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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 2014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2014 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3503 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. FILICE ROBERTA, ON FRANCESCOParte_1 C.F. 1 ) VIA NICOLA SERRA 96 87100 COSENZA;
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. NAPOLI DOMENICA;
Parte resistente OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.10.2021 parte ricorrente indicata in epigrafe, già responsabile dell'Area Vigilanza del Controparte_1 , agiva in giudizio al fine di ottenere dall'Ente convenuto il rimborso delle spese legali sostenute in relazione alla difesa resasi necessaria nel procedimento penale n. 5039/2015
R.G.N.R. (n. 1591/2018 R.G. GIP) per il reato di cui all'art. 328, comma 2 c.p.
(omessa risposta a richiesta di accesso agli atti) per non aver adottato, entro i termini di legge, alcun provvedimento per consentire l'accesso agli atti in risposta all'istanza del 22.12.2014 presentata da Parte_2 (costituitosi parte civile nel proc. penale suddetto), omettendo di esporre le ragioni del ritardo.
Ciò posto, precisava che con sentenza n. 1910/2019 del 02.12.2019, divenuta irrevocabile il 17.01.2020, era stato assolto con formula piena per insussistenza del fatto (art. 530 c.p.p.).
In proposito, esponeva il ricorrente che: per la difesa tecnica si era avvalso dell'Avv. Francesco Chiaradia, corrispondendo a quest'ultimo la somma di €
5.000,00, come da fattura n. 1/2020 del 15.01.2020; - in data 09.10.2020 aveva inoltrato al CP_1 formale richiesta di rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 191/1979 e dell'art. 28 del CCNL Enti Locali 14.09.2000,
istanza reiterata in data 29.06.2021; a fronte del diniego opposto dall'Ente, motivato con la mancata preventiva comunicazione del procedimento penale e della nomina del difensore "di comune gradimento", avviava procedura di negoziazione assistita, conclusasi con verbale negativo in data 28.09.2021.
Pertanto, concludeva affinché venisse accertato e dichiarato il suo diritto al rimborso delle spese legali e, per l'effetto, la condanna del Controparte_1 al rimborso delle spese legali, con il favore delle competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'CP_2 resistente, il quale contestava la fondatezza della domanda, deducendo: la violazione dell'art. 28 CCNL, che condiziona
- l'assunzione degli oneri di difesa alla preventiva comunicazione e alla nomina di un legale di "comune gradimento"; l'insussistenza di un diritto incondizionato al rimborso delle spese legali, anche in caso di assoluzione, richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25976/2017; Cass. n. 31324/2018; ord.
n. 32258/2021); la necessità di una valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione circa l'assenza di conflitto di interessi e la scelta del difensore;
chiedendo, dunque, il rigetto del ricorso, vinte le spese di giudizio.
All'odierna udienza, trattandosi di controversia avente natura documentale, si decide.
***
La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Orbene, l'articolato normativo in commento è rappresentato dall'art. 16 del DPR
n. 191/79 secondo cui: "l'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente" e dall'art. 28 del CCNL 14.09.2000 secondo cui "l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento".
Gli elementi costituitivi del diritto al rimborso per le spese legali poste in essere, quindi, sono rappresentati, in positivo, dall'elemento soggettivo della qualità di dipendente del soggetto, da quello oggettivo del nesso teleologico tra le funzioni espletate e il fatto da cui scaturisce la responsabilità e, in negativo, dalla assenza di conflitto di interesse.
Quindi sul piano soggettivo, il requisito essenziale per il rimborso delle spese legali da parte dell'Ente è costituito dal rapporto di lavoro subordinato che lega il dipendente agente all'Ente, sul piano oggettivo il requisito essenziale è- costituto dalla corrispondenza tra l'attività per la quale il dipendente è stato convenuto in giudizio e le funzioni esercitate;
deve trattarsi, cioè, di un'attività posta in essere a causa del servizio o, quanto meno deve trattarsi di “atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio", ex art. 28 del CCNL del 2000.
Esaurita tale premessa si osserva che, nella casistica giurisprudenziale, non si riscontra una equazione ermeneutica tra il proscioglimento in sede penale e il diritto al rimborso, dovendosi considerare non solo la formula assolutoria della sentenza, ma anche tutte le circostanze del caso, in relazione alle caratteristiche concrete del fatto e delle specifiche finalità che hanno spinto il dipendente a porre in essere la condotta censurata.
La Suprema Corte, in plurime pronunce (cfr. fra le più recenti Cass. S.U.
6.7.2015 n. 13861; Cass. 27.9.2016 n. 18946; Cass.
4.7.2017 n. 16396) ha affermato che l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di farsi carico delle spese necessarie per assicurare la difesa legale al dipendente, pur se espressione della regola civilistica generale di cui all'art. 1720, comma 2, cod. civ., non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell'adempimento di compiti di ufficio. Infatti, il legislatore e le parti collettive, nel porre a carico dell'erario una spesa aggiuntiva, hanno dovuto contemperare le esigenze economiche dei dipendenti coinvolti, per ragioni di servizio, in un procedimento penale con quelle di limitazione degli oneri posti a carico dell'amministrazione.
Non è, quindi, sufficiente che il dipendente sia stato sottoposto a procedimento per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e sia stata accertata l'assenza di responsabilità, dovendo essere di volta in volta verificata anche la ricorrenza delle ulteriori condizioni alle quali è stato subordinato dal legislatore o dalle parti collettive il diritto all'assistenza legale o al rimborso delle spese sostenute.
Orbene, per quanto di interesse, l'art. 28 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali, nel ricalcare la disciplina già dettata dall'art. 67 del d.p.r. n. 268 del 1987, prevede - come in parte già sopra rilevato che « L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
-
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.».
L'obbligo del datore di lavoro, quindi, ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (Cass. S.U. 13.3.2009 n. 6227).
Detto obbligo, inoltre, è subordinato all'esistenza di un ulteriore condizione:
l'assenza di un conflitto di interessi con il dipendente incolpato, in quanto il datore di lavoro pubblico agisce anche «a tutela dei propri diritti ed interessi».
Pertanto, sebbene la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia, come è stato affermato dalla Suprema Corte interpretando disposizioni analoghe, dettate per altri comparti (Cass.
4.3.2014 n. 4978; Cass.
27.9.2016 n. 18946), la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di valutare la sussistenza o meno del conflitto di interessi e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente. In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta e alla nomina del legale di fiducia.
Ulteriormente, siffatto obbligo al rimborso non sussiste nemmeno nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto unilateralmente alla nomina del difensore, si limiti a comunicarla all'ente, poiché la disposizione pone a carico dell'amministrazione le spese solo in caso di scelta di un legale «di comune gradimento» (ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente, cfr. Cass. sez. lav. 31 ottobre 2017 nr. 25976; 11 luglio 2018
nr. 18256).
Ciò posto, nel caso di specie, è documentalmente provato che il ricorrente abbia provveduto unilateralmente alla nomina del difensore, avendo inoltrato comunicazione informativa (successiva e non preventiva) al Comune di
CP_1 solo in data 09.10.2020 (Prot. N. 18426), a mezzo della quale rappresentava: di essere stato imputato nel procedimento penale RGNR n.
-
5039/2015; di aver affidato la difesa all'Avv. Francesco Chiaradia (Foro di
Castrovillari); - che il procedimento si era concluso con sentenza n. 1910/2019 del 02.12.2019 del Tribunale di Castrovillari, divenuta irrevocabile il 17.01.2020,
con assoluzione piena (cfr. all. 3 fascicolo ricorrente).
Pertanto, tale comunicazione - con la quale il ricorrente non chiede la nomina di un legale di comune gradimento, ma informa di aver già sostenuto le spese e chiede il rimborso non è da considerarsi preventiva, ma successiva alla
-
conclusione del procedimento penale.
Infatti, è evidente come l'odierno ricorrente abbia atteso diversi anni prima di dare comunicazione all' del suo coinvolgimento nel procedimento CP_3
penale n. 5039/2015 R.G.N.R. (n. 1591/2018 R.G. GIP), di fatto contraendo il diritto dell'Amministrazione a effettuare le necessarie e opportune valutazioni a tutela degli interessi coinvolti nel procedimento.
In definitiva, l'iter procedimentale seguito dal dipendente ricorrente, risultando difforme da quello delineato dall'art. 28 del CCNL, non consente a quest'ultimo di ottenere il rimborso delle spese legali unilateralmente sostenute e tanto a prescindere dall'insussistenza, ex post, di un conflitto di interessi con l'Amministrazione convenuta.
Le spese di lite restano compensate in ragione della peculiarità del caso di specie.
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO - in funzione di GIUDICE del LAVORO
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare
Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
Castrovillari, 19/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. FILICE ROBERTA, ON FRANCESCOParte_1 C.F. 1 ) VIA NICOLA SERRA 96 87100 COSENZA;
parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1 con l'Avv. NAPOLI DOMENICA;
Parte resistente OGGETTO: Altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.10.2021 parte ricorrente indicata in epigrafe, già responsabile dell'Area Vigilanza del Controparte_1 , agiva in giudizio al fine di ottenere dall'Ente convenuto il rimborso delle spese legali sostenute in relazione alla difesa resasi necessaria nel procedimento penale n. 5039/2015
R.G.N.R. (n. 1591/2018 R.G. GIP) per il reato di cui all'art. 328, comma 2 c.p.
(omessa risposta a richiesta di accesso agli atti) per non aver adottato, entro i termini di legge, alcun provvedimento per consentire l'accesso agli atti in risposta all'istanza del 22.12.2014 presentata da Parte_2 (costituitosi parte civile nel proc. penale suddetto), omettendo di esporre le ragioni del ritardo.
Ciò posto, precisava che con sentenza n. 1910/2019 del 02.12.2019, divenuta irrevocabile il 17.01.2020, era stato assolto con formula piena per insussistenza del fatto (art. 530 c.p.p.).
In proposito, esponeva il ricorrente che: per la difesa tecnica si era avvalso dell'Avv. Francesco Chiaradia, corrispondendo a quest'ultimo la somma di €
5.000,00, come da fattura n. 1/2020 del 15.01.2020; - in data 09.10.2020 aveva inoltrato al CP_1 formale richiesta di rimborso delle spese legali, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 191/1979 e dell'art. 28 del CCNL Enti Locali 14.09.2000,
istanza reiterata in data 29.06.2021; a fronte del diniego opposto dall'Ente, motivato con la mancata preventiva comunicazione del procedimento penale e della nomina del difensore "di comune gradimento", avviava procedura di negoziazione assistita, conclusasi con verbale negativo in data 28.09.2021.
Pertanto, concludeva affinché venisse accertato e dichiarato il suo diritto al rimborso delle spese legali e, per l'effetto, la condanna del Controparte_1 al rimborso delle spese legali, con il favore delle competenze di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'CP_2 resistente, il quale contestava la fondatezza della domanda, deducendo: la violazione dell'art. 28 CCNL, che condiziona
- l'assunzione degli oneri di difesa alla preventiva comunicazione e alla nomina di un legale di "comune gradimento"; l'insussistenza di un diritto incondizionato al rimborso delle spese legali, anche in caso di assoluzione, richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25976/2017; Cass. n. 31324/2018; ord.
n. 32258/2021); la necessità di una valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione circa l'assenza di conflitto di interessi e la scelta del difensore;
chiedendo, dunque, il rigetto del ricorso, vinte le spese di giudizio.
All'odierna udienza, trattandosi di controversia avente natura documentale, si decide.
***
La domanda è infondata per le ragioni che seguono.
Orbene, l'articolato normativo in commento è rappresentato dall'art. 16 del DPR
n. 191/79 secondo cui: "l'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente" e dall'art. 28 del CCNL 14.09.2000 secondo cui "l'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento".
Gli elementi costituitivi del diritto al rimborso per le spese legali poste in essere, quindi, sono rappresentati, in positivo, dall'elemento soggettivo della qualità di dipendente del soggetto, da quello oggettivo del nesso teleologico tra le funzioni espletate e il fatto da cui scaturisce la responsabilità e, in negativo, dalla assenza di conflitto di interesse.
Quindi sul piano soggettivo, il requisito essenziale per il rimborso delle spese legali da parte dell'Ente è costituito dal rapporto di lavoro subordinato che lega il dipendente agente all'Ente, sul piano oggettivo il requisito essenziale è- costituto dalla corrispondenza tra l'attività per la quale il dipendente è stato convenuto in giudizio e le funzioni esercitate;
deve trattarsi, cioè, di un'attività posta in essere a causa del servizio o, quanto meno deve trattarsi di “atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio", ex art. 28 del CCNL del 2000.
Esaurita tale premessa si osserva che, nella casistica giurisprudenziale, non si riscontra una equazione ermeneutica tra il proscioglimento in sede penale e il diritto al rimborso, dovendosi considerare non solo la formula assolutoria della sentenza, ma anche tutte le circostanze del caso, in relazione alle caratteristiche concrete del fatto e delle specifiche finalità che hanno spinto il dipendente a porre in essere la condotta censurata.
La Suprema Corte, in plurime pronunce (cfr. fra le più recenti Cass. S.U.
6.7.2015 n. 13861; Cass. 27.9.2016 n. 18946; Cass.
4.7.2017 n. 16396) ha affermato che l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di farsi carico delle spese necessarie per assicurare la difesa legale al dipendente, pur se espressione della regola civilistica generale di cui all'art. 1720, comma 2, cod. civ., non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell'adempimento di compiti di ufficio. Infatti, il legislatore e le parti collettive, nel porre a carico dell'erario una spesa aggiuntiva, hanno dovuto contemperare le esigenze economiche dei dipendenti coinvolti, per ragioni di servizio, in un procedimento penale con quelle di limitazione degli oneri posti a carico dell'amministrazione.
Non è, quindi, sufficiente che il dipendente sia stato sottoposto a procedimento per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e sia stata accertata l'assenza di responsabilità, dovendo essere di volta in volta verificata anche la ricorrenza delle ulteriori condizioni alle quali è stato subordinato dal legislatore o dalle parti collettive il diritto all'assistenza legale o al rimborso delle spese sostenute.
Orbene, per quanto di interesse, l'art. 28 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti del comparto delle regioni e delle autonomie locali, nel ricalcare la disciplina già dettata dall'art. 67 del d.p.r. n. 268 del 1987, prevede - come in parte già sopra rilevato che « L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi
-
l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.».
L'obbligo del datore di lavoro, quindi, ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (Cass. S.U. 13.3.2009 n. 6227).
Detto obbligo, inoltre, è subordinato all'esistenza di un ulteriore condizione:
l'assenza di un conflitto di interessi con il dipendente incolpato, in quanto il datore di lavoro pubblico agisce anche «a tutela dei propri diritti ed interessi».
Pertanto, sebbene la norma contrattuale non preveda espressamente un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia, come è stato affermato dalla Suprema Corte interpretando disposizioni analoghe, dettate per altri comparti (Cass.
4.3.2014 n. 4978; Cass.
27.9.2016 n. 18946), la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di valutare la sussistenza o meno del conflitto di interessi e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente. In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta e alla nomina del legale di fiducia.
Ulteriormente, siffatto obbligo al rimborso non sussiste nemmeno nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto unilateralmente alla nomina del difensore, si limiti a comunicarla all'ente, poiché la disposizione pone a carico dell'amministrazione le spese solo in caso di scelta di un legale «di comune gradimento» (ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente, cfr. Cass. sez. lav. 31 ottobre 2017 nr. 25976; 11 luglio 2018
nr. 18256).
Ciò posto, nel caso di specie, è documentalmente provato che il ricorrente abbia provveduto unilateralmente alla nomina del difensore, avendo inoltrato comunicazione informativa (successiva e non preventiva) al Comune di
CP_1 solo in data 09.10.2020 (Prot. N. 18426), a mezzo della quale rappresentava: di essere stato imputato nel procedimento penale RGNR n.
-
5039/2015; di aver affidato la difesa all'Avv. Francesco Chiaradia (Foro di
Castrovillari); - che il procedimento si era concluso con sentenza n. 1910/2019 del 02.12.2019 del Tribunale di Castrovillari, divenuta irrevocabile il 17.01.2020,
con assoluzione piena (cfr. all. 3 fascicolo ricorrente).
Pertanto, tale comunicazione - con la quale il ricorrente non chiede la nomina di un legale di comune gradimento, ma informa di aver già sostenuto le spese e chiede il rimborso non è da considerarsi preventiva, ma successiva alla
-
conclusione del procedimento penale.
Infatti, è evidente come l'odierno ricorrente abbia atteso diversi anni prima di dare comunicazione all' del suo coinvolgimento nel procedimento CP_3
penale n. 5039/2015 R.G.N.R. (n. 1591/2018 R.G. GIP), di fatto contraendo il diritto dell'Amministrazione a effettuare le necessarie e opportune valutazioni a tutela degli interessi coinvolti nel procedimento.
In definitiva, l'iter procedimentale seguito dal dipendente ricorrente, risultando difforme da quello delineato dall'art. 28 del CCNL, non consente a quest'ultimo di ottenere il rimborso delle spese legali unilateralmente sostenute e tanto a prescindere dall'insussistenza, ex post, di un conflitto di interessi con l'Amministrazione convenuta.
Le spese di lite restano compensate in ragione della peculiarità del caso di specie.
P.Q.M.
II TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO - in funzione di GIUDICE del LAVORO
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare
Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.
Castrovillari, 19/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO