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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/07/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1026/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1026/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Rossomando Matteo, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. De Marco Daniela Controparte_1 P.IVA_2
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 20.06.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
19.05.2025)
OGGETTO: comodato, risarcimento danni da inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza n. 3774/2024 del Tribunale di Torino 1- Pa
2.7.2024 resa a definizione della causa R.G. n. 7968/23, accertato l'inadempimento di pagina 1 di 9 al contratto di comodato 23.1.2016 così come integrato il 25.1.2016 per mancato Controparte_1
rispetto del preavviso in caso di recesso;
1. dichiarare tenuta e condannare al risarcimento del danno subìto da Controparte_1 [...]
pari ad euro 50.000,00 per danno da Parte_1
immagine professionale, ad euro 11.570,00 per ricovero altrove dei cavalli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2022 e per euro 532.500,00 per procurato inadempimento di
[...]
al contratto on Parte_1 Controparte_2
2. condannare al pagamento delle spese legali del primo e del secondo grado Controparte_1
di giudizio.
In via istruttoria viene ribadito il capo di prova per testi ( residente in [...], Testimone_1
Madrid) proposto ove occorresse: Vero che il documento prodotto sub 12 è stato sottoscritto in data 20.1.2022 da e . Pt_1 Controparte_2
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis,
In via preliminare dichiarare l'appello ex adverso proposto inammissibile ex art. 342 cpc.
In via principale respingere l'appello ex adverso proposto e confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto, respingere tutte le domande avversarie, e conseguentemente assolvere la convenuta da ogni pretesa;
in ogni caso, per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere l'appello avversario e per l'effetto respingere tutte le domande avversarie, e conseguentemente assolvere la convenuta da ogni pretesa.
In via subordinata respingere l'appello avversario, e previo accertamento dell'esistenza di una giusta causa di recesso da parte della comodante, respingere tutte le domande avversarie, e per l'effetto assolvere la convenuta da ogni pretesa.
In via di ulteriore subordine limitare il risarcimento nei limiti del giusto e del provato.
In ogni caso, con vittoria di spese”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio. conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
chiedendo di accertare l'inadempimento della convenuta in ordine all'obbligo di Controparte_1
pagina 2 di 9 preavviso in caso di recesso dal contratto di comodato del 23/01/2016, così come integrato dalla successiva scrittura del 25/01/2016 con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
A fondamento della domanda deduceva che: aveva sottoscritto, quale comodataria, con la società convenuta, un contratto di comodato avente a oggetto maneggi per cavalli e strutture accessorie con durata quadriennale tacitamente rinnovabili alla scadenza, salvo disdetta da comunicare con preavviso di sei mesi;
con successiva scrittura privata integrativa, le parti avevano previsto la possibilità per il comodante di risolvere il contratto in qualunque momento, con conseguente riconsegna dei beni nei sei mesi successivi;
in data 22/02/2022, la convenuta aveva esercitato il diritto di recesso, manifestando la volontà di risolvere il contratto con effetto immediato e nella medesima data aveva impedito alla comodataria di accedere agli immobili.
In virtù di quanto contrattualmente pattuito, riteneva di avere diritto al godimento dei beni concessi in comodato per ulteriori sei mesi (ovverosia sino al 22.08.2022) e chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento di € 50.000,00 per danno da immagine professionale, € 11.570,00 per ricovero altrove dei cavalli da marzo a maggio 2022, € 532.500,00 per procurato inadempimento al contratto con . Controparte_2
La contestava le domande attoree, evidenziando che: oggetto del contratto era il Controparte_1
solo maneggio, non anche scuderie;
il contratto di comodato doveva essere qualificato come precario e si era risolto per recesso ad nutum non invece per l'inadempimento del comodante;
il recesso era comunque fondato su giusta causa, rappresentata dalle difficoltà economiche in cui versava la proprietà. Contestava infine le singole voci di danno concludendo per il rigetto delle domande.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3774/2024 pubblicata il 02.07.2024 rigettava le domande attoree con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva documentalmente provata la conclusione del contratto di comodato che aveva ad oggetto il solo maneggio, non invece le scuderie.
Il contratto doveva qualificarsi come comodato precario, atteso che con la scrittura privata integrativa in data 25.01.2016 le parti avevano previsto la possibilità per il comodante di pagina 3 di 9 “risolvere in qualsiasi momento il predetto contratto, con conseguente riconsegna dei beni in premessa entro i sei mesi successivi”.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1334 c.c., il recesso era un atto unilaterale recettizio che produceva i propri effetti nel momento in cui perveniva al domicilio del destinatario.
Il termine di sei mesi pattuito dalle parti non poteva essere interpretato quale termine di preavviso, ma esclusivamente quale termine massimo per l'adempimento dell'obbligazione di rilascio.
Il comodante aveva quindi legittimamente esercitato il diritto di recesso in data 22/02/2022.
Era vero che il termine per il rilascio era stato, di fatto, impedito dallo spossessamento operato in data 01/03/2022. Il rimedio della risoluzione per inadempimento, tuttavia, non poteva essere utilizzato, in quanto, al momento dello spossessamento, il contratto di comodato era già cessato.
I rimedi riservati ai contratti a prestazioni corrispettive non potevano essere applicati al comodato, trattandosi di contratto essenzialmente gratuito. Per tali ragioni, i danni da inadempimento contrattuale, analiticamente indicati da parte attrice, non potevano essere valutati e riconosciuti.
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado è frutto della manomissione del dettato contrattuale.
Ritiene, in particolare, che, attraverso la scrittura privata integrativa, le parti abbiano voluto prevedere la durata contrattuale pari a quattro anni, con facoltà di recesso in ogni momento e possibilità, per il comodatario, di rilasciare l'immobile e, quindi, di averne ancora la disponibilità, per i sei mesi successivi.
Sostiene che, indipendentemente dalla qualificazione di tale termine (quale preavviso di recesso o prolungata disponibilità dell'immobile), non ha rispettato il dettato Controparte_1
contrattuale, sottraendo al comodatario la disponibilità dell'immobile.
pagina 4 di 9 Ripropone quindi la domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato rispetto del termine di preavviso.
IV) Difese di Controparte_1
La ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. in Controparte_1
quanto non è stato indicato il capo della decisione impugnato e non sono state specificate le censure e le circostanze da cui deriva la lamentata violazione di legge.
Ritiene, poi, che su alcune questioni si sia formato il giudicato, non essendo state impugnate le parti della sentenza in cui è stata definita la natura del contratto, è stato dato atto del legittimo esercizio del diritto di recesso, è stato qualificato il termine di sei mesi ed è stato specificato l'oggetto del comodato.
Sostiene che non sia configurabile l'inadempimento del comodante sia perché il contratto era già cessato al momento dello spossessamento sia perché, conformemente a quanto già affermato dal
Tribunale, il contratto di comodato non prevede obbligazioni a carico del comodante (salva quella di rendere edotto il comodatario dei vizi della cosa) ed a tale contratto non possono essere applicati rimedi che sono riservati ai contratti a prestazioni corrispettive.
Ripropone ex art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni sollevate in primo grado.
V) Decisione della Corte.
1) Deve escludersi che il gravame sia inammissibile ex art. 342 c.p.c. per omessa indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare.
Per quanto effettivamente manchi nel caso di specie la specifica indicazione prescritta dall'art. 342 c.p.c., il raffronto tra motivi di impugnazioni e sentenza consente di individuare agevolmente quali siano le parti della sentenza concretamente censurate.
