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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2913/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2913/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Cesare TAPPARO C.F._1
APPELLANTE contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Antonella FARITE Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4906/2024, pubblicata in data 9 maggio 2024; materia: pagamento contributi PAC
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte, respinta ogni contraria istanza e domanda, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto dichiarare nulla e/o riformare in toto la sentenza impugnata,
pagina 1 di 23 respingendo le domande ex adverso proposte in quanto infondate e inammissibili con conseguente accoglimento delle eccezioni e domande proposte dalle odierne appellanti, e quindi:
Nel merito: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma totale della gravata sentenza e per le causali esposte in narrativa, respinta ogni diversa istanza e domanda avversaria condannare
[...]
, al pagamento in favore di parte attrice appellante del somma di Euro 960.964,37 CP_1 Pt_2 oltre a interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo;
spese rifuse per entrambi in gradi di giudizio.
Nel merito in via subordinata: per le causali esposte in narrativa, ridursi la pretesa azionata dall'azienda agricola proporzionalmente e in maniera corrispondente al venir meno del Pt_1 controcredito di prelievo supplementare per la campagna lattiera 2007.2008 posto in compensazione da , pari a € 229.594, 81, per effetto della sentenza n. 16725/25 resa dal Consiglio Controparte_1 di Stato;
nonché in virtù del venir meno dei crediti per le campagne lattiere dal 1997/1996 al
2002/2003, per effetto della sentenza del Tribunale di Cassano n. 15093/23 RG in atti;
dei crediti per le campagne lattiere 2004/2005 in virtù della sentenza resa dal Consiglio di Stato n. 8663/22.”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis,
- respingere il ricorso in appello promosso dalla società e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza n. 4906/24 del 09.05.2024, depositata in data 09.05.24, pronunciata dal Tribunale di Milano, Dott. Nicola Di Plotti, nella causa RG. 38826/2022.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con ogni più ampia riserva di ogni ulteriore deduzione e di richiesta istruttoria.”
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 4906/2024, pubblicata in data 9 maggio 2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa proposta dalla contro la Parte_3 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così disponeva: CP_1
1) Rigetta le domande della Parte_3
2) Condanna la alla rifusione delle spese processuali in Parte_3 favore della liquidate in € 25.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese CP_1
generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
2. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la conveniva in giudizio la Parte_3
per sentirla condannare al pagamento dell'importo di € 960.964,37 dovuto a titolo Controparte_1
di contributi comunitari.
La ricorrente allegava di aver presentato ad Agea le domande per l'erogazione dei contributi pagina 2 di 23 all'agricoltura, denominati PAC, per gli anni 2003-2021 e che, nonostante l'accoglimento delle istanze,
i contributi non le erano stati liquidati poiché la aveva compensato il credito vantato dalla CP_1
Società con gli importi dovuti ad Agea a titolo di multe per il superamento delle quote latte, sebbene il credito vantato dalla non fosse liquido ed esigibile e sebbene i contributi dovuti in attuazione CP_1
delle politiche comunitarie non fossero pignorabili, né compensabili.
Per tali motivi chiedeva la corresponsione degli importi illegittimamente compensati.
Si costituiva in giudizio la che, in via preliminare, contestava il quantum richiesto Controparte_1 con il ricorso poiché le compensazioni effettuate per le quote latte ammontavano a € 879.729,84 (dei quali € 89.406,31 già restituiti alla ricorrente), e non a € 960.964,37, e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso in ragione della legittimità della compensazione atecnica operata dall'ente.
Con provvedimento del 15.3.2023 il giudice disponeva il mutamento del rito e, all'esito della fase di trattazione, rimetteva la causa in decisione.
Con sentenza n. 4906/2024, pubblicata in data 9 maggio 2024, il Tribunale respingeva la domanda proposta dalla per i seguenti motivi: Parte_3
- la compensazione atecnica operata dalla era del tutto legittima poiché, per Controparte_1
pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione (ribadita di recente con ordinanza n.16530/2022), in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla
Politica agricola comune (PAC) e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cosiddetta compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito incensurabile in sede di legittimità, dovendosi considerare l'unitarietà del rapporto in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell'Unione la cui primazia all'interno degli Stati membri richiede l'interpretazione conforme delle norme nazionali;
- il requisito della certezza e liquidità del credito opposto in compensazione dalla era CP_1
soddisfatto dalla iscrizione, nel Registro nazionale, delle somme dovute a titolo di prelievi supplementari, iscrizione che, per costante giurisprudenza, autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai crediti spettanti ai produttori agricoli (Cass. 41593/2021, Cass. 16530/2022), atteso pagina 3 di 23 che, come evidenziato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4313/19, nel SIAN (ovvero il Sistema
Informativo Agricolo Nazionale) “sono inseriti i soli debiti accertati in via definitiva, con sentenza passata in giudicato, ovvero non più impugnabili in sede giurisdizionale, cui corrispondono crediti dell'Agenzia di carattere certo, liquido ed esigibile” e nel caso di specie non era stata documentata l'esistenza di crediti oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale, o di giudizi pendenti o definiti con sentenza irrevocabile. Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla , i documenti Parte_3
prodotti dalla (docc. 47-50) risultavano idonei alla individuazione del credito vantato dall'ente CP_1
e delle sue caratteristiche;
la Circolare AGEA del 25.10.2023 invocata dalla Società era irrilevante poiché inerente ad operazioni di ricalcolo degli importi dovuti per il superamento delle quote latte che non erano state documentate nella fattispecie in esame;
del pari irrilevante era la sentenza del TAR
Lazio 10692/23 poiché non risultava inerente alle annate oggetto del contenzioso.
3. Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la chiedendone l'integrale riforma. Parte_3
In particolare:
I. Con i primi tre motivi l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la compensazione atecnica operata da AGEA tra i prelievi supplementari e i contributi PAC.
Sul punto l'appellante sostiene che: il diritto alla PAC sarebbe inoppugnabile come risulterebbe dal fatto che, pur essendo consentita la costituzione in pegno dei diritti all'aiuto, tali diritti sarebbero sottratti al soddisfacimento della generalità dei creditori dell'agricoltore poiché la normativa (art. 3, co.
5-duodecies, DL 182/2005) esclude la possibilità di sottoporli a sequestro, pignoramento o a provvedimenti cautelari, sicché la compensazione non potrebbe operare in virtù del limite previsto dall'art. 1246, n. 3, c.c.; la decisione del primo giudice si baserebbe su di una pronuncia isolata della
Cassazione (Cass. n. 24325/2020) superata da successive sentenze, quale quella della Corte d'Appello di Milano n. 3287/2022, per le quali l'iscrizione contabile del c.d. prelievo supplementare sul latte
(equiparata ex lege alla iscrizione a ruolo) avrebbe solo “la finalità di precostituire un titolo esecutivo stragiudiziale in favore dell'Amministrazione” e sarebbe sempre soggetta a un definitivo accertamento;
la compensazione atecnica tra prelievi supplementari insoluti e contributi PAC sarebbe stata introdotta dall'Accordo Stato Regioni del 14.12.2006, ovvero da una fonte normativa non primaria che, come tale, non può prevalere sulle disposizioni di cui all'art. 1246 c.c.; la legittimità della compensazione atecnica non potrebbe discendere dalla previsione di cui all'art. 3, co. 5-duodecies, DL 182/2005
(convertito dalla L. 231/2005) - che prevede l'impignorabilità e la non sequestrabilità dei contributi pagina 4 di 23 PAC “tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze” - poiché le pretese creditorie dell'AGEA sulle quote latte non potrebbero essere qualificate come “pagamenti indebiti”, se non altro perché tali pretese sarebbero, “nella quasi integralità”, oggetto di vertenze giudiziali sulla loro certezza e liquidità; l'art. 5-ter del Reg. UE
1034/2008 e l'art. 28 del Reg. UE 908/2014 (in base ai quali: “Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stesso beneficiario”) sarebbero stati citati impropriamente dal primo giudice poiché tali previsioni non imporrebbero a uno Stato membro l'obbligo di operare la compensazione tra debiti e crediti dei beneficiari dei contributi PAC, bensì solo una facoltà, e comunque tali disposizioni si riferirebbero esclusivamente ai contributi indebitamente percepiti dai beneficiari, contributi nel cui ambito non rientrerebbero i prelievi supplementari relativi alle quote latte;
la compensazione atecnica tra contributi PAC e prelievi per quote latte sarebbe incostituzionale poiché determinerebbe una sostanziale disapplicazione dell'art. 1246, commi 1 e 3, c.c. in violazione degli artt. 3, 24 e 41 Cost., e costituirebbe comunque una violazione dell'art. 3, co. 5-duodecies, DL 182/2005.
II. Con il quarto motivo l'appellante evidenzia che l'assenza del requisito della “certezza” nelle voci di credito opposte in compensazione dalla si ricava anche dall'inattendibilità del sistema CP_1
nazionale di contingentamento delle quote latte - in quanto basato su dati inesatti e, come tali, inidonei ad attestare il superamento del quantitativo globale di produzione lattiera (QGG) assegnato allo Stato italiano e a legittimare la compensazione disposta da AGEA per il superamento individuale della quota latte (QRI) – ciò che avrebbe dovuto condurre alla disapplicazione della normativa italiana sul prelievo supplementare per contrasto con la normativa europea. Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe erronea anche nella parte in cui avrebbe ritenuto non pertinenti gli esiti del procedimento penale sfociato nella ordinanza del GIP di Roma del 05/06/2019, che avrebbe accertato la non correttezza delle modalità di calcolo del prelievo supplementare operato nel corso degli anni. L'appellante contesta altresì la sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe ritenuto che la definitività del credito vantato da
AGEA sarebbe “data dall'iscrizione nel registro nazionale debiti del SIAN” che, ai sensi dell'art. 8-ter del DL 5/2009 (convertito dalla L. 33/2009), equivale all'iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero, quando invece l'iscrizione del debito nel registro SIAN avrebbe valore solo ai fini esecutivi e prescinderebbe dal successivo e definitivo accertamento del debito.
pagina 5 di 23 In definitiva, il contributo PAC non sarebbe estinguibile per compensazione con un credito che non è caratterizzato in alcun modo dal requisito della certezza.
Né la certezza del controcredito opposto in compensazione dalla potrebbe derivare, come CP_1
invece erroneamente affermato dal primo giudice, dalla circostanza che la non sarebbe Parte_3 stata in grado di provare l'avvenuta contestazione in sede giurisdizionale dei provvedimenti di intimazione di pagamento del prelievo supplementare rivolti nei suoi confronti, e che dunque l'iscrizione dei crediti nel SIAN sarebbe indice della loro certezza e liquidità. Infatti, l'onere di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato dalla sarebbe nel caso di specie CP_1
soddisfatto, avendo la contestato che la mera iscrizione del credito nel registro SIAN Parte_3
sia circostanza idonea e sufficiente a rendere certo il predetto credito.
Peraltro, la certezza e liquidità dei crediti opposti in compensazione dalla sarebbe smentita CP_1 dalle azioni promosse dall'appellante dinanzi alla giurisdizione amministrativa avverso le intimazioni di pagamento notificate da AGEA, nonché dalla sentenza del Tribunale di Cassano d'Adda n. 5/09, passata in giudicato, che avrebbe accertato il diritto dell'appellante di essere integralmente pagata per le consegne di latte effettuate dall'annata 1995/1996 fino all'annata 2002/2003 ed inibito l'AGEA dal richiedere il versamento delle somme a titolo di prelievo supplementare
III. Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe affermato che le sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE (rispettivamente datate 27.06.2019,
11.09.2019 e 17.01.2022) - che hanno dichiarato la non conformità al diritto unionale delle disposizioni normative italiane in materia di prelievo supplementare - non comportano il venir meno dei presupposti per la compensazione del credito vantato dalla poiché tali sentenze avrebbero ad oggetto le CP_1
campagne lattiero-casearie sino a quella del 2003-2004 e la loro portata retroattiva non potrebbe travolgere situazioni giuridiche esaurite, se non minando la certezza e stabilità dei rapporti.
Ad avviso dell'appellante tale assunto non può essere condiviso perché il giudice amministrativo avrebbe in più occasioni censurato le modalità con le quali AGEA aveva quantificato il prelievo supplementare, utilizzando metodi in contrasto con il diritto comunitario. Nel caso di specie i prelievi supplementari imputati all'appellante – e fatti oggetto di pretesa compensazione atecnica - non sarebbero stati calcolati nel rispetto di quanto affermato nelle sentenze della Corte di Giustizia e tale doglianza potrebbe essere fatta valere per la prima volta in sede di appello, come affermato dal
Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1311/2021, n. 1321/2021 e n. 3254/2022. Inoltre, l'appellante ha evidenziato che con la sentenza n. 1321/2021 il Consiglio di Stato ha “annullato in via definitiva le pagina 6 di 23 campagne produttive lattiere e i relativi prelievi supplementari per gli anni 1997/1998, 1998/1999,
1999/2000 e 2000/2001”.
IV. Con il sesto motivo l'appellante sostiene che la normativa italiana sul versamento mensile del prelievo supplementare, nel prevedere l'obbligatorietà di tale versamento a prescindere dall'accertamento circa l'intervenuto superamento del quantitativo globale garantito assegnato allo
Stato membro, si pone in contrasto con il diritto comunitario (i.e. Reg. CE 1788/2003) e, pertanto, deve essere disapplicata con conseguente illegittimità delle compensazioni operate da AGEA.
V. Con il settimo motivo si contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile la compensazione impropria alle campagne lattiere antecedenti all'entrata in vigore della L. 33/2009, istitutiva del Registro nazionale debitori, mediante il richiamo al risalente ed abrogato Reg. CE n.
1663/1995.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità della produzione in Controparte_1
giudizio della sentenza del Tribunale di Cassano, in quanto volta a fornire la prova dell'assenza di certezza del credito compensato, che l'attore avrebbe dovuto documentare nel giudizio di primo grado ex art. 2697 c.c., e chiedendo il rigetto del gravame.
Con le note di precisazione delle conclusioni l'appellante ha depositato in giudizio le sentenze n.
16725/2025 e n. 8633/22 con cui il Consiglio di Stato ha, rispettivamente, confermato l'annullamento delle intimazioni di pagamento del prelievo supplementare per l'anno 2007/2008 e annullato le intimazioni di pagamento relative all'anno 2004/2005. Sulla scorta di tali precedenti l'appellante ha, quindi, chiesto in via subordinata di ridurre la domanda di pagamento dei contributi PAC “in maniera corrispondente al venir meno del controcredito di prelievo supplementare per la campagna lattiera
2007.2008 posto in compensazione da , pari a € 229.594,81, per effetto della Controparte_1
sentenza n. 16725/25 resa dal Consiglio di Stato;
nonché in virtù del venir meno dei crediti per le campagne lattiere dal 1997/1996 al 2002/2003, per effetto della sentenza del Tribunale di Cassano n.
15093/23 RG in atti;
dei crediti per le campagne lattiere 2004/2005 in virtù della sentenza resa dal
Consiglio di Stato n. 8663/22”.
La a sua volta, in sede di comparsa conclusionale ha: eccepito la inammissibilità per tardività CP_1
della produzione delle sentenze del Consiglio di Stato, in quanto finalizzata a colmare lacune probatorie cristallizzate nel giudizio di primo grado;
evidenziato l'irrilevanza, in ogni caso, delle sentenze del Tribunale di Cassano e del Consiglio di Stato n. 8633/2022, in quanto relative a pagina 7 di 23 campagne lattiere non oggetto del presente contenzioso;
precisato che l'importo delle compensazioni effettuate da AGEA sulla campagna lattiera 2007/2008 (oggetto della sentenza del Consiglio di Stato n.
16725/25) è di € 92.750,24 e non già di € 229.594,81, come dichiarato dall'appellante.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
4. Decisione
4.1. Sulla legittimità della compensazione atecnica.
Quanto ai primi tre motivi e al settimo motivo di appello, qui trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, si evidenzia che la compensazione c.d. “impropria” o “atecnica” tra contributi
PAC e debiti dell'agricoltore, ivi inclusi gli importi dovuti a titolo di prelievi supplementari imposti agli allevatori eccedentari per le quote latte, è stata ritenuta legittima dalla Cassazione con una serie di sentenze/ordinanze e, in ultimo, con le ordinanze nn. 5672/2024, 22827/2024 e 7196/2025.
In particolare:
- nell'ordinanza n. 5672/2024 la Corte ha evidenziato che “in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune
(Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando
l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali (Sez.
1, Sentenza n. 24325 del 03/11/2020, Rv. 659653 - 01; in termini, tra le altre, Sez. 1, Ordinanza n.
16530 del 23/05/2022, Rv. 664871 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 8230 del 14/03/2022, Rv. 664238 - 01;
Sez. 1, Ordinanza n. 12721 del 10/05/2023, Rv. 667756 - 01)”.
Tale principio è stato ribadito nell'ordinanza n. 7196/2025 dove si afferma che: “In tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e
pagina 8 di 23 liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del
Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione Europea
(Cass. Sez. 1, 10/05/2023, n. 12721, Rv. 667756 – 01, Sez. 1, Ord. n. 16530 del 23/05/2022 Rv. 664871
– 01). Dunque, la giurisprudenza oramai consolidata è nel senso di ammettere la possibilità di portare in compensazione rispetto al credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), il controcredito per prelievo supplementare relativo alle quote latte”;
- nell'ordinanza n. 22827/2024 la Corte ha precisato che: “Già con l'ordinanza della Sez. 1 dell'11.4.2019 n. 10222 la Cassazione aveva ritenuto la legittimità della compensazione "atecnica" o impropria anche con riferimento alle partite debitorie e creditorie anteriori all'entrata in vigore della legge n. 33 del 2009. Successivamente questa Corte si è pronunciata affrontando funditus la questione con la sentenza della Sez. 1, n. 24325 del 3.11.2020, che ha concluso che in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione Europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cosiddetta compensazione impropria o "atecnica", a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità; a tal fine è stata valorizzata l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali. In tale occasione la Corte ha osservato che i Regolamenti CE n. 1034 del 2008, terzo considerando, e n. 885 del 2006, art.
5-ter, rimettono invero agli Stati membri di accertare il debito "in conformità alla legislazione nazionale"; che a questo accertamento consegue necessariamente la deduzione degli "importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario"; che lo stesso Regolamento del 2008 ha imposto agli Stati membri di "rendere
pagina 9 di 23 obbligatoria l'applicazione di tale modalità (compensatoria) da parte degli Stati membri"; che la legislazione nazionale conferisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte, stabilendo che "l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2, degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero" (L. n. 33 del 2009, art.
8-ter, comma 4; sul punto Sez. Un., n. 25261 del 2009); che la compensazione cosiddetta atecnica o impropria è prevista anche nell'ordinamento nazionale;
che la unicità del rapporto (anche complesso) o l'esistenza di un nesso di accessorietà tra i rapporti, dai quali
i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine, è una caratteristica della compensazione impropria, nella quale la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento contabile del dare e avere, senza bisogno di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, diversamente dalla compensazione propria che postula, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono;
che la necessità che i contrapposti debiti e crediti scaturiscano dal medesimo titolo postulerebbe implicitamente l'esigenza che le obbligazioni per essere compensabili si trovino in relazione di corrispettività, ma tale evenienza è disarmonica con la previsione che la compensazione
(in qualunque forma) si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito (art. 1246 c.c., comma 1); che la questione della impignorabilità del credito degli operatori agricoli ai contributi PAC
(ai sensi del D.L. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5 duodecies, come convertito in legge n. 231 del 2005)
e, quindi, della sua non compensabilità, va risolta osservando che l'art. 1246 c.c., non può operare, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, con riferimento al fenomeno della compensazione impropria, alla quale il meccanismo di cui qui si discute, per la sua specifica connotazione, è più esattamente riconducibile. La Corte ha esaminato anche l'ulteriore argomento secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla data di promulgazione della legge 9.4.2009, n. 33, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, osservando, come rilevato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 25261 del 2009), che a quella data il Registro nazionale dei debiti nel S.I.A.N. (era) già in fatto operativo, risalendo al reg.
CE n. 1663 del 1995, e che la compensazione, attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore, è implicita nel sistema che impone agli
Stati membri di adottare "tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento", ai sensi dell'art.
17 del Reg. CE n. 595 del 2004. Inoltre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria
l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del
pagina 10 di 23 credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara. È stata superata anche l'ulteriore obiezione secondo cui l'organismo pagatore non avrebbe potuto porre in compensazione il debito per prelievo supplementare, poiché debitori del medesimo prelievo sarebbero solo gli Stati membri e non i produttori perché, oltre al citato art. 17 del Reg. CE n. 595 del 2004 (sub 3, 6.1-ee, 9.5), è significativo
l'art. 79 del Reg. CE n. 1234 del 2007, secondo il quale "i produttori sono debitori verso lo stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto (...) per il semplice fatto di avere superato le rispettive quote di cui dispongono". La Corte ha aggiunto ancora, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (a partire dalla sentenza della Terza Sezione n. 487 del 2015, conformi le sentenze n. 186, 188, 202 del 2015 e, della Seconda Sezione, la n. 5692 del 2019), che il regime dei contributi previsto per la PAC costituisce un sistema complesso che prevede l'attribuzione,
a favore degli agricoltori, di diverse forme di aiuto e che, al contempo, pone restrizioni in capo agli stessi e agli Stati membri, affinché siano rispettati i vincoli posti a livello europeo per un corretto sviluppo dell'agricoltura; che il sistema è pensato come un unicum con più attori che agiscono a livelli differenti per perseguire gli obiettivi previsti dal Trattato, in primo luogo, l'Unione Europea e lo Stato membro in qualità di "finanziatori" e, al contempo, di controllori del processo di erogazione dei contributi, in secondo luogo, gli organismi di coordinamento e gli organismi pagatori a livello nazionale e locale e infine, i beneficiari, ovvero gli agricoltori individuali o riuniti in associazioni/cooperative, le imprese agricole, di produzione, trasformazione o commercializzazione;
che i vari soggetti e, in particolare, l'insieme degli organismi nazionali con funzioni di raccordo tra
l'Unione Europea e i beneficiari dei pagamenti devono agire per garantire l'effettività del sistema nel suo complesso e preservare la struttura unica, uniforme e bilanciata della PAC su tutto il territorio europeo;
che a tal fine è fondamentale che gli Stati membri diano una corretta applicazione della disciplina europea in materia di agricoltura ed evitino di frapporre ostacoli alla corretta applicazione delle misure previste da Bruxelles;
che il regime delle quote latte è parte della PAC e costituisce uno dei maggiori titoli di debito che maturano in capo ai produttori agricoli, sicché assume particolare rilievo il tema del recupero delle somme dovute dai produttori di latte a tale titolo;
che i produttori, i quali abbiano contribuito al superamento dei limiti nazionali "sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili" (quinto "considerando" del Reg. CE n. 1788/2003); che l'art. 17 del Reg. CE
n. 595 del 2004 pone a carico degli Stati membri il dovere di adottare "tutte le misure necessarie
pagina 11 di 23 affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento"; che il meccanismo della PAC è invero da lungo tempo consolidato nella legislazione europea ed è previsto da disposizioni ormai risalenti, come i Regolamenti CE n.
1258 e n. 1259 del 1999, n. 1782 e n. 1788 del 2003, n. 796 del 2004 e n. 1290 del 2005; che per la sua peculiare strutturazione, che si fonda su un rapporto unico e prevede un regime unico di pagamenti diretti degli aiuti PAC (domanda unica con cui l'agricoltore può chiedere il pagamento di premi afferenti a più settori di intervento, fascicolo unico aziendale dell'agricoltore che raccoglie l'insieme della documentazione comprovante le informazioni comuni ai diversi procedimenti e relative alla consistenza aziendale di ogni agricoltore, registro nazionale dei debiti per prelievi, cauzioni, pagamenti rimborsati ecc. che l'organismo pagatore è tenuto a riscuotere per conto del e CP_2
FEASR), il meccanismo consente che tali aiuti possano, ad esempio, essere ridotti o esclusi in caso di inosservanza dei doveri o degli oneri imposti a colui che li richiede (artt. 5,6 e 7 del Reg. CE n. 1782 del 2003). La compensazione si pone quindi quale misura comunitaria proprio a tutela del sistema
PAC perché lo finanzia anche mediante il recupero del prelievo supplementare (art. 34 del Reg. CE n.
1290 del 2005); la compensabilità tra aiuti e prelievi di derivazione comunitaria, quale mero accertamento contabile del dare e dell'avere all'interno di un unico rapporto, è dunque connaturata alla struttura stessa della PAC e trova a livello europeo la propria fonte di legittimazione diretta e immediata, per la primazia del diritto europeo, all'interno dei singoli ordinamenti nazionali. Non è ravvisabile dunque alcuna violazione dei principi in tema di compensazione, di cui agli artt. 1241 c.c. e segg., giacché la compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario, è un effetto diretto e naturale conseguenza della normativa europea, insito nel modo stesso con il quale è strutturata ed opera la PAC, implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede al meccanismo delle c.d. quote latte, come individuata dalla Corte di giustizia (sentenza del
25 marzo 2004, C-231/00, C-303/2000 e C451/00) consistente nel "ristabilire l'equilibrio tra la domanda e l'offerto sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera". La compensazione impropria, per sua natura e anche a livello di diritto interno, del resto, costituisce un mero accertamento contabile del dare e dell'avere nell'ambito del medesimo rapporto giuridico e proprio per questo, introducendo una forma di compensazione in deroga all'art.
