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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1685/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1685/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. GHEDINI TIZIANA e dell'avv. SAPORITO ANTONELLA C/O T.
GHEDINI VIA MONTELLO, 18 40131 BOLOGNA;
APPELLANTE contro
P_ con il patrocinio dell'avv. LASTELLA ARIANNA;
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. LASTELLA ARIANNA;
APPELLATI
IN PUNTO A: appello dell'ordinanza del Tribunale di Bologna nella causa R.G. 3606/2020 pubblicata in data 14.07.2021.
Assegnata a decisione con ordinanza del 03.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della pagina 1 di 7 causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza
, quale proprietario del fondo sito in Monghidoro (Bo) Via La Fossa n. 28/1 a favore Parte_1
del quale sussisteva servitù di passaggio pedonale e carraio lungo il lato sud di un terreno di proprietà di e , evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna questi ultimi. P_ Controparte_2
Il ricorrente agiva in giudizio al fine di veder ordinare ai convenuti l'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare la situazione di pericolo e di disturbo che si cagionava in suo danno, mediante il posizionamento di fermaneve sul lato del tetto di loro proprietà prospiciente la strada interessata dalla servitù di passaggio. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto integrale delle domande attrici e la condanna alle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo CTU per la quale era nominata l'Ing. Persona_1 veniva discussa con modalità da remoto all'udienza del 12.07.2021 ed all'esito così era statuito:
“accoglie la domanda spiegata dal ricorrente nei confronti dei resistenti Parte_1 P_
e , e per l'effetto - ordina ai resistenti e di
[...] Controparte_2 P_ Controparte_2
eseguire in sicurezza i lavori necessari ad eliminare la situazione di pericolo e di disturbo in danno del fondo di proprietà del ricorrente, per tramite il posizionamento di presidii c.d. fermaneve sul lato del tetto di loro proprietà prospiciente la strada interessata dalla servitù di passaggio riconosciuta a favore del fondo di proprietà del ricorrente;
- dichiara tenuti e condanna i resistenti e P_
, in solido, alla refusione a favore del ricorrente , delle spese di lite Controparte_2 Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 5.077,80 per compensi, oltre ad euro 259,00 per spese, ed oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone in via definitiva a carico di parte resistente soccombente le spese relative alla C.T.U., come già liquidate dal Giudice nel corso del giudizio;
dichiara la presente ordinanza provvisoriamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 702 ter c.p.c..”.
La statuizione era motivata ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie ed in particolare dalla
CTU, la ricostruzione dei fatti così come fornita da parte ricorrente risultava comprovata e con essa la pericolosità nel passaggio del fondo dominante derivata dalla eventuale caduta di neve dal tetto di proprietà dei resistenti e le misure di prevenzione necessarie al fine di eliminare il pericolo,
consistevano in elementi fermaneve in virtù del principio fondamentale del “neminem laedere”.
pagina 2 di 7 Le spese di lite seguivano la soccombenza e venivano liquidate applicando la diminuzione fino al 30% sui valori medi di cui allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tenuto conto dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma primo, e 5, comma sesto, del D.M. n. 55 del 2014, ponendosi in via definitiva a carico di parte resistente soccombente le spese relative alla C.T.U., come già liquidate dal Giudice nel corso del giudizio.
Contro detta ordinanza hanno proposto appello solo in punto di liquidazione delle Parte_1
spese del giudizio per tre motivi.
Con il primo motivo si impugna il provvedimento per nullità ex art. 111, sesto co. Costituzione e 132
c.p.c. giacché il Giudice, applicando una diminuzione del 30% sui valori medi di cui allo scaglione applicabile non avrebbe indicato in base a quali elementi fosse stata operata la riduzione.
Il secondo motivo censura detta riduzione del 30% sui valori medi di cui allo scaglione applicato, richiamandosi ai criteri dell'importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare elementi tutti che avrebbero dovuto, invece impedire tale decurtazione.
Il terzo motivo lamenta che il Giudice avrebbe omesso di porre a carico di parte soccombente anche le spese della consulenza tecnica di parte svolta dall' Ing. contrariamente a quanto domandato. Per_2
Per tali motivi l'appellante ha concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa: - In parziale riforma dell'impugnata sentenza dichiarare tenuti e condannare in solido i Sigg.ri e , odierni appellati, alla refusione delle intere spese di P_ Controparte_2
lite in base ai valori medi di cui allo scaglione da Euro 26.000 ad Euro 52.000 senza l'applicazione della diminuzione fino al 30%, ponendosi altresì a carico degli stessi le spese sostenute da parte appellante per l'attività del consulente di parte Ing. consistita sia nella redazione della Per_2
consulenza tecnica di parte (memoria preliminare e osservazioni allegate alla CTU) sia nella partecipazione alle operazioni peritali pari a 2.294,82 euro. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto del gravame con conferma integrale dell'ordinanza e la vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 03.12.2024, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Il Collegio rileva che non è stato proposto appello incidentale pertanto la statuizione - laddove accoglie la domanda attrice ordinando agli appellati di eseguire in sicurezza i lavori necessari ad eliminare la situazione di pericolo e di disturbo in danno del fondo di proprietà del ricorrente, per tramite il posizionamento di presidii c.d. fermaneve sul lato del tetto di loro proprietà prospiciente la strada interessata dalla servitù di passaggio riconosciuta a favore del fondo di proprietà del ricorrente - è coperta da giudicato.
La sentenza è impugnata dalla parte vittoriosa solo in punto di regolazione delle spese di lite.
I motivi di appello vengono trattati congiuntamente perché logicamente connessi.
La Corte osserva che non è impugnato lo scaglione applicato (da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00) dal
Primo Giudice e neppure la condanna al pagamento delle spese di CTU a carico degli appellati.
Il Primo Giudice in ossequio all'art. 91 c.p.c. ha seguito il principio della soccombenza.
Quanto alla riduzione del 30 per cento la Corte osserva che la Cassazione afferma (cfr. Cass. ordinanza n. 11601/2018): “In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n.
55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione.”.
A ciò aggiunge che (cfr. Cass. ordinanza n. 2386/2017): “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.”.
Inoltre, (cfr. Cass. ordinanza n. 10343/2020): “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi.”.
pagina 4 di 7 La Corte osserva che, in tema di spese processuali, è riconosciuta al giudice la facoltà di apportare alla liquidazione una diminuzione ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014 il quale recita: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche
e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”.
Il Collegio rileva che il Primo Giudice ha operato in linea con la normativa applicabile e con la richiamata giurisprudenza non scendendo al disotto del parametro minimo e, comunque, ha adeguatamente motivato la decurtazione.
Sul punto la Corte di legittimità afferma (cfr. ordinanza n. 23798/2019): “In tema di spese processuali, la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione della fase istruttoria "una diminuzione di regola fino al 70%", ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, va intesa nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una misura non superiore al 70% di esso e, dunque, nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% del valore medio.”.
Le censure mosse alla liquidazione delle spese legali sono prive di pregio e debbono essere respinte.
L'appellante domanda, altresì, la condanna alle spese di CTP nei confronti della parte soccombente.
La Corte osserva che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate.
Dietro espressa richiesta, il Giudice può condannare la parte soccombente alla rifusione di tali spese.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di dover condannare la parte soccombente solo al rimborso delle spese di lite e di CTU.
La Suprema Corte afferma (cfr. Ordinanza n. 26729/2024) : “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.”.
pagina 5 di 7 La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone però la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza.
La Corte rileva che nella fattispecie è stata fornita la prova da parte ricorrente dell'avvenuto pagamento a mezzo produzione della fattura n. 1/002 dd. 5 marzo 2021 dell'Ing. e del relativo bonifico per Per_2
l'importo di euro 2.294,82 comprensivi di iva.
L'opera del CTP sarebbe consistita sia nel deposito di una memoria preliminare datata 16/12/2020 e delle osservazioni alla bozza di CTU datate 14/2/21 che nella partecipazione alle operazioni peritali.
Tutto quanto sopra non è contestato dalla parte appellata.
Non essendo tale spesa né superflua, giacché necessaria alla proposizione della causa, e neppure eccessiva l'appello deve essere accolto sotto questo profilo con parziale riforma della decisione del
Primo Giudice.
Le spese di lite del grado debbono essere parzialmente compensate nella misura del 50% in considerazione del parziale accoglimento dell'appello e segnatamente del solo terzo motivo e sono liquidate a compensazione già avvenuta ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro medio dello scaglione applicabile (valore della causa da
1.101,00 a 5.200,00) per l'attività effettivamente espletata.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, a parziale riforma della sentenza gravata così dispone:
I in accoglimento parziale dell'appello condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di CTP per l'importo di euro 2.294,82;
II condanna altresì la parte appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite del grado che si liquidano a compensazione già avvenuta in euro 961,50 oltre 15% rimborso spese forfetario,
IVA e CAP se dovuti come per legge;
III fermo il resto.
pagina 6 di 7 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 04.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Mariangela Marrangoni Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1685/2021 promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. GHEDINI TIZIANA e dell'avv. SAPORITO ANTONELLA C/O T.
GHEDINI VIA MONTELLO, 18 40131 BOLOGNA;
APPELLANTE contro
P_ con il patrocinio dell'avv. LASTELLA ARIANNA;
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. LASTELLA ARIANNA;
APPELLATI
IN PUNTO A: appello dell'ordinanza del Tribunale di Bologna nella causa R.G. 3606/2020 pubblicata in data 14.07.2021.
Assegnata a decisione con ordinanza del 03.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per le parti come da note tempestivamente depositate in considerazione della trattazione scritta della pagina 1 di 7 causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza
, quale proprietario del fondo sito in Monghidoro (Bo) Via La Fossa n. 28/1 a favore Parte_1
del quale sussisteva servitù di passaggio pedonale e carraio lungo il lato sud di un terreno di proprietà di e , evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Bologna questi ultimi. P_ Controparte_2
Il ricorrente agiva in giudizio al fine di veder ordinare ai convenuti l'esecuzione dei lavori necessari ad eliminare la situazione di pericolo e di disturbo che si cagionava in suo danno, mediante il posizionamento di fermaneve sul lato del tetto di loro proprietà prospiciente la strada interessata dalla servitù di passaggio. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto integrale delle domande attrici e la condanna alle spese di lite.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo CTU per la quale era nominata l'Ing. Persona_1 veniva discussa con modalità da remoto all'udienza del 12.07.2021 ed all'esito così era statuito:
“accoglie la domanda spiegata dal ricorrente nei confronti dei resistenti Parte_1 P_
e , e per l'effetto - ordina ai resistenti e di
[...] Controparte_2 P_ Controparte_2
eseguire in sicurezza i lavori necessari ad eliminare la situazione di pericolo e di disturbo in danno del fondo di proprietà del ricorrente, per tramite il posizionamento di presidii c.d. fermaneve sul lato del tetto di loro proprietà prospiciente la strada interessata dalla servitù di passaggio riconosciuta a favore del fondo di proprietà del ricorrente;
- dichiara tenuti e condanna i resistenti e P_
, in solido, alla refusione a favore del ricorrente , delle spese di lite Controparte_2 Parte_1
che si liquidano in complessivi euro 5.077,80 per compensi, oltre ad euro 259,00 per spese, ed oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone in via definitiva a carico di parte resistente soccombente le spese relative alla C.T.U., come già liquidate dal Giudice nel corso del giudizio;
dichiara la presente ordinanza provvisoriamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 702 ter c.p.c..”.
La statuizione era motivata ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie ed in particolare dalla
CTU, la ricostruzione dei fatti così come fornita da parte ricorrente risultava comprovata e con essa la pericolosità nel passaggio del fondo dominante derivata dalla eventuale caduta di neve dal tetto di proprietà dei resistenti e le misure di prevenzione necessarie al fine di eliminare il pericolo,
consistevano in elementi fermaneve in virtù del principio fondamentale del “neminem laedere”.
pagina 2 di 7 Le spese di lite seguivano la soccombenza e venivano liquidate applicando la diminuzione fino al 30% sui valori medi di cui allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, tenuto conto dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma primo, e 5, comma sesto, del D.M. n. 55 del 2014, ponendosi in via definitiva a carico di parte resistente soccombente le spese relative alla C.T.U., come già liquidate dal Giudice nel corso del giudizio.
Contro detta ordinanza hanno proposto appello solo in punto di liquidazione delle Parte_1
spese del giudizio per tre motivi.
Con il primo motivo si impugna il provvedimento per nullità ex art. 111, sesto co. Costituzione e 132
c.p.c. giacché il Giudice, applicando una diminuzione del 30% sui valori medi di cui allo scaglione applicabile non avrebbe indicato in base a quali elementi fosse stata operata la riduzione.
Il secondo motivo censura detta riduzione del 30% sui valori medi di cui allo scaglione applicato, richiamandosi ai criteri dell'importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare elementi tutti che avrebbero dovuto, invece impedire tale decurtazione.
Il terzo motivo lamenta che il Giudice avrebbe omesso di porre a carico di parte soccombente anche le spese della consulenza tecnica di parte svolta dall' Ing. contrariamente a quanto domandato. Per_2
Per tali motivi l'appellante ha concluso: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa: - In parziale riforma dell'impugnata sentenza dichiarare tenuti e condannare in solido i Sigg.ri e , odierni appellati, alla refusione delle intere spese di P_ Controparte_2
lite in base ai valori medi di cui allo scaglione da Euro 26.000 ad Euro 52.000 senza l'applicazione della diminuzione fino al 30%, ponendosi altresì a carico degli stessi le spese sostenute da parte appellante per l'attività del consulente di parte Ing. consistita sia nella redazione della Per_2
consulenza tecnica di parte (memoria preliminare e osservazioni allegate alla CTU) sia nella partecipazione alle operazioni peritali pari a 2.294,82 euro. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”.
Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto del gravame con conferma integrale dell'ordinanza e la vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 03.12.2024, previo deposito di note scritte vista la trattazione cartolare della causa la stessa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
pagina 3 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
Il Collegio rileva che non è stato proposto appello incidentale pertanto la statuizione - laddove accoglie la domanda attrice ordinando agli appellati di eseguire in sicurezza i lavori necessari ad eliminare la situazione di pericolo e di disturbo in danno del fondo di proprietà del ricorrente, per tramite il posizionamento di presidii c.d. fermaneve sul lato del tetto di loro proprietà prospiciente la strada interessata dalla servitù di passaggio riconosciuta a favore del fondo di proprietà del ricorrente - è coperta da giudicato.
La sentenza è impugnata dalla parte vittoriosa solo in punto di regolazione delle spese di lite.
I motivi di appello vengono trattati congiuntamente perché logicamente connessi.
La Corte osserva che non è impugnato lo scaglione applicato (da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00) dal
Primo Giudice e neppure la condanna al pagamento delle spese di CTU a carico degli appellati.
Il Primo Giudice in ossequio all'art. 91 c.p.c. ha seguito il principio della soccombenza.
Quanto alla riduzione del 30 per cento la Corte osserva che la Cassazione afferma (cfr. Cass. ordinanza n. 11601/2018): “In tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n.
55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione.”.
A ciò aggiunge che (cfr. Cass. ordinanza n. 2386/2017): “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.”.
Inoltre, (cfr. Cass. ordinanza n. 10343/2020): “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi.”.
pagina 4 di 7 La Corte osserva che, in tema di spese processuali, è riconosciuta al giudice la facoltà di apportare alla liquidazione una diminuzione ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014 il quale recita: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche
e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”.
Il Collegio rileva che il Primo Giudice ha operato in linea con la normativa applicabile e con la richiamata giurisprudenza non scendendo al disotto del parametro minimo e, comunque, ha adeguatamente motivato la decurtazione.
Sul punto la Corte di legittimità afferma (cfr. ordinanza n. 23798/2019): “In tema di spese processuali, la facoltà riconosciuta al giudice di apportare alla liquidazione della fase istruttoria "una diminuzione di regola fino al 70%", ex art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, va intesa nel senso che la diminuzione applicabile sul valore medio può essere determinata in una misura non superiore al 70% di esso e, dunque, nel senso che l'importo minimo liquidabile corrisponde al 30% del valore medio.”.
Le censure mosse alla liquidazione delle spese legali sono prive di pregio e debbono essere respinte.
L'appellante domanda, altresì, la condanna alle spese di CTP nei confronti della parte soccombente.
La Corte osserva che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (CTP), che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate.
Dietro espressa richiesta, il Giudice può condannare la parte soccombente alla rifusione di tali spese.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto di dover condannare la parte soccombente solo al rimborso delle spese di lite e di CTU.
La Suprema Corte afferma (cfr. Ordinanza n. 26729/2024) : “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.”.
pagina 5 di 7 La condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente di cui lo stesso si sia avvalso presuppone però la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza.
La Corte rileva che nella fattispecie è stata fornita la prova da parte ricorrente dell'avvenuto pagamento a mezzo produzione della fattura n. 1/002 dd. 5 marzo 2021 dell'Ing. e del relativo bonifico per Per_2
l'importo di euro 2.294,82 comprensivi di iva.
L'opera del CTP sarebbe consistita sia nel deposito di una memoria preliminare datata 16/12/2020 e delle osservazioni alla bozza di CTU datate 14/2/21 che nella partecipazione alle operazioni peritali.
Tutto quanto sopra non è contestato dalla parte appellata.
Non essendo tale spesa né superflua, giacché necessaria alla proposizione della causa, e neppure eccessiva l'appello deve essere accolto sotto questo profilo con parziale riforma della decisione del
Primo Giudice.
Le spese di lite del grado debbono essere parzialmente compensate nella misura del 50% in considerazione del parziale accoglimento dell'appello e segnatamente del solo terzo motivo e sono liquidate a compensazione già avvenuta ex D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 come da dispositivo secondo il parametro medio dello scaglione applicabile (valore della causa da
1.101,00 a 5.200,00) per l'attività effettivamente espletata.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa, a parziale riforma della sentenza gravata così dispone:
I in accoglimento parziale dell'appello condanna parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di CTP per l'importo di euro 2.294,82;
II condanna altresì la parte appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese di lite del grado che si liquidano a compensazione già avvenuta in euro 961,50 oltre 15% rimborso spese forfetario,
IVA e CAP se dovuti come per legge;
III fermo il resto.
pagina 6 di 7 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 04.03.2025.
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott.ssa Mariangela Marrangoni Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7