Art. 2.
Alle spese di cui all'art. 1 verra' fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate accertate con la legge 1 aprile 1950, n. 155 , recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).
Alle spese di cui all'art. 1 verra' fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate accertate con la legge 1 aprile 1950, n. 155 , recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).