Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 23/01/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01349/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02320/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2320 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Risparmio Energetico S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Mari, Anna Maria Desidera', Eugenio Bettella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Mari in Roma, via degli Scialoja, 18;
contro
G.S.E. - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Fraccastoro, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Fraccastoro in Roma, via del corso n. 509;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., prot. n. G.S.E./P20170095277 dell'11.12.2017, ricevuto dalla ricorrente a mezzo posta raccomandata in data 18.12.2017, recante “Annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate in al-legato A, presentate da RISPARMIO ENERGETICO S.R.L.”;
- nonchè di tutti gli altri atti connessi precedenti e/o conseguenti, ivi inclusa, la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio, a sensi della L. n. 241/90, del provvedimento di accoglimento delle RVC indicate nel relativo allegato A, prot. n. G.S.E./P20170071031 del 26.09.2017, ricevuta il giorno 29.09.2017;
- nonché ancora del documento denominato “Progetti Standard Chiarimenti Operativi” pubblicato dal G.S.E. sul proprio sito internet il 17.03.2017, laddove se ne faccia applicazione retroattiva;
- nonché, in via subordinata, del D.M. 11.01.2017, pubblicato in G.U. 03.04.2017, recante “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono es-sere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”, qualora si pretenda di dare applicazione retroattiva dell'art. 12, e segnatamente delle violazioni rilevanti ivi previste, nonché dell'Allegato 1, e segnatamente dei capitoli 4, 5 e 7
e per l'accertamento del diritto
della società Risparmio Energetico S.r.l. alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti ai sensi del D.M. 28.12.2012, con riferimento alle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) di cui all'allegato A al provvedimento prot. n. G.S.E./P20170095277 dell'11.12.2017 (RVC n. 0429853027216R023; RVC n. 0429853027216R024; RVC n. 0429853027216R025; RVC n. 0429853027216R026 e RVC n. 0429853027216R027)
e la condanna
del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei Certificati Bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, incluso in particolare il rilascio dell'autorizzazione all'emissione dei Certificati Bianchi per le Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) di cui all'allegato A al provvedimento prot. n. G.S.E./P20170095277 dell'11.12.2017 (RVC n. 0429853027216R023; RVC n. 0429853027216R024; RVC n. 0429853027216R025; RVC n. 0429853027216R026 e RVC n. 0429853027216R027).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RISPARMIO ENERGETICO S.R.L. il 19\6\2018 :
- della nota prot. n. G.S.E./P20180026759 del 27/03/2018 recante “Annullamento d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990, del provvedimento di accoglimento delle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) riportate in allegato A del provvedimento G.S.E./P20170095277, presentate da Risparmio Energetico S.r.l. – Richiesta restituzione incentivi”, con cui il G.S.E. pretende la restituzione dei 404 titoli TEE di Tipo I e II rilasciati a Risparmio Energetico S.r.l. nel periodo 2016 – 2017 ed asseritamente non spettanti, per un importo complessivo pari ad Euro 87.663,86, da restituire in un'unica soluzione ed entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento.
- nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e /o conseguenziale.
