Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/02/2025, n. 3652
CASS
Sentenza 13 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con numero di registro generale 11889/2024, pubblicata il 13 febbraio 2025. Il ricorrente, un magistrato, ha impugnato l'ordinanza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di riabilitazione, sostenendo che la condanna disciplinare inflittagli, che includeva una censura e un trasferimento d'ufficio, non consentisse l'accesso al beneficio della riabilitazione previsto dall'art. 25-bis del d.lgs. n. 109 del 2006. Il ricorrente ha argomentato che il trasferimento d'ufficio non dovrebbe essere considerato una sanzione ostativa alla riabilitazione, in quanto non è una tipologia sanzionatoria autonoma.

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che l'interpretazione restrittiva della Sezione disciplinare fosse errata. Ha sottolineato che il legislatore non ha escluso esplicitamente la possibilità di riabilitazione anche in presenza di sanzioni accessorie come il trasferimento d'ufficio. La Corte ha evidenziato che la riabilitazione deve essere considerata un diritto soggettivo del magistrato, subordinato a condizioni oggettive e soggettive, e che il trasferimento d'ufficio non integra una sanzione autonoma. Pertanto, la Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa al CSM per una nuova valutazione, stabilendo che la riabilitazione è ammissibile anche in presenza di sanzioni accessorie.

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Massime2

Alla riabilitazione di cui all'art. 25-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - configurata dal legislatore, in presenza dei relativi presupposti, quale vero e proprio diritto soggettivo alla cessazione degli effetti della condanna disciplinare alla sanzione dell'ammonimento o della censura - non osta l'avvenuta applicazione della sanzione accessoria del trasferimento di sede o di funzioni ex art. 13, comma 1, del d.lgs. citato, trattandosi di una misura complementare (volta ad impedire che il contesto ambientale in cui il magistrato opera crei ulteriori occasioni di violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia) non menzionata dall'art. 25-bis e alla quale, dunque, non può riconoscersi un'autonoma capacità selettiva delle fattispecie rientranti nel campo di applicazione dell'istituto.

L'ordinanza con cui la Sezione disciplinare del C.S.M. decide sull'istanza di riabilitazione ex art. 25-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 è ricorribile per cassazione, trattandosi di un provvedimento che statuisce sulle situazioni giuridiche del magistrato ritenuto responsabile in esito al procedimento disciplinare, perpetuando o neutralizzando, a seconda dell'esito, l'effetto correlato alla pronuncia di condanna.

Commentario1

  • 1ordinamento giudiziario
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/02/2025, n. 3652
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3652
Data del deposito : 13 febbraio 2025

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