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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 424/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Teresa Giardino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 424/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti DANILO Parte_1 C.F._1
AUTERO e LUISA FASANO, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso Indirizzo telematico dei difensori
ATTORE, OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ANNA MARIA CP_1 C.F._2
MARINELLI, giusta procura in calce all'atto di precetto, elettivamente domiciliata presso Indiritto telematico del difensore
CONVENUTA, OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE (note di trattazione dep 9.10.2024): “Chiedono, in accoglimento delle proprie conclusioni già rassegnate in atti, di accertare l'errata quantificazione della sorte capitale nonché l'erronea ed illegittima quantificazione di interessi e rivalutazione, oltre che di competenze legali ed onorari indicati da controparte, e per l'effetto dichiarare l'annullamento e/o la nullità dell'atto di precetto per la parte in contestazione e determinare l'esatto ammontare delle somme costituenti ragione di credito”. PER L'OPPOSTA (note di trattazione dep. 10.10.2024): “Chiede che l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in atti e rigettare, con qualsivoglia motivazione, le richieste di controparte.
L'avv. Marinelli chiede che il giudice, con la sentenza, Voglia distrarre in suo favore i compensi non ancora riscossi, anche dell'atto di precetto oggi opposto e le spese anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo notificato in data 29.1.2023, proponeva opposizione avverso il precetto in Parte_1 rinnovazione notificato in data 11.1.2023 ad istanza di , con il quale gli era stato intimato CP_1 il pagamento della somma di € 39.855,08, oltre alle spese di notifica, alle spese legali del procedimento successivo ed agli interessi.
Esponeva l'opponente che le somme, richieste in forza della sentenza n. 827/2006 emessa dal Tribunale pagina 1 di 3 di Perugia n. 1988/2006 in data 14.7/18.8.2006, erano errate, perché il precetto riportava quale sorte capitale l'importo di € 32.750,00 asseritamente per mancato pagamento dell'assegno di mantenimento dal mese di marzo 2017 al mese di dicembre 2022, calcolato sulla base di un assegno mensile di €
500,00, che non era corrispondente al vero, posto che la sentenza prevedeva l'importo di un assegno pari ad € 400,00 mensili per il mantenimento della prole.
Precisava l'opponente che la si era anche costituita parte civile nel procedimento penale iniziato CP_1 ai suoi danni per il reato di cui all'art. 570 c.p.p., spiegando istanze risarcitorie per importi superiori a quelli precettati, con grave danno per esso opponente, che era impossibilitato a pagare in ragione di difficoltà economiche, ed anche in ragione dello stato di occupazione della figlia. Chiedeva quindi in via preliminare la sospensione dell'esecutività del titolo, e nel merito l'annullamento o la dichiarazione di nullità del precetto per le somme richieste in eccesso, con determinazione dell'esatto ammontare delle somme costituenti ragioni di credito, oltre a chiedere l'invio in mediazione delle parti.
Si costituiva l'opposta, che preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di opposizione per mancata determinazione della domanda e/o per mancata esposizione delle ragioni di fatto e diritto.
Quanto all'eccessività della somma precettata, riconosceva l'opposta l'erroneità della somma per avere calcolato gli importi sulla base della somma di € 500,00 mensili in luogo di quella corretta di € 400,00, e riquantificava il dovuto in complessivi € 33.074,36, di cui € 28.000,00 per sorte, € 479,14 per interessi legali e € 3.870,04 per rivalutazione, oltre ad € 725,18 quale compenso professionale per l'atto di precetto;
precisava peraltro la che il maggior credito precettato non avrebbe comunque CP_1 determinato il travolgimento del precetto per intero, non potendo il creditore essere privato della possibilità di dare impulso alla procedura per il minor credito, con conseguente necessità di reiezione dell'istanza di sospensione. Sosteneva inoltre l'irrilevanza della costituzione di parte civile in sede penale, nella quale si chiedeva il risarcimento conseguente al reato commesso, cosa radicalmente differente rispetto al precetto di pagamento per assegno di mantenimento non pagato, negando altresì
l'asserita indipendenza economica della figlia, che aveva dovuto lasciare gli studi per impossibilità economica causata dall'inadempimento paterno, ed aveva iniziato a fare modesti lavori.
