Accoglimento
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/04/2025, n. 3373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3373 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03373/2025REG.PROV.COLL.
N. 03696/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3696 del 2022, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Genito Gennaro, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, n.-OMISSIS- resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Ugo De Carlo nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso del signor -OMISSIS- per ottenere l’annullamento della determina di non accoglimento della sua istanza di trasferimento a domanda, dalla Compagnia di Foggia al Comando regionale Campania Provincia di Benevento del 18 giugno 2015 del Comando Generale della Guardia di Finanza.
2. L’appellante, appuntato scelto q.s. della Guardia di Finanza, aveva chiesto il trasferimento ad un reparto nella provincia di Benevento per poter prestare assistere la moglie per motivi di salute.
Il mancato accoglimento era dipeso dall’insussistenza dei presupposti per ottenere un trasferimento per situazioni straordinarie ostando oltretutto esigenze di servizio.
Il militare, con determinazione del 7 novembre 2019, veniva trasferito “a domanda”, presso un in provincia di Benevento in accoglimento di una successiva domanda che aveva valutato l’aggravarsi della situazione di saluti dei congiunti.
3. La sentenza impugnata, pubblicata il 26 ottobre 2021, ha accolto il ricorso poiché ha ritenuto che la gravità della malattia da cui è affetta la coniuge del militare interessato richiedesse di assicurare una particolare assistenza sia per l’uso del dispositivo salvavita sia per l’impossibilità di altri familiari di garantire adeguata assistenza; sussistevano, pertanto, i presupposti del trasferimento per particolari circostanze.
Veniva, altresì, ritenuta indebita la sottolineatura in chiave critica della circostanza di aver posto la residenza dei familiari in luogo diverso da quello di servizio.
Per respingere l’istanza, secondo il T.a.r., le esigenze di servizio devono essere concrete e riflettere una situazione di carenza dell’organico presso la sede di appartenenza del militare di tale natura e importanza da esigere l’indispensabile permanenza del militare presso la sede di servizio.
4. L’appello è affidato a due motivi.
4.1. Il primo sottolinea come il primo giudice non abbia valutato correttamente il carattere eccezionale e derogatorio del trasferimento per situazioni straordinarie rispetto alla pianificazione annuale che devono essere valutate in modo rigoroso per evitare scavalcamenti rispetto a chi si trova da tempo nella graduatoria annuale.
La moglie non richiede un’assistenza continuativa ed in oltre nella stessa città di residenza erano presenti parenti che non avevano addotto cause ostativo fondate su motivi oggettivi per non potersi prendere cura del congiunto. Gli obblighi di lavoro e familiari infatti esistono anche per il richiedente e non solo per i parenti.
Inoltre non si è tenuto conto dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel valutare le esigenze di servizio che è stata esercitata in modo ragionevole dal momento che, mentre per le provincie di Avellino e di Benevento era stato segnalato un esubero di personale, per la provincia di Foggia vi era una carenza di 35 unità nel ruolo dell’appellato.
4.2. Il secondo motivo lamenta che il T.a.r. non abbia tenuto conto che il militare aveva ottenuto prima dell’emanazione della sentenza impugnata, il trasferimento auspicato nella provincia di Benevento a causa di un aggravamento della situazione sanitaria del coniuge. Il ricorso andava, pertanto, dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Il signor -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.
6. L’appello è fondato e va accolto nei sensi di cui alla motivazione che segue.
Il militare ha utilizzato uno strumento improprio quale quello del trasferimento per situazioni straordinarie per rappresentare una situazione di necessità di assistenza del coniuge per gravi motivi di salute che giustificherebbe una domanda ai sensi dell’art. 33 l. 194/1992.
Le gravi situazioni sanitarie dei congiunti di militari in servizio non costituiscono, infatti, situazioni straordinarie perché purtroppo sono molto diffuse e per esse l’ordinamento ha previsto uno strumento legislativo ad hoc .
In ogni caso il T.a.r. avrebbe dovuto prendere atto che, prima dell’emanazione della sentenza, l’Amministrazione aveva disposto il trasferimento del militare rivalutando la situazione sanitaria dei congiunti.
In conseguenza di ciò il ricorso doveva essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
7. L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, pronunciando sul ricorso di primo grado, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.