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Sentenza 28 dicembre 2024
Sentenza 28 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/12/2024, n. 8124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 8124 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
LO SINNO Giuseppe Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
SANTESE Carla Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5507 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
Avv. VITALE VINCENZO
E
Controparte_1
[...]
Avv. MANNOCCHI MASSIMO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto appello ex art 630 n.3 c.p.c. Parte_1
avverso la sentenza n. 12790 del 2023 con la quale il Tribunale di Roma aveva così statuito: “ in accoglimento del reclamo revoca l'impugnata ordinanza del G.E. in data 21.3.2023 con la quale ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. 1029/2018;
fissa termine di giorni 60 per la riassunzione del relativo giudizio di esecuzione;
condanna al pagamento, in favore di Pt_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15 % come per Legge.
Si è costituita in giudizio, nella Controparte_2
qualità di mandataria di instando per il rigetto Controparte_1
dell'appello.
All'udienza dell'8.1.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza, non essendo stato il ricorso notificato anche all litisconsorte CP_3
processuale necessario.
La doglianza è inammissibile per difetto di interesse.
Ex plurimis, si richiama da ultimo l'ordinanza della Corte di Cassazione
6815/2024: “ In tema di litisconsorzio, l'attore che non abbia compiutamente attivato o integrato il contraddittorio, senza nulla eccepire innanzi al giudice di primo grado, e che sia rimasto soccombente non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il pag. 2/9 difetto di integrità del contraddittorio, in quanto l'unico vantaggio perseguito è quello di “guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado” nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato, restando, invece, estranea l'esigenza di rimediare ad un vulnus recato al diritto di difesa ed al diritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi;
tale interesse non è però meritevole di tutela, né trova copertura nell'articolo 100 c.p.c., e, anzi, la scelta processuale di trascurare nel giudizio di primo grado la questione dell'integrità del contraddittorio – salvo sollevarla dopo la sentenza secundum eventum litis – è idonea a tradursi in un'ipotesi di abuso del processo e di violazione del principio di ragionevole durata del processo. “
Con il secondo motivo l'appellante lamenta “la violazione del principio per cui il decreto di fissazione dell'udienza camerale non debba essere comunicato al difensore a cura della cancelleria “
La doglianza è infondata.
Il Tribunale ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione
6015/2017, la quale ha affermato : “ Nell'ipotesi di sospensione dell'esecuzione su accordo delle parti ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c., la parte interessata alla riassunzione del processo è tenuta soltanto al deposito, nel termine perentorio di dieci giorni dalla cessazione del periodo di sospensione, della relativa istanza, mentre il decreto di fissazione dell'udienza deve essere comunicato a cura della cancelleria.”
Nella motivazione della ordinanza la Corte di Cassazione ha ricostruito in modo del tutto condivisibile l'istituto ponendo in evidenza ratio e pag. 3/9 peculiarità della riassunzione in subiecta materia : “ 3. Le doglianze, suscettibili di congiunta disamina dacchè tutte afferenti le corrette modalità di riassunzione del procedimento esecutivo sospeso ex art. 624- bis cod. proc. civ., sono destituite di fondamento, pur occorrendo integrare e precisare le argomentazioni illustrate nella impugnata sentenza. In tema di sospensione dell'esecuzione su accordo delle parti, l'art.624-bis, secondo comma, cod. proc. civ. (che recita: «entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire») non detta una compiuta ed esaustiva disciplina della riattivazione del processo. La norma si limita infatti a sancire la necessità di una sollecitazione di parte per la riassunzione (così per implicito escludendo che essa avvenga su iniziativa officiosa) e a fissare un breve lasso temporale (dieci giorni) per il compimento dell'attività all'uopo orientata: termine decorrente dalla cessazione del periodo di concordata quiescenza (in tal senso deponendo la individuazione del dies con la locuzione «dalla scadenza», significativamente differente dal tenore letterale dell'art. 296 cod. proc. civ. relativo all'ipotesi di sospensione concordata del giudizio di cognizione) cui, pur in difetto di espressa qualificazione positiva, va ascritto carattere perentorio, in ragione non soltanto della testuale doverosità dell'istanza (che la parte interessata «deve presentare») ma, soprattutto, della funzione che esso assolve, in quanto diretto a circoscrivere l'assoggettamento dei beni dell'esecutato al vincolo del pignoramento e la possibilità dell'azione esecutiva stessa, in coerenza con la articolazione del processo esecutivo attraverso atti di impulso delle parti e scansioni temporali acceleratorie sottoposte (ex art. 630, secondo pag. 4/9 comma, cod. proc. civ.) a verifica officiosa. Manca dunque, nella descritta disposizione, la regolamentazione della forma dell'atto riassuntivo (non potendo rinvenirsi nella generica previsione di una «istanza» alcun riferimento ad una determinata tipologia di atto) e delle modalità di successiva prosecuzione della procedura, in via mediata imponendosi soltanto, con la necessaria fissazione di una udienza, l'obbligatorietà dell'audizione delle parti sulla richiesta di riattivazione. A questa lacunosità non può supplirsi, ad avviso della Corte, con il richiamo, ai fini di un'applicazione in via analogica, delle (senza dubbio più dettagliate) regole prescritte dall'art. 297 cod. proc. civ. per la (solo in apparenza omologa) fattispecie della riassunzione del giudizio di cognizione sospeso per volontà delle parti. Vi osta, in maniera decisiva, il differente atteggiarsi del principio del contraddittorio nel processo esecutivo rispetto all'ordinario giudizio di cognizione: tendendo l'esecuzione non all'accertamento di un diritto controverso ma alla concreta 8 soddisfazione o attuazione di un diritto già riconosciuto nel titolo esecutivo,
l'interlocuzione delle parti sul modo di dispiegarsi del procedimento nelle sue varie fasi non risponde (come nei giudizi di cognizione) alla
(ineludibile) esigenza di garantire la contrapposizione dialettica tra parti in posizione di sostanziale eguaglianza, bensì al più limitato scopo (ed in tale prospettiva, pare acconcia la diffusa espressione di contraddittorio qualitativamente attenuato) di consentire al giudice dell'esecuzione il miglior esercizio della potestà ordinatoria lui deferita (sul modo di operare del principio del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo, cfr., tra le più significative, Cass. 25/08/2006, n. 18513; Cass. 26/01/2005, n.
1618; Cass. 24/07/1993, n. 8293; Cass. 29/03/1999, n. 2961). La testé
pag. 5/9 individuata funzione del contraddittorio spiega e giustifica: per un verso, la semplificazione delle forme di realizzazione di esso nell'ambito del processo esecutivo scolpita nelle disposizioni del libro terzo, titolo secondo, capo primo, sezione seconda, del codice di rito, disposizioni cui - come si evince dalla collocazione sistematica e dalla intestazione delle rubriche del capo e della sezione (rispettivamente «dell'espropriazione forzata in generale»; «dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale»)-, va attribuita portata generale, cioè a dire con valenza di modello prototipico di svolgimento del procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione, in assenza di diversa specifica disciplina;
per altro verso, le ricadute non sempre inficianti sulla proseguibilità della 9 procedura e sulla validità degli atti di essa derivanti dalla inosservanza delle regole sul contraddittorio, siccome correlate alla reazione del soggetto interessato
(con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi) e alla sussistenza
(integrante interesse ad agire in opposizione) di un pregiudizio sostanziale, in termini di compressioni o limitazioni delle facoltà difensive, conseguente alla mancata preventiva audizione delle parti (cfr. ancora le pronunce sopra citate). Dalle esposte premesse deriva che la vicenda della riassunzione dell'esecuzione sospesa su accordo delle parti si dipana, per quanto non disciplinato dall'art. 624-bis cod. proc. civ., secondo le modalità di procedurali stabilite dal richiamato ordito normativo: versando la procedura in stato di quiescenza, l'istanza di riattivazione della parte interessata assume la forma del ricorso (art. 486 cod. proc. civ.) diretto al giudice dell'esecuzione il quale, richiedendolo la legge, fissa la udienza per la comparizione delle parti con decreto, da comunicarsi a cura ed onere del cancelliere (art. 485, primo e secondo comma, cod. proc.