1246 c.c., è naturaliter connaturata alla configurazione del rapporto unitario nel quale si iscrive, sicché la sua operatività non richiede una espressa e specifica previsione legislativa, sull'erroneo
pagina 12 di 23 presupposto che integri una forma atipica di compensazione in senso stretto non prevista dalla legislazione nazionale, laddove essa garantisca peraltro l'effettività del diritto europeo e il recupero delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare. La tesi a favore della compensazione impropria
(tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte) è quindi effetto di una corretta applicazione del diritto dell'Unione, che vieta alle norme (o a un combinato disposto di norme) nazionali di impedire o ostacolare la corretta attuazione della PAC (di cui l'imposizione del prelievo supplementare costituisce una parte essenziale) o il funzionamento dei meccanismi previsti per conseguire gli scopi della normativa comunitaria;
la compensazione degli importi dovuti per il prelievo supplementare con i contributi PAC rappresenta, infatti, uno dei più efficaci metodi per effettuare il recupero e la sua esclusione comprometterebbe l'effettività del sistema;
l'Unione Europea sarebbe tenuta a corrispondere gli aiuti ascrivibili alla PAC anche ad agricoltori che risultino essere debitori nei suoi confronti per somme ingenti, altrettanto riconducibili alla politica agricola comune, con difficoltà di recupero successivo;
pertanto, per rendere concretamente operante la prevalenza del diritto dell'Unione Europea, gli organi giudiziari, amministrativi e legislativi sono chiamati a valutare se sia possibile fornire una interpretazione delle norme nazionali sopra citate conforme al diritto dell'Unione.
6.6. Tali principi sono stati confermati nella giurisprudenza successiva di questa Corte con la sentenza n. 41593 del 27.12.2021 e con l'ordinanza Sez. 1, n. 16530 del 23.5.2022, oltre che da
Sez. 2, n. 8230 del 14.3.2022, ribadendo che in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o "atecnica", a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità”.
Alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, che questa Corte condivide appieno, deve concludersi che la compensazione atecnica tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte -anche inerenti campagne antecedenti al 2009- è del tutto legittima, sempre che i crediti a titolo di prelievo supplementare possano ritenersi certi e liquidi.
I primi tre motivi e il settimo motivo di appello sono dunque infondati, così come manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante ove si consideri che, come sottolineato dalla Cassazione, la compensazione “atecnica” o “impropria” è connaturata al pagina 13 di 23 sistema della PAC di matrice comunitaria e risponde all'esigenza di garantire l'effettività della relativa disciplina in virtù della primazia del diritto unionale, sancita dagli artt. 117, co. 1, e 11 Cost., che può essere derogata solo in presenza di norme comunitarie che ledono i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o i diritti inalienabili della persona umana (c.d. teoria dei controlimiti elaborata dalla Corte Costituzionale), ovvero in presenza di fattispecie che non si rinvengono nel caso in esame.
4.2. Sulla certezza e liquidità dei crediti per prelievo supplementare opposti in compensazione dalla CP_1
Il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, inerendo tutti la questione dell'asserita non certezza e/o non liquidità dei crediti opposti in compensazione dalla
CP_1
Va anzi tutto confermato che l'ordinanza del GIP di Roma non è di per sé idonea a determinare la necessità di disapplicare la normativa nazionale sul prelievo supplementare. Come evidenziato a più riprese dal Consiglio di Stato e ribadito da ultimo nella sentenza n. 3047/2025, “le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l'attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall'AIMA e poi dall'AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l'onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l'obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati»” per la determinazione del prelievo supplementare qualora, come nel caso di specie, non venga fornita alcuna prova in ordine al concreto impatto delle citate indagini sulla attribuzione delle quote latte e sulla conseguente determinazione del prelievo applicato con riferimento alle campagne lattiere oggetto del presente giudizio.
Ciò detto, il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il requisito della certezza (e della liquidità) del credito vantato dalla sulla scorta delle seguenti argomentazioni. CP_1
Il Tribunale ha innanzi tutto premesso che, in base all'indirizzo della Corte di Cassazione espresso nella sentenza n. 41593/2021 e ribadito nella ordinanza n. 12721/2023, “b) la compensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispetto alla quale la certezza è presupposto della liquidità (cfr. Cass. SU n.
23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.”; c) la verifica della certezza del controcredito è
pagina 14 di 23 oggetto di accertamento in sede giudiziaria, sebbene «L'iscrizione [...] degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli [equivalga]all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero»
(art.
8-ter, comma 4, legge n. 33 del 2009), iscrizione che non esclude evidentemente la possibilità di una contestazione da parte del preteso debitore, a fronte della quale la prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore”; d) al giudice di merito spetta di accertare
l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da AGEA, vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, all'esito di un accertamento dei rapporti di dare e avere risultanti dall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità” (così la sentenza impugnata, pag. 6).
Ciò premesso, il giudice ha rilevato che “Come già precedentemente riportato, la giurisprudenza ha più volte esposto il principio in base al quale l'iscrizione nel Registro nazionale delle somme a titolo di prelievi supplementari autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli
e acquirenti allo Stato (Cass. 41593/2021, Cass. ordinanza 16530/2022). La Corte di legittimità, con sentenza n. 4313/19 - conformemente a quanto rilevato con ordinanza n. 25261/2009 - ha evidenziato che nel SIAN, “secondo quanto chiariscono più circolari dell'AGEA, sono inseriti i soli debiti accertati in via definitiva, con sentenza passata in giudicato, ovvero non più impugnabili in sede giurisdizionale, cui corrispondono crediti dell' di carattere certo, liquido ed esigibile. Non risulta documentato Pt_4
che nella fattispecie in esame vi siano crediti oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale, in giudizi pendenti o definiti con sentenza irrevocabile. Non trovano riscontro le doglianze della società attrice in merito alla carenza di documentazione che garantisca la corretta individuazione del credito.
I docc. 47, 48, 49, 50 della elencano la tipologia dell'importo, l'anno di riferimento, CP_1
l'identificativo del debito. Nel dettaglio delle imputazioni si dà atto di debiti e crediti, procedendo al saldo e si richiamano i casi in cui sono intervenuti decisioni giurisdizionali, con il riconoscimento del conseguente credito. Nella parte dedicata al Dettaglio Beneficiario vengono indicati gli importi oggetto di recupero, l'anno di esercizio, i dati identificativi della domanda e dell'autorizzazione. Non è dirimente la produzione della del 25.10.2023, che fa riferimento ad operazioni di Parte_5
ricalcolo non documentate nella fattispecie in esame;
non risulta inoltre che la sentenza del TAR Lazio
10692/23 si riferisca alle annate oggetto di discussione in questa sede” (così la sentenza impugnata, pagg. 7 e 8; enfasi grafica della redattrice).
Da quanto sopra emerge che la verifica circa la certezza e la liquidità del credito vantato dalla CP_1
è stata condotta dal Tribunale in conformità all'indirizzo ormai consolidato della Corte di Cassazione,
pagina 15 di 23 da ultimo ribadito nella citata ordinanza n. 22827/2024, in forza del quale:
- in linea generale, la legislazione nazionale attribuisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte stabilendo che l'iscrizione nel SIAN “degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero”
(art.
8-ter, co. 4, L. 33/2009), sicché l'iscrizione del debito nel sistema legittima la deduzione delle somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo supplementare poiché il controcredito accertato dall'AGEA è certo, liquido ed esigibile;
- soltanto in caso di contestazione del credito opposto in compensazione, il giudice deve verificare l'esistenza dei presupposti per la compensazione alla luce delle circostanze del caso concreto, e nel caso di specie la certezza e la liquidità del credito era stata contestata dalla in modo Parte_3
del tutto generico, non avendo la stessa né specificamente allegato, né tanto meno provato, quali delle voci di credito evidenziate dalla nei prospetti sub docc. da 47 a 50, erano state oggetto di CP_1
impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.
Infatti, a fronte della copiosa documentazione prodotta in giudizio dalla con la comparsa di CP_1
costituzione, la nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.si è limitata a sostenere Parte_3 che: “Nel caso concreto il credito derivante dall'importo di cui al presunto prelievo supplementare non
è determinato in quanto nella documentazione allegata non sono riportate le campagne lattiere per le quali sarebbero dovute dall'azienda creditrice le somme a titolo di prelievo supplementare. Tale lacuna non permette alla ricorrente di verificare neppure la liquidità e esigibilità del credito asseritamente vantato dall'OPR, avendo l'azienda ricorrente in passato impugnato diversi provvedimenti di imputazione del prelievo supplementare innanzi all'autorità competente, ottenendo dei provvedimenti giudiziari con i quali è stata sospesa l'efficacia esecutiva delle intimazioni di pagamenti, o addirittura annullata, ma il mancato riferimento avversario alle annate interessate alla compensazione impedisce di comprendere se i presunti periodi di riferimento sono coperti dalle sospensive o provvedimenti di annullamento. La documentazione in atti pertanto nulla comprova, dovendosi ritenere del tutto generica e finanche di difficile lettura e interpretazione, con grave violazione del contraddittorio e del diritto di difesa”.
Tali affermazioni sono state smentite dal Tribunale che, con motivazione incensurabile (che infatti non
è stata contestata nella presente sede), ha evidenziato che la documentazione prodotta dalla era CP_1 idonea a consentire l'individuazione del credito vantato dall'Ente, posto che identifica la tipologia dell'importo (capitale o interessi), l'anno di riferimento, l'identificativo del debito, l'intervento di pagina 16 di 23 eventuali decisioni giurisdizionali e il conseguente annullamento o accertamento del credito. Inoltre, con specifico riferimento alle voci di credito relative ai prelievi supplementari, oggetto dei motivi di appello in esame, il doc. 50 prodotto dalla Regione - contenente il dettaglio dei prelievi supplementari imputati alla - individua precisamente le campagne lattiere di riferimento, il momento Parte_3 in cui è stato effettuato l'accertamento del prelievo supplementare dovuto dall'appellante, l'esistenza di eventuali decisioni giurisdizionali che hanno determinato l'annullamento del prelievo e l'ammontare del prelievo riscosso per ogni campagna lattiera.
Ne consegue che la certezza e liquidità del credito compensato dall'AGEA è stata accertata dal primo giudice NON già in virtù della mera iscrizione dei corrispondenti debiti nel SIAN, bensì in ragione del fatto che la non ha ottemperato né all'onere di specifica contestazione (con i Parte_3 conseguenti effetti di cui all'art. 115 c.p.c.), né all'onere, imposto dall'art. 2697 c.c., di dimostrare l'esistenza di circostanze idonee a mettere in discussione detta certezza, ciò nonostante l'odierna appellante avesse a disposizione tutti gli strumenti necessari, anche in virtù del principio della c.d. vicinanza della prova, per allegare e dimostrare la pendenza di contenziosi in relazione agli atti di accertamento del prelievo supplementare oggetto delle compensazioni contestate in giudizio.
Sicché la decisione del Tribunale appare corretta sotto il profilo qui considerato, posto che la certezza e liquidità del credito opposto in compensazione dalla non può essere messa idoneamente in CP_1
dubbio, come vorrebbe l'appellante, semplicemente contestando genericamente la sufficienza dell'iscrizione del debito nel Registro nazionale presso il SIAN, a ciò ostando l'efficacia attribuita dalla normativa italiana all'accertamento espletato dall'AGEA quanto alla debenza e al quantum del prelievo supplementare, con la conseguenza che la compensazione c.d. comunitaria rimane impedita solo qualora sia comprovato che il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato nelle opportune sedi giurisdizionali.
Tale prova, come detto, non è stata fornita dalla nel giudizio di primo grado. Parte_3
Ciò detto, soltanto in questa sede d'appello la ha depositato la sentenza del Tribunale Parte_3 di Cassano d'Adda n. 5/09 e le pronunce del Consiglio di Stato n. 16725/2025 e n. 8633/22, che, secondo la prospettazione dell'appellante, farebbero venir meno “la certezza, liquidità, esigibilità dei crediti accampati da in compensazione”. Controparte_1
Tale produzione documentale è stata contestata dalla che, da un lato, ne ha eccepito la CP_1 inammissibilità per tardività, dall'altro ha evidenziato l'irrilevanza della sentenza del Tribunale di
Cassano d'Adda - che ha accertato il diritto degli attori di quel giudizio di essere integralmente pagati pagina 17 di 23 per le consegne di latte effettuate dall'annata 1995/1996 fino all'annata 2002/2003 - e di quella del
Consiglio di Stato n. 8633/2022 - che ha annullato l'intimazione di pagamento del prelievo supplementare relativo all'anno 2004/2005 - in quanto inerenti a campagne lattiere non oggetto del presente giudizio, che invece – pacificamente e documentalmente- concerne le compensazioni operate con riferimento ai prelievi supplementari accertati per gli anni 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007 e
2007/2008 (docc. 47-50 . Quanto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 16725/2025 - che ha CP_1 confermato l'annullamento dell'intimazione di pagamento del prelievo supplementare per l'anno
2007/2008- ha precisato che l'importo oggetto di compensazione ammonta a complessivi € Parte_6
92.750,24.
Ora, quanto alle sentenze rese dal Tribunale di Cassano d'Adda e dal Consiglio di Stato n. 8633/2022, la Corte osserva che, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla tardività della produzione (le sentenze in parola ben potevano essere depositate entro i termini delle preclusioni istruttorie di primo grado, mentre, lo si ribadisce, l'odierna appellante in primo grado non ha né specificamente allegato, né tanto meno provato, di aver impugnato alcuno degli accertamenti dei prelievi supplementari a suo carico), si tratta di pronunce irrilevanti nel presente giudizio in quanto, come evidenziato dalla stessa hanno ad oggetto campagne lattiere per le quali il prelievo supplementare è stato annullato e CP_1
non è stato posto in compensazione del credito PAC dell'odierna appellante.
Risulta invece rilevante nel presente giudizio la sentenza del Consiglio di Stato n. 16725/2025, che ha annullato in via definitiva il prelievo supplementare a suo tempo accertato a carico dell'odierna appellante per l'annata lattiera 2007/2008: tale sentenza attesta non solo che l'odierna appellante aveva effettivamente impugnato gli atti di intimazione di pagamento relativi al prelievo supplementare per le consegne di latte della campagna 2007/2008, ma soprattutto – e in via definitiva- che il prelievo supplementare addebitato all'odierna appellante per la campagna 2007/2008 era illegittimo perché calcolato in base a norme interne che si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.
Così, in particolare, motiva la sentenza in parola: “con sentenza della II Sezione 13 gennaio 2022, in causa C-377/19,la Corte di Giustizia ha ulteriormente affermato, stavolta con riferimento alle annate lattiere dal 2004-2005 al 2006-2007, il principio per cui “L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n.1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale per effetto della quale beneficiano in via prioritaria della restituzione del prelievo supplementare riscosso pagina 18 di 23 in eccesso i produttori con riferimento ai quali gli acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo”. Resta il problema della campagna 2007-2008, disciplinata dal
Reg. CE1468/2006, per la quale, come sottolineato nella sentenza C-377/19 (v. punto49), vi è la novità costituita dalla lett. (f) dell'art. 16 1 del Reg. CE 595/2004, ossia la possibilità per gli Stati di adottare altri criteri oggettivi, previa consultazione della Commissione. In proposito, appare decisivo il significat oda attribuire all'omessa consultazione. La Commissione, nelle osservazioni formulate in relazione alla causa C-377/19, ha infatti precisato di non aver avuto preventiva comunicazione dei criteri da parte dello Stato italiano. Poiché la consultazione della Commissione sembra descritta come una condizione per l'esercizio del potere di integrazione delle norme europee, si può ritenere che in
Italia anche per la campagna 2007-2008 non fosse consentito escludere dal rimborso del prelievo in eccesso i produttori non in regola con l'obbligo di versamento mensile del prelievo. 11. È pertanto fondata la censura, accolta dal Tar in termini assorbenti, di violazione di legge per la incompatibilità della disciplina introdotta con l'art. 9 del d.l. n. 49 del 2003, convertito nella legge n. 119 del 2003, e della disposizione dell'art. 2 del d.l. n. 157 del 2004, convertito nella legge n. 204 del 2004, che richiama il detto articolo 9, con la disciplina comunitaria applicabile all'annata lattiera in esame (in questo senso già Consiglio di Stato, sez. III, sentenze n. 3961/2022 e n. 8663/2022)”.
La produzione della sentenza deve ritenersi ammissibile, posto che - oltre a non costituire un documento in senso proprio, trattandosi di pronuncia di un'autorità giurisdizionale- si è formata dopo la conclusione del giudizio di primo grado, essendo stata pubblicata il 26 febbraio 2025, dopo la celebrazione dell'udienza ex art. 350 c.p.c. tenutasi nel presente grado di appello.
Ciò detto – ferma comunque restando la correttezza della sentenza di primo grado che, stante la mancata specifica allegazione e dimostrazione, in quella sede, della pendenza del giudizio dinanzi al
TAR e dunque della “incertezza” della voce di
contro
-credito relativa al prelievo supplementare
2007/2008, ha ritenuto certa e liquida anche tale voce di credito- l'annullamento in sede amministrativa del prelievo supplementare per l'anno 2007/2008 applicato all'odierna appellante determina la natura illiquida del relativo credito portato in compensazione dalla CP_1
Ne consegue che la domanda dell'odierna appellante dev'essere parzialmente accolta, dovendosi condannare la a restituire all'appellante l'importo di € 92.750,24 – pari alla somma dei CP_1
“recuperi automatici” (ovvero della compensazione) operati dall'AGEA a titolo di prelievi supplementari per la campagna 2007/2008 e interessi maturati (doc. 50 – la cui illiquidità è CP_1
stata definitivamente accertata in sede amministrativa.
pagina 19 di 23 L'importo di cui l'appellante ha chiesto la restituzione per la campagna lattiera in esame, pari a €
229.594,81, non trova, invece, riscontro nella documentazione agli atti: sia dal doc. 50 cit. – il cui contenuto non è stato contestato dall'odierna appellante – sia dallo stesso doc. 1 prodotto in atti dalla
, emerge invero che il prelievo supplementare accertato dall'AGEA per l'anno Parte_3
2007/2008 è di € 227.123,42 e che tale somma è stata parzialmente riscossa tramite compensazione
(recupero automatico) o altre modalità (recupero non automatico), mentre non è stato ancora riscosso il residuo credito di € 114.837,78 (doc. 50 Regione e doc. 1 ). L'importo relativo alla Parte_3
campagna 2007/2008, che la ha posto in compensazione con il credito per PAC spettante alla CP_1
risulta dunque pari a € 92.750,24. Parte_3
Peraltro l'appellante sostiene che anche tutte le altre somme, relative alle altre campagne lattiere del
2003/2004, 2005/2006 e 2006/2007, poste dalla in compensazione con i propri crediti a titolo CP_1
di PAC, devono ritenersi incerte o comunque illiquide;
ciò in considerazione del contenuto delle sentenze rese dalla CGUE nelle cause C-348/18, C-46/18 e C-377/19, che hanno dichiarato la contrarietà al diritto comunitario (i regolamenti n. 3950/92 e n. 536/93 del Consiglio e i regolamenti n.
1788/2003 del Consiglio e n. 595/2004 della Commissione) delle norme italiane (art. 1, comma 8, d.l.
n. 43/1999 e art. 1, comma 5, d.l. n. 8/2000, nonché l'art. 9 d.l. n. 49/2003 in combinato disposto con l'art. 2, comma 3, d.l. n. 157/2004) che prevedono rispettivamente i) che il prelievo supplementare venga quantificato dopo la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati eseguita per categorie prioritarie e non già, come invece imposto dai regolamenti sopra citati, secondo un criterio paritario e proporzionale e ii) che sanciscono quale criterio per l'individuazione della categoria prioritaria di produttori cui restituire il prelievo riscosso in eccesso quello del regolare versamento mensile del prelievo da parte dell'acquirente; sentenze che dunque imporrebbero a questo giudice ordinario di disapplicare dette norme, con conseguente caducazione di tutti i prelievi calcolati sulla scorta di tali norme ritenute contrarie al diritto comunitario.
Ora, la sentenza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-348/18, riguardando norme interne che sono rimaste in vigore soltanto fino alla campagna lattiera 2002/2003, non può avere avuto alcuna influenza sulla determinazione dei crediti opposti dalla Regione in compensazione nella vertenza che ci occupa, che riguardano, come detto, soltanto le campagne 2003/04, 2005/06 e 2006/07, oltre che la campagna
2007/08 di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato sopra richiamata.
Ciò detto, parte appellante non ha mai neppure dedotto, con riferimento alle campagne 2003/04,
2005/06 e 2006/07 cui si riferiscono le sentenze CGUE rese nelle cause C-46/18 e C-377/19, di essere pagina 20 di 23 rimasta pregiudicata, nel calcolo del prelievo supplementare operato da AGEA nei suoi confronti, dall'illegittima prioritaria restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso ai produttori in riferimento ai quali gli acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo.
La tesi, pertanto, non può essere accolta.
In definitiva – ferma restando la necessità di ritenere incerto e illiquido l'importo di € 92.750,24 relativo alla campagna 2007/2008, che la ha posto in compensazione con il credito per PAC CP_1
spettante alla - non sussistono i presupposti per disporre la disapplicazione degli Parte_3
ulteriori atti di accertamento del prelievo supplementare oggetto del presente giudizio, e ritenere conseguentemente incerte ed illiquide le relative opposte in compensazione da parte della CP_1
Risulta infine irrilevante, ai fini della decisione in ordine alla sussistenza dei requisiti di certezza e liquidità con riferimento ai crediti posti dalla Regione in compensazione a titolo di prelievo supplementare per le annate 2003/2004, 2005/2006 e 2006/2007, la presunta contrarietà al diritto comunitario della normativa italiana sul prelievo supplementare anticipato (da versare su base mensile) introdotta con l'art. 5 del d.l. n. 49/2003.
Come si è detto, infatti, l'AGEA ha da tempo quantificato ed accertato il prelievo supplementare per gli anni 2003/2004, 2005/2006 e 2006/2007 dovuti dalla in via definitiva, senza che Parte_3
l'odierna appellante abbia dimostrato di aver mai contestato le somme accertate nelle sedi opportune e nei tempi previsti dalla legge
Peraltro -premesso che nessuna contrarietà al diritto comunitario è stata riscontrata dalla Corte di
Giustizia circa l'obbligo, introdotto dalla normativa italiana, di versamento anticipato, a cadenza mensile, del prelievo supplementare- tale obbligo di versamento anticipato appare coerente con la normativa comunitaria in materia di quote latte che, a partire dal Reg. CEE 3950/92 (cui è stata data attuazione con l'art. 5 del DL 49/2003), attribuisce alla discrezionalità degli Stati membri stabilire i termini e le modalità con cui devono essere riscossi i prelievi supplementari dovuti annualmente dai produttori eccedentari e, quindi, non esclude la possibilità di imporre il prelievo su base mensile e di restituire in un secondo momento quanto riscosso in eccedenza (come previsto dall'art. 9 d.l. 49/2003).
La previsione in discorso appare, peraltro, ragionevole, proporzionata e idonea rispetto al fine di disincentivare la sovrapproduzione del latte, trattandosi dell'unica misura che - imponendo, sin dal momento della consegna del latte, il pagamento del contributo - impedisce da subito l'acquisizione di qualsiasi vantaggio economico dalla sovrapproduzione.
pagina 21 di 23
5. Conclusioni
In definitiva, stante l'intervenuto definitivo annullamento, da parte del Consiglio di Stato, dell'atto di accertamento del prelievo supplementare relativo all'annata 2007/2008, con conseguente illiquidità della somma a tale titolo posta in compensazione dalla in parziale accoglimento Controparte_1 dell'appello proposto dalla la deve essere condannata a restituire Parte_3 CP_1 all'appellante la somma di € 92.750,24, oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. dalle singole date di compensazione (cfr. pag. 11 del prospetto di cui al doc. 50 CP_1
sino alla domanda e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo.
La sentenza di primo grado dev'essere peraltro confermata in tutte le restanti statuizioni, compresa quella della regolamentazione delle spese di lite, posto che, come si è detto, nell'ambito del giudizio di primo grado l'odierna appellante non aveva in alcun modo dimostrato (ma neppure specificamente allegato) di aver efficacemente contestato la certezza e liquidità del controcredito vantato dalla con l'impugnazione tempestiva dei relativi atti di accertamento e/o intimazione di pagamento. CP_1
Le spese di lite del presente grado d'appello seguono la soccombenza e vanno poste a carico della e liquidate in base al decisum, tenuto conto della non espletata fase di trattazione/istruttoria. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4906/2024, pubblicata in Parte_7
data 9 maggio 2024, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'appello; per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
2) condanna la al versamento in favore dell'appellante dell'importo di € Controparte_1
92.750,24, oltre agli interessi da calcolarsi come in motivazione;
3) respinge le ulteriori domande proposte dall'appellante;
4) conferma la statuizione della sentenza impugnata in merito alle spese di lite di primo grado;
5) condanna la alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite del Controparte_1
presente grado d'appello, che liquida in € 1155,50 per spese ed € 9.991,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali (15%), IVA, se dovuta, e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
pagina 22 di 23 La Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Francesco Distefano
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di MILANO
Quarta Sezione CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Roberta Nunnari Consigliera dott.ssa Cristina Giannelli Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2913/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. Cesare TAPPARO C.F._1
APPELLANTE contro
(P.I. ), con il patrocinio dell'avv. Antonella FARITE Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA
OGGETTO: Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 4906/2024, pubblicata in data 9 maggio 2024; materia: pagamento contributi PAC
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte, respinta ogni contraria istanza e domanda, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto dichiarare nulla e/o riformare in toto la sentenza impugnata,
pagina 1 di 23 respingendo le domande ex adverso proposte in quanto infondate e inammissibili con conseguente accoglimento delle eccezioni e domande proposte dalle odierne appellanti, e quindi:
Nel merito: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma totale della gravata sentenza e per le causali esposte in narrativa, respinta ogni diversa istanza e domanda avversaria condannare
[...]
, al pagamento in favore di parte attrice appellante del somma di Euro 960.964,37 CP_1 Pt_2 oltre a interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo;
spese rifuse per entrambi in gradi di giudizio.
Nel merito in via subordinata: per le causali esposte in narrativa, ridursi la pretesa azionata dall'azienda agricola proporzionalmente e in maniera corrispondente al venir meno del Pt_1 controcredito di prelievo supplementare per la campagna lattiera 2007.2008 posto in compensazione da , pari a € 229.594, 81, per effetto della sentenza n. 16725/25 resa dal Consiglio Controparte_1 di Stato;
nonché in virtù del venir meno dei crediti per le campagne lattiere dal 1997/1996 al
2002/2003, per effetto della sentenza del Tribunale di Cassano n. 15093/23 RG in atti;
dei crediti per le campagne lattiere 2004/2005 in virtù della sentenza resa dal Consiglio di Stato n. 8663/22.”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis,
- respingere il ricorso in appello promosso dalla società e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza n. 4906/24 del 09.05.2024, depositata in data 09.05.24, pronunciata dal Tribunale di Milano, Dott. Nicola Di Plotti, nella causa RG. 38826/2022.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con ogni più ampia riserva di ogni ulteriore deduzione e di richiesta istruttoria.”