e per l'accertamento del diritto
della società Risparmio Energetico S.r.l. alla percezione dei Certificati Bianchi spettanti ai sensi del D.M. 28.12.2012, con riferimento alle Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) di cui all'allegato A al provvedimento prot. n. G.S.E./P20170095277 dell'11.12.2017 (RVC n. 0429853027216R023; RVC n. 0429853027216R024; RVC n. 0429853027216R025; RVC n. 0429853027216R026 e RVC n. 0429853027216R027)
e la condanna
del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., ai sensi dell'art. 34 c.p.a., a porre in essere tutte le azioni conseguenti necessarie al riconoscimento dei Certificati Bianchi e/o comunque, anche in virtù di risarcimento in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, incluso in particolare il rilascio dell'autorizzazione all'emissione dei Certificati Bianchi per le Richieste di Verifica e Certificazione (RVC) di cui all'allegato A al provvedimento prot. n. G.S.E./P20170095277 dell'11.12.2017 (RVC n. 0429853027216R023; RVC n. 0429853027216R024; RVC n. 0429853027216R025; RVC n. 0429853027216R026 e RVC n. 0429853027216R027).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Risparmio Energetico S.r.l. il 4/3/2021:
per l'annullamento, per motivi nuovi, dei provvedimenti già impugnati
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di G.S.E. - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe Risparmio Energetico s.r.l., esponendo di essere società certificata ai sensi della norma UNI CEI 11352, operante nel settore dell’efficienza energetica e avente titolo a partecipare al meccanismo dei certificati bianchi, ha adito l’intestato Tribunale chiedendo in via principale l’annullamento del provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.) ha disposto l’annullamento d’ufficio del provvedimento di accoglimento delle richieste di verifica e certificazione (RVC) indicate nell’allegato A (prot. n. G.S.E./P20170095277 dell’11.12.2017 (RVC n. 0429853027216R023; RVC n. 0429853027216R024; RVC n. 0429853027216R025; RVC n. 0429853027216R026 e RVC n. 0429853027216R027), riferite a vari progetti di incremento dell’efficienza energetica degli edifici esistenti, tramite opere di isolamento termico delle superfici opache perimetrali delimitanti il volume riscaldato e climatizzato, attraverso la tecnica meglio definita del cappotto esterno, sostituzione serramenti con manufatti nuovi aventi prestazioni energetiche migliorate e rifacimento del tetto con installazione di pannelli isolanti.
2. Nello specifico il G.S.E. con provvedimento del 26 settembre 2017 ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di annullamento dei provvedimenti di accoglimento delle RVC invitando la stessa a presentare osservazioni nel termine di 10 giorni, rilevato che gli interventi non risultavano conformi alle previsioni normative di cui al D.M. 28.12.2012, poiché non supportati dalla seguente documentazione:
“1. Relazione tecnica e fotografica dalla quale risulti la superficie interessata degli interventi espressa in metri quadrati, l’anno di costruzione degli edifici o delle porzioni di edifici interessate, la reale destinazione d’uso dei locali riscaldati e la natura degli interventi di isolamento termico riferibili alle schede tecniche 5T, 6T e 20T (visura catastale dell’immobile, calcolo analitico della trasmittanza delle strutture pre e post intervento oggetto di isolamento etc.);
2. documentazione comprovante che i clienti partecipanti siano gli effettivi beneficiari dei risparmi di energia primaria rendicontati. In particolare fornire una copia dell’atto di proprietà degli immobili oggetto di intervento;
3. adeguata documentazione (totalità delle fatture di acquisto, certificati di collaudo/fine lavori) inerente la fornitura e la posa in opera dei materiali isolanti impiegati nel progetto oggetto di intervento;
4. autodichiarazione sottoscritta dai clienti partecipanti, corredata di un documento di identità in corso di validità del cliente partecipante, contenente le seguenti informazioni:
a. indicazione del tipo di utilizzo del bene (proprietario, affittuario, ecc.);
b. impegno a non richiedere/non aver richiesto altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi per il medesimo intervento;
c. liberatoria per la richiesta dei TEE al soggetto proponente. ..
5. copia dello statuto societario, come previsto dall’art. 13 comma 1 lettera a) dell’Allegato A alle Linee Guida EEN 9/2011…” .
La ricorrente ha formulato due istanze di proroga del termine per poter presentare le osservazioni, facendo ad ogni modo presente che la documentazione richiesta risultava non dovuta, in quanto non indicata dalla normativa vigente al momento della presentazione delle cinque RVC.
Da ultimo con il provvedimento gravato, il G.S.E, dopo aver concesso la proroga e non avendo ricevuto la documentazione, ha proceduto all’annullamento d’ufficio del provvedimento di accoglimento delle RVC.
3. Il provvedimento è stato impugnato dalla società ricorrente a mezzo delle seguenti doglianze:
I. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e 14 dell’Allegato A alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico EEN 9/11 – Violazione e falsa applicazione dell’Allegato A alla deliberazione n. 70/05 così come modificato dalle deliberazioni EEN 3/08 e EEN 9/11 (Scheda 20T) – Violazione e falsa applicazione dell’Allegato A alla deliberazione n. 234/02 così come modificato dalle deliberazioni n. 111/04, 18/07, EEN 4/08, EEN 17/09, EEN 3/08 e EEN 9/11 (Scheda 5T e 6T) - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti – Eccesso di potere per disparità di trattamento – Eccesso di potere per carenza dei presupposti - Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 17 e dell’art. 16 nonché dei capitoli 4, 5 e 7 dell’Allegato 1 del D.M. 11.01.2017”
Sostiene la ricorrente che i rilievi formulati dal G.S.E. mascherano una surrettizia introduzione di requisiti documentali non richiesti dal legislatore e non prevedibili al momento della presentazione delle RVC e pertanto non esigibili.
II. “ Violazione di legge e segnatamente degli articoli 1, commi 1 (principi di buon andamento), 3, 7, 8 e 10 nonché 21 nonies della L. n. 241/90 – Violazione degli articoli 14 e 16 delle Linee Guida EEN 9/11 e Violazione dell’art. 14 del D.M. 28.12.2012 - Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta tra atti del medesimo Ente – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione - Violazione art. 97 Costituzione - Eccesso di potere per carenza dei presupposti - Violazione dei principi generali (nazionali e del diritto dell’Unione Europea) di legalità e certezza del diritto, trasparenza dell’azione amministrativa, proporzionalità ed irretroattività della legge, desumibili dall’art. 97 della Costituzione, dall’art. 1 della L. 241/1990 e dall’art. 25 comma 2 della Costituzione”.
Deduce in sintesi la società ricorrente l’illegittimo esercizio del potere di annullamento d’ufficio da parte del G.S.E. perché esercitato in violazione dei principi del giusto procedimento, ignorando l’apporto collaborativo della Società e in assenza dei presupposti di cui alla l. n. 241 del 1990.
III. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11.01.2017 e art. 42 D.Lgs n. 28/2011 - Violazione della L n. 241/90 Domanda in via subordinata – Illegittimità del D.M. 11.01.2017 in parte qua e dei “Progetti Standard Chiarimenti Operativi” del 17.03.2017 - Violazione dell’art. 16 D.M. 11.01.2017 – Violazione dell’art. 1 della Legge n. 689/81 - Violazione del principio di legalità, certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento – Violazione del principio del divieto di retroattività della sanzioni amministrative – Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità”.
In via subordinata parte ricorrente sostiene la violazione del D.M. 11.1.2017 il cui art. 12, relativo alle “Attività di verifica e controllo” richiama l’art. 42 del D.Lgs, 3.3.2011, n. 28 e prevede solo in caso di “violazioni rilevanti” il rigetto dell’istanza o la decadenza dagli incentivi.
In via ulteriormente subordinata contesta la legittimità del D.M. 11.1.2017, segnatamente dell’Allegato 1 paragrafi 4, 5 e 7, relativo alla documentazione da presentare e conservare, e dei Chiarimenti operativi per violazione del principio di irretroattività.
4. Con primo ricorso per motivi aggiunti presentati in data 19 giugno 2018, la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale il G.S.E. ha sollecitato la restituzione degli incentivi indebitamente percepiti a seguito dell’impugnato provvedimento di annullamento d’ufficio del provvedimento di accoglimento delle RVC, riproponendo nella sostanza le medesime censure di cui al ricorso introduttivo e formulando, altresì, le seguenti ulteriori doglianze:
I. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, D.Lgs. 3.3.2011, n. 28, come modificato dall’art. 1, comma 89, L. n. 124/2017”
L’art. 42 D.Lgs n. 28 del 2011 farebbe salve “le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi” escludendo con ciò che il G.S.E. possa disporre una decadenza ex tunc dagli incentivi.
In via subordinata parte ricorrente contesta inoltre la quantificazione delle somme da restituire poiché non corrispondenti alle somme incassate dalla vendita dei TEE, detratte tasse e altre imposte.
II. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. 03.03.2011, n. 71, nonché dell’art. 5 del D.Lgs. 16.03.1999, n. 79, richiamato dall’art. 10 del D.M. 20.07.2004, n. 15298.”
Invoca la società ricorrente un presunto vizio di incompetenza da parte del G.S.E. a richiedere la restituzione degli incentivi che, stando alla ricostruzione della società, spetterebbe al G.M.E. (Gestore dei Mercati Energetici s.p.a.).
5. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti presentati in data 4 marzo 2021, la ricorrente deduceva l’illegittimità sopravvenuta dei provvedimenti impugnati per violazione dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, come novellato dall’art. 56 del D.L. n. 76 del 2020, a tenore del quale “ nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il G.S.E., in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi (…) ”.
6. Il Gestore dei Servizi Energetici si è costituito in giudizio per resistere al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti, contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati.
7. Con memorie entrambe le parti in causa hanno ribadito le proprie posizioni difensive.
8. All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 gennaio 2025 la causa è passata in decisione.
9. Il ricorso principale e i ricorsi per motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
9.1 Occorre sul punto osservare, alla luce della giurisprudenza formatasi in materia di potere di verifica e controllo da parte del G.S.E., espressamente disciplinato all’art. 42 del d.lgs. 28/2011, che l’esercizio di tale potere si risolve in “ un’azione di controllo ad ampio raggio, tesa a verificare la regolarità dei progetti di risparmio energetico alla luce del vigente quadro regolamentare” (in ipotesi, anche di tutti i progetti riferibili a un medesimo soggetto)”, e ciò in conformità a quanto previsto dall’art. 14, comma 2, delle Linee guida approvate con la delibera dell’Aeeg EEN 9/2011 le quali prevedono che, “al fine di consentire i controlli di cui al comma 14.1, i soggetti titolari dei progetti sono tenuti a conservare, per un numero di anni pari a quelli di vita tecnica delle tipologie di intervento incluse nel progetto medesimo, la documentazione idonea a consentire il riscontro di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi ” (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. stralcio, 21.10.2024, n. 18177).
In particolare, “ l’atto emesso dal Gestore, ai sensi dell’art. 42, D.Lgs. n. 28 del 2011, non è manifestazione del potere di autotutela, ancorché nel provvedimento sia fatto testuale riferimento all'art. 21 nonies, L. n. 241 del 1990, ma è espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo, di natura doverosa ed esito vincolato, “volto ad acclarare lo stato dell' impianto ed accertarne la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato dall' interessato; siffatto potere è, dunque, privo di spazi di discrezionalità”, essendo deputato non già “al riesame della legittimità di una precedente decisione amministrativa di spessore provvedimentale, bensì al controllo circa la veridicità delle dichiarazioni formulate da un privato nell'ambito di una procedura volta ad attribuire sovvenzioni pubbliche " (Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2019, n. 8442)” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. stralcio, Sent., 21.10.2024, n. 18177).
Nello stesso senso, si è espresso di recente anche il Consiglio di Stato il quale ha chiarito che “ Il potere di verifica e di controllo esercitato nel caso di specie dal G. presenta caratteristiche del tutto peculiari rispetto al generale potere di autotutela…Ne discende che, come correttamente osservato dal Tar anche in altre pronunce non impugnate e, pertanto, coperte dal giudicato, per il legittimo esercizio di tale potere non sono richiesti i presupposti sostanziali (interesse pubblico attuale e valutazione dell'affidamento) e temporali (termine ragionevole comunque non superiore a 18 mesi, ora ridotti a 12) previsti per il legittimo esercizio del potere di autotutela.
Pertanto, le norme generali di cui all’art. 21 nonies non possono costituire parametro di legittimità per valutare le fattispecie in cui il G. esercita il proprio potere di accertamento e verifica ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 28 del 2011, nella versione vigente ratione temporis…Dunque, secondo la citata disposizione, nella versione applicabile ratione temporis, tale attività di verifica può collocarsi anche a valle del provvedimento di ammissione al beneficio ..in quanto espressione di un potere immanente di verifica della spettanza del diritto agli incentivi, e può sfociare in un provvedimento di “decadenza”, come tale non riconducibile, a prescindere dalle indicazioni nominali dell'amministrazione, alla potestà di autotutela ex art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990 ” (Cons. Stato, Sez. III, Sent., 11/11/2024, n. 8963).
9.2 Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, ritiene il Collegio infondate le censure svolte con il ricorso introduttivo (primo motivo e in parte terzo motivo con riferimento al principio di irretroattività).
Non può condividersi l’assunto di parte ricorrente circa l’irrilevanza della richiesta documentazione atteso che, “ Quanto al tema dell’integrazione documentazione richiesta dal G., poi, questo Tribunale, con specifico riferimento al controllo delle RVC, ha ripetutamente evidenziato (cfr., ex multis, TAR Lazio, sez. V ter, n. 19800 del 2023; sez. III ter, n. 6554 del 2021) che:
- il Gestore ha il potere di impostare “un’azione di controllo ad ampio raggio, tesa a verificare la regolarità dei progetti di risparmio energetico alla luce del vigente quadro regolamentare” (in ipotesi, anche di tutti i progetti riferibili a un medesimo soggetto);
- la “complessità documentale e informativa” delle richieste del G. in fase di verifica non inficia l’accertamento di eventuali violazioni anche nel caso di concessione di termini non particolarmente estesi, posto che “per orientamento consolidato, dalla concessione di provvidenze in materia di incentivazione energetica discende, sulla base del principio di autoresponsabilità, l’obbligo di apprestare un assetto organizzativo adeguato al beneficio ricevuto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. stralcio, 21.10.2024, n. 18177).
In altri termini, “l’Amministrazione deve essere posta in condizione di verificare che clienti siano i soggetti che in concreto hanno beneficiato dei risparmi energetici oggetto di incentivo; in questa prospettiva la mancanza di documento idoneo all’identificazione del cliente non rende possibile verificare, tra l’altro, l’effettiva disponibilità dell’opera e la veridicità e l’attendibilità degli impegni assunti in ordine al divieto di cumulo degli incentivi” (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 5 maggio 2022, n. 5648; TAR Lazio, Roma, sez. III ter, 7 luglio 2020, n. 7775).
Nella medesima ottica, è stato evidenziato (T.A.R. Lazio, sentenza n. 6554/2021 cit.) che “non integra una mera irregolarità l’assenza (come accaduto nel caso di specie), nell’autodichiarazione resa dai pretesi clienti partecipanti ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 2000 , inclusa nella scheda tecnica di intervento”, del “documento di identità dei medesimi clienti” dell’indicazione del titolo di disponibilità dell'opera” e dell’impegno “da parte dei clienti medesimi di non richiedere altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi in relazione ai medesimi interventi”; la mancanza di tali elementi “determina, infatti, l’impossibilità di verificare la veridicità e l’attendibilità di quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e nella documentazione ad essa allegata all'atto di presentazione delle relative RVC”, non risultando attestata (tra l’altro) l’effettiva imputazione del progetto rendicontato al cliente finale” (si veda al riguardo Tar Lazio, n. 13521 del 2024, cit.) ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. stralcio, 21.10.2024, n. 18177).
9.3 Né può ritenersi fondato il secondo motivo di ricorso con cui parte ricorrente sostiene l’illegittimo esercizio del potere di annullamento d’ufficio da parte del G.S.E. perché esercitato in violazione dei principi del giusto procedimento.
All’esito dell’istruttoria richiamata da G.S.E. nella comunicazione di avvio del procedimento (recante la data del 26 settembre 2017) inviata alla Società proprio a garanzia della partecipazione procedimentale, il G.S.E. ha con tale stessa comunicazione puntualmente rappresentato alla ricorrente le ragioni a base del procedimento di annullamento e la documentazione carente.
Con le proprie osservazioni (recanti la data del 27 ottobre 2016, rectius 2017) parte ricorrente si è dapprima soffermata sulla insussistenza dei presupposi di fatto e di diritto per l’annullamento d’ufficio (ribadendo che le richieste di verifica e di certificazione erano state presentate nel rispetto della normativa vigente, allegando la documentazione prevista dalle Linee guida), per poi richiedere una ulteriore proroga di 60 giorni (dopo la prima di 30 giorni) per produrre la documentazione richiesta da G.S.E..
Il G.S.E. ha concesso la proroga sino al 28 novembre 2017, ma a quella data la documentazione non è risultata inviata al G.S.E. per cui il G.S.E., ritenendo non pervenute le osservazioni, ha proceduto ad adottare il provvedimento gravato.
