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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 02/02/2026, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 256/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
TI UD, AT
LATTI FRANCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2298/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Misssaglia 97 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3
Resistente_4 - CF_Resistente_4
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 5189/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001SC000010247 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 5189-24, la Corte di Giustizia Tributaria di Milano ha accolto in parte il ricorso avanzato dai contribuenti Resistente_3, Resistente_4, Resistente_1 e Resistente_2 avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano 10247/2021 avente ad oggetto la divisione giudiziale per lo scioglimento della comunione ereditaria.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 34, comma
1, del DPR 131/86 e artt. 8 e 14 del DLGS 346/90 – Errata determinazione e applicazione dell'imposta di registro sul valore del conguaglio di € 81.864,00, in quanto con la sentenza di scioglimento della comunione a Resistente_3 è stato attribuito l'intero diritto di proprietà del bene immobile di valore pari ad € 102.330,00, disponendo che la stessa erogasse agli altri quattro coeredi un conguaglio complessivo di € 81.864,00; deduce che la quota di fatto a lei attribuita (100% dell'immobile di euro 102.330,00) supera la quota di diritto a lei spettante (102.330,00/5 = 20.466,00) per l'eccedenza pari ad euro 81.864,00; che la divisione in oggetto ha perso, quindi, la sua natura dichiarativa dando luogo ad un conguaglio tassabile con l'aliquota prevista per i trasferimenti (9%) in applicazione dell'art. 34 c. 2 DPR 131/1986.
L'Ufficio chiede, in parziale riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare corretta l'imposta di registro di € 7.368,00 (9%) applicata sul valore del conguaglio di € 81.864,00, così come operata dall'Ufficio con gli avvisi di liquidazione impugnati, confermare la sentenza nella restante parte.
I contribuenti non si costituivano in giudizio e l'udienza veniva discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
La Corte ritiene di condividere i principi da ultimo espressi dalla Suprema Corte secondo cui quando, in sede di divisione ereditaria, un condividente riceve beni di valore superiore alla quota spettante e viene previsto un conguaglio in denaro, tale eccedenza è equiparata a una vendita ed è soggetta all'imposta proporzionale del 9% prevista per gli atti traslativi, indipendentemente dall'effettivo pagamento del conguaglio (Cass. ord.15443 del 3 giugno 2025).
In particolare, i Supremi Giudici hanno specificato che si realizza la divisione con conguaglio quando a un condividente vengono assegnati beni per un valore complessivo superiore a quello a lui spettante sulla massa comune.
In questo caso, il condividente è tenuto a versare agli altri condividenti, che hanno subito una diminuzione rispetto alla propria quota di diritto, un conguaglio che è assoggettato all'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti (vedi la circolare Agenzia delle entrate 18/E).
Tale nozione si attaglia anche alla fattispecie dell'articolo 720 del codice civile, nella quale occorre precisare che il conguaglio in denaro non ha funzione “compensativa”, ma ha funzione “attributiva” o “satisfattiva”, nel senso che il credito pecuniario non serve a colmare l'ineguaglianza di valore tra quota di diritto e porzione di fatto, a fronte dell'assegnazione di beni in natura di valore inferiore rispetto alla quota ereditaria, ma assurge a porzione di fatto per tacitare il valore della quota di diritto, a fronte della estromissione dall'assegnazione di beni in natura (Cassazione, sezione 5, n. 27409/2020).
Orbene, nel caso in esame, l'Ufficio ha correttamente assoggetto ad imposta proporzionale con aliquota dell'1% il valore complessivo del bene di euro 102.330,00 attribuito a Resistente_3, mentre ha assoggettato ad aliquota proporzionale del 9% il valore del conguaglio dell'importo complessivo di euro 81.864,00, essendo il valore della quota attribuita a ciascun condividente di euro 20.466,00; la divisione ha dunque carattere attributivo di un bene a Resistente_3, di valore superiore alla quota di diritto a lei spettante.
L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro è dunque legittimo, in applicazione della presunzione di legge ex art. 34 c. 2 DPR 131-1986.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della complessità della materia trattata.
P.Q.M.
accoglie appello dell'Ufficio.
Spese compensate.
Milano, 13.01.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Gentili Dott. Giuseppe Locatelli
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
TI UD, AT
LATTI FRANCO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2298/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Misssaglia 97 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_3
Resistente_4 - CF_Resistente_4
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 5189/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 4
e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021001SC000010247 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 41/2026 depositato il 16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 5189-24, la Corte di Giustizia Tributaria di Milano ha accolto in parte il ricorso avanzato dai contribuenti Resistente_3, Resistente_4, Resistente_1 e Resistente_2 avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano 10247/2021 avente ad oggetto la divisione giudiziale per lo scioglimento della comunione ereditaria.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 34, comma
1, del DPR 131/86 e artt. 8 e 14 del DLGS 346/90 – Errata determinazione e applicazione dell'imposta di registro sul valore del conguaglio di € 81.864,00, in quanto con la sentenza di scioglimento della comunione a Resistente_3 è stato attribuito l'intero diritto di proprietà del bene immobile di valore pari ad € 102.330,00, disponendo che la stessa erogasse agli altri quattro coeredi un conguaglio complessivo di € 81.864,00; deduce che la quota di fatto a lei attribuita (100% dell'immobile di euro 102.330,00) supera la quota di diritto a lei spettante (102.330,00/5 = 20.466,00) per l'eccedenza pari ad euro 81.864,00; che la divisione in oggetto ha perso, quindi, la sua natura dichiarativa dando luogo ad un conguaglio tassabile con l'aliquota prevista per i trasferimenti (9%) in applicazione dell'art. 34 c. 2 DPR 131/1986.
L'Ufficio chiede, in parziale riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare corretta l'imposta di registro di € 7.368,00 (9%) applicata sul valore del conguaglio di € 81.864,00, così come operata dall'Ufficio con gli avvisi di liquidazione impugnati, confermare la sentenza nella restante parte.
I contribuenti non si costituivano in giudizio e l'udienza veniva discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
La Corte ritiene di condividere i principi da ultimo espressi dalla Suprema Corte secondo cui quando, in sede di divisione ereditaria, un condividente riceve beni di valore superiore alla quota spettante e viene previsto un conguaglio in denaro, tale eccedenza è equiparata a una vendita ed è soggetta all'imposta proporzionale del 9% prevista per gli atti traslativi, indipendentemente dall'effettivo pagamento del conguaglio (Cass. ord.15443 del 3 giugno 2025).
In particolare, i Supremi Giudici hanno specificato che si realizza la divisione con conguaglio quando a un condividente vengono assegnati beni per un valore complessivo superiore a quello a lui spettante sulla massa comune.
In questo caso, il condividente è tenuto a versare agli altri condividenti, che hanno subito una diminuzione rispetto alla propria quota di diritto, un conguaglio che è assoggettato all'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti (vedi la circolare Agenzia delle entrate 18/E).
Tale nozione si attaglia anche alla fattispecie dell'articolo 720 del codice civile, nella quale occorre precisare che il conguaglio in denaro non ha funzione “compensativa”, ma ha funzione “attributiva” o “satisfattiva”, nel senso che il credito pecuniario non serve a colmare l'ineguaglianza di valore tra quota di diritto e porzione di fatto, a fronte dell'assegnazione di beni in natura di valore inferiore rispetto alla quota ereditaria, ma assurge a porzione di fatto per tacitare il valore della quota di diritto, a fronte della estromissione dall'assegnazione di beni in natura (Cassazione, sezione 5, n. 27409/2020).
Orbene, nel caso in esame, l'Ufficio ha correttamente assoggetto ad imposta proporzionale con aliquota dell'1% il valore complessivo del bene di euro 102.330,00 attribuito a Resistente_3, mentre ha assoggettato ad aliquota proporzionale del 9% il valore del conguaglio dell'importo complessivo di euro 81.864,00, essendo il valore della quota attribuita a ciascun condividente di euro 20.466,00; la divisione ha dunque carattere attributivo di un bene a Resistente_3, di valore superiore alla quota di diritto a lei spettante.
L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro è dunque legittimo, in applicazione della presunzione di legge ex art. 34 c. 2 DPR 131-1986.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della complessità della materia trattata.
P.Q.M.
accoglie appello dell'Ufficio.
Spese compensate.
Milano, 13.01.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Gentili Dott. Giuseppe Locatelli