pag. 6/9 civ.). Risulta altresì palese come nella descritta sequenza procedimentale l'unico onere imposto alla parte interessata sia costituito dal deposito di tempestiva e rituale domanda di ripresa della procedura, per essere il successivo sviluppo di quest'ultima assicurato da adempimenti gravanti sull'ufficio esecutivo lato sensu inteso: soltanto dunque l'omessa formulazione dell'istanza di riassunzione nel termine perentorio concreta inattività della parte cagionante ex art.630 cod. proc. civ. l'estinzione del procedimento. Ad una diversa conclusione non può poi addivenirsi qualora per accidens l'andamento della procedura seguente la istanza di riassunzione non si conformi al paradigma normativo, come accaduto nella specie per effetto del provvedimento del G.E. cha ha onerato la parte richiedente della instaurazione del contraddittorio (peraltro, con un dictum di tenore equivoco, imponendo al creditore un'attività tipica e propria del cancelliere - la comunicazione del decreto - e senza fissazione di un termine): e ciò per la dirimente considerazione che, in mancanza di un'esplicita attribuzione positiva, al giudice dell'esecuzione non spetta il potere di stabilire per il compimento di attività a carico delle parti termini a pena di decadenza. Corretta, alla luce di quanto sopra, è pertanto la statuizione del G.E., fatta oggetto dapprima di reclamo al Collegio e poi di impugnazione con appello: riscontrata la tempestività del ricorso in riassunzione (dato incontroverso) e la mancata convocazione delle parti, ha disatteso l'eccezione di estinzione dell'esecuzione sollevata dai debitori, revocato il provvedimento (ordinanza di vendita) emesso in violazione del contraddittorio e ripristinato quest'ultimo nei modi prescritti, ovvero con la fissazione di nuova udienza di audizione delle parti e la comunicazione ad esse a mezzo Cancelleria. Del pari resiste alle censure in questa sede pag. 7/9 sollevate dai ricorrenti la sentenza della Corte di Appello che il 1 Pt_2
1 diniego dell'estinzione ha confermato, escludendo che un effetto del genere potesse collegarsi alla inottemperanza del creditore all'ordine giudiziale di comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza, pur con un iter argomentativo in parte divergente da quello illustrato ed incongruo nella parte in cui ha reputato applicabile al caso il disposto dell'art. 289 cod. proc. civ.. Specificamente, circa i motivi di ricorso sopra riportati, basti ulteriormente ribadire come nella riassunzione del processo sospeso ex art. 624-bis cod. proc. civ. l'inerzia della parte rilevante a fini estintivi sia riferibile unicamente al deposito dell'istanza nel termine prescritto, mentre non si attagli alla fattispecie l'evocazione della norma dell'art. 289 cod. proc. civ. in tema di integrazione di ordinanze istruttorie, dovendosi correttamente imputare la provocazione del contraddittorio ad attività dell'ufficio esecutivo, e non già della parte;
inconferente risulta infine il richiamo degli impugnanti alle disposizioni in tema di termini processuali e di proroga degli stessi nonché la diffusa argomentazione (condivisibile in linea di principio, ma con ben differenti risultati ermeneutici in punto di disciplina) sulla insussistenza di analogia con il processo di f\- CIM cognizione. In definitiva, i primi quattro motivi di ricorso vanno disattesi in forza del seguente principio di diritto: «In ipotesi di sospensione dell'esecuzione su accordo delle parti ai sensi dell'art. 624-bis cod. proc. civ., la parte interessata alla riassunzione del processo è tenuta unicamente al deposito, nel 12 termine perentorio di dieci giorni dalla cessazione del periodo di sospensione, di istanza di riassunzione diretta al giudice dell'esecuzione, il quale fissa sulla stessa udienza per l'audizione delle parti con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria».”
pag. 8/9 Il terzo motivo concernente l'omessa compensazione delle spese di lite è infondato.
Non solo parte appellante si era opposta al ricorso, ma la questione in esame, posto che vi era stata già un'esplicita pronunzia della Corte di
Cassazione con la sentenza 6015/2017, non rientrava nel novero delle fattispecie in cui il Giudice ha la facoltà di derogare al principio di cui all'art 92 c.p.c.
Ogni altra questione è nuova ovvero assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione Parte_1
delle spese del grado in favore della parte appellata che liquida in €
3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
LO SINNO Giuseppe Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
SANTESE Carla Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5507 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
Parte_1
Avv. VITALE VINCENZO
E
Controparte_1
[...]