Chiedeva quindi, previa reiezione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e previa
“depurazione delle somme maggiori richieste per mero errore materiale”, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza riservata del 26.3.2024 l'allora G.I. rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo, posto che le contestazioni attenevano solo al quantum e non all'an del credito, ciò che avrebbe comportato non già la nullità totale ma l'inefficacia parziale del precetto per la somma eccedente, ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.
Nelle more, mutava il giudice istruttore;
questo G.I rigettava le richieste istruttorie delle parti per irrilevanza e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.10.2024, trattata in forma cartolare, trattenendo in quella sede la causa in decisione e assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto premesso come le parti abbiano in corso di causa indebitamente tentato di allargare l'oggetto del giudizio, avanzando nel corso del giudizio ed addirittura in sede di comparse conclusionali domande incompatibili con le caratteristiche del procedimento di opposizione a precetto instaurato: così, ad esempio, l'opponente aveva insistito sulla propria incapacità economica, svolgendo istanze istruttorie al riguardo e ventilando la necessità di diversa determinazione dell'assegno in favore della figlia (domanda peraltro da svolgere nelle forme di legge come modifica delle condizioni di divorzio, e non esercitabile all'interno di un procedimento di opposizione a precetto, nel quale si contestano i vizi formali di quell'atto; irrilevanti altresì le motivazioni dell'omesso pagamento), menzionando un preteso bis idem conseguente alla costituzione di parte civile in sede penale, che non è pagina 2 di 3 in questa sede astrattamente in sé predicabile, potendo l'azione risarcitoria in sede penale riguardare diritti distinti;
l'opposta ha addirittura richiesto la condanna dell'opponente alle somme già oggetto di precetto, oltre al pagamento delle future mensilità dell'assegno, ciò che avrebbe comportato un inammissibile bis in idem, e la “trasformazione” di un procedimento volto all'accertamento della regolarità formale di un titolo, in un giudizio di merito volto alla costituzione di un titolo ulteriore.
Occorre pertanto ribadire che oggetto esclusivo di questo procedimento (ciò che ha reso irrilevanti le prove richieste dalle parti) è unicamente l'accertamento della correttezza o meno della somma ingiunta con il precetto opposto, non potendosi in questa sede né modificare gli importi conseguenti ad un titolo giudiziale (per il quale, soccorrono semmai altri istituti), né dovendosi adottare provvedimenti di tipo condannatorio per gli stessi (pena il bis in idem )o altri diritti creditori (da tutelare eventualmente in via ordinaria).
Così chiarito l'oggetto del giudizio, va affermata la fondatezza, seppur parziale, dell'opposizione: la somma ingiunta con il precetto opposto (€ 39.855,08) era infatti certamente sbagliata, perché indicata considerando una sorte capitale erronea, avendo considerato l'entità dell'assegno di mantenimento come pari ad € 500,00 mensili in luogo di € 400,00 mensili, come riconosciuto dalla stessa parte opposta. Peraltro, la somma richiesta in eccesso non determina la nullità integrale del precetto, ma della sola parte ulteriore rispetto a quanto effettivamente dovuto, come chiarito da costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n°2160/2013, secondo cui “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”; nello stesso senso, Cass. n°20238/2024), sì che non si dovrà annullare interamente il precetto, ma dichiarane l'inefficacia parziale con riguardo alla somma ulteriore rispetto a quella effettivamente dovuta, che è -incontestatamente- pari ad €
33.074,36, secondo il calcolo correttamente eseguito dalla parte opposta nella propria comparsa di costituzione, non contestato dall'opponente (€ 28.000,00 per mancato pagamento di € 400,00 mensili da marzo 2017 a dicembre 2022, € 479,14 per interessi legali, € 3.870,04 per rivalutazione ed € 725,18 per compenso professionale per l'atto di precetto.
Spese compensate, in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, tra - Parte_1
ATTORE, OPPONENTE- e -convenuta, opposta-, ogni diversa istanza ed CP_1 eccezione disattesa:
-in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarata l'inefficacia parziale del precetto opposto con riferimento alla somma richiesta in eccesso, riquantifica la somma effettivamente dovuta in €
33.074,36, secondo il calcolo di cui in parte motiva;
-dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Perugia, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Teresa Giardino
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Teresa Giardino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 424/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti DANILO Parte_1 C.F._1
AUTERO e LUISA FASANO, giusta procura in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso Indirizzo telematico dei difensori
ATTORE, OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ANNA MARIA CP_1 C.F._2
MARINELLI, giusta procura in calce all'atto di precetto, elettivamente domiciliata presso Indiritto telematico del difensore
CONVENUTA, OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE (note di trattazione dep 9.10.2024): “Chiedono, in accoglimento delle proprie conclusioni già rassegnate in atti, di accertare l'errata quantificazione della sorte capitale nonché l'erronea ed illegittima quantificazione di interessi e rivalutazione, oltre che di competenze legali ed onorari indicati da controparte, e per l'effetto dichiarare l'annullamento e/o la nullità dell'atto di precetto per la parte in contestazione e determinare l'esatto ammontare delle somme costituenti ragione di credito”. PER L'OPPOSTA (note di trattazione dep. 10.10.2024): “Chiede che l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in atti e rigettare, con qualsivoglia motivazione, le richieste di controparte.
L'avv. Marinelli chiede che il giudice, con la sentenza, Voglia distrarre in suo favore i compensi non ancora riscossi, anche dell'atto di precetto oggi opposto e le spese anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a precetto con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo notificato in data 29.1.2023, proponeva opposizione avverso il precetto in Parte_1 rinnovazione notificato in data 11.1.2023 ad istanza di , con il quale gli era stato intimato CP_1 il pagamento della somma di € 39.855,08, oltre alle spese di notifica, alle spese legali del procedimento successivo ed agli interessi.
Esponeva l'opponente che le somme, richieste in forza della sentenza n. 827/2006 emessa dal Tribunale pagina 1 di 3 di Perugia n. 1988/2006 in data 14.7/18.8.2006, erano errate, perché il precetto riportava quale sorte capitale l'importo di € 32.750,00 asseritamente per mancato pagamento dell'assegno di mantenimento dal mese di marzo 2017 al mese di dicembre 2022, calcolato sulla base di un assegno mensile di €
500,00, che non era corrispondente al vero, posto che la sentenza prevedeva l'importo di un assegno pari ad € 400,00 mensili per il mantenimento della prole.
Precisava l'opponente che la si era anche costituita parte civile nel procedimento penale iniziato CP_1 ai suoi danni per il reato di cui all'art. 570 c.p.p., spiegando istanze risarcitorie per importi superiori a quelli precettati, con grave danno per esso opponente, che era impossibilitato a pagare in ragione di difficoltà economiche, ed anche in ragione dello stato di occupazione della figlia. Chiedeva quindi in via preliminare la sospensione dell'esecutività del titolo, e nel merito l'annullamento o la dichiarazione di nullità del precetto per le somme richieste in eccesso, con determinazione dell'esatto ammontare delle somme costituenti ragioni di credito, oltre a chiedere l'invio in mediazione delle parti.
Si costituiva l'opposta, che preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di opposizione per mancata determinazione della domanda e/o per mancata esposizione delle ragioni di fatto e diritto.
Quanto all'eccessività della somma precettata, riconosceva l'opposta l'erroneità della somma per avere calcolato gli importi sulla base della somma di € 500,00 mensili in luogo di quella corretta di € 400,00, e riquantificava il dovuto in complessivi € 33.074,36, di cui € 28.000,00 per sorte, € 479,14 per interessi legali e € 3.870,04 per rivalutazione, oltre ad € 725,18 quale compenso professionale per l'atto di precetto;
precisava peraltro la che il maggior credito precettato non avrebbe comunque CP_1 determinato il travolgimento del precetto per intero, non potendo il creditore essere privato della possibilità di dare impulso alla procedura per il minor credito, con conseguente necessità di reiezione dell'istanza di sospensione. Sosteneva inoltre l'irrilevanza della costituzione di parte civile in sede penale, nella quale si chiedeva il risarcimento conseguente al reato commesso, cosa radicalmente differente rispetto al precetto di pagamento per assegno di mantenimento non pagato, negando altresì
l'asserita indipendenza economica della figlia, che aveva dovuto lasciare gli studi per impossibilità economica causata dall'inadempimento paterno, ed aveva iniziato a fare modesti lavori.
Chiedeva quindi, previa reiezione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e previa
“depurazione delle somme maggiori richieste per mero errore materiale”, il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza riservata del 26.3.2024 l'allora G.I. rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del titolo, posto che le contestazioni attenevano solo al quantum e non all'an del credito, ciò che avrebbe comportato non già la nullità totale ma l'inefficacia parziale del precetto per la somma eccedente, ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.
Nelle more, mutava il giudice istruttore;
questo G.I rigettava le richieste istruttorie delle parti per irrilevanza e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.10.2024, trattata in forma cartolare, trattenendo in quella sede la causa in decisione e assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto premesso come le parti abbiano in corso di causa indebitamente tentato di allargare l'oggetto del giudizio, avanzando nel corso del giudizio ed addirittura in sede di comparse conclusionali domande incompatibili con le caratteristiche del procedimento di opposizione a precetto instaurato: così, ad esempio, l'opponente aveva insistito sulla propria incapacità economica, svolgendo istanze istruttorie al riguardo e ventilando la necessità di diversa determinazione dell'assegno in favore della figlia (domanda peraltro da svolgere nelle forme di legge come modifica delle condizioni di divorzio, e non esercitabile all'interno di un procedimento di opposizione a precetto, nel quale si contestano i vizi formali di quell'atto; irrilevanti altresì le motivazioni dell'omesso pagamento), menzionando un preteso bis idem conseguente alla costituzione di parte civile in sede penale, che non è pagina 2 di 3 in questa sede astrattamente in sé predicabile, potendo l'azione risarcitoria in sede penale riguardare diritti distinti;
l'opposta ha addirittura richiesto la condanna dell'opponente alle somme già oggetto di precetto, oltre al pagamento delle future mensilità dell'assegno, ciò che avrebbe comportato un inammissibile bis in idem, e la “trasformazione” di un procedimento volto all'accertamento della regolarità formale di un titolo, in un giudizio di merito volto alla costituzione di un titolo ulteriore.
Occorre pertanto ribadire che oggetto esclusivo di questo procedimento (ciò che ha reso irrilevanti le prove richieste dalle parti) è unicamente l'accertamento della correttezza o meno della somma ingiunta con il precetto opposto, non potendosi in questa sede né modificare gli importi conseguenti ad un titolo giudiziale (per il quale, soccorrono semmai altri istituti), né dovendosi adottare provvedimenti di tipo condannatorio per gli stessi (pena il bis in idem )o altri diritti creditori (da tutelare eventualmente in via ordinaria).
Così chiarito l'oggetto del giudizio, va affermata la fondatezza, seppur parziale, dell'opposizione: la somma ingiunta con il precetto opposto (€ 39.855,08) era infatti certamente sbagliata, perché indicata considerando una sorte capitale erronea, avendo considerato l'entità dell'assegno di mantenimento come pari ad € 500,00 mensili in luogo di € 400,00 mensili, come riconosciuto dalla stessa parte opposta. Peraltro, la somma richiesta in eccesso non determina la nullità integrale del precetto, ma della sola parte ulteriore rispetto a quanto effettivamente dovuto, come chiarito da costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n°2160/2013, secondo cui “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito”; nello stesso senso, Cass. n°20238/2024), sì che non si dovrà annullare interamente il precetto, ma dichiarane l'inefficacia parziale con riguardo alla somma ulteriore rispetto a quella effettivamente dovuta, che è -incontestatamente- pari ad €
33.074,36, secondo il calcolo correttamente eseguito dalla parte opposta nella propria comparsa di costituzione, non contestato dall'opponente (€ 28.000,00 per mancato pagamento di € 400,00 mensili da marzo 2017 a dicembre 2022, € 479,14 per interessi legali, € 3.870,04 per rivalutazione ed € 725,18 per compenso professionale per l'atto di precetto.
Spese compensate, in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe, tra - Parte_1
ATTORE, OPPONENTE- e -convenuta, opposta-, ogni diversa istanza ed CP_1 eccezione disattesa:
-in parziale accoglimento dell'opposizione, dichiarata l'inefficacia parziale del precetto opposto con riferimento alla somma richiesta in eccesso, riquantifica la somma effettivamente dovuta in €
33.074,36, secondo il calcolo di cui in parte motiva;
-dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Perugia, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Teresa Giardino
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