crisi d'impresa NOMINA curatore l'avv.
istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 c.c.i.i.;
FISSA l'udienza del 14.11.2025, ora di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i.;
CP_7 al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita e a Controparte_8 l'intervenuta liquidazione giudiziale della società;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.2002 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, c.c.i.i.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile di questo Tribunale, in data 23.6.2025.
Il presidente Il giudice estensore
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore