Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 5200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5200 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
15079 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra nato a [...], il [...], C.F. Parte_1
, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente dal Prof. C.F._1
Avv. Marcello D'Aponte, C.F. e dall'Avv. Alessandro Librino, C.F._2
C.F. in virtù di mandato a margine del presente atto, e con C.F._3 questi elett.te dom.to in OL, Via Toledo n. 156 n. fax 081/5524773; pec
Email_1 Email_2
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL
(C.F. – FAX 081/5525215 – PEC , P.IVA_2 Email_3 presso i cui uffici, in Via Diaz, n. 11, è domiciliata per legge
FATTO E DIRITTO
ha adito l'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le Parte_1 seguenti conclusioni “1)accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta dell'
[...]
Controparte_2
[...]
[...] della ricorrente;
2) per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del Dott. Parte_1
a vedersi riconosciuta la propria anzianità giuridica di servizio dalla data
[...] dalla data di convocazione, ovvero dalla successiva visita di idoneità; 3) accertare e dichiarare il diritto del Dott. a vedersi riconoscere il risarcimento di Parte_1 tutti i danni che sono stati conseguenza dell'illegittimo operato della convenuta
[...]
Controparte_1
sotto il profilo patrimoniale in misura delle retribuzioni non
[...] percepite in caso di tempestiva assunzione, sia non patrimoniali sotto il profilo del danno da perdita di chance, di inadempimento contrattuale e di disparità di trattamento da valutarsi in via equitativa;
4) condannare per l'effetto il convenuto
Controparte_1
in persona del l.r.p.t. al risarcimento del danno in favore
[...] del Dott. sotto il profilo del danno patrimoniale in misura delle Parte_1 retribuzioni non percepite in caso di tempestiva assunzione nel giugno 2022 tenuto conto della retribuzione globale di fatto pari ad Euro 2.108,25 mensili, sia non patrimoniale sotto il profilo del danno da perdita di chance, di inadempimento contrattuale da valutarsi in via equitativa, ovvero la somma maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere equa;
5) Ancora accertare e dichiarare il diritto del Dott. di essere inquadrato nel IV livello CCNL Comparto Parte_1
Istruzione e Ricerca in applicazione dall'allegato 1 del D.P.R. 171/91 con decorrenza dalla data di assunzione e/o diversa data che sarà ritenuta di giustizia;
…”.
Riferiva di avere partecipato al Concorso Unico Funzionari Amministrativi
(CUFA), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2020, classificandosi alla posizione 3033 della graduatoria. A seguito di scorrimento della graduatoria, nel giugno del 2022, è stato convocato dall' per la visita medica di idoneità CP_1 finalizzata all'assunzione; il 22 giugno 2022, sottoposto a visita medica, è risultato idoneo per l'assunzione.
Dichiarava che, in data 15 febbraio 2024, gli veniva comunicata l'assunzione a partire dal 1° marzo 2024 e l'assegnazione presso il Centro Ricerche Portici (NA); il successivo 24 febbraio 2024 ha sottoscritto un contratto a tempo indeterminato
2 come Funzionario di Amministrazione, inquadrato nel V livello economico del CCNL
Istruzione e Ricerca, anziché il IV livello previsto per tale figura dal D.P.R. 171/91.
Asserisce, quindi, di essere stato adibito – a far data dall'assunzione – a mansioni inferiori, incompatibili con il profilo di Funzionario Amministrativo, con conseguente depauperamento della professionalità acquisita.
Si costituiva la convenuta che rilevava che “l'indicazione delle annualità compiuta in ricorso è del tutto errata in quanto, come facilmente verificabile dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente, l'annualità di riferimento è il 2023 e non 2024.”
Eccepiva la nullità del ricorso per omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto posti a fondamento delle domande e nel merito l'infondatezza delle stesse.