Avv. MANNOCCHI MASSIMO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha proposto appello ex art 630 n.3 c.p.c. Parte_1
avverso la sentenza n. 12790 del 2023 con la quale il Tribunale di Roma aveva così statuito: “ in accoglimento del reclamo revoca l'impugnata ordinanza del G.E. in data 21.3.2023 con la quale ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. 1029/2018;
fissa termine di giorni 60 per la riassunzione del relativo giudizio di esecuzione;
condanna al pagamento, in favore di Pt_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 2.500,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre la C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15 % come per Legge.
Si è costituita in giudizio, nella Controparte_2
qualità di mandataria di instando per il rigetto Controparte_1
dell'appello.
All'udienza dell'8.1.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza.
Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza, non essendo stato il ricorso notificato anche all litisconsorte CP_3
processuale necessario.
La doglianza è inammissibile per difetto di interesse.
Ex plurimis, si richiama da ultimo l'ordinanza della Corte di Cassazione
6815/2024: “ In tema di litisconsorzio, l'attore che non abbia compiutamente attivato o integrato il contraddittorio, senza nulla eccepire innanzi al giudice di primo grado, e che sia rimasto soccombente non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il pag. 2/9 difetto di integrità del contraddittorio, in quanto l'unico vantaggio perseguito è quello di “guadagnarsi una replica del giudizio di primo grado” nella speranza che un nuovo giudizio si concluda con esito diverso da quello già celebrato, restando, invece, estranea l'esigenza di rimediare ad un vulnus recato al diritto di difesa ed al diritto al contraddittorio dalla mancata partecipazione al giudizio dei litisconsorti necessari pretermessi;
tale interesse non è però meritevole di tutela, né trova copertura nell'articolo 100 c.p.c., e, anzi, la scelta processuale di trascurare nel giudizio di primo grado la questione dell'integrità del contraddittorio – salvo sollevarla dopo la sentenza secundum eventum litis – è idonea a tradursi in un'ipotesi di abuso del processo e di violazione del principio di ragionevole durata del processo. “
Con il secondo motivo l'appellante lamenta “la violazione del principio per cui il decreto di fissazione dell'udienza camerale non debba essere comunicato al difensore a cura della cancelleria “
La doglianza è infondata.
Il Tribunale ha richiamato la sentenza della Corte di Cassazione
6015/2017, la quale ha affermato : “ Nell'ipotesi di sospensione dell'esecuzione su accordo delle parti ai sensi dell'art. 624-bis c.p.c., la parte interessata alla riassunzione del processo è tenuta soltanto al deposito, nel termine perentorio di dieci giorni dalla cessazione del periodo di sospensione, della relativa istanza, mentre il decreto di fissazione dell'udienza deve essere comunicato a cura della cancelleria.”
Nella motivazione della ordinanza la Corte di Cassazione ha ricostruito in modo del tutto condivisibile l'istituto ponendo in evidenza ratio e pag. 3/9 peculiarità della riassunzione in subiecta materia : “ 3. Le doglianze, suscettibili di congiunta disamina dacchè tutte afferenti le corrette modalità di riassunzione del procedimento esecutivo sospeso ex art. 624- bis cod. proc. civ., sono destituite di fondamento, pur occorrendo integrare e precisare le argomentazioni illustrate nella impugnata sentenza. In tema di sospensione dell'esecuzione su accordo delle parti, l'art.624-bis, secondo comma, cod. proc. civ. (che recita: «entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire») non detta una compiuta ed esaustiva disciplina della riattivazione del processo. La norma si limita infatti a sancire la necessità di una sollecitazione di parte per la riassunzione (così per implicito escludendo che essa avvenga su iniziativa officiosa) e a fissare un breve lasso temporale (dieci giorni) per il compimento dell'attività all'uopo orientata: termine decorrente dalla cessazione del periodo di concordata quiescenza (in tal senso deponendo la individuazione del dies con la locuzione «dalla scadenza», significativamente differente dal tenore letterale dell'art. 296 cod. proc. civ. relativo all'ipotesi di sospensione concordata del giudizio di cognizione) cui, pur in difetto di espressa qualificazione positiva, va ascritto carattere perentorio, in ragione non soltanto della testuale doverosità dell'istanza (che la parte interessata «deve presentare») ma, soprattutto, della funzione che esso assolve, in quanto diretto a circoscrivere l'assoggettamento dei beni dell'esecutato al vincolo del pignoramento e la possibilità dell'azione esecutiva stessa, in coerenza con la articolazione del processo esecutivo attraverso atti di impulso delle parti e scansioni temporali acceleratorie sottoposte (ex art. 630, secondo pag. 4/9 comma, cod. proc. civ.) a verifica officiosa. Manca dunque, nella descritta disposizione, la regolamentazione della forma dell'atto riassuntivo (non potendo rinvenirsi nella generica previsione di una «istanza» alcun riferimento ad una determinata tipologia di atto) e delle modalità di successiva prosecuzione della procedura, in via mediata imponendosi soltanto, con la necessaria fissazione di una udienza, l'obbligatorietà dell'audizione delle parti sulla richiesta di riattivazione. A questa lacunosità non può supplirsi, ad avviso della Corte, con il richiamo, ai fini di un'applicazione in via analogica, delle (senza dubbio più dettagliate) regole prescritte dall'art. 297 cod. proc. civ. per la (solo in apparenza omologa) fattispecie della riassunzione del giudizio di cognizione sospeso per volontà delle parti. Vi osta, in maniera decisiva, il differente atteggiarsi del principio del contraddittorio nel processo esecutivo rispetto all'ordinario giudizio di cognizione: tendendo l'esecuzione non all'accertamento di un diritto controverso ma alla concreta 8 soddisfazione o attuazione di un diritto già riconosciuto nel titolo esecutivo,
l'interlocuzione delle parti sul modo di dispiegarsi del procedimento nelle sue varie fasi non risponde (come nei giudizi di cognizione) alla
(ineludibile) esigenza di garantire la contrapposizione dialettica tra parti in posizione di sostanziale eguaglianza, bensì al più limitato scopo (ed in tale prospettiva, pare acconcia la diffusa espressione di contraddittorio qualitativamente attenuato) di consentire al giudice dell'esecuzione il miglior esercizio della potestà ordinatoria lui deferita (sul modo di operare del principio del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo, cfr., tra le più significative, Cass. 25/08/2006, n. 18513; Cass. 26/01/2005, n.
1618; Cass. 24/07/1993, n. 8293; Cass. 29/03/1999, n. 2961). La testé
pag. 5/9 individuata funzione del contraddittorio spiega e giustifica: per un verso, la semplificazione delle forme di realizzazione di esso nell'ambito del processo esecutivo scolpita nelle disposizioni del libro terzo, titolo secondo, capo primo, sezione seconda, del codice di rito, disposizioni cui - come si evince dalla collocazione sistematica e dalla intestazione delle rubriche del capo e della sezione (rispettivamente «dell'espropriazione forzata in generale»; «dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale»)-, va attribuita portata generale, cioè a dire con valenza di modello prototipico di svolgimento del procedimento innanzi al giudice dell'esecuzione, in assenza di diversa specifica disciplina;
per altro verso, le ricadute non sempre inficianti sulla proseguibilità della 9 procedura e sulla validità degli atti di essa derivanti dalla inosservanza delle regole sul contraddittorio, siccome correlate alla reazione del soggetto interessato
(con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi) e alla sussistenza
(integrante interesse ad agire in opposizione) di un pregiudizio sostanziale, in termini di compressioni o limitazioni delle facoltà difensive, conseguente alla mancata preventiva audizione delle parti (cfr. ancora le pronunce sopra citate). Dalle esposte premesse deriva che la vicenda della riassunzione dell'esecuzione sospesa su accordo delle parti si dipana, per quanto non disciplinato dall'art. 624-bis cod. proc. civ., secondo le modalità di procedurali stabilite dal richiamato ordito normativo: versando la procedura in stato di quiescenza, l'istanza di riattivazione della parte interessata assume la forma del ricorso (art. 486 cod. proc. civ.) diretto al giudice dell'esecuzione il quale, richiedendolo la legge, fissa la udienza per la comparizione delle parti con decreto, da comunicarsi a cura ed onere del cancelliere (art. 485, primo e secondo comma, cod. proc.
pag. 6/9 civ.). Risulta altresì palese come nella descritta sequenza procedimentale l'unico onere imposto alla parte interessata sia costituito dal deposito di tempestiva e rituale domanda di ripresa della procedura, per essere il successivo sviluppo di quest'ultima assicurato da adempimenti gravanti sull'ufficio esecutivo lato sensu inteso: soltanto dunque l'omessa formulazione dell'istanza di riassunzione nel termine perentorio concreta inattività della parte cagionante ex art.630 cod. proc. civ. l'estinzione del procedimento. Ad una diversa conclusione non può poi addivenirsi qualora per accidens l'andamento della procedura seguente la istanza di riassunzione non si conformi al paradigma normativo, come accaduto nella specie per effetto del provvedimento del G.E. cha ha onerato la parte richiedente della instaurazione del contraddittorio (peraltro, con un dictum di tenore equivoco, imponendo al creditore un'attività tipica e propria del cancelliere - la comunicazione del decreto - e senza fissazione di un termine): e ciò per la dirimente considerazione che, in mancanza di un'esplicita attribuzione positiva, al giudice dell'esecuzione non spetta il potere di stabilire per il compimento di attività a carico delle parti termini a pena di decadenza. Corretta, alla luce di quanto sopra, è pertanto la statuizione del G.E., fatta oggetto dapprima di reclamo al Collegio e poi di impugnazione con appello: riscontrata la tempestività del ricorso in riassunzione (dato incontroverso) e la mancata convocazione delle parti, ha disatteso l'eccezione di estinzione dell'esecuzione sollevata dai debitori, revocato il provvedimento (ordinanza di vendita) emesso in violazione del contraddittorio e ripristinato quest'ultimo nei modi prescritti, ovvero con la fissazione di nuova udienza di audizione delle parti e la comunicazione ad esse a mezzo Cancelleria. Del pari resiste alle censure in questa sede pag. 7/9 sollevate dai ricorrenti la sentenza della Corte di Appello che il 1 Pt_2
1 diniego dell'estinzione ha confermato, escludendo che un effetto del genere potesse collegarsi alla inottemperanza del creditore all'ordine giudiziale di comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza, pur con un iter argomentativo in parte divergente da quello illustrato ed incongruo nella parte in cui ha reputato applicabile al caso il disposto dell'art. 289 cod. proc. civ.. Specificamente, circa i motivi di ricorso sopra riportati, basti ulteriormente ribadire come nella riassunzione del processo sospeso ex art. 624-bis cod. proc. civ. l'inerzia della parte rilevante a fini estintivi sia riferibile unicamente al deposito dell'istanza nel termine prescritto, mentre non si attagli alla fattispecie l'evocazione della norma dell'art. 289 cod. proc. civ. in tema di integrazione di ordinanze istruttorie, dovendosi correttamente imputare la provocazione del contraddittorio ad attività dell'ufficio esecutivo, e non già della parte;
inconferente risulta infine il richiamo degli impugnanti alle disposizioni in tema di termini processuali e di proroga degli stessi nonché la diffusa argomentazione (condivisibile in linea di principio, ma con ben differenti risultati ermeneutici in punto di disciplina) sulla insussistenza di analogia con il processo di f\- CIM cognizione. In definitiva, i primi quattro motivi di ricorso vanno disattesi in forza del seguente principio di diritto: «In ipotesi di sospensione dell'esecuzione su accordo delle parti ai sensi dell'art. 624-bis cod. proc. civ., la parte interessata alla riassunzione del processo è tenuta unicamente al deposito, nel 12 termine perentorio di dieci giorni dalla cessazione del periodo di sospensione, di istanza di riassunzione diretta al giudice dell'esecuzione, il quale fissa sulla stessa udienza per l'audizione delle parti con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria».”
pag. 8/9 Il terzo motivo concernente l'omessa compensazione delle spese di lite è infondato.
Non solo parte appellante si era opposta al ricorso, ma la questione in esame, posto che vi era stata già un'esplicita pronunzia della Corte di
Cassazione con la sentenza 6015/2017, non rientrava nel novero delle fattispecie in cui il Giudice ha la facoltà di derogare al principio di cui all'art 92 c.p.c.
Ogni altra questione è nuova ovvero assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione Parte_1
delle spese del grado in favore della parte appellata che liquida in €
3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 marzo 2024.
Il Presidente Il Consigliere estensore pag. 9/9