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata
Con sentenza n. 4906/2024, pubblicata in data 9 maggio 2024, il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa proposta dalla contro la Parte_3 [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così disponeva: CP_1
1) Rigetta le domande della Parte_3
2) Condanna la alla rifusione delle spese processuali in Parte_3 favore della liquidate in € 25.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese CP_1
generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
2. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la conveniva in giudizio la Parte_3
per sentirla condannare al pagamento dell'importo di € 960.964,37 dovuto a titolo Controparte_1
di contributi comunitari.
La ricorrente allegava di aver presentato ad Agea le domande per l'erogazione dei contributi pagina 2 di 23 all'agricoltura, denominati PAC, per gli anni 2003-2021 e che, nonostante l'accoglimento delle istanze,
i contributi non le erano stati liquidati poiché la aveva compensato il credito vantato dalla CP_1
Società con gli importi dovuti ad Agea a titolo di multe per il superamento delle quote latte, sebbene il credito vantato dalla non fosse liquido ed esigibile e sebbene i contributi dovuti in attuazione CP_1
delle politiche comunitarie non fossero pignorabili, né compensabili.
Per tali motivi chiedeva la corresponsione degli importi illegittimamente compensati.
Si costituiva in giudizio la che, in via preliminare, contestava il quantum richiesto Controparte_1 con il ricorso poiché le compensazioni effettuate per le quote latte ammontavano a € 879.729,84 (dei quali € 89.406,31 già restituiti alla ricorrente), e non a € 960.964,37, e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso in ragione della legittimità della compensazione atecnica operata dall'ente.
Con provvedimento del 15.3.2023 il giudice disponeva il mutamento del rito e, all'esito della fase di trattazione, rimetteva la causa in decisione.
Con sentenza n. 4906/2024, pubblicata in data 9 maggio 2024, il Tribunale respingeva la domanda proposta dalla per i seguenti motivi: Parte_3
- la compensazione atecnica operata dalla era del tutto legittima poiché, per Controparte_1
pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione (ribadita di recente con ordinanza n.16530/2022), in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla
Politica agricola comune (PAC) e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cosiddetta compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito incensurabile in sede di legittimità, dovendosi considerare l'unitarietà del rapporto in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell'Unione la cui primazia all'interno degli Stati membri richiede l'interpretazione conforme delle norme nazionali;
- il requisito della certezza e liquidità del credito opposto in compensazione dalla era CP_1
soddisfatto dalla iscrizione, nel Registro nazionale, delle somme dovute a titolo di prelievi supplementari, iscrizione che, per costante giurisprudenza, autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai crediti spettanti ai produttori agricoli (Cass. 41593/2021, Cass. 16530/2022), atteso pagina 3 di 23 che, come evidenziato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 4313/19, nel SIAN (ovvero il Sistema
Informativo Agricolo Nazionale) “sono inseriti i soli debiti accertati in via definitiva, con sentenza passata in giudicato, ovvero non più impugnabili in sede giurisdizionale, cui corrispondono crediti dell'Agenzia di carattere certo, liquido ed esigibile” e nel caso di specie non era stata documentata l'esistenza di crediti oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale, o di giudizi pendenti o definiti con sentenza irrevocabile. Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalla , i documenti Parte_3
prodotti dalla (docc. 47-50) risultavano idonei alla individuazione del credito vantato dall'ente CP_1
e delle sue caratteristiche;
la Circolare AGEA del 25.10.2023 invocata dalla Società era irrilevante poiché inerente ad operazioni di ricalcolo degli importi dovuti per il superamento delle quote latte che non erano state documentate nella fattispecie in esame;
del pari irrilevante era la sentenza del TAR
Lazio 10692/23 poiché non risultava inerente alle annate oggetto del contenzioso.
3. Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la chiedendone l'integrale riforma. Parte_3
In particolare:
I. Con i primi tre motivi l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la compensazione atecnica operata da AGEA tra i prelievi supplementari e i contributi PAC.
Sul punto l'appellante sostiene che: il diritto alla PAC sarebbe inoppugnabile come risulterebbe dal fatto che, pur essendo consentita la costituzione in pegno dei diritti all'aiuto, tali diritti sarebbero sottratti al soddisfacimento della generalità dei creditori dell'agricoltore poiché la normativa (art. 3, co.
5-duodecies, DL 182/2005) esclude la possibilità di sottoporli a sequestro, pignoramento o a provvedimenti cautelari, sicché la compensazione non potrebbe operare in virtù del limite previsto dall'art. 1246, n. 3, c.c.; la decisione del primo giudice si baserebbe su di una pronuncia isolata della
Cassazione (Cass. n. 24325/2020) superata da successive sentenze, quale quella della Corte d'Appello di Milano n. 3287/2022, per le quali l'iscrizione contabile del c.d. prelievo supplementare sul latte
(equiparata ex lege alla iscrizione a ruolo) avrebbe solo “la finalità di precostituire un titolo esecutivo stragiudiziale in favore dell'Amministrazione” e sarebbe sempre soggetta a un definitivo accertamento;
la compensazione atecnica tra prelievi supplementari insoluti e contributi PAC sarebbe stata introdotta dall'Accordo Stato Regioni del 14.12.2006, ovvero da una fonte normativa non primaria che, come tale, non può prevalere sulle disposizioni di cui all'art. 1246 c.c.; la legittimità della compensazione atecnica non potrebbe discendere dalla previsione di cui all'art. 3, co. 5-duodecies, DL 182/2005
(convertito dalla L. 231/2005) - che prevede l'impignorabilità e la non sequestrabilità dei contributi pagina 4 di 23 PAC “tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze” - poiché le pretese creditorie dell'AGEA sulle quote latte non potrebbero essere qualificate come “pagamenti indebiti”, se non altro perché tali pretese sarebbero, “nella quasi integralità”, oggetto di vertenze giudiziali sulla loro certezza e liquidità; l'art. 5-ter del Reg. UE
1034/2008 e l'art. 28 del Reg. UE 908/2014 (in base ai quali: “Fatte salve eventuali altre misure di esecuzione previste dalla legislazione nazionale, gli Stati membri deducono gli importi dei debiti in essere di un beneficiario, accertati in conformità della legislazione nazionale, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario effettuati dall'organismo pagatore responsabile del recupero del debito dello stesso beneficiario”) sarebbero stati citati impropriamente dal primo giudice poiché tali previsioni non imporrebbero a uno Stato membro l'obbligo di operare la compensazione tra debiti e crediti dei beneficiari dei contributi PAC, bensì solo una facoltà, e comunque tali disposizioni si riferirebbero esclusivamente ai contributi indebitamente percepiti dai beneficiari, contributi nel cui ambito non rientrerebbero i prelievi supplementari relativi alle quote latte;
la compensazione atecnica tra contributi PAC e prelievi per quote latte sarebbe incostituzionale poiché determinerebbe una sostanziale disapplicazione dell'art. 1246, commi 1 e 3, c.c. in violazione degli artt. 3, 24 e 41 Cost., e costituirebbe comunque una violazione dell'art. 3, co. 5-duodecies, DL 182/2005.
II. Con il quarto motivo l'appellante evidenzia che l'assenza del requisito della “certezza” nelle voci di credito opposte in compensazione dalla si ricava anche dall'inattendibilità del sistema CP_1
nazionale di contingentamento delle quote latte - in quanto basato su dati inesatti e, come tali, inidonei ad attestare il superamento del quantitativo globale di produzione lattiera (QGG) assegnato allo Stato italiano e a legittimare la compensazione disposta da AGEA per il superamento individuale della quota latte (QRI) – ciò che avrebbe dovuto condurre alla disapplicazione della normativa italiana sul prelievo supplementare per contrasto con la normativa europea. Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe erronea anche nella parte in cui avrebbe ritenuto non pertinenti gli esiti del procedimento penale sfociato nella ordinanza del GIP di Roma del 05/06/2019, che avrebbe accertato la non correttezza delle modalità di calcolo del prelievo supplementare operato nel corso degli anni. L'appellante contesta altresì la sentenza nella parte in cui il primo giudice avrebbe ritenuto che la definitività del credito vantato da
AGEA sarebbe “data dall'iscrizione nel registro nazionale debiti del SIAN” che, ai sensi dell'art. 8-ter del DL 5/2009 (convertito dalla L. 33/2009), equivale all'iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero, quando invece l'iscrizione del debito nel registro SIAN avrebbe valore solo ai fini esecutivi e prescinderebbe dal successivo e definitivo accertamento del debito.
pagina 5 di 23 In definitiva, il contributo PAC non sarebbe estinguibile per compensazione con un credito che non è caratterizzato in alcun modo dal requisito della certezza.
Né la certezza del controcredito opposto in compensazione dalla potrebbe derivare, come CP_1
invece erroneamente affermato dal primo giudice, dalla circostanza che la non sarebbe Parte_3 stata in grado di provare l'avvenuta contestazione in sede giurisdizionale dei provvedimenti di intimazione di pagamento del prelievo supplementare rivolti nei suoi confronti, e che dunque l'iscrizione dei crediti nel SIAN sarebbe indice della loro certezza e liquidità. Infatti, l'onere di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato dalla sarebbe nel caso di specie CP_1
soddisfatto, avendo la contestato che la mera iscrizione del credito nel registro SIAN Parte_3
sia circostanza idonea e sufficiente a rendere certo il predetto credito.
Peraltro, la certezza e liquidità dei crediti opposti in compensazione dalla sarebbe smentita CP_1 dalle azioni promosse dall'appellante dinanzi alla giurisdizione amministrativa avverso le intimazioni di pagamento notificate da AGEA, nonché dalla sentenza del Tribunale di Cassano d'Adda n. 5/09, passata in giudicato, che avrebbe accertato il diritto dell'appellante di essere integralmente pagata per le consegne di latte effettuate dall'annata 1995/1996 fino all'annata 2002/2003 ed inibito l'AGEA dal richiedere il versamento delle somme a titolo di prelievo supplementare
III. Con il quinto motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe affermato che le sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE (rispettivamente datate 27.06.2019,
11.09.2019 e 17.01.2022) - che hanno dichiarato la non conformità al diritto unionale delle disposizioni normative italiane in materia di prelievo supplementare - non comportano il venir meno dei presupposti per la compensazione del credito vantato dalla poiché tali sentenze avrebbero ad oggetto le CP_1
campagne lattiero-casearie sino a quella del 2003-2004 e la loro portata retroattiva non potrebbe travolgere situazioni giuridiche esaurite, se non minando la certezza e stabilità dei rapporti.
Ad avviso dell'appellante tale assunto non può essere condiviso perché il giudice amministrativo avrebbe in più occasioni censurato le modalità con le quali AGEA aveva quantificato il prelievo supplementare, utilizzando metodi in contrasto con il diritto comunitario. Nel caso di specie i prelievi supplementari imputati all'appellante – e fatti oggetto di pretesa compensazione atecnica - non sarebbero stati calcolati nel rispetto di quanto affermato nelle sentenze della Corte di Giustizia e tale doglianza potrebbe essere fatta valere per la prima volta in sede di appello, come affermato dal
Consiglio di Stato nelle sentenze n. 1311/2021, n. 1321/2021 e n. 3254/2022. Inoltre, l'appellante ha evidenziato che con la sentenza n. 1321/2021 il Consiglio di Stato ha “annullato in via definitiva le pagina 6 di 23 campagne produttive lattiere e i relativi prelievi supplementari per gli anni 1997/1998, 1998/1999,
1999/2000 e 2000/2001”.
IV. Con il sesto motivo l'appellante sostiene che la normativa italiana sul versamento mensile del prelievo supplementare, nel prevedere l'obbligatorietà di tale versamento a prescindere dall'accertamento circa l'intervenuto superamento del quantitativo globale garantito assegnato allo
Stato membro, si pone in contrasto con il diritto comunitario (i.e. Reg. CE 1788/2003) e, pertanto, deve essere disapplicata con conseguente illegittimità delle compensazioni operate da AGEA.
V. Con il settimo motivo si contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile la compensazione impropria alle campagne lattiere antecedenti all'entrata in vigore della L. 33/2009, istitutiva del Registro nazionale debitori, mediante il richiamo al risalente ed abrogato Reg. CE n.
1663/1995.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità della produzione in Controparte_1
giudizio della sentenza del Tribunale di Cassano, in quanto volta a fornire la prova dell'assenza di certezza del credito compensato, che l'attore avrebbe dovuto documentare nel giudizio di primo grado ex art. 2697 c.c., e chiedendo il rigetto del gravame.
Con le note di precisazione delle conclusioni l'appellante ha depositato in giudizio le sentenze n.
