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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8460 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 12143/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 12143/2024 r.g.a.c.
, c.f. , elett.te dom.to in Na- Parte_1 C.F._1
de tudio dell'Avv. Mirko Capuano, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione OPPONENTE E società con so getta ad at- Controparte_1 dinamento di numero di CP_1
Registro delle Imprese di ice fiscale ersona del r.l.p.t., e per es- P.IVA_1
P.IVA. di C Controparte_3
i AN , in P.IVA_2 persona del r.l.p.t., a ciò autorizz rita in data 05 maggio 2020, a rogito di AN, Persona_1
Repertorio n. 188152, Raccolta AN il 07 maggio 2020 al n. 26500 Serie 1/T, rappresentata e difesa in virtù di rita in data 07 luglio 2020, a rogito Notaio Repertorio n. 16380, Raccolta n. Persona_2
9900, r uglio 2020 al n. 23782 Serie 1T, dall' Avv.to Cesare Giovanni Grassini, del Foro di AN e l'Avv. Alessandro Aloia del foro di Roma, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Ambron sito in Na- poli via Guido Cortese 11 OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 29/09/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia.
1 I FATTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione avvers Parte_1
/2024 chiesto ed ottenuto da
[...] on il quale veniva intimato il pagament CP_1
,87 a titolo di corrispettivo per le forniture di cui alle fatture prodotte a corredo del ricorso monitorio. Eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale di questo Tribunale, in favore del Tribunale di Napoli Nord, foro del domicilio eletto da esso attore, ovvero del luogo ove era av- venuta la fornitura oggetto di causa, o ancora quale forum desti- natae solutionis, stanti le previsioni contenute nel contratto stipu- lato dalle parti. Eccepiva, ancora, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di conciliazione obbliga- torio, nonché, nel merito, la mancanza di prova dell'avverso cre- dito e l'insussistenza dello stesso. Concludeva, quindi, chiedendo:
“1. Accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli essendo competente: Ai sensi e per gli eff c.p.c. il Tribunale di Napoli Nord avendo il sig. eletto il domicilio in Parte_1
Villaricca (NA) al Corso Ital
- Ai sensi e per gli eff c.p.c. il Tribuna- le di Napoli Nord avendo il sig. stipulato il con- Parte_1 tratto di fornitura per uso non d società di cui è amministratore, la Pareja Bar S.r.l. avente la sede in Villaricca (NA) al Corso Italia, e è ubicato il contatore al quale si ri- ferisce la fornitura di CP_1
- Ai sensi li effetti dell'art. 20 c.p.c. il Tribuna- le di Napoli Nord in quanto forum destinatae solutionis alla luce di quanto esposto nei punti che precedono il seguente;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 titolato “legge applicabile e foro competente” delle condizioni generali di forni- tura il quale prevede “La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello di Roma”, il Tribunale di Ro- ma.
2. Accertare iarare l'improcedibilità dell'azione monitoria promossa da avendo omesso esperimento obbli- CP_1 gatorio della mediazio er l'effetto revocare il decreto in- giuntivo n. 1890/2024 opposto;
2 3. accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del gestore, nonché vagliar zionamento del conta- tore non imputabile al sig. e pertanto revocare il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
4. Nel merito, accertare e dichiarare la nullità ed infon- datezza in fatto ed in diritto nonché l'inefficacia ed illegittimità dell'opposto Decreto Ingiuntivo n. 1890/2024, per le motivazioni su esposte;
5. Per l'effetto in ogni caso revocare il decreto ingiun- tivo opposto”; con vitt ne. Si è costituita la he ha contesta- Controparte_1 to le avverse deduzio tto dell'opposi- zione. Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla di- scussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. ___________________________________________
L'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribu- nale appare fondata, sussistendo la competenza territoriale del Tribunale di Roma. Ed invero, l'opposta precisa di aver proposto il ricorso mo- nitorio innanzi a questo Ufficio in ragione della residenza dell'opponente. Il criterio di collegamento in tal guisa prescelto dalla ricor- rente risulta tuttavia non applicabile. E' infatti pacifico che il contratto sottoscritto in data 26.7.2022 dalle parti riguardava una fornitura di energia ad un immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo. E' la medesima opposta ad affermarlo, dandone altresì de- cisiva conferma mediante la produzione di copia ntratto stesso;
contratto che reca duplice sottoscrizione del , con la Pt_1 quale questi espressamente approvava, tra l'altro “ i e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c.” talune clausole delle “Con- dizioni Generali di Fornitura”, e segnatamente l'art.16, rubricato
“Legge applicabile e foro competente”, che, come si evince dalla copia delle C.G. prodotta dalla difesa dell'opponente, testual- mente recita, per quanto qui di interesse: “Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello di Roma”. La presenza di una clausola negoziale che contempla un
3 foro esclusivo, comporta l'assoluta prevalenza del forum con- tractus rispetto a quelli individuabili sulla scorta degli altri criteri indicati dal codice di rito. Non resta, pertanto, che revocare il decreto ingiuntivo op- posto, essendo stato emesso da giudice privo di competenza, e di- chiarare l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma. Tenuto conto della natura meramente processuale della pronuncia, e di quanto emergente dagli in atti in merito all'anda- mento del rapporto negoziale tra le parti, sussistono i presupposti per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma;
compensa interamente tra le parti le spese di lite. Napoli, 29/09/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
4
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 12143/2024 r.g.a.c.
, c.f. , elett.te dom.to in Na- Parte_1 C.F._1
de tudio dell'Avv. Mirko Capuano, il quale lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di opposizione OPPONENTE E società con so getta ad at- Controparte_1 dinamento di numero di CP_1
Registro delle Imprese di ice fiscale ersona del r.l.p.t., e per es- P.IVA_1
P.IVA. di C Controparte_3
i AN , in P.IVA_2 persona del r.l.p.t., a ciò autorizz rita in data 05 maggio 2020, a rogito di AN, Persona_1
Repertorio n. 188152, Raccolta AN il 07 maggio 2020 al n. 26500 Serie 1/T, rappresentata e difesa in virtù di rita in data 07 luglio 2020, a rogito Notaio Repertorio n. 16380, Raccolta n. Persona_2
9900, r uglio 2020 al n. 23782 Serie 1T, dall' Avv.to Cesare Giovanni Grassini, del Foro di AN e l'Avv. Alessandro Aloia del foro di Roma, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Ambron sito in Na- poli via Guido Cortese 11 OPPOSTO CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 29/09/2025 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia.
1 I FATTO E DI DIRITTO
ha proposto opposizione avvers Parte_1
/2024 chiesto ed ottenuto da
[...] on il quale veniva intimato il pagament CP_1
,87 a titolo di corrispettivo per le forniture di cui alle fatture prodotte a corredo del ricorso monitorio. Eccepiva in via preliminare l'incompetenza territoriale di questo Tribunale, in favore del Tribunale di Napoli Nord, foro del domicilio eletto da esso attore, ovvero del luogo ove era av- venuta la fornitura oggetto di causa, o ancora quale forum desti- natae solutionis, stanti le previsioni contenute nel contratto stipu- lato dalle parti. Eccepiva, ancora, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di conciliazione obbliga- torio, nonché, nel merito, la mancanza di prova dell'avverso cre- dito e l'insussistenza dello stesso. Concludeva, quindi, chiedendo:
“1. Accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli essendo competente: Ai sensi e per gli eff c.p.c. il Tribunale di Napoli Nord avendo il sig. eletto il domicilio in Parte_1
Villaricca (NA) al Corso Ital
- Ai sensi e per gli eff c.p.c. il Tribuna- le di Napoli Nord avendo il sig. stipulato il con- Parte_1 tratto di fornitura per uso non d società di cui è amministratore, la Pareja Bar S.r.l. avente la sede in Villaricca (NA) al Corso Italia, e è ubicato il contatore al quale si ri- ferisce la fornitura di CP_1
- Ai sensi li effetti dell'art. 20 c.p.c. il Tribuna- le di Napoli Nord in quanto forum destinatae solutionis alla luce di quanto esposto nei punti che precedono il seguente;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 titolato “legge applicabile e foro competente” delle condizioni generali di forni- tura il quale prevede “La legge applicabile al Contratto è quella italiana. Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello di Roma”, il Tribunale di Ro- ma.
2. Accertare iarare l'improcedibilità dell'azione monitoria promossa da avendo omesso esperimento obbli- CP_1 gatorio della mediazio er l'effetto revocare il decreto in- giuntivo n. 1890/2024 opposto;
2 3. accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del gestore, nonché vagliar zionamento del conta- tore non imputabile al sig. e pertanto revocare il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
4. Nel merito, accertare e dichiarare la nullità ed infon- datezza in fatto ed in diritto nonché l'inefficacia ed illegittimità dell'opposto Decreto Ingiuntivo n. 1890/2024, per le motivazioni su esposte;
5. Per l'effetto in ogni caso revocare il decreto ingiun- tivo opposto”; con vitt ne. Si è costituita la he ha contesta- Controparte_1 to le avverse deduzio tto dell'opposi- zione. Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla di- scussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. ___________________________________________
L'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribu- nale appare fondata, sussistendo la competenza territoriale del Tribunale di Roma. Ed invero, l'opposta precisa di aver proposto il ricorso mo- nitorio innanzi a questo Ufficio in ragione della residenza dell'opponente. Il criterio di collegamento in tal guisa prescelto dalla ricor- rente risulta tuttavia non applicabile. E' infatti pacifico che il contratto sottoscritto in data 26.7.2022 dalle parti riguardava una fornitura di energia ad un immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo. E' la medesima opposta ad affermarlo, dandone altresì de- cisiva conferma mediante la produzione di copia ntratto stesso;
contratto che reca duplice sottoscrizione del , con la Pt_1 quale questi espressamente approvava, tra l'altro “ i e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c.” talune clausole delle “Con- dizioni Generali di Fornitura”, e segnatamente l'art.16, rubricato
“Legge applicabile e foro competente”, che, come si evince dalla copia delle C.G. prodotta dalla difesa dell'opponente, testual- mente recita, per quanto qui di interesse: “Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello di Roma”. La presenza di una clausola negoziale che contempla un
3 foro esclusivo, comporta l'assoluta prevalenza del forum con- tractus rispetto a quelli individuabili sulla scorta degli altri criteri indicati dal codice di rito. Non resta, pertanto, che revocare il decreto ingiuntivo op- posto, essendo stato emesso da giudice privo di competenza, e di- chiarare l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma. Tenuto conto della natura meramente processuale della pronuncia, e di quanto emergente dagli in atti in merito all'anda- mento del rapporto negoziale tra le parti, sussistono i presupposti per compensare interamente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamen- te pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Roma;
compensa interamente tra le parti le spese di lite. Napoli, 29/09/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo
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