Ciò nonostante, l'appello proposto è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2) E' opportuno chiarire che la società sportiva attrice nel primo grado di giudizio ha esperito pagina 5 di 9 un'azione contrattuale deducendo che aveva illegittimamente esercitato il Controparte_1 recesso dal contratto con effetto immediato “in spregio al termine semestrale di preavviso previsto dalle pattuizioni contrattuali sopra ricordate” e nelle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione aveva fondato la domanda risarcitoria sull'accertamento dell' “inadempimento di
[...]
al contratto di comodato 23.1.2016 così come integrato il 25.1.2016 per Controparte_1 mancato rispetto del preavviso in caso di recesso”.
Tali conclusioni sono state confermate negli stessi termini con la prima memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed a ben vedere anche con l'atto di appello.
3) Come già rilevato da parte appellata, non vi è specifica impugnazione in relazione alla parte della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto che non viene in rilievo un obbligo di preavviso in caso di recesso ma la pattuizione di un termine per il rilascio, come d'altronde riconosciuto dalla stessa parte attrice sin dalla citazione in primo grado.
Ne consegue che è inammissibile la doglianza dell'appellante secondo la quale sarebbe
“irrilevante” che venga in rilievo un obbligo di preavviso in caso di recesso oppure un termine per il rilascio, atteso che è stata la stessa società sportiva attrice a porre a fondamento della domanda risarcitoria la pretesa violazione di un obbligo di preavviso in caso di recesso e tale domanda non è stata modificata nemmeno a seguito della costituzione di parte convenuta e delle contestazioni svolte con la comparsa in primo grado.
E' quindi inammissibile anche la doglianza secondo la quale sarebbe irrilevante la qualificazione del termine in discussione (sostenendosi che la domanda potrebbe e dovrebbe ugualmente essere accolta qualificando il termine in contestazione come termine per il rilascio).
Altro è infatti il porre a fondamento della domanda l'obbligo di preavviso in caso di recesso dal contratto, altro è il termine per il rilascio dell'immobile.
La prima domanda (fondata sulla violazione dell'obbligo di preavviso) è stata motivatamente (e correttamente) disattesa dal Tribunale.
Per quanto appena illustrato la nuova domanda (fondata sulla violazione del termine per il rilascio) non è stata formulata entro il maturare delle preclusioni assertive, ragione per la quale la stessa è inammissibile in quanto tardivamente introdotta.
pagina 6 di 9 4) E' poi necessario dare atto che il gravame è inammissibile anche perché l'appellante non ha censurato tutte le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione, ciascuna di per sé idonea a sorreggere la decisione.
L'omessa censura della totalità dei motivi che hanno portato alla soccombenza in primo grado comporta infatti l'inammissibilità del gravame in quanto, pur a fronte dell'ipotetica fondatezza di alcuni dei motivi, residuerebbe comunque la ratio decidendi non impugnata, idonea da sola a sostenere l'intera decisione gravata.
Tale principio trova conferma nella consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass.
n. 22753/2011), a mente della quale: “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza."
4.1) Sul punto si rileva che il Tribunale ha illustrato almeno tre ragioni sottese alla decisione. In particolare, il Tribunale ha dato atto che:
- è stato lo stesso attore a porre a fondamento della domanda la violazione dell'obbligo di preavviso di recesso ed il contratto (come modificato dalle parti) non prevede alcun obbligo di preavviso in caso di recesso;
- il termine contrattualmente costituisce un termine per l'adempimento dell'obbligo di rilascio
(quindi non un diritto), non incide sulla durata del contratto (cessato ipso iure con il recesso) e non sono esperibili gli ordinari rimedi contrattuali di risoluzione per inadempimento a fronte di un contratto già cessato;
- il comodato è comunque un contratto essenzialmente gratuito, allo stesso non possono essere applicati rimedi che sono riservati ai contratti a prestazioni corrispettive, ivi compresa la tutela risarcitoria.
Si è già motivato in relazione alla prima ratio decidendi.
