TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/12/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2381/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avvocato
[...]
ER PI che, lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana Murino e Roberto Di Tucci per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.7.2024 il signor , ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti dell' , domandando al Tribunale di voler accertare e CP_1 dichiarare il proprio diritto all'indennizzo per danno biologico con riguardo alla denunciata patologia professionale “sindrome del tunnel carpale bilaterale” per la quale aveva presentato la relativa domanda amministrativa, in data 8.6.2023, riconosciuta dall' in misura del 4%. CP_1
Non soddisfatto di tale quantificazione, aveva proposto ricorso in opposizione nei termini di legge, conclusosi con un rigetto da parte dell' resistente. CP_1
A fondamento del ricorso ha esposto di aver svolto, dal 1985, attività lavorativa nel settore agricolo, come bracciante, e dal 2000 in poi, come operaio manutentore e
pagina 1 tubista alle dipendenze di diversi datori di lavoro (v. l'elencazione alle pagg. 1 e 2 del ricorso).
Ha allegato che nello svolgimento delle sue mansioni utilizzava in maniera non occasionale strumenti vibranti (quali mole, smerigli, martelli, chiavi, saldatrici, pistole pneumatiche), che comportavano uno sforzo costante delle mani e dei polsi per l'intera giornata lavorativa, con conseguente sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
2. L' ha resistito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, in CP_1 quanto gli accertamenti effettuati avevano evidenziato la mancanza del rischio e l'inesistenza del nesso causale tra lo stesso e la patologia denunciata. Ha quindi ribadito la congruità del danno del 4% già riconosciuto.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante c.t.u..
*******
4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
Al fine di verificare l'entità della malattia denunciata in ricorso e la derivanza causale di questa dall'attività lavorativa di cui si è dato conto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato quanto segue: “valutata la documentazione sanitaria in atti si può affermare che il Sig. sia affetto da sindrome del tunnel Parte_1 carpale bilaterale di grado severo sottoposta a destra ad intervento di apertura del
LTC e neurolisi del mediano sulla base delle tabelle , di cui al D.M. 12 luglio CP_1
2000, il danno biologico conseguente al quadro patologico in diagnosi corrisponde al
6% (sei per cento) utilizzando in ragione della sua natura e della sua gravità, per analogia il codice tabellare163 [Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono bilateralità] sin dalla data della domanda amministrativa
(08.06.23)”.
In ragione di quanto fin qui esposto, non essendovi motivo alcuno per discostarsi dagli esiti ai quali è giunto il c.t.u., ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto al pagamento dell'indennizzo in capitale richiesto, essendo rapportato ad un danno biologico complessivo del 6% a far data dalla domanda amministrativa dell'8.6.2023.
5. In virtù della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come da ultimo modificato, tenendo conto del valore della causa e osservata la tabella per le cause in materia previdenziale.
pagina 2 Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone la medesima dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor ha diritto di percepire l'indennizzo in Parte_1 capitale, commisurato ad un danno biologico del 6%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'8.6.2023;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale in favore di CP_1
, in misura corrispondente al danno biologico accertato nella percentuale Parte_1 sopra indicata, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa dell'8.6.2023, oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
3) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 2.697,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato
ER PI;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 17/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
pagina 3