All'odierna udienza tenutasi con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. la causa
è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Va in premessa rilevato che dall'esame della documentazione in atti emerge che l'indicazione della tempistica contenuta in ricorso è effettivamente errata in quanto l'anno dell'assunzione è il 2023 e non 2024.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, formulata da parte convenuta, di nullità del ricorso introduttivo;
invero, tenuto conto del noto principio enucleato dalla Suprema Corte e secondo cui per aversi nullità del ricorso nel rito del lavoro non è sufficiente l'omessa indicazione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda si fonda e delle relative conclusioni in modo formale ma occorre che attraverso l'esame complessivo dell'atto ne sia impossibile l'individuazione (Cass.
SS.UU. n. 6140/93; n. 14090/01), va affermato che nella fattispecie risultano sussistenti i detti requisiti previsti dall'art. 414 nn. 3 e 4 c.p.c.: infatti, i medesimi sono individuabili nel contesto del ricorso, osservandosi in particolare che sia la questione di diritto sia gli elementi di fatto sono espressi con tutta la necessaria chiarezza e comunque con esposizione sufficiente a consentire alla parte convenuta una
3 immediata ed esauriente difesa, e a consentire al Giudicante di individuare il petitum e la causa petendi della controversia in esame.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che seguono.
Due sono le domande da esaminare:
- Quella risarcitoria connessa alla ritardata assunzione
- Quella volta al riconoscimento di un diverso inquadramento del ricorrente.
Quanto alla prima si osserva che parte ricorrente non ha prodotto alcuna diffida inoltrata alla resistente successivamente alla visita medica che ne ha dichiarato l'idoneità alle mansioni. Né è stato prodotto il bando di concorso dal cui esame comprendere se ivi fosse prevista una tempistica per il completamento delle procedure di assunzione. E' proprio il ricorrente che riferisce che risultava vincitore
“classificandosi alla posizione 3033 della graduatoria” e che “il 22 giugno 2022, sottoposto a visita medica, è risultato idoneo per l'assunzione” e “in data 15 febbraio
2024, gli veniva comunicata l'assunzione a partire dal 1° marzo 2024” (rectius 2023).
L'assunzione è avvenuta entro otto mesi dalla visita medica di idoneità nell'ambito di un concorso certamente articolato dal momento che il ricorrente era al n.3033 della graduatoria.
E' fondamentale rilevare che, per quanto attiene alla natura giuridica del bando di concorso, la Corte di Cassazione ha affermato: “In materia di lavoro pubblico contrattualizzato, al bando di concorso per l'assunzione di nuovo personale va riconosciuta la duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo, quale atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento, e di atto negoziale, in quanto proposta al pubblico sia pure condizionata all'espletamento della procedura concorsuale e all'approvazione della graduatoria;
analoga duplicità presenta l'atto di approvazione della graduatoria, che costituisce, ad un tempo, il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e l'atto, negoziale, di individuazione del futuro contraente, da cui discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile in graduatoria e il correlato obbligo dell'amministrazione, assoggettato al regime di cui all'art. 1218 c.c.;
4 ne consegue che, in caso di mancata assunzione, va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che l'ente pubblico dimostri che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, dovendosi escludere che l'onere di tale dimostrazione possa ritenersi assolto con la mera deduzione di difficoltà finanziarie (nella specie, la suprema corte, nel rigettare il ricorso, ha pure rilevato che la Parte_2 aveva, nello stesso arco temporale, proceduto a nuove assunzioni e aveva fatto ricorso a consulenze esterne)”. (Cass. civ., sez. lav., 20-01-2009, n. 1399).
Nella fattispecie in esame manca la prova della sussistenza del diritto all'assunzione entro un tempo determinato. Anche a voler ritenere diversamente, parte ricorrente non ha provato di avere messo in mora la resistente né ha dedotto e provato quali danni abbia subito e il nesso causale tra essi e la condotta dell' CP_1 soprattutto tenendo conto del fatto che egli aveva altro impiego pubblico e l'attività ivi prestata si è conclusa solo con l'assunzione presso la ricorrente.
Nelle note depositate il 12.6.25 il riporta “il consolidato orientamento Pt_1 giurisprudenziale che riconosce il “diritto al riconoscimento della medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita a quanti siano stati nella medesima procedura nominati tempestivamente” (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 4310/2013) e pertanto l avrebbe, in ogni caso, dovuto riconoscere al Dott. l'anzianità giuridica CP_1 Pt_1 di servizio a far data dal mese di giugno 2022 (allorquando è stato convocato dalla graduatoria) e non come avvenuto dal momento di effettiva immissione in servizio, circostanza quest'ultima che ha determinato un palese e peculiare pregiudizio per il lavoratore.” Dunque vi è una evidente contraddizione: da un lato il ricorrente chiede far decorrere l'assunzione dalla stessa data in cui sono stati assunti gli altri vincitori di concorso ma tra l'altro nulla prova e deduce in merito a tali assunzioni, dall'altro chiede che la decorrenza sia dalla visita medica e non dall'assunzione.
Inoltre, il ricorrente ha continuato a lavorare presso il di OL (all. 3 CP_3 parte resistente) fino alla data di assunzione in avvenuta l'1/03/2023. CP_1
Ciononostante egli chiede il risarcimento “sotto il profilo patrimoniale in misura delle retribuzioni non percepite in caso di tempestiva assunzione” senza in alcun modo
5 computare quanto ha percepito dal Comune, “sia non patrimoniali sotto il profilo del danno da perdita di chance, di inadempimento contrattuale e di disparità di trattamento da valutarsi in via equitativa” danni elencati genericamente e non provati.
Il lamenta inoltre l'erroneità dell'inquadramento nel V livello retributivo Pt_1 in luogo del IV e come “la reiterata attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori sia lesiva delle legittime aspirazioni di carriera del ricorrente, comportante un evidente danno all'immagine e sofferenza psico-fisica dello stesso che determina il proprio diritto ad ottenere il relativo risarcimento del danno, da valutarsi in via equitativa da parte del Giudice adito ai sensi dell' art. 1226 c.c.” Egli omette di indicare quali siano le mansioni ritenute “inferiori” che egli esercita sin dall'assunzione e quali quelle
“superiori” che vorrebbe gli fossero assegnate..
Parte resistente osserva che il bando cui ha partecipato controparte attiene all'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o a categorie o livelli equiparati al profilo di funzionario amministrativo, all'interno degli organici di varie amministrazioni.
Il rappresenta che l'Amministrazione lo ha erroneamente inquadrato Pt_1 nel V livello del CCNL Comparto Istruzione e ricerca, in palese contrasto con quanto previsto dall'allegato 1 del D.P.R. 171/91 che, per la figura del Funzionario di
Amministrazione, prevede il IV livello retributivo.
L' Allegato 1 del D.P.R. 171/91 prodotto dal ricorrente e che egli cita così descrive:
“IV livello Funzionario di amministrazione Funzionario amministrativo del IX livello economico e quelli dell'VIII con anzianità superiore a cinque anni nell'ex carriera di appartenenza;
V livello Funzionario di amministrazione Funzionario amministrativo Nel profilo di funzionario di amministrazione, V livello, sono inquadrati altresì i segretari amministrativi contabili forniti di laurea di indirizzo giuridico, amministrativo o economico ed i collaboratori amministrativo-contabili che alla data del decreto che
6 rende esecutivo il presente accordo, hanno svolto e svolgono le funzioni di segretario amministrativo da almeno tre anni in virtù del provvedimento formale.”
Dunque prevede una duplice figura di “funzionario amministrativo”. Il Pt_1 non prova la sussistenza di ragioni che lo rendano inquadrabile nel IV e non nel V livello.
Nell'atto di assunzione sottoscritto dal ricorrente per accettazione l'1.3.23, peraltro si legge:
Pertanto il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta la domanda condannando il ricorrente al pagamento di euro 2200,00 a titolo di spese di lite, oltre iva e cpa e spese generali se dovute in favore del resistente.
OL, 26.6.25
Il Giudice del lavoro dott. ssa Maria Gaia Majorano
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