A prescindere dalla correttezza della decisione concretamente assunta, il secondo ed il terzo passaggio motivazionale non sono stati specificamente e motivatamente impugnati con il pagina 7 di 9 gravame, con conseguente loro passaggio in giudicato.
Il Tribunale ha operato una specifica qualificazione del termine contrattuale (esprimendosi in termini di “obbligo” e non di “diritto” per il detentore), ha affermato non solo che non sono esperibili gli ordinari rimedi contrattuali ma anche che il danno (da inadempimento contrattuale) non è risarcibile sia perché l'efficacia del contratto era già cessata, sia perché non viene in rilievo un contratto a prestazioni corrispettive con conseguente inapplicabilità dei rimedi anche risarcitori previsti per tali contratti e sul punto è mancata impugnazione.
Tali specifici passaggi argomentativi (ciascuno idoneo a sorreggere la decisione concretamente assunta) non sono stati motivatamente impugnati con il gravame-
Le doglianze sviluppate dall'appellante solamente in sede di memorie di replica ex art. 352 c.p.c. sono tardive ed in quanto tali inammissibili.
5) In disparte della mancata impugnazione della ragione illustrata dal Tribunale a fondamento delle statuizioni istruttorie, sono assorbite le istanze istruttorie di parte appellante in quanto afferenti alla prova del danno lamentato.
6) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di
[...]
ed in favore di Parte_1 Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato € 594.070,00, compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002
[...]
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza, resa inter partes, del Tribunale di Torino
n. 3774/2024 pubblicata il 02.07.2024 che per l'effetto conferma;
pagina 8 di 9 2) Condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 18.511,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1
forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Pt_1 Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 02/07/2025.
Minuta redatta con la collaborazione del tirocinante dott. . Persona_1
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1026/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Rossomando Matteo, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. De Marco Daniela Controparte_1 P.IVA_2
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 20.06.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
19.05.2025)
OGGETTO: comodato, risarcimento danni da inadempimento contrattuale
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza n. 3774/2024 del Tribunale di Torino 1- Pa
2.7.2024 resa a definizione della causa R.G. n. 7968/23, accertato l'inadempimento di pagina 1 di 9 al contratto di comodato 23.1.2016 così come integrato il 25.1.2016 per mancato Controparte_1
rispetto del preavviso in caso di recesso;
1. dichiarare tenuta e condannare al risarcimento del danno subìto da Controparte_1 [...]
pari ad euro 50.000,00 per danno da Parte_1
immagine professionale, ad euro 11.570,00 per ricovero altrove dei cavalli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2022 e per euro 532.500,00 per procurato inadempimento di
[...]
al contratto on Parte_1 Controparte_2
2. condannare al pagamento delle spese legali del primo e del secondo grado Controparte_1
di giudizio.
In via istruttoria viene ribadito il capo di prova per testi ( residente in [...], Testimone_1
Madrid) proposto ove occorresse: Vero che il documento prodotto sub 12 è stato sottoscritto in data 20.1.2022 da e . Pt_1 Controparte_2
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis,
In via preliminare dichiarare l'appello ex adverso proposto inammissibile ex art. 342 cpc.
In via principale respingere l'appello ex adverso proposto e confermare l'impugnata sentenza e per l'effetto, respingere tutte le domande avversarie, e conseguentemente assolvere la convenuta da ogni pretesa;
in ogni caso, per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere l'appello avversario e per l'effetto respingere tutte le domande avversarie, e conseguentemente assolvere la convenuta da ogni pretesa.
In via subordinata respingere l'appello avversario, e previo accertamento dell'esistenza di una giusta causa di recesso da parte della comodante, respingere tutte le domande avversarie, e per l'effetto assolvere la convenuta da ogni pretesa.
In via di ulteriore subordine limitare il risarcimento nei limiti del giusto e del provato.