Deve pertanto ritenersi che la Società abbia avuto la possibilità di partecipare al procedimento e tuttavia non ha prodotto la documentazione necessaria per consentire al G.S.E. di superare i rilievi di non conformità emersi nel corso del procedimento di controllo e verifica, con la conseguente legittimità del provvedimento di annullamento, alla luce di quanto sopra evidenziato sul potere del G.S.E..
9.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, ribadito poi con i primi motivi aggiunti dopo che è intervenuta la modifica dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, secondo cui il G.S.E. avrebbe violato i limiti riguardanti i poteri di verifica e controllo, è sufficiente rilevare che nel caso di specie, “ viene in rilievo, un prius, ossia la mancanza di elementi documentali essenziali al fine dell'accoglimento della domanda e sia la mancanza di documenti necessari per la valutazione adeguata dei progetti presentati… Infatti, la mancanza della documentazione in questione configura un vizio radicale ab origine della domanda che giustamente il G. ha considerato come decisivo in relazione alle esigenze di tutela dell’interesse pubblico perseguito dal legislatore con la disciplina in esame ” (T.A.R. Lazio Roma, sez. stralcio, 21.10.2024, n. 18177).
Come pure chiarito recentemente da questo Tribunale, “ giova precisare innanzitutto che il D.M. 31 gennaio 2014 (recante "Attuazione dell'articolo 42 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del G.D.S.E.") annovera tra le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1, la "a) presentazione al G. di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi ".
Ciò posto, deve ritenersi che il comma 3-bis dell'art. 42 del D.Lgs. n. 28 del 2011 non possa essere teleologicamente orientato a garantire la conservazione degli incentivi (indebitamente percepiti) a soggetti che - nel corso del procedimento amministrativo e finanche in fase conteziosa - non abbiano mai dimostrato l'effettiva sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso agli incentivi.
Nel caso in esame, pertanto, è evidente che la sanzione del recupero integrale degli incentivi (prevista per il caso di dichiarazioni false e/o mendaci) debba necessariamente essere estesa anche alla mancata produzione della documentazione attestante il possesso dei requisiti, atteso che la sua ratio è chiaramente quella di escludere dal novero dei beneficiari delle erogazioni pubbliche i soggetti che in concreto non soddisfino i requisiti all'uopo necessari per la relativa spettanza ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. stralcio, 21.10.2024, n. 18177).
Non può d’altra parte condividersi neppure la dedotta inapplicabilità al caso di specie dei chiarimenti riguardanti la disciplina dei certificati bianchi, emergendo invero “ dall’esame complessivo della normativa primaria e secondaria di settore, in particolare anche dal D.M. 28 dicembre 2012 richiamato a fondamento del provvedimento in questa sede impugnato, un elemento fondamentale per il funzionamento del sistema dei “certificati bianchi” è che si realizzi un risparmio energetico direttamente con riferimento agli utenti finali, cioè ai “clienti” che godono dell’installazione degli impianti fotovoltaici e rispetto alle esigenze dei quali vengono conformati i progetti. In questo senso, quindi, deve essere letto l’incipit dell'art. 1 del D.M. 28 dicembre 2012, secondo cui “il presente decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli usi finali”. Ne consegue che il riferimento a detti usi finali, non è il risultato dei “chiarimenti" G. del 17 marzo 2017, così come è del tutto irrilevante che detto presupposto non sia puntualmente previsto dalla scheda 7T, perché è un elemento insito nelle previsioni della normativa primaria e secondaria di settore. Il G., pertanto, non ha introdotto prescrizioni non precedentemente stabilite dal legislatore o dalle Autorità competenti, così come non ha modificato le disposizioni adottate da altri Enti a ciò competenti (segnatamente con i Chiarimenti sui progetti standard pubblicati sul proprio sito internet dal G. in data 17 marzo 2017) ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. stralcio, 21.06.2024, n. 12663).
9.4 Deve in fine ritenersi infondato anche l’assunto inerente presunta violazione da parte del G.S.E. dei principi generali di certezza del diritto e legittimo affidamento, avendo al riguardo la giurisprudenza definitivamente chiarito che “ a) sia la direttiva 2009/28 che la giurisprudenza della Corte di giustizia escludono che la previsione di un potere di verifica e decadenza in capo al G.. sia, di per sé, in contrasto con il legittimo affidamento e la fiducia degli investitori la quale viene, per contro, tutelata, attraverso il corretto funzionamento dei regimi di sostegno che impongono un controllo non limitato alla mera fase iniziale di incentivazione (Cons. Stato, sez. II, n. 640 del 2023 con rinvio a Corte giustizia UE grande sezione - 6 ottobre 2021, in causa C-561/19, punto 47);
b) la decadenza dalla tariffa incentivante, anche se applicata a distanza di un certo lasso di tempo dal provvedimento di ammissione, non può rappresentare un rimedio incompatibile con gli obiettivi di corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, poiché l' istituzione di procedure di controllo non è idonea a ingenerare la sfiducia negli operatori in possesso dei requisiti per il conseguimento degli incentivi e non produce alcuna situazione di instabilità, non determinando una sopravvenuta modifica della normativa (cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 gennaio 2023, n. 640; sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 594) ” (Cons. Stato, sez. III, 11.11.2024, n. 8963).
9.5 Né può condividersi l’asserita incompetenza del G.S.E. in materia di restituzione degli incentivi indebitamente percepiti (primo atto di motivi aggiunti), avendo al riguardo l’intestato Tribunale recentemente ribadito che “ Va attribuita la competenza al G., quale titolare del potere di attribuzione del beneficio in oggetto (e dunque del relativo ritiro), ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 28 del 2011 che ha disposto il passaggio al G. dell'attività di gestione del meccanismo di certificazione relativo ai certificati bianchi (in termini cfr. questa Sezione, sentenza 7979/2020) ” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 23.09.2020, n. 9743).
9.6 Sempre con riferimento ai primi motivi aggiunti estremamente generica e pertanto inammissibile appare la doglianza, proposta in via subordinata, con cui parte ricorrente contesta inoltre la quantificazione delle somme da restituire poiché non corrispondenti alle somme incassate dalla vendita dei TEE, detratte tasse e altre imposte.
9.7 Deve, da ultimo, essere respinto il secondo atto di motivi aggiunti con cui si deduce la violazione dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011 come novellato dall’art. 56 dell’applicazione del d.l. n. 76/2020.
“Al procedimento in parola non è infatti applicabile, ratione temporis, la disciplina di cui all’art. 42, co. 3, secondo periodo, del d.lgs. 28/2011, entrata in vigore dal 1° gennaio 2018, posteriormente all’adozione dell’atto impugnato. D’altra parte, ad un diverso inquadramento giuridico non può condurre la modifica all’art. 42 del d.lgs. 28/2011, introdotta dall'art. 56, comma 7, del d.l. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, atteso che “la nuova disposizione non ha natura di norma di interpretazione autentica, né efficacia retroattiva e, per espressa previsione, si applica ai procedimenti pendenti o, se già definiti al momento dell'entrata in vigore ed ancora sub iudice, solo a seguito di apposita istanza dell'interessato alle condizioni indicate dall'art. 56 comma 8, d.l. n. 76/2020 ” (Tar Lazio-Roma, sez. III Ter, 5.5.2023, n. 7651).
Né può neppure assumere rilevanza, ai fini del presente giudizio, quanto previsto dall’art. 56, co. 8, del d.l. n. 76/2020. “ Il contegno del GSE in ordine all’istanza di revoca del provvedimento di decadenza può legittimare, infatti, l’impugnazione della relativa determinazione (ovvero l’esperimento dei rimedi previsti in caso di silenzio), mentre non può rifluire, in mancanza dell’attivazione dei predetti rimedi, sulla legittimità del provvedimento di decadenza già adottato ” (cfr. TAR Lazio, Sez. III, n. 18892/2023 del 13 dicembre 2023).
10. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell’intero ricorso principale e dei due atti per motivi aggiunti.
11. Tenuto comunque conto della complessità e della novità (all’epoca della proposizione del ricorso) della questione si rinvengono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO