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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/06/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento sommario R.G. n. 621/2025, ex artt. 84 e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, rileva quanto segue:
✓ Con decreto del 20.02.2025, la I sezione Penale di questa Corte, qualificata l'istanza del
22.11.2024, proposta dall'Avv. GARGIULO Maurizio Antonio, difensore di ufficio di imputato nel procedimento n. 2038/20 RG, come di opposizione ex 170 Parte_1 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, al decreto di rigetto di precedente istanza di liquidazione, emesso il 10.05.24, in quanto mirante alla revisione dello stesso, stante l'asserita mancata valutazione dell'irreperibilità dell'imputato, dal medesimo difeso, ha trasmesso il procedimento al Presidente Coordinatore delle Sezioni Civili della Corte, essendo tabellarmente competente;
✓ La Cancelleia della Corte ha provveduto all'scrizione della causa e il Presidente coordinatore ha assegnato la causa a questa Presidente, delegata alla trattazione di procedimenti ex art. 170 DPR 115/2002;
✓ L'avv. Gargiulo intanto ha inviato alla Cancelleria comunicazioni a mezzo pec, manifestando la propria non condivisione in ordine alla procedura instaurata a seguito del decreto con cui disponeva la trasmissione degli atti da parte della I Sezione penale, ritenendolo erroneo, in quanto, a suo dire, l'istanza proposta era una autonoma istanza di liquidazione sulla quale la
I sezione penale avrebbe dovuto provvedere senza tener conto del precedente decreto, e ha chiesto a questa Corte, a mezzo di memoria depositata il 14.04.2025, dopo aver ricevuto la comunicazione del decreto in data 10.04.2025 di fissazione dell'udienza del 10.06.2025 - con cui veniva disposta la notifica alle parti interessate a cura del medesimo avv. Gargiulo -, quanto di seguito:
“1) l'irritualità della procedura attivata dalla I Sezione Penale della Corte di Appello di Bari;
2) di conseguenza la non corretta iscrizione al ruolo del presente procedimento civile, privo di atto di opposizione formale ex art. 84-170 DPR 115/02;
3) la propria incompetenza pertanto a decidere su una questione di competenza esclusiva della I Sezione Penale della Corte di Appello di Bari;
4) di conseguenza la corretta attivazione dell'iter di legge da parte dell'Avv. Maurizio Antonio
Gargiulo, trattandosi di una istanza di liquidazione per difesa d'ufficio ex art. 117 DPR
115/02;
5) di disporre, sempre di conseguenza, la notifica tramite la propria cancelleria civile del provvedimento così costruito alla I Sezione Penale della Corte di Appello di Bari;
6) di esonerare espressamente questo “presunto istante” da qualsiasi costo relativo al presente procedimento civile, attivato solo su impulso errato dalla I Sezione Penale e alla luce anche della mancata attivazione del contradditorio con il Ministero di Giustizia”.
✓ prima dell'udienza non venivano depositate le note scritte di udienza, ex art. 127 ter come introdotto dal Dgls 149/22, non potendosi qualificare tale la memoria depositata il
14.04.2025, né venivano depositate le relate di notifica, e pertanto la causa veniva rinviata all'udienza odierna ex art. 348 cpc;
✓ in data 16.06.2025 l'avv. Gargiulo ha depositato note scritte ribadendo le richieste avanzate con la memoria del 14.04.2025 e espressamente affermando la “volontà espressa, chiara e normativamente sostenuta, di questo difensore d'ufficio, erroneamente indicato come ricorrente, di non voler adire l'iter dell'opposizione ex artt. 84-170 DPR 115/02”; neppure depositava prova della notifica alla parte interessata.
Rileva la Corte che il ricorso, come tale correttamente qualificato dai giudici della I Sezionale Penale di questa Corte, va dichiarato improcedibile, stante, oltre alla mancata notifica alla parte interessata, anche la espressa volontà dell'avv. Gargiulo di non voler “adire l'iter dell'opposizione ex artt. 84-170 DPR 115/02”.
Ogni altra istanza avanzata dal difensore va ritenuta inammissibile ed irrituale.
Nulla per le spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo.
Nulla sulle spese.
Così deciso, il 24.06.2025
IL PRESIDENTE est.
(Maria Mitola)
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento sommario R.G. n. 621/2025, ex artt. 84 e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n. 150/2011, rileva quanto segue:
✓ Con decreto del 20.02.2025, la I sezione Penale di questa Corte, qualificata l'istanza del
22.11.2024, proposta dall'Avv. GARGIULO Maurizio Antonio, difensore di ufficio di imputato nel procedimento n. 2038/20 RG, come di opposizione ex 170 Parte_1 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, al decreto di rigetto di precedente istanza di liquidazione, emesso il 10.05.24, in quanto mirante alla revisione dello stesso, stante l'asserita mancata valutazione dell'irreperibilità dell'imputato, dal medesimo difeso, ha trasmesso il procedimento al Presidente Coordinatore delle Sezioni Civili della Corte, essendo tabellarmente competente;
✓ La Cancelleia della Corte ha provveduto all'scrizione della causa e il Presidente coordinatore ha assegnato la causa a questa Presidente, delegata alla trattazione di procedimenti ex art. 170 DPR 115/2002;
✓ L'avv. Gargiulo intanto ha inviato alla Cancelleria comunicazioni a mezzo pec, manifestando la propria non condivisione in ordine alla procedura instaurata a seguito del decreto con cui disponeva la trasmissione degli atti da parte della I Sezione penale, ritenendolo erroneo, in quanto, a suo dire, l'istanza proposta era una autonoma istanza di liquidazione sulla quale la
I sezione penale avrebbe dovuto provvedere senza tener conto del precedente decreto, e ha chiesto a questa Corte, a mezzo di memoria depositata il 14.04.2025, dopo aver ricevuto la comunicazione del decreto in data 10.04.2025 di fissazione dell'udienza del 10.06.2025 - con cui veniva disposta la notifica alle parti interessate a cura del medesimo avv. Gargiulo -, quanto di seguito:
“1) l'irritualità della procedura attivata dalla I Sezione Penale della Corte di Appello di Bari;
2) di conseguenza la non corretta iscrizione al ruolo del presente procedimento civile, privo di atto di opposizione formale ex art. 84-170 DPR 115/02;
3) la propria incompetenza pertanto a decidere su una questione di competenza esclusiva della I Sezione Penale della Corte di Appello di Bari;
4) di conseguenza la corretta attivazione dell'iter di legge da parte dell'Avv. Maurizio Antonio
Gargiulo, trattandosi di una istanza di liquidazione per difesa d'ufficio ex art. 117 DPR
115/02;
5) di disporre, sempre di conseguenza, la notifica tramite la propria cancelleria civile del provvedimento così costruito alla I Sezione Penale della Corte di Appello di Bari;
6) di esonerare espressamente questo “presunto istante” da qualsiasi costo relativo al presente procedimento civile, attivato solo su impulso errato dalla I Sezione Penale e alla luce anche della mancata attivazione del contradditorio con il Ministero di Giustizia”.
✓ prima dell'udienza non venivano depositate le note scritte di udienza, ex art. 127 ter come introdotto dal Dgls 149/22, non potendosi qualificare tale la memoria depositata il
14.04.2025, né venivano depositate le relate di notifica, e pertanto la causa veniva rinviata all'udienza odierna ex art. 348 cpc;
✓ in data 16.06.2025 l'avv. Gargiulo ha depositato note scritte ribadendo le richieste avanzate con la memoria del 14.04.2025 e espressamente affermando la “volontà espressa, chiara e normativamente sostenuta, di questo difensore d'ufficio, erroneamente indicato come ricorrente, di non voler adire l'iter dell'opposizione ex artt. 84-170 DPR 115/02”; neppure depositava prova della notifica alla parte interessata.
Rileva la Corte che il ricorso, come tale correttamente qualificato dai giudici della I Sezionale Penale di questa Corte, va dichiarato improcedibile, stante, oltre alla mancata notifica alla parte interessata, anche la espressa volontà dell'avv. Gargiulo di non voler “adire l'iter dell'opposizione ex artt. 84-170 DPR 115/02”.
Ogni altra istanza avanzata dal difensore va ritenuta inammissibile ed irrituale.
Nulla per le spese.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo.
Nulla sulle spese.
Così deciso, il 24.06.2025
IL PRESIDENTE est.
(Maria Mitola)