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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 1/04/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 01/04/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa assistenziale tra:
, in qualità di erede di , Parte_1 Per_1 rappresentato e difeso dall'avvocato DE MARCO NICOLA MARIA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrenti e
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e CP_1 difeso dagli avvocati ORSINGHER LUCIA e MARCELLA MATTIA
oggetto: assegno sociale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/10/2022, l'originaria parte ricorrente, Per_1
deduceva che: - con sentenza del Tribunale di Brindisi del 20.2.2017
[...] veniva riconosciuta invalida al 100% con diritto alla liquidazione dei benefici connessi a detto status, sino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e con successiva trasformazione dello stesso, in costanza dei limiti reddituali ed il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge, in Assegno Sociale;
- che, in data 14.12.2017, comunicava la reiezione della domanda, presentata il CP_1
7.12.2017, con cui si chiedeva la trasformazione della pensione di invalidità in assegno sociale;
- che l'istituto rigettava la predetta istanza per superamento dei limiti reddituali familiari, evidenziando altresì che la sentenza del tribunale di Brindisi n. 1323/17 aveva previsto il pagamento sino al sessantacinquesimo anno di età; - che, a seguito di ricorso amministrativo, stante il silenzio dell'Istituto, veniva proposta una nuova domanda di liquidazione del beneficio;
- che solo in data 11.10.2022, successivamente ad un ulteriore ricorso amministrativo, l' comunicava la reiezione della domanda perché “la CP_1 ricostituzione risulta effettuata su pensione eliminata..”. Tutto ciò premesso, parte istante eccepiva che le prestazioni economiche assistenziali erogate per gli invalidi civili totali e/o parziali vengono trasformate automaticamente in assegno sociale e che ai fini dell'erogazione si considera solo il reddito del beneficiario. Pertanto, adiva l'intestato Tribunale al fine di accertare il proprio diritto a percepire l'assegno sociale, con condanna dell'ente alla liquidazione con decorrenza dall'insorgenza del diritto, ovvero da Giugno 2014. L' ritualmente costituitosi in giudizio concludeva per il rigetto del CP_1 ricorso, specificando che la sentenza con cui veniva accolta “la domanda in relazione dell'invalidità totale al 100% , limitando la stessa all'arco temporale compreso tra il maggio 2013, come riconosciuto dal CTU, sino all'11.2.2014, data in cui la ricorrente ha raggiunto il sessantacinquesimo anno di età” era passata in giudicato ed, inoltre, che non poteva operare la trasformazione automatica della prestazione in quanto alla data del compimento dei 65 anni e tre mesi la ricorrente non era più nel godimento della pensione di inabilità. Deceduta l'originaria parte ricorrente, il ricorso veniva riassunto dal coniuge, il quale insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate dal dante causa. All'odierna udienza il giudice ha emesso la presente sentenza con motivazione contestuale. _____________
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. Come noto, l'assegno di invalidità civile è legato all'assegno sociale, atteso che, ai sensi dell'art. 19 della legge 118/71 al compimento dei 65 anni di età (67 anni dal 2019), i sussidi assistenziali erogati per gli invalidi civili (totali e parziali) sono trasformati in assegno sociale. Detta trasformazione è automatica, non necessitando di alcuna domanda da parte dell'interessato. Ciò premesso, appare opportuno richiamare la disciplina dell'assegno sociale stabilita dall'articolo 3, comma 6 della legge 335/1995: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' composto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorren.za dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo) dell'assegno sociale". Da quanto sopra esposto emerge che l'assegno sociale rappresenta una prestazione avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38, comma 1 Cost.) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia.
Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. La legge, come già visto, individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale: si tratta dei redditi personali e coniugali di qualsiasi natura, computando anche gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile.
Non rilevano, invece, il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. Inoltre, in base alla stessa legge, individuati i redditi rilevanti è possibile individuare l'importo del rateo mensile fino a concorrenza dell'importo massimo indicato. Mentre il superamento del limite di reddito determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione. Orbene, ricostruiti i fatti di causa, appare pacifico che la sentenza emessa in data 20.2.2017, dall'adito Tribunale, così ha statuito: “ Naturalmente considerata la nuova valutazione clinica alla signora va riconosciuto il Per_1 beneficio della pensione di inabilità, a differenza del precedente responso medico che le permetteva di usufruire del solo assegno di invalidità. Vi è da dire però che la signora risulta essere nata il [...] e, pertanto potrà Per_1 usufruire del beneficio della pensione di inabilità a far data dal maggio 2013, come riconosciuto dal OR , sino all'11.2.2014, data in cui la stessa CP_2 ha compiuto gli anni 65 e pertanto non può più beneficiare ne dell'assegno ne della pensione di inabilità come previsto dalla normativa vigente… accoglie la domanda in relazione al riconoscimento dell'invalidità totale al 100% limitando la stessa all'arco temporale compreso tra il maggio 2013 come riconosciuto dal CTU sino all'undici 2014 data in cui la ricorrente ha raggiunto il Per_1 sessantacinquesimo anno di età”. Pertanto, da detta sentenza, il cui dispositivo va letto congiuntamente alla parte motiva, emerge che il giudice ha limitato il beneficio della pensione di inabilità civile sino al compimento del 65 anno di età della ricorrente, stante la conversione automatica di detta prestazione in assegno sociale. Difatti, ai sensi dell'art. 19 della legge 118/71 rubricato (Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche) “In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.”. Ciò posto risulta dirimente ai fini della presente decisione verificare se il de cuius al momento del compimento del 65 anno di età e successivamente superasse o meno il limite reddituale previsto dalla legge. A tal fine, è opportuno precisare che, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, occorre avere riguardo al reddito personale dell'invalido civile e non già al reddito dell'intero nucleo familiare come erroneamente eccepito da CP_1
In tal senso, con una pronuncia recente la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “E' invero consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 10972 del 09/08/2001, Rv. 548907 - 01) che l'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale erogata dall in sostituzione della pensione di invalidità corrisposta CP_1 dal ha, in applicazione dell'art. 19 della legge 30 marzo Controparte_3
1971, n. 118, carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità della pensione di invalidità sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate. In tema anche Sez. L, Sentenza n. 13570 del 02/11/2001 (Rv. 549962 - 01), secondo la quale, in materia di pensione sociale cosiddetta sostitutiva, l'art. 19 della legge n. 118 del 1971 deve essere interpretato nel senso che la trasformazione in pensione sociale della pensione o dell'assegno mensile di invalidità al compimento del sessantacinquesimo anno di età avviene automaticamente alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione da parte dell' dei requisiti di ammissione e, in particolare, delle condizioni CP_1 economiche dell'invalido.” (Cass., ordinanza 23 febbraio 2024, n. 4924). Ne consegue, stante l'incontestato mancato superamento del limite reddituale personale del de cuius, il riconoscimento in capo a quest'ultimo del diritto all'assegno sociale a decorrere dal mese di giugno 2014 sino al decesso intervenuto in data 20.1.2023, con conseguente condanna di al pagamento CP_1 in favore dell'erede di quanto dovuto a detto titolo, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione al saldo. Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 19/10/2022 da
[...]
, in qualità di erede di , nei confronti dell' , Parte_1 Per_1 CP_1 così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto del de cuius all'assegno sociale a decorrere dal mese di giugno 2014 sino al decesso intervenuto in data 20.1.2023, con conseguente condanna di al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente di quanto dovuto a detto titolo, oltre interessi o rivalutazione dalla maturazione al saldo;
condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00, CP_1 oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione.
Brindisi, 1.4.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri