Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13780/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione II civile, composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente relatrice
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con atto di citazione notificato il da
rappresentato e difeso dall'avv. FARRONATO GIULIO, Parte_1
presso quest'ultimo elettivamente domiciliato, per mandato in calce all'atto di citazione
- Ricorrente –
contro
Pubblico presso il Tribunale di Venezia, contumace CP_1
- Resistente -
in punto: ricorso ex art. 2 l. 164/82.
Causa decisa sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per l'attore:
“1) Autorizzare parte ricorrente a effettuare ogni Parte_1
trattamento di carattere medico chirurgico che dovesse ritenere
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primari e secondari, da femminili a maschili nel rispetto del suo benessere psicofisico ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, del d.
lgs. 1 settembre 2011, n. 150;
2) contestualmente, stante lo stato di mascolinizzazione raggiunto dall'istante e il suo agire da anni in ogni contesto sociale come maschio, ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Venezia
di rettificare l'atto di nascita di parte attrice e in tutti gli atti e documenti da esso derivanti, nel senso che, laddove è indicato il “sesso femminile” sia letto e inteso “sesso maschile” e laddove
è indicato “ ” sia letto e inteso “ .” Pt_1 Per_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato in data 10.07.2024 e notificato al Pubblico
Ministero il 16.08.2024 , nata il [...] e di stato Parte_1
libero, esponeva che fin dall'infanzia e, ancor più durante l'adolescenza, aveva vissuto con disagio la propria identità
sessuale, a tal punto da determinarle attacchi di panico con agorafobia e da indurla ad una riduzione delle interazioni sociali e lavorative a quelle essenziali. Per tali motivi decideva di intraprendere un percorso di supporto e sostegno psicologico presso la dott.ssa iniziato ad affrontare il tema della CP_2
propria incongruenza di genere, la ricorrente con il passare del tempo maturava viepiù la propria identificazione nel genere maschile così da iniziare a dichiarare la propria identità di genere alle persone più vicine, assumendo quale nome di elezione e da Per_1
avviare una terapia ormonale sottoposta a controllo da parte dello
Pag. 2 di 8 specialista endocrinologo dott. per l'adeguamento dei Persona_2
caratteri sessuali in modo conforme alla sua identità.
Deduceva il ricorrente (utilizzando il genere di elezione) di condurre una vita serena e gratificante sul piano familiare, sociale e professionale;
di avere buoni rapporti con la famiglia di origine e nell'ambiente di lavoro, dove è stata accettata la sua identità
di genere, è apprezzata la sua professionalità e non ha provocato nessun turbamento l'adozione di un abbigliamento consono alla sua percezione. Aggiungeva che la scelta di avviare il percorso di transizione era il frutto di una decisione maturata nel tempo e che doveva ritenersi ormai convinta e pienamente consapevole (v. doc. 3
e 5 allegati). Per tale motivo si era rivolto ad uno specialista in psicoterapia per un approfondimento, il quale aveva concluso in ordine alla sussistenza di piena capacità critica e di giudizio.
Tanto premesso l'attore chiedeva l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi ritenuti necessari di adeguamento dei caratteri sessuali e che fosse autorizzata la rettifica del sesso anagrafico da femminile a maschile con mutamento del prenome da a Pt_1 Per_1
con conseguente variazione negli atti dello stato civile.
2) ha proposto domanda ai sensi dell'art. 1 l. 164/82, Parte_2
al fine di conformare, mediante l'adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare con un trattamento medico chirurgico e la correlata rettificazione di attribuzione del sesso, la sua esistenza sul piano fisico al proprio sentire, così da attuare il proprio diritto alla piena identità sessuale.
Pag. 3 di 8 In sede di audizione, all'udienza del 27.11.2024, il ricorrente ha illustrato il percorso medico/endocrinologico con assunzione di terapia ormonale dal marzo 2023 (doc. 4 allegato) e psichiatrico da cui emerge un quadro di disforia di genere, soffermandosi sul livello di piena integrazione sul piano sociale e lavorativo, dove indossa indumenti maschili ed è pienamente accettato nella sua nuova identità. Anche in occasione della sua audizione il si è Pt_1
presentato in abiti maschili ed è apparso pienamente appagato dal dato di presentarsi sul piano esteriore in termini coerenti con il suo più profondo sentire. La disforia di genere è stata confermata anche dalle relazioni della psicologa dimesse in atti, dott.ssa
Persona_3
A fronte delle riferite evidenze il collegio ritiene che ricorrano elementi sufficienti per formulare quel giudizio di maturato avvio della transizione dal genere femminile a quello maschile, di definitività della scelta e, quindi, di certezza della sovrapposizione tra i due generi, anche in assenza di trattamento chirurgico, ma con il sostegno di trattamenti medici e psicologici,
rendendo così superfluo il ricorso ad una C.T.U.
Va quindi riconosciuta – come richiesto – la rettificazione dell'atto di nascita. Deve infatti escludersi che l'intervento chirurgico volto alla modificazione dei caratteri sessuali primari dell'individuo costituisca un presupposto per la modificazione degli atti anagrafici. La Corte costituzionale ha da tempo specificato che nel concetto di identità personale riconosciuto e garantito dall'art. 2 cost. deve farsi rientrare anche quello di identità
Pag. 4 di 8 sessuale, ricostruibile non solo sulla base della natura degli organi riproduttivi esterni, bensì anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (Corte Cost. 24/05/1985 n. 161).
La Corte di Cassazione ha altresì chiarito che: «in tema di
rettificazione di sesso, non rappresenta presupposto imprescindibile
il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali
anatomici primari allorché si accerti che non corrispondono più al
sesso attribuito nell'atto di nascita i caratteri sessuali ed
identitari attuali del ricorrente, così disponendo la rettificazione
di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente
ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie
rettifiche sul relativo registro» (cfr. da ultimo Cass., 17/02/2020,
n. 3877; 14/12/2017, n. 30125; 20/072015, n. 15138.). In definitiva,
la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico costituisca non già prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma un (eventuale)
mezzo funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.
La stessa Corte costituzionale con la sentenza 5.11.2015, n. 221.
ha ribadito che “il ricorso alla modificazione dei caratteri sessuali
risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto
alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla
persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in
particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso
anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un
atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia
Pag. 5 di 8 anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo
sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta
a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per
accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal
rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento
di un pieno benessere psicofisico” (v. più di recente Corte cost.
13.7.2017, n. 180).
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita, a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici, che pure il ha dichiarato di voler affrontare Pt_1
in un prossimo futuro e per i quali ha chiesto autorizzazione, che tuttavia non è più necessaria.
La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011,
nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere
«compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che
«avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi
Pag. 6 di 8 casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis» (Corte Cost. n. 143/24)
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione (v. Cass. 3877/2017). D'altronde, esigenze di carattere sistematico impongono di escludere la permanenza nell'atto dello stato civile di elementi che contraddicono il genere percepito ed esperito dal soggetto, e che possano ingenerare equivoci nell'interpretazione del carattere sessuale della persona.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento della domanda attorea, va disposta la rettifica di attribuzione di sesso di nei registri dello stato civile da femminile a Parte_1
maschile, con l'assunzione del prenome “ , ordinandosi Per_1
all'ufficiale di stato civile di sostituire il prenome e l'indicazione di «sesso femminile» con quello di «sesso maschile»
in tutti i documenti riconducibili alla parte.
Nulla in merito alle spese di lite, stante la natura della controversia e l'assenza di una soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, così provvede:
1) attribuisce a , nata a [...] il [...], Parte_1
il sesso maschile nonché il prenome “ ” e per l'effetto ordina Per_1
all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Venezia di rettificare
Pag. 7 di 8 l'atto di nascita di parte ricorrente nel senso che ove è indicato il sesso femminile si debba leggere sesso maschile e laddove è
indicato il prenome si abbia a leggere;
Pt_1 Per_1
3) dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome in luogo di;
Per_1 Pt_1
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Venezia affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche in esso indicate (art. 52
D.lgs. 20/6/2003 n. 196; delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2/12/2010, in G.U. 4/01/2011).
Venezia, li 18.12.2024
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
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