In ogni caso, con vittoria di spese”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio. conveniva in giudizio la società Parte_1 [...]
chiedendo di accertare l'inadempimento della convenuta in ordine all'obbligo di Controparte_1
pagina 2 di 9 preavviso in caso di recesso dal contratto di comodato del 23/01/2016, così come integrato dalla successiva scrittura del 25/01/2016 con conseguente condanna al risarcimento dei danni.
A fondamento della domanda deduceva che: aveva sottoscritto, quale comodataria, con la società convenuta, un contratto di comodato avente a oggetto maneggi per cavalli e strutture accessorie con durata quadriennale tacitamente rinnovabili alla scadenza, salvo disdetta da comunicare con preavviso di sei mesi;
con successiva scrittura privata integrativa, le parti avevano previsto la possibilità per il comodante di risolvere il contratto in qualunque momento, con conseguente riconsegna dei beni nei sei mesi successivi;
in data 22/02/2022, la convenuta aveva esercitato il diritto di recesso, manifestando la volontà di risolvere il contratto con effetto immediato e nella medesima data aveva impedito alla comodataria di accedere agli immobili.
In virtù di quanto contrattualmente pattuito, riteneva di avere diritto al godimento dei beni concessi in comodato per ulteriori sei mesi (ovverosia sino al 22.08.2022) e chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento di € 50.000,00 per danno da immagine professionale, € 11.570,00 per ricovero altrove dei cavalli da marzo a maggio 2022, € 532.500,00 per procurato inadempimento al contratto con . Controparte_2
La contestava le domande attoree, evidenziando che: oggetto del contratto era il Controparte_1
solo maneggio, non anche scuderie;
il contratto di comodato doveva essere qualificato come precario e si era risolto per recesso ad nutum non invece per l'inadempimento del comodante;
il recesso era comunque fondato su giusta causa, rappresentata dalle difficoltà economiche in cui versava la proprietà. Contestava infine le singole voci di danno concludendo per il rigetto delle domande.
II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3774/2024 pubblicata il 02.07.2024 rigettava le domande attoree con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva documentalmente provata la conclusione del contratto di comodato che aveva ad oggetto il solo maneggio, non invece le scuderie.
Il contratto doveva qualificarsi come comodato precario, atteso che con la scrittura privata integrativa in data 25.01.2016 le parti avevano previsto la possibilità per il comodante di pagina 3 di 9 “risolvere in qualsiasi momento il predetto contratto, con conseguente riconsegna dei beni in premessa entro i sei mesi successivi”.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1334 c.c., il recesso era un atto unilaterale recettizio che produceva i propri effetti nel momento in cui perveniva al domicilio del destinatario.
Il termine di sei mesi pattuito dalle parti non poteva essere interpretato quale termine di preavviso, ma esclusivamente quale termine massimo per l'adempimento dell'obbligazione di rilascio.
Il comodante aveva quindi legittimamente esercitato il diritto di recesso in data 22/02/2022.
Era vero che il termine per il rilascio era stato, di fatto, impedito dallo spossessamento operato in data 01/03/2022. Il rimedio della risoluzione per inadempimento, tuttavia, non poteva essere utilizzato, in quanto, al momento dello spossessamento, il contratto di comodato era già cessato.
I rimedi riservati ai contratti a prestazioni corrispettive non potevano essere applicati al comodato, trattandosi di contratto essenzialmente gratuito. Per tali ragioni, i danni da inadempimento contrattuale, analiticamente indicati da parte attrice, non potevano essere valutati e riconosciuti.
III) Motivi di appello proposti da Parte_1
L'appellante sostiene che la sentenza di primo grado è frutto della manomissione del dettato contrattuale.
Ritiene, in particolare, che, attraverso la scrittura privata integrativa, le parti abbiano voluto prevedere la durata contrattuale pari a quattro anni, con facoltà di recesso in ogni momento e possibilità, per il comodatario, di rilasciare l'immobile e, quindi, di averne ancora la disponibilità, per i sei mesi successivi.
Sostiene che, indipendentemente dalla qualificazione di tale termine (quale preavviso di recesso o prolungata disponibilità dell'immobile), non ha rispettato il dettato Controparte_1
contrattuale, sottraendo al comodatario la disponibilità dell'immobile.
pagina 4 di 9 Ripropone quindi la domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato rispetto del termine di preavviso.
IV) Difese di Controparte_1
La ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. in Controparte_1
quanto non è stato indicato il capo della decisione impugnato e non sono state specificate le censure e le circostanze da cui deriva la lamentata violazione di legge.
Ritiene, poi, che su alcune questioni si sia formato il giudicato, non essendo state impugnate le parti della sentenza in cui è stata definita la natura del contratto, è stato dato atto del legittimo esercizio del diritto di recesso, è stato qualificato il termine di sei mesi ed è stato specificato l'oggetto del comodato.
Sostiene che non sia configurabile l'inadempimento del comodante sia perché il contratto era già cessato al momento dello spossessamento sia perché, conformemente a quanto già affermato dal
Tribunale, il contratto di comodato non prevede obbligazioni a carico del comodante (salva quella di rendere edotto il comodatario dei vizi della cosa) ed a tale contratto non possono essere applicati rimedi che sono riservati ai contratti a prestazioni corrispettive.
Ripropone ex art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni sollevate in primo grado.
V) Decisione della Corte.
1) Deve escludersi che il gravame sia inammissibile ex art. 342 c.p.c. per omessa indicazione delle parti della sentenza che si intendono impugnare.
Per quanto effettivamente manchi nel caso di specie la specifica indicazione prescritta dall'art. 342 c.p.c., il raffronto tra motivi di impugnazioni e sentenza consente di individuare agevolmente quali siano le parti della sentenza concretamente censurate.
Ciò nonostante, l'appello proposto è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2) E' opportuno chiarire che la società sportiva attrice nel primo grado di giudizio ha esperito pagina 5 di 9 un'azione contrattuale deducendo che aveva illegittimamente esercitato il Controparte_1 recesso dal contratto con effetto immediato “in spregio al termine semestrale di preavviso previsto dalle pattuizioni contrattuali sopra ricordate” e nelle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione aveva fondato la domanda risarcitoria sull'accertamento dell' “inadempimento di
[...]
al contratto di comodato 23.1.2016 così come integrato il 25.1.2016 per Controparte_1 mancato rispetto del preavviso in caso di recesso”.
Tali conclusioni sono state confermate negli stessi termini con la prima memorie ex art. 171 ter c.p.c. ed a ben vedere anche con l'atto di appello.
3) Come già rilevato da parte appellata, non vi è specifica impugnazione in relazione alla parte della sentenza con cui il Tribunale ha dato atto che non viene in rilievo un obbligo di preavviso in caso di recesso ma la pattuizione di un termine per il rilascio, come d'altronde riconosciuto dalla stessa parte attrice sin dalla citazione in primo grado.
Ne consegue che è inammissibile la doglianza dell'appellante secondo la quale sarebbe
“irrilevante” che venga in rilievo un obbligo di preavviso in caso di recesso oppure un termine per il rilascio, atteso che è stata la stessa società sportiva attrice a porre a fondamento della domanda risarcitoria la pretesa violazione di un obbligo di preavviso in caso di recesso e tale domanda non è stata modificata nemmeno a seguito della costituzione di parte convenuta e delle contestazioni svolte con la comparsa in primo grado.
E' quindi inammissibile anche la doglianza secondo la quale sarebbe irrilevante la qualificazione del termine in discussione (sostenendosi che la domanda potrebbe e dovrebbe ugualmente essere accolta qualificando il termine in contestazione come termine per il rilascio).
Altro è infatti il porre a fondamento della domanda l'obbligo di preavviso in caso di recesso dal contratto, altro è il termine per il rilascio dell'immobile.
La prima domanda (fondata sulla violazione dell'obbligo di preavviso) è stata motivatamente (e correttamente) disattesa dal Tribunale.
Per quanto appena illustrato la nuova domanda (fondata sulla violazione del termine per il rilascio) non è stata formulata entro il maturare delle preclusioni assertive, ragione per la quale la stessa è inammissibile in quanto tardivamente introdotta.
pagina 6 di 9 4) E' poi necessario dare atto che il gravame è inammissibile anche perché l'appellante non ha censurato tutte le ragioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione, ciascuna di per sé idonea a sorreggere la decisione.
L'omessa censura della totalità dei motivi che hanno portato alla soccombenza in primo grado comporta infatti l'inammissibilità del gravame in quanto, pur a fronte dell'ipotetica fondatezza di alcuni dei motivi, residuerebbe comunque la ratio decidendi non impugnata, idonea da sola a sostenere l'intera decisione gravata.
Tale principio trova conferma nella consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass.
n. 22753/2011), a mente della quale: “Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza."
4.1) Sul punto si rileva che il Tribunale ha illustrato almeno tre ragioni sottese alla decisione. In particolare, il Tribunale ha dato atto che:
- è stato lo stesso attore a porre a fondamento della domanda la violazione dell'obbligo di preavviso di recesso ed il contratto (come modificato dalle parti) non prevede alcun obbligo di preavviso in caso di recesso;
- il termine contrattualmente costituisce un termine per l'adempimento dell'obbligo di rilascio
(quindi non un diritto), non incide sulla durata del contratto (cessato ipso iure con il recesso) e non sono esperibili gli ordinari rimedi contrattuali di risoluzione per inadempimento a fronte di un contratto già cessato;
- il comodato è comunque un contratto essenzialmente gratuito, allo stesso non possono essere applicati rimedi che sono riservati ai contratti a prestazioni corrispettive, ivi compresa la tutela risarcitoria.
Si è già motivato in relazione alla prima ratio decidendi.
A prescindere dalla correttezza della decisione concretamente assunta, il secondo ed il terzo passaggio motivazionale non sono stati specificamente e motivatamente impugnati con il pagina 7 di 9 gravame, con conseguente loro passaggio in giudicato.
Il Tribunale ha operato una specifica qualificazione del termine contrattuale (esprimendosi in termini di “obbligo” e non di “diritto” per il detentore), ha affermato non solo che non sono esperibili gli ordinari rimedi contrattuali ma anche che il danno (da inadempimento contrattuale) non è risarcibile sia perché l'efficacia del contratto era già cessata, sia perché non viene in rilievo un contratto a prestazioni corrispettive con conseguente inapplicabilità dei rimedi anche risarcitori previsti per tali contratti e sul punto è mancata impugnazione.
Tali specifici passaggi argomentativi (ciascuno idoneo a sorreggere la decisione concretamente assunta) non sono stati motivatamente impugnati con il gravame-
Le doglianze sviluppate dall'appellante solamente in sede di memorie di replica ex art. 352 c.p.c. sono tardive ed in quanto tali inammissibili.
5) In disparte della mancata impugnazione della ragione illustrata dal Tribunale a fondamento delle statuizioni istruttorie, sono assorbite le istanze istruttorie di parte appellante in quanto afferenti alla prova del danno lamentato.
6) Le spese seguono la soccombenza, dovendo essere poste a carico di
[...]
ed in favore di Parte_1 Controparte_1
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale), del valore della controversia (valore dichiarato € 594.070,00, compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00), conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002
[...]
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza, resa inter partes, del Tribunale di Torino
n. 3774/2024 pubblicata il 02.07.2024 che per l'effetto conferma;
pagina 8 di 9 2) Condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 18.511,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1
forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed
IVA se previste per legge;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di Pt_1 Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 02/07/2025.
Minuta redatta con la collaborazione del tirocinante dott. . Persona_1
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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