16725/2025 e n. 8633/22 con cui il Consiglio di Stato ha, rispettivamente, confermato l'annullamento delle intimazioni di pagamento del prelievo supplementare per l'anno 2007/2008 e annullato le intimazioni di pagamento relative all'anno 2004/2005. Sulla scorta di tali precedenti l'appellante ha, quindi, chiesto in via subordinata di ridurre la domanda di pagamento dei contributi PAC “in maniera corrispondente al venir meno del controcredito di prelievo supplementare per la campagna lattiera
2007.2008 posto in compensazione da , pari a € 229.594,81, per effetto della Controparte_1
sentenza n. 16725/25 resa dal Consiglio di Stato;
nonché in virtù del venir meno dei crediti per le campagne lattiere dal 1997/1996 al 2002/2003, per effetto della sentenza del Tribunale di Cassano n.
15093/23 RG in atti;
dei crediti per le campagne lattiere 2004/2005 in virtù della sentenza resa dal
Consiglio di Stato n. 8663/22”.
La a sua volta, in sede di comparsa conclusionale ha: eccepito la inammissibilità per tardività CP_1
della produzione delle sentenze del Consiglio di Stato, in quanto finalizzata a colmare lacune probatorie cristallizzate nel giudizio di primo grado;
evidenziato l'irrilevanza, in ogni caso, delle sentenze del Tribunale di Cassano e del Consiglio di Stato n. 8633/2022, in quanto relative a pagina 7 di 23 campagne lattiere non oggetto del presente contenzioso;
precisato che l'importo delle compensazioni effettuate da AGEA sulla campagna lattiera 2007/2008 (oggetto della sentenza del Consiglio di Stato n.
16725/25) è di € 92.750,24 e non già di € 229.594,81, come dichiarato dall'appellante.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
4. Decisione
4.1. Sulla legittimità della compensazione atecnica.
Quanto ai primi tre motivi e al settimo motivo di appello, qui trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, si evidenzia che la compensazione c.d. “impropria” o “atecnica” tra contributi
PAC e debiti dell'agricoltore, ivi inclusi gli importi dovuti a titolo di prelievi supplementari imposti agli allevatori eccedentari per le quote latte, è stata ritenuta legittima dalla Cassazione con una serie di sentenze/ordinanze e, in ultimo, con le ordinanze nn. 5672/2024, 22827/2024 e 7196/2025.
In particolare:
- nell'ordinanza n. 5672/2024 la Corte ha evidenziato che “in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune
(Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando
l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali (Sez.
1, Sentenza n. 24325 del 03/11/2020, Rv. 659653 - 01; in termini, tra le altre, Sez. 1, Ordinanza n.
16530 del 23/05/2022, Rv. 664871 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 8230 del 14/03/2022, Rv. 664238 - 01;
Sez. 1, Ordinanza n. 12721 del 10/05/2023, Rv. 667756 - 01)”.
Tale principio è stato ribadito nell'ordinanza n. 7196/2025 dove si afferma che: “In tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e
pagina 8 di 23 liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema Pac, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del
Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della Pac, come configurato dal diritto dell'Unione Europea
(Cass. Sez. 1, 10/05/2023, n. 12721, Rv. 667756 – 01, Sez. 1, Ord. n. 16530 del 23/05/2022 Rv. 664871
– 01). Dunque, la giurisprudenza oramai consolidata è nel senso di ammettere la possibilità di portare in compensazione rispetto al credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), il controcredito per prelievo supplementare relativo alle quote latte”;
- nell'ordinanza n. 22827/2024 la Corte ha precisato che: “Già con l'ordinanza della Sez. 1 dell'11.4.2019 n. 10222 la Cassazione aveva ritenuto la legittimità della compensazione "atecnica" o impropria anche con riferimento alle partite debitorie e creditorie anteriori all'entrata in vigore della legge n. 33 del 2009. Successivamente questa Corte si è pronunciata affrontando funditus la questione con la sentenza della Sez. 1, n. 24325 del 3.11.2020, che ha concluso che in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione Europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cosiddetta compensazione impropria o "atecnica", a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità; a tal fine è stata valorizzata l'unitarietà del rapporto, in base al quale il regime delle quote latte è parte integrante del sistema PAC, il cui corretto funzionamento complessivo postula l'effettività del recupero delle somme dovute dai produttori di latte che abbiano superato i limiti nazionali, mediante la previa verifica del Registro nazionale previsto dalla legge, nel quale sono inseriti i debiti e crediti dell'agricoltore, la cui compensazione è connaturata al sistema della PAC, come configurato dal diritto dell'Unione, la cui primazia all'interno degli Stati membri postula l'interpretazione conforme delle norme nazionali. In tale occasione la Corte ha osservato che i Regolamenti CE n. 1034 del 2008, terzo considerando, e n. 885 del 2006, art.
5-ter, rimettono invero agli Stati membri di accertare il debito "in conformità alla legislazione nazionale"; che a questo accertamento consegue necessariamente la deduzione degli "importi da recuperare dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario"; che lo stesso Regolamento del 2008 ha imposto agli Stati membri di "rendere
pagina 9 di 23 obbligatoria l'applicazione di tale modalità (compensatoria) da parte degli Stati membri"; che la legislazione nazionale conferisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte, stabilendo che "l'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2, degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero" (L. n. 33 del 2009, art.
8-ter, comma 4; sul punto Sez. Un., n. 25261 del 2009); che la compensazione cosiddetta atecnica o impropria è prevista anche nell'ordinamento nazionale;
che la unicità del rapporto (anche complesso) o l'esistenza di un nesso di accessorietà tra i rapporti, dai quali
i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine, è una caratteristica della compensazione impropria, nella quale la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento contabile del dare e avere, senza bisogno di apposita domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione, diversamente dalla compensazione propria che postula, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono;
che la necessità che i contrapposti debiti e crediti scaturiscano dal medesimo titolo postulerebbe implicitamente l'esigenza che le obbligazioni per essere compensabili si trovino in relazione di corrispettività, ma tale evenienza è disarmonica con la previsione che la compensazione
(in qualunque forma) si verifica qualunque sia il titolo dell'uno o dell'altro debito (art. 1246 c.c., comma 1); che la questione della impignorabilità del credito degli operatori agricoli ai contributi PAC
(ai sensi del D.L. n. 182 del 2005, art. 3, comma 5 duodecies, come convertito in legge n. 231 del 2005)
e, quindi, della sua non compensabilità, va risolta osservando che l'art. 1246 c.c., non può operare, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, con riferimento al fenomeno della compensazione impropria, alla quale il meccanismo di cui qui si discute, per la sua specifica connotazione, è più esattamente riconducibile. La Corte ha esaminato anche l'ulteriore argomento secondo cui la compensazione sarebbe astrattamente consentita soltanto per i crediti relativi alle annate agrarie successive alla data di promulgazione della legge 9.4.2009, n. 33, istitutiva del Registro nazionale dei debiti, osservando, come rilevato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 25261 del 2009), che a quella data il Registro nazionale dei debiti nel S.I.A.N. (era) già in fatto operativo, risalendo al reg.
CE n. 1663 del 1995, e che la compensazione, attuata mediante il meccanismo di deduzione degli importi a debito dai futuri pagamenti a favore del debitore, è implicita nel sistema che impone agli
Stati membri di adottare "tutte le misure necessarie affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento", ai sensi dell'art.
17 del Reg. CE n. 595 del 2004. Inoltre, come nella compensazione propria, anche in quella impropria
l'accertamento della coesistenza dei rispettivi crediti va operata al momento della liquidazione del
pagina 10 di 23 credito opposto in compensazione, con la conseguenza che i relativi effetti si verificano dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che la dichiara. È stata superata anche l'ulteriore obiezione secondo cui l'organismo pagatore non avrebbe potuto porre in compensazione il debito per prelievo supplementare, poiché debitori del medesimo prelievo sarebbero solo gli Stati membri e non i produttori perché, oltre al citato art. 17 del Reg. CE n. 595 del 2004 (sub 3, 6.1-ee, 9.5), è significativo
l'art. 79 del Reg. CE n. 1234 del 2007, secondo il quale "i produttori sono debitori verso lo stato membro del pagamento del contributo al prelievo sulle eccedenze dovuto (...) per il semplice fatto di avere superato le rispettive quote di cui dispongono". La Corte ha aggiunto ancora, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (a partire dalla sentenza della Terza Sezione n. 487 del 2015, conformi le sentenze n. 186, 188, 202 del 2015 e, della Seconda Sezione, la n. 5692 del 2019), che il regime dei contributi previsto per la PAC costituisce un sistema complesso che prevede l'attribuzione,
a favore degli agricoltori, di diverse forme di aiuto e che, al contempo, pone restrizioni in capo agli stessi e agli Stati membri, affinché siano rispettati i vincoli posti a livello europeo per un corretto sviluppo dell'agricoltura; che il sistema è pensato come un unicum con più attori che agiscono a livelli differenti per perseguire gli obiettivi previsti dal Trattato, in primo luogo, l'Unione Europea e lo Stato membro in qualità di "finanziatori" e, al contempo, di controllori del processo di erogazione dei contributi, in secondo luogo, gli organismi di coordinamento e gli organismi pagatori a livello nazionale e locale e infine, i beneficiari, ovvero gli agricoltori individuali o riuniti in associazioni/cooperative, le imprese agricole, di produzione, trasformazione o commercializzazione;
che i vari soggetti e, in particolare, l'insieme degli organismi nazionali con funzioni di raccordo tra
l'Unione Europea e i beneficiari dei pagamenti devono agire per garantire l'effettività del sistema nel suo complesso e preservare la struttura unica, uniforme e bilanciata della PAC su tutto il territorio europeo;
che a tal fine è fondamentale che gli Stati membri diano una corretta applicazione della disciplina europea in materia di agricoltura ed evitino di frapporre ostacoli alla corretta applicazione delle misure previste da Bruxelles;
che il regime delle quote latte è parte della PAC e costituisce uno dei maggiori titoli di debito che maturano in capo ai produttori agricoli, sicché assume particolare rilievo il tema del recupero delle somme dovute dai produttori di latte a tale titolo;
che i produttori, i quali abbiano contribuito al superamento dei limiti nazionali "sono debitori verso lo Stato membro del pagamento del loro contributo al prelievo dovuto soltanto per il superamento dei rispettivi quantitativi di riferimento disponibili" (quinto "considerando" del Reg. CE n. 1788/2003); che l'art. 17 del Reg. CE
n. 595 del 2004 pone a carico degli Stati membri il dovere di adottare "tutte le misure necessarie
pagina 11 di 23 affinché l'imposizione del prelievo venga effettuata correttamente e si ripercuota sui produttori che hanno contribuito al superamento"; che il meccanismo della PAC è invero da lungo tempo consolidato nella legislazione europea ed è previsto da disposizioni ormai risalenti, come i Regolamenti CE n.
1258 e n. 1259 del 1999, n. 1782 e n. 1788 del 2003, n. 796 del 2004 e n. 1290 del 2005; che per la sua peculiare strutturazione, che si fonda su un rapporto unico e prevede un regime unico di pagamenti diretti degli aiuti PAC (domanda unica con cui l'agricoltore può chiedere il pagamento di premi afferenti a più settori di intervento, fascicolo unico aziendale dell'agricoltore che raccoglie l'insieme della documentazione comprovante le informazioni comuni ai diversi procedimenti e relative alla consistenza aziendale di ogni agricoltore, registro nazionale dei debiti per prelievi, cauzioni, pagamenti rimborsati ecc. che l'organismo pagatore è tenuto a riscuotere per conto del e CP_2
FEASR), il meccanismo consente che tali aiuti possano, ad esempio, essere ridotti o esclusi in caso di inosservanza dei doveri o degli oneri imposti a colui che li richiede (artt. 5,6 e 7 del Reg. CE n. 1782 del 2003). La compensazione si pone quindi quale misura comunitaria proprio a tutela del sistema
PAC perché lo finanzia anche mediante il recupero del prelievo supplementare (art. 34 del Reg. CE n.
1290 del 2005); la compensabilità tra aiuti e prelievi di derivazione comunitaria, quale mero accertamento contabile del dare e dell'avere all'interno di un unico rapporto, è dunque connaturata alla struttura stessa della PAC e trova a livello europeo la propria fonte di legittimazione diretta e immediata, per la primazia del diritto europeo, all'interno dei singoli ordinamenti nazionali. Non è ravvisabile dunque alcuna violazione dei principi in tema di compensazione, di cui agli artt. 1241 c.c. e segg., giacché la compensazione impropria tra aiuti e prelievi, nell'ambito del medesimo rapporto unitario, è un effetto diretto e naturale conseguenza della normativa europea, insito nel modo stesso con il quale è strutturata ed opera la PAC, implicando un mero accertamento contabile del dare e dell'avere, che efficacemente attua e soddisfa il sistema del prelievo supplementare e la ratio che presiede al meccanismo delle c.d. quote latte, come individuata dalla Corte di giustizia (sentenza del
25 marzo 2004, C-231/00, C-303/2000 e C451/00) consistente nel "ristabilire l'equilibrio tra la domanda e l'offerto sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera". La compensazione impropria, per sua natura e anche a livello di diritto interno, del resto, costituisce un mero accertamento contabile del dare e dell'avere nell'ambito del medesimo rapporto giuridico e proprio per questo, introducendo una forma di compensazione in deroga all'art.
1246 c.c., è naturaliter connaturata alla configurazione del rapporto unitario nel quale si iscrive, sicché la sua operatività non richiede una espressa e specifica previsione legislativa, sull'erroneo
pagina 12 di 23 presupposto che integri una forma atipica di compensazione in senso stretto non prevista dalla legislazione nazionale, laddove essa garantisca peraltro l'effettività del diritto europeo e il recupero delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare. La tesi a favore della compensazione impropria
(tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte) è quindi effetto di una corretta applicazione del diritto dell'Unione, che vieta alle norme (o a un combinato disposto di norme) nazionali di impedire o ostacolare la corretta attuazione della PAC (di cui l'imposizione del prelievo supplementare costituisce una parte essenziale) o il funzionamento dei meccanismi previsti per conseguire gli scopi della normativa comunitaria;
la compensazione degli importi dovuti per il prelievo supplementare con i contributi PAC rappresenta, infatti, uno dei più efficaci metodi per effettuare il recupero e la sua esclusione comprometterebbe l'effettività del sistema;
l'Unione Europea sarebbe tenuta a corrispondere gli aiuti ascrivibili alla PAC anche ad agricoltori che risultino essere debitori nei suoi confronti per somme ingenti, altrettanto riconducibili alla politica agricola comune, con difficoltà di recupero successivo;
pertanto, per rendere concretamente operante la prevalenza del diritto dell'Unione Europea, gli organi giudiziari, amministrativi e legislativi sono chiamati a valutare se sia possibile fornire una interpretazione delle norme nazionali sopra citate conforme al diritto dell'Unione.
6.6. Tali principi sono stati confermati nella giurisprudenza successiva di questa Corte con la sentenza n. 41593 del 27.12.2021 e con l'ordinanza Sez. 1, n. 16530 del 23.5.2022, oltre che da
Sez. 2, n. 8230 del 14.3.2022, ribadendo che in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (PAC), ed i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte, è ammissibile la cd. compensazione impropria o "atecnica", a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valutazione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità”.
Alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, che questa Corte condivide appieno, deve concludersi che la compensazione atecnica tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi PAC e i debiti dello stesso per prelievo supplementare relativo alle quote latte -anche inerenti campagne antecedenti al 2009- è del tutto legittima, sempre che i crediti a titolo di prelievo supplementare possano ritenersi certi e liquidi.
I primi tre motivi e il settimo motivo di appello sono dunque infondati, così come manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante ove si consideri che, come sottolineato dalla Cassazione, la compensazione “atecnica” o “impropria” è connaturata al pagina 13 di 23 sistema della PAC di matrice comunitaria e risponde all'esigenza di garantire l'effettività della relativa disciplina in virtù della primazia del diritto unionale, sancita dagli artt. 117, co. 1, e 11 Cost., che può essere derogata solo in presenza di norme comunitarie che ledono i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o i diritti inalienabili della persona umana (c.d. teoria dei controlimiti elaborata dalla Corte Costituzionale), ovvero in presenza di fattispecie che non si rinvengono nel caso in esame.
4.2. Sulla certezza e liquidità dei crediti per prelievo supplementare opposti in compensazione dalla CP_1
Il quarto, il quinto e il sesto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, inerendo tutti la questione dell'asserita non certezza e/o non liquidità dei crediti opposti in compensazione dalla
CP_1
Va anzi tutto confermato che l'ordinanza del GIP di Roma non è di per sé idonea a determinare la necessità di disapplicare la normativa nazionale sul prelievo supplementare. Come evidenziato a più riprese dal Consiglio di Stato e ribadito da ultimo nella sentenza n. 3047/2025, “le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l'attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall'AIMA e poi dall'AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l'onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l'obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati»” per la determinazione del prelievo supplementare qualora, come nel caso di specie, non venga fornita alcuna prova in ordine al concreto impatto delle citate indagini sulla attribuzione delle quote latte e sulla conseguente determinazione del prelievo applicato con riferimento alle campagne lattiere oggetto del presente giudizio.
Ciò detto, il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente il requisito della certezza (e della liquidità) del credito vantato dalla sulla scorta delle seguenti argomentazioni. CP_1
Il Tribunale ha innanzi tutto premesso che, in base all'indirizzo della Corte di Cassazione espresso nella sentenza n. 41593/2021 e ribadito nella ordinanza n. 12721/2023, “b) la compensazione impropria o atecnica presuppone pur sempre che il credito opposto sia certo, analogamente alla compensazione propria rispetto alla quale la certezza è presupposto della liquidità (cfr. Cass. SU n.
23225 del 2016) che è requisito (unitamente all'esigibilità) dell'opponibilità del controcredito in sede giudiziaria, ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c.”; c) la verifica della certezza del controcredito è
pagina 14 di 23 oggetto di accertamento in sede giudiziaria, sebbene «L'iscrizione [...] degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli [equivalga]all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero»
(art.
8-ter, comma 4, legge n. 33 del 2009), iscrizione che non esclude evidentemente la possibilità di una contestazione da parte del preteso debitore, a fronte della quale la prova della certezza del controcredito deve essere fornita dall'ente creditore”; d) al giudice di merito spetta di accertare
l'esistenza, se contestata, del controcredito invocato da AGEA, vale a dire la certezza dell'esistenza di quest'ultimo, all'esito di un accertamento dei rapporti di dare e avere risultanti dall'apposito registro, sulla base di apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità” (così la sentenza impugnata, pag. 6).
Ciò premesso, il giudice ha rilevato che “Come già precedentemente riportato, la giurisprudenza ha più volte esposto il principio in base al quale l'iscrizione nel Registro nazionale delle somme a titolo di prelievi supplementari autorizza la deduzione delle somme dovute a detto titolo dai produttori agricoli
e acquirenti allo Stato (Cass. 41593/2021, Cass. ordinanza 16530/2022). La Corte di legittimità, con sentenza n. 4313/19 - conformemente a quanto rilevato con ordinanza n. 25261/2009 - ha evidenziato che nel SIAN, “secondo quanto chiariscono più circolari dell'AGEA, sono inseriti i soli debiti accertati in via definitiva, con sentenza passata in giudicato, ovvero non più impugnabili in sede giurisdizionale, cui corrispondono crediti dell' di carattere certo, liquido ed esigibile. Non risulta documentato Pt_4
che nella fattispecie in esame vi siano crediti oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale, in giudizi pendenti o definiti con sentenza irrevocabile. Non trovano riscontro le doglianze della società attrice in merito alla carenza di documentazione che garantisca la corretta individuazione del credito.
I docc. 47, 48, 49, 50 della elencano la tipologia dell'importo, l'anno di riferimento, CP_1
l'identificativo del debito. Nel dettaglio delle imputazioni si dà atto di debiti e crediti, procedendo al saldo e si richiamano i casi in cui sono intervenuti decisioni giurisdizionali, con il riconoscimento del conseguente credito. Nella parte dedicata al Dettaglio Beneficiario vengono indicati gli importi oggetto di recupero, l'anno di esercizio, i dati identificativi della domanda e dell'autorizzazione. Non è dirimente la produzione della del 25.10.2023, che fa riferimento ad operazioni di Parte_5
ricalcolo non documentate nella fattispecie in esame;
non risulta inoltre che la sentenza del TAR Lazio
10692/23 si riferisca alle annate oggetto di discussione in questa sede” (così la sentenza impugnata, pagg. 7 e 8; enfasi grafica della redattrice).
Da quanto sopra emerge che la verifica circa la certezza e la liquidità del credito vantato dalla CP_1
è stata condotta dal Tribunale in conformità all'indirizzo ormai consolidato della Corte di Cassazione,
pagina 15 di 23 da ultimo ribadito nella citata ordinanza n. 22827/2024, in forza del quale:
- in linea generale, la legislazione nazionale attribuisce all'amministrazione il potere di accertare unilateralmente il debito per quote latte stabilendo che l'iscrizione nel SIAN “degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero”
(art.
8-ter, co. 4, L. 33/2009), sicché l'iscrizione del debito nel sistema legittima la deduzione delle somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo supplementare poiché il controcredito accertato dall'AGEA è certo, liquido ed esigibile;
- soltanto in caso di contestazione del credito opposto in compensazione, il giudice deve verificare l'esistenza dei presupposti per la compensazione alla luce delle circostanze del caso concreto, e nel caso di specie la certezza e la liquidità del credito era stata contestata dalla in modo Parte_3
del tutto generico, non avendo la stessa né specificamente allegato, né tanto meno provato, quali delle voci di credito evidenziate dalla nei prospetti sub docc. da 47 a 50, erano state oggetto di CP_1
impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.
Infatti, a fronte della copiosa documentazione prodotta in giudizio dalla con la comparsa di CP_1
costituzione, la nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.si è limitata a sostenere Parte_3 che: “Nel caso concreto il credito derivante dall'importo di cui al presunto prelievo supplementare non
è determinato in quanto nella documentazione allegata non sono riportate le campagne lattiere per le quali sarebbero dovute dall'azienda creditrice le somme a titolo di prelievo supplementare. Tale lacuna non permette alla ricorrente di verificare neppure la liquidità e esigibilità del credito asseritamente vantato dall'OPR, avendo l'azienda ricorrente in passato impugnato diversi provvedimenti di imputazione del prelievo supplementare innanzi all'autorità competente, ottenendo dei provvedimenti giudiziari con i quali è stata sospesa l'efficacia esecutiva delle intimazioni di pagamenti, o addirittura annullata, ma il mancato riferimento avversario alle annate interessate alla compensazione impedisce di comprendere se i presunti periodi di riferimento sono coperti dalle sospensive o provvedimenti di annullamento. La documentazione in atti pertanto nulla comprova, dovendosi ritenere del tutto generica e finanche di difficile lettura e interpretazione, con grave violazione del contraddittorio e del diritto di difesa”.
Tali affermazioni sono state smentite dal Tribunale che, con motivazione incensurabile (che infatti non
è stata contestata nella presente sede), ha evidenziato che la documentazione prodotta dalla era CP_1 idonea a consentire l'individuazione del credito vantato dall'Ente, posto che identifica la tipologia dell'importo (capitale o interessi), l'anno di riferimento, l'identificativo del debito, l'intervento di pagina 16 di 23 eventuali decisioni giurisdizionali e il conseguente annullamento o accertamento del credito. Inoltre, con specifico riferimento alle voci di credito relative ai prelievi supplementari, oggetto dei motivi di appello in esame, il doc. 50 prodotto dalla Regione - contenente il dettaglio dei prelievi supplementari imputati alla - individua precisamente le campagne lattiere di riferimento, il momento Parte_3 in cui è stato effettuato l'accertamento del prelievo supplementare dovuto dall'appellante, l'esistenza di eventuali decisioni giurisdizionali che hanno determinato l'annullamento del prelievo e l'ammontare del prelievo riscosso per ogni campagna lattiera.
Ne consegue che la certezza e liquidità del credito compensato dall'AGEA è stata accertata dal primo giudice NON già in virtù della mera iscrizione dei corrispondenti debiti nel SIAN, bensì in ragione del fatto che la non ha ottemperato né all'onere di specifica contestazione (con i Parte_3 conseguenti effetti di cui all'art. 115 c.p.c.), né all'onere, imposto dall'art. 2697 c.c., di dimostrare l'esistenza di circostanze idonee a mettere in discussione detta certezza, ciò nonostante l'odierna appellante avesse a disposizione tutti gli strumenti necessari, anche in virtù del principio della c.d. vicinanza della prova, per allegare e dimostrare la pendenza di contenziosi in relazione agli atti di accertamento del prelievo supplementare oggetto delle compensazioni contestate in giudizio.
Sicché la decisione del Tribunale appare corretta sotto il profilo qui considerato, posto che la certezza e liquidità del credito opposto in compensazione dalla non può essere messa idoneamente in CP_1
dubbio, come vorrebbe l'appellante, semplicemente contestando genericamente la sufficienza dell'iscrizione del debito nel Registro nazionale presso il SIAN, a ciò ostando l'efficacia attribuita dalla normativa italiana all'accertamento espletato dall'AGEA quanto alla debenza e al quantum del prelievo supplementare, con la conseguenza che la compensazione c.d. comunitaria rimane impedita solo qualora sia comprovato che il credito opposto in compensazione sia stato ritualmente contestato nelle opportune sedi giurisdizionali.
Tale prova, come detto, non è stata fornita dalla nel giudizio di primo grado. Parte_3
Ciò detto, soltanto in questa sede d'appello la ha depositato la sentenza del Tribunale Parte_3 di Cassano d'Adda n. 5/09 e le pronunce del Consiglio di Stato n. 16725/2025 e n. 8633/22, che, secondo la prospettazione dell'appellante, farebbero venir meno “la certezza, liquidità, esigibilità dei crediti accampati da in compensazione”. Controparte_1
Tale produzione documentale è stata contestata dalla che, da un lato, ne ha eccepito la CP_1 inammissibilità per tardività, dall'altro ha evidenziato l'irrilevanza della sentenza del Tribunale di
Cassano d'Adda - che ha accertato il diritto degli attori di quel giudizio di essere integralmente pagati pagina 17 di 23 per le consegne di latte effettuate dall'annata 1995/1996 fino all'annata 2002/2003 - e di quella del
Consiglio di Stato n. 8633/2022 - che ha annullato l'intimazione di pagamento del prelievo supplementare relativo all'anno 2004/2005 - in quanto inerenti a campagne lattiere non oggetto del presente giudizio, che invece – pacificamente e documentalmente- concerne le compensazioni operate con riferimento ai prelievi supplementari accertati per gli anni 2003/2004, 2005/2006, 2006/2007 e
2007/2008 (docc. 47-50 . Quanto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 16725/2025 - che ha CP_1 confermato l'annullamento dell'intimazione di pagamento del prelievo supplementare per l'anno
2007/2008- ha precisato che l'importo oggetto di compensazione ammonta a complessivi € Parte_6
92.750,24.
Ora, quanto alle sentenze rese dal Tribunale di Cassano d'Adda e dal Consiglio di Stato n. 8633/2022, la Corte osserva che, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla tardività della produzione (le sentenze in parola ben potevano essere depositate entro i termini delle preclusioni istruttorie di primo grado, mentre, lo si ribadisce, l'odierna appellante in primo grado non ha né specificamente allegato, né tanto meno provato, di aver impugnato alcuno degli accertamenti dei prelievi supplementari a suo carico), si tratta di pronunce irrilevanti nel presente giudizio in quanto, come evidenziato dalla stessa hanno ad oggetto campagne lattiere per le quali il prelievo supplementare è stato annullato e CP_1
non è stato posto in compensazione del credito PAC dell'odierna appellante.
Risulta invece rilevante nel presente giudizio la sentenza del Consiglio di Stato n. 16725/2025, che ha annullato in via definitiva il prelievo supplementare a suo tempo accertato a carico dell'odierna appellante per l'annata lattiera 2007/2008: tale sentenza attesta non solo che l'odierna appellante aveva effettivamente impugnato gli atti di intimazione di pagamento relativi al prelievo supplementare per le consegne di latte della campagna 2007/2008, ma soprattutto – e in via definitiva- che il prelievo supplementare addebitato all'odierna appellante per la campagna 2007/2008 era illegittimo perché calcolato in base a norme interne che si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.
Così, in particolare, motiva la sentenza in parola: “con sentenza della II Sezione 13 gennaio 2022, in causa C-377/19,la Corte di Giustizia ha ulteriormente affermato, stavolta con riferimento alle annate lattiere dal 2004-2005 al 2006-2007, il principio per cui “L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n.1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale per effetto della quale beneficiano in via prioritaria della restituzione del prelievo supplementare riscosso pagina 18 di 23 in eccesso i produttori con riferimento ai quali gli acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo”. Resta il problema della campagna 2007-2008, disciplinata dal
Reg. CE1468/2006, per la quale, come sottolineato nella sentenza C-377/19 (v. punto49), vi è la novità costituita dalla lett. (f) dell'art. 16 1 del Reg. CE 595/2004, ossia la possibilità per gli Stati di adottare altri criteri oggettivi, previa consultazione della Commissione. In proposito, appare decisivo il significat oda attribuire all'omessa consultazione. La Commissione, nelle osservazioni formulate in relazione alla causa C-377/19, ha infatti precisato di non aver avuto preventiva comunicazione dei criteri da parte dello Stato italiano. Poiché la consultazione della Commissione sembra descritta come una condizione per l'esercizio del potere di integrazione delle norme europee, si può ritenere che in
Italia anche per la campagna 2007-2008 non fosse consentito escludere dal rimborso del prelievo in eccesso i produttori non in regola con l'obbligo di versamento mensile del prelievo. 11. È pertanto fondata la censura, accolta dal Tar in termini assorbenti, di violazione di legge per la incompatibilità della disciplina introdotta con l'art. 9 del d.l. n. 49 del 2003, convertito nella legge n. 119 del 2003, e della disposizione dell'art. 2 del d.l. n. 157 del 2004, convertito nella legge n. 204 del 2004, che richiama il detto articolo 9, con la disciplina comunitaria applicabile all'annata lattiera in esame (in questo senso già Consiglio di Stato, sez. III, sentenze n. 3961/2022 e n. 8663/2022)”.
La produzione della sentenza deve ritenersi ammissibile, posto che - oltre a non costituire un documento in senso proprio, trattandosi di pronuncia di un'autorità giurisdizionale- si è formata dopo la conclusione del giudizio di primo grado, essendo stata pubblicata il 26 febbraio 2025, dopo la celebrazione dell'udienza ex art. 350 c.p.c. tenutasi nel presente grado di appello.
Ciò detto – ferma comunque restando la correttezza della sentenza di primo grado che, stante la mancata specifica allegazione e dimostrazione, in quella sede, della pendenza del giudizio dinanzi al
TAR e dunque della “incertezza” della voce di
contro
-credito relativa al prelievo supplementare
2007/2008, ha ritenuto certa e liquida anche tale voce di credito- l'annullamento in sede amministrativa del prelievo supplementare per l'anno 2007/2008 applicato all'odierna appellante determina la natura illiquida del relativo credito portato in compensazione dalla CP_1
Ne consegue che la domanda dell'odierna appellante dev'essere parzialmente accolta, dovendosi condannare la a restituire all'appellante l'importo di € 92.750,24 – pari alla somma dei CP_1
“recuperi automatici” (ovvero della compensazione) operati dall'AGEA a titolo di prelievi supplementari per la campagna 2007/2008 e interessi maturati (doc. 50 – la cui illiquidità è CP_1
stata definitivamente accertata in sede amministrativa.
pagina 19 di 23 L'importo di cui l'appellante ha chiesto la restituzione per la campagna lattiera in esame, pari a €
229.594,81, non trova, invece, riscontro nella documentazione agli atti: sia dal doc. 50 cit. – il cui contenuto non è stato contestato dall'odierna appellante – sia dallo stesso doc. 1 prodotto in atti dalla
, emerge invero che il prelievo supplementare accertato dall'AGEA per l'anno Parte_3
2007/2008 è di € 227.123,42 e che tale somma è stata parzialmente riscossa tramite compensazione
(recupero automatico) o altre modalità (recupero non automatico), mentre non è stato ancora riscosso il residuo credito di € 114.837,78 (doc. 50 Regione e doc. 1 ). L'importo relativo alla Parte_3
campagna 2007/2008, che la ha posto in compensazione con il credito per PAC spettante alla CP_1
risulta dunque pari a € 92.750,24. Parte_3
Peraltro l'appellante sostiene che anche tutte le altre somme, relative alle altre campagne lattiere del
2003/2004, 2005/2006 e 2006/2007, poste dalla in compensazione con i propri crediti a titolo CP_1
di PAC, devono ritenersi incerte o comunque illiquide;
ciò in considerazione del contenuto delle sentenze rese dalla CGUE nelle cause C-348/18, C-46/18 e C-377/19, che hanno dichiarato la contrarietà al diritto comunitario (i regolamenti n. 3950/92 e n. 536/93 del Consiglio e i regolamenti n.
1788/2003 del Consiglio e n. 595/2004 della Commissione) delle norme italiane (art. 1, comma 8, d.l.
n. 43/1999 e art. 1, comma 5, d.l. n. 8/2000, nonché l'art. 9 d.l. n. 49/2003 in combinato disposto con l'art. 2, comma 3, d.l. n. 157/2004) che prevedono rispettivamente i) che il prelievo supplementare venga quantificato dopo la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati eseguita per categorie prioritarie e non già, come invece imposto dai regolamenti sopra citati, secondo un criterio paritario e proporzionale e ii) che sanciscono quale criterio per l'individuazione della categoria prioritaria di produttori cui restituire il prelievo riscosso in eccesso quello del regolare versamento mensile del prelievo da parte dell'acquirente; sentenze che dunque imporrebbero a questo giudice ordinario di disapplicare dette norme, con conseguente caducazione di tutti i prelievi calcolati sulla scorta di tali norme ritenute contrarie al diritto comunitario.
Ora, la sentenza resa dalla Corte di Giustizia nella causa C-348/18, riguardando norme interne che sono rimaste in vigore soltanto fino alla campagna lattiera 2002/2003, non può avere avuto alcuna influenza sulla determinazione dei crediti opposti dalla Regione in compensazione nella vertenza che ci occupa, che riguardano, come detto, soltanto le campagne 2003/04, 2005/06 e 2006/07, oltre che la campagna
2007/08 di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato sopra richiamata.
Ciò detto, parte appellante non ha mai neppure dedotto, con riferimento alle campagne 2003/04,
2005/06 e 2006/07 cui si riferiscono le sentenze CGUE rese nelle cause C-46/18 e C-377/19, di essere pagina 20 di 23 rimasta pregiudicata, nel calcolo del prelievo supplementare operato da AGEA nei suoi confronti, dall'illegittima prioritaria restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso ai produttori in riferimento ai quali gli acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo.
La tesi, pertanto, non può essere accolta.
In definitiva – ferma restando la necessità di ritenere incerto e illiquido l'importo di € 92.750,24 relativo alla campagna 2007/2008, che la ha posto in compensazione con il credito per PAC CP_1
spettante alla - non sussistono i presupposti per disporre la disapplicazione degli Parte_3
ulteriori atti di accertamento del prelievo supplementare oggetto del presente giudizio, e ritenere conseguentemente incerte ed illiquide le relative opposte in compensazione da parte della CP_1
Risulta infine irrilevante, ai fini della decisione in ordine alla sussistenza dei requisiti di certezza e liquidità con riferimento ai crediti posti dalla Regione in compensazione a titolo di prelievo supplementare per le annate 2003/2004, 2005/2006 e 2006/2007, la presunta contrarietà al diritto comunitario della normativa italiana sul prelievo supplementare anticipato (da versare su base mensile) introdotta con l'art. 5 del d.l. n. 49/2003.
Come si è detto, infatti, l'AGEA ha da tempo quantificato ed accertato il prelievo supplementare per gli anni 2003/2004, 2005/2006 e 2006/2007 dovuti dalla in via definitiva, senza che Parte_3
l'odierna appellante abbia dimostrato di aver mai contestato le somme accertate nelle sedi opportune e nei tempi previsti dalla legge
Peraltro -premesso che nessuna contrarietà al diritto comunitario è stata riscontrata dalla Corte di
Giustizia circa l'obbligo, introdotto dalla normativa italiana, di versamento anticipato, a cadenza mensile, del prelievo supplementare- tale obbligo di versamento anticipato appare coerente con la normativa comunitaria in materia di quote latte che, a partire dal Reg. CEE 3950/92 (cui è stata data attuazione con l'art. 5 del DL 49/2003), attribuisce alla discrezionalità degli Stati membri stabilire i termini e le modalità con cui devono essere riscossi i prelievi supplementari dovuti annualmente dai produttori eccedentari e, quindi, non esclude la possibilità di imporre il prelievo su base mensile e di restituire in un secondo momento quanto riscosso in eccedenza (come previsto dall'art. 9 d.l. 49/2003).
La previsione in discorso appare, peraltro, ragionevole, proporzionata e idonea rispetto al fine di disincentivare la sovrapproduzione del latte, trattandosi dell'unica misura che - imponendo, sin dal momento della consegna del latte, il pagamento del contributo - impedisce da subito l'acquisizione di qualsiasi vantaggio economico dalla sovrapproduzione.
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5. Conclusioni
In definitiva, stante l'intervenuto definitivo annullamento, da parte del Consiglio di Stato, dell'atto di accertamento del prelievo supplementare relativo all'annata 2007/2008, con conseguente illiquidità della somma a tale titolo posta in compensazione dalla in parziale accoglimento Controparte_1 dell'appello proposto dalla la deve essere condannata a restituire Parte_3 CP_1 all'appellante la somma di € 92.750,24, oltre agli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. dalle singole date di compensazione (cfr. pag. 11 del prospetto di cui al doc. 50 CP_1
sino alla domanda e al tasso di cui all'art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo.
La sentenza di primo grado dev'essere peraltro confermata in tutte le restanti statuizioni, compresa quella della regolamentazione delle spese di lite, posto che, come si è detto, nell'ambito del giudizio di primo grado l'odierna appellante non aveva in alcun modo dimostrato (ma neppure specificamente allegato) di aver efficacemente contestato la certezza e liquidità del controcredito vantato dalla con l'impugnazione tempestiva dei relativi atti di accertamento e/o intimazione di pagamento. CP_1
Le spese di lite del presente grado d'appello seguono la soccombenza e vanno poste a carico della e liquidate in base al decisum, tenuto conto della non espletata fase di trattazione/istruttoria. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4906/2024, pubblicata in Parte_7
data 9 maggio 2024, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'appello; per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
2) condanna la al versamento in favore dell'appellante dell'importo di € Controparte_1
92.750,24, oltre agli interessi da calcolarsi come in motivazione;
3) respinge le ulteriori domande proposte dall'appellante;
4) conferma la statuizione della sentenza impugnata in merito alle spese di lite di primo grado;
5) condanna la alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite del Controparte_1
presente grado d'appello, che liquida in € 1155,50 per spese ed € 9.991,00 per compenso professionale, oltre al rimborso spese generali (15%), IVA, se dovuta, e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
pagina 22 di 23 La Cons. rel. Il Presidente
Cristina Giannelli Francesco Distefano
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