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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/10/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.10887 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente tra
, con il proc. dom. avv. Carlo Giuseppe Francesco Grassi Parte_1
- attore -
e
, con il proc. dom. avv. Controparte_1
NI TT e l'avv. SC Di Marco
e
MA SC, con il proc. dom. avv. Stefano Ricciardi
- convenuti -
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio e la d.ssa SC MA, Parte_1 CP_1
allegando:
1 - di aver subito in data 10.9.2020 - presso la struttura sanitaria di e ad CP_1
opera del chirurgo d.ssa MA - intervento di c.d. sleeve gastrectomy,
volto a risolvere il ripresentarsi di un grave problema di obesità ed ernia iatale non risolto da precedente analogo intervento;
- che, dopo l'intervento, si determinava un aggravamento dello stato clinico della paziente, che - all'esito di plurimi accessi a strutture sanitarie e di approfonditi esami diagnostici - conduceva all'effettuazione di nuovo intervento in data 6.10.2020, eseguito presso diversa struttura sanitaria;
- che la valutazione medicolegale della vicenda, sia ad opera di professionisti di fiducia, sia in sede di procedimento per atp successivamente instaurato,
indicava il ricorrere di una inadeguata esecuzione dell'intervento subito dalla
CP_ paziente presso;
- che era stato vano ogni successivo tentativo di definizione bonaria della controversia, rifiutando controparte di riconoscere alcun risarcimento.
Su detti presupposti l'attrice domandava condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni, che stimava come complessivamente pari a circa euro 70mila euro.
si costituiva in giudizio affermando CP_1
- il ricorrere di una responsabilità esclusiva della d.ssa MA per il danno occorso all'attrice, in difetto di alcuna critica - anche secondo la relazione peritale di atp - alla struttura sanitaria;
- il ricorrere di colpa grave nella condotta della d.ssa MA, che doveva dunque essere l'unico soggetto tenuto al risarcimento dei danni in favore dell'attrice;
2 CP_
- che era intercorsa tra e la MA una specifica pattuizione contrattuale in forza della quale il professionista aveva assunto personale ed esclusiva responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi in conseguenza delle proprie prestazioni professionali;
CP_
- che, conseguentemente, nei rapporti interni tra e MA - debitori solidali - sussisteva il diritto di IC a una pronuncia che consentisse l'immediata rivalsa della struttura nei confronti del medico;
- che, in ogni caso, la quantificazione economica dei danni delineata dall'attrice era errata per eccesso.
CP_ Su detti presupposti, pertanto, concludeva domandando in via principale il rigetto di ogni domanda svolta dall'attrice nei propri confronti;
in subordine, e per il caso di propria condanna, la condanna della d.ssa MA al rimborso di qualsiasi somma IC venisse condannata a pagare in favore dell'attrice per effetto del vincolo di solidarietà passiva.
Si costituiva a propria volta in giudizio SC MA, esponendo
- che, ai sensi della normativa di settore, ricorreva senz'altro la responsabilità
contrattuale di per quanto occorso all'attrice; CP_1
- che, in particolare, era l'unico soggetto che poteva essere chiamato a CP_1
rispondere dell'accaduto, potendo eventualmente in seguito agire in rivalsa nei confronti della MA solo in caso di riscontrata colpa grave della stessa;
- che ogni eventuale domanda di IC nei propri confronti era inammissibile a cagione del mancato rispetto degli obblighi di comunicazione posti dall'art.13
della L. inoltre, l'eventuale accoglimento della domanda di rivalsa Pt_2
3 doveva tenere conto dei limiti quantitativi posti dall'art.9 della menzionata legge;
- che, in ogni caso, doveva tenersi conto del principio presuntivo di pari responsabilità del medico e della struttura per il danno cagionato al paziente;
- che, in ogni caso, la condotta della d.ssa MA non era caratterizzata da colpa grave, il che escludeva in radice la fondatezza della domanda di rivalsa
CP_ svolta da nei di lei confronti;
- che, infine, la quantificazione dei danni operata da parte attrice non era corretta.
Su detti presupposti, pertanto, la d.ssa MA concludeva domandando in via principale il rigetto delle domande risarcitorie svolte dall'attrice nei suoi confronti, nonché il rigetto di ogni domanda svolta da per il caso di CP_1
propria condanna, domandava accertarsi l'inadempimento di all'obbligo CP_1
di assicurare il sanitario, nonché e comunque di limitare ogni condanna della d.ssa
CP_ MA nei confronti di al ricorrere di una colpa grave e nei limiti della effettiva quota di responsabilità.
* * * * *
Considerato che
- nessuna contestazione viene effettivamente svolta dalle parti nei confronti della relazione peritale esito del procedimento di atp, che in ogni caso è
pienamente condivisa dallo scrivente in quanto chiara, priva di aporie logiche e svolta nel contraddittorio delle parti;
4 - in particolare, la menzionata ctu - svolta a ministero della d.ssa Per_1
, medico legale, e del dr. , specialista in Chirurgia
[...] Persona_2
Generale e Digestiva - consente di affermare che
▪ l'attrice è stata sottoposta a nuovo intervento, c.d. re-sleeve gastrectomy, per ovviare al nuovo incremento ponderale e alla sintomatologia da reflusso gastroesofageo determinatisi dopo un primo analogo intervento eseguito 5
anni prima;
la scelta operativa in questione risulta esente da critiche;
▪ rispetto all'intervento per cui è causa, “sono rilevabili elementi di criticità
nella esecuzione da parte della equipe chirurgica di ICLAS” (ctu pag.15), in un contesto chirurgico che presentava “caratteri di ordinaria difficoltà e
routinarietà e non richiedeva speciali cognizioni tecnico-sanitarie” (pag.19);
▪ in particolare, i ctu hanno evidenziato che “è indubbio che le manovre
chirurgiche, seppure descritte come corrispondenti alla tecnica utilizzata in
chirurgia bariatrica per la esecuzione di sleeve o re-sleeve gastrectomy,
abbiano causato una grave complicanza che ha poi esitato nella necessità di
un ricovero presso altri Presidi ospedalieri e il re intervento con asportazione
totale dello stomaco. Il punto cruciale … si può identificare nel momento
della sezione verticale dello stomaco con suturatrice meccanica lineare, dopo
posizionamento di sonda intragastrica calibrante. La sezione …deve essere
assolutamente verticale preservando il giunto esofago gastrico … In questo
caso, alla luce di quanto descritto dall'imaging successivo e da quanto
rilevato al re intervento eseguito a Torino, la sezione è stata eseguita non
verticalmente ma, nel tratto più prossimale (fondo gastrico) in direzione più
5 orizzontale in senso latero-mediale, andando a interrompere la continuità
gastrica ed a determinare anche una verosimile ischemizzazione gastrica …
quindi è stata eseguita una sezione gastrica non corretta per la direzione
fatta assumere dalla suturatrice meccanica …L'origine di tale manovra
può essere attribuita a misconoscimento della direzione della suturatrice
meccanica nella parte finale, più prossimale, della sezione, forse per la
mancata completa, riduzione in addome di tutto il fondo gastrico” (ctu pag.15-16, grassetto dello scrivente); concludono i ctu evidenziando che “una
tecnica più attenta e un corretto utilizzo della suturatrice meccanica
avrebbero evitato l'insorgenza della complicanza iatrogena” (pag.20);
▪ l'errore sopra descritto ha “causato una grave complicanza con necessità di
ulteriore intervento chirurgico e asportazione gastrica totale” (pag.19);
▪ sulla base delle considerazioni che precedono, i ctu hanno valutato il ricorrere di una invalidità temporanea assoluta per giorni 21, e parziale al 50% per giorni 30; inoltre, un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 15% (pag.21); aggiungono i ctu che “non risulta prodotta agli atti
documentazione relativa a spese mediche sostenute dalla pz. Risulta invece
prodotta nota informativa dell'onorario per consulenza tecnica chirurgica e
medicolegale Dott. e Dott. 1.464,00 Euro da ritenersi Per_3 Per_4
congrua e pertinente” (pag.22);
- sulla base delle considerazioni che precedono, la domanda attrice risulta fondata sia nei confronti di che nei confronti della d.ssa AN, CP_1
ove si ponga mente al fatto che
6 a) salvo il diverso titolo della responsabilità (contrattuale nei confronti della struttura sanitaria, extracontrattuale - in difetto di conclusione di specifico contratto - nei confronti dell'esercente la professione sanitaria), nessuna disposizione di legge impedisce al paziente danneggiato di agire contestualmente nei confronti di entrambi i predetti soggetti;
risulta pertanto al riguardo del tutto errata e infondata la tesi contraria ventilata da parte convenuta AN;
b) la ctu in atti offre - come sopra esposto - ampi e risolutivi elementi indicativi della sussistenza dei presupposti sia della responsabilità contrattuale della struttura (svolgimento dell'intervento presso struttura di IC;
prestazione inadeguata del sanitario di cui si è avvalsa la struttura sanitaria;
sussistenza di un danno iatrogeno;
ricorrere del nesso causale tra la condotta del sanitario e il nocumento patito dal paziente), sia della responsabilità extracontrattuale del medico operatore d.ssa AN (condotta connotata da colpa sub specie di imperizia nella fase esecutiva, danno, nesso causale);
- va dunque accolta, nei termini di seguito esposti, la domanda risarcitoria svolta dall'attrice;
- il danno alla salute patito dall'attrice va liquidato in via equitativa, con applicazione dei criteri individuati dalle più recenti Tabelle del Tribunale di
Milano;
- ricordato che le predette tabelle prevedono per ciascun giorno di invalidità
temporanea la possibilità di riconoscere un risarcimento individuato nella
“forbice” tra € 115,00 ed € 173,00, nel caso in esame lo scrivente ritiene che il
7 danno patito dall'attrice, in difetto di chiara evidenza di una particolare pervasività delle conseguenze e dei correlati momenti di sofferenza, debba liquidarsi nella misura di € 120,00 die;
- spettano pertanto all'attrice, per danno da invalidità temporanea,
complessivi (€ 120,00 x 21gg + € 60,00 x 30gg =) euro 4.320,00;
- allo stesso modo, per danno da invalidità permanente, e con il riconoscimento di una invalidità del 15% in relazione a soggetto che al momento dei fatti aveva 49 anni, euro 47.961,00 determinati come segue;
▪ per danno biologico euro 36.611,00;
▪ per incremento correlato alla sofferenza soggettiva euro 11.350,00;
- nulla riconoscendosi a titolo di personalizzazione del danno, in difetto di allegazione e prova di concreti elementi su cui fondare l'esigenza di personalizzazione;
- dunque, complessivi euro 55.281,00; su detto importo spetta all'attrice anche la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat del costo della vita,
maturata dall'1.1.2024 (data di riferimento della liquidazione secondo le tabelle milanesi) alla data della presente decisione;
spettano inoltre gli interessi compensativi, per il calcolo dei quali occorre applicare il criterio esplicitato nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della stessa al momento dell'illecito, via, via rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
in applicazione di
8 tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale sopra indicata - previa devalutazione dall'1.1.2024 alla data dell'intervento chirurgico (10.9.2020) - va quindi progressivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dalla data di riferimento, sopra indicata, alla decisione odierna, e sulla stessa devono via via calcolarsi gli interessi al tasso legale;
spettano, infine, gli ulteriori interessi legali (di natura corrispettiva) sulla somma complessiva (capitale+rivalutazione.istat+interessi compensativi) dalla data della presente decisione fino al pagamento;
- al pagamento degli importi sopra indicati, come detto, vanno condannati in solido e SC MA;
CP_1
- considerato che le domande trasversali intercorse tra i soggetti convenuti impongono di valutare l'assetto interno dei rapporti dei predetti e le eventuali reciproche responsabilità si osserva quanto segue;
- è ammissibile lo svolgimento di una domanda di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, anche contestualmente allo svolgimento dell'azione risarcitoria da parte del paziente danneggiato;
reciprocamente, nessun elemento normativo conduce a escludere la possibilità di una, parimenti contestuale, pretesa di manleva del medico nei confronti della struttura sanitaria;
- coerentemente alla menzionata premessa, con le domande reciprocamente svolte, nel caso in esame i convenuti hanno domandato di statuire sul reciproco assetto, nei rapporti interni, delle obbligazioni conseguenti alla condanna in solido al risarcimento del danno nei confronti del paziente;
9 - la, più volte menzionata, ctu in atti consente di escludere con certezza che la condotta della d.ssa AN possa essere caratterizzata da un profilo di colpa lieve, risultando che l'intervento chirurgico causa dei danni patiti dall'attrice presentava “caratteri di ordinaria difficoltà e routinarietà e non
richiedeva speciali cognizioni tecnico-sanitarie” (pag.19), così che il riscontrato errore esecutivo concreta senza dubbio una condotta che, ai sensi dell'art.9 L.n.24/2017, rende ammissibile la rivalsa della struttura nei confronti del sanitario;
- parimenti, ricorrono i presupposti di comunicazione richiesti dalla legge Pt_2
avendo la d.ssa MA partecipato sia al procedimento di atp sia al presente, e avendo in ogni caso provveduto a comunicare alla CP_1
professionista l'instaurazione del giudizio;
ricorrono pertanto tutte le condizioni di conoscenza che costituiscono la ratio della comunicazione prevista dall'art.13 L.cit.;
- in concreto, pur vero che non emergono dalla ctu in atti condotte inadeguate da parte di “altro” personale sanitario di ma solo un errore della d.ssa CP_1
MA in fase esecutiva, va affermata nei rapporti interni la responsabilità per pari quota dei menzionati soggetti, in quanto
▪ in termini generali, nel rapporto interno tra struttura sanitaria e medico la
responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo
dev'essere di regola ripartita in misura paritaria (50%), secondo il criterio
presuntivo dell'art. 1298 co.2 c.c. e dell'art.2055co.3c.c., così che per
superare nel caso concreto tale assetto, non basta che l'inadempimento sia
10 ascrivibile in via esclusiva al medico, ma occorre che la struttura dimostri
“un'eccezionale e inescusabilmente grave, nonché del tutto imprevedibile ed
oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso
di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione” (si veda al riguardo, da
ultimo, Cass.ord.n.34516/23; v. pure Cass.n.28987/19); in difetto di una
prova di tal fatta, deve applicarsi l'art.2055co.3c.c., in forza del quale, salvo prova contraria, in caso di pluralità di responsabili si deve presumere che la quota di rispettiva responsabilità debba essere suddivisa equamente1;
▪ nel concreto caso in esame, una tale prova non è stata raggiunta e, ancor
prima, tentata, non potendosi pertanto affermare che la condotta della d.ssa
MA sia stata “del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria
prestazione dei servizi di spedalità” (Cass.cit);
▪ la clausola del contratto di collaborazione intercorso tra e la d.ssa CP_1
MA, tendente ad ascrivere al sanitario “personale ed esclusiva
responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi in conseguenza delle
11 proprie prestazioni professionali” è nulla sia per indeterminatezza dell'oggetto
(ponendo un obbligo così esteso e indefinito da rendere impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti, e da trasferire in concreto l'intero rischio d'impresa sul medico), sia per carenza di causa lecita (realizzando uno squilibrio in favore della struttura in assenza di apprezzabile interesse per il sanitario);
▪ per contro, non sussisteva ai sensi della L.n.24/17 obbligo di assicurazione del medico da parte di in quanto l'art. 10 comma 1 ultimo periodo della CP_1
legge in questione esclude che tale obbligo si applichi al caso in cui la struttura si avvalga di soggetti che operino, come la Dott.ssa MA (cfr.
contratto
▪ prod. 8 , all'interno della stessa in regime libero professionale;
CP_1
- va pertanto conclusivamente affermato, nei rapporti interni, che ciascuno tra e SC MA è tenuto a far fronte all'esborso risarcitorio CP_1
per la metà, con conseguente diritto a ripetizione di quanto eventualmente pagato, per effetto della condanna solidale, in eccedenza rispetto alla propria quota;
- nei rapporti tra l'attrice e i convenuti, la ripartizione delle spese di lite è
orientata dalla soccombenza, secondo la liquidazione operata in dispositivo;
la reciproca soccombenza induce alla compensazione delle spese di lite tra CP_1
[... e SC MA;
12 - vanno infine poste in via definitiva a carico solidale di e di SC CP_1
MA (in parti uguali nei rapporti interni) le spese di ctu di atp, come in detta sede liquidate;
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna in solido e SC MA al pagamento in favore di CP_1
dell'importo di euro 55.281,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
come indicato in motivazione;
- con riferimento ai rapporti interni tra e SC MA, pone CP_1
l'esborso sopra indicato a carico di ciascun soggetto per quota del 50%, con conseguente diritto a ripetizione di quanto eventualmente pagato, per effetto della condanna solidale, in eccedenza rispetto alla propria quota;
- pone in via definitiva a carico solidale di e di SC MA CP_1
le spese di ctu di atp, come in detta sede liquidate;
- condanna in solido e SC MA a rifondere in favore di CP_1
le spese di lite;
spese che spese che - in applicazione dello Parte_1
scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (D.Min. Giust. n.147/2022) e applicati importi tendenti al minimo in considerazione del concreto valore di causa - si liquidano per esborsi in euro 810,88 oltre a euro 732,00 per spese di ctp, e per compensi in €
13 7.800,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge;
- spese compensate tra e SC MA. CP_1
Genova, 30.10.2025
Il giudice dott. Pasquale Grasso
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si veda anche Cass.n.28642/24, ove si precisa che “la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass., 11/11/2019, n. 28987). In caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire quindi in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l'intero importo, bensì fino ad un massimo del 50% perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte – appunto nella misura del 50% – al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività“. Si specifica inoltre che è possibile derogare a tale regola di ripartizione interna della responsabilità “soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria”.