Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 11/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro Sezione Previdenza ed Assistenza La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 767 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA
, con l'Avv. MARTELLOTTA ROSANNA, che la rappresenta e Parte_1 ura a margine del ricorso in appello, presso il cui indirizzo di p.e.c. è elettivamente domiciliata appellante E (C.F. Controparte_1
e pro- P.IVA_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Umberto Ferrato, Carmela Filice, Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura generale alle liti per notar Per_1 di Roma del 22/03/2024, n. 37875 di repertorio, eletti
[...] ato, in Catanzaro, Via Milano 18, presso l'ufficio legale dell'Istituto appellato e appellato non costituito Controparte_2
: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: < 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa accogliere il proposto ricorso in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1025/23 resa inter partes dal Tribunale di Cosenza - Giudice Dott.ssa Ferrentino- ad esito del procedimento n. 2807/2021 RG pubblicata il 14.06.2023 e mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “…in riforma dell'impugnata sentenza n. 1025/23 di primo grado, voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, riformare la predetta statuizione, del Tribunale di Cosenza, a firma del Giudice D.ssa Ferrentino, emessa in data 14/06/2023, pubblicata il 14/06/2023, mai notificata e pronunciata nella causa civile n. 2807/2021 e accogliere la domanda avanzata da parte appellante, statuendo: previa ammissione della prova testimoniale chiesta in primo grado e qui
1
2. dichiarare che la ricorrente ha diritto all'iscrizione, negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato con la qualifica di bracciante agricola del proprio comune di residenza per gli anni 2017/2018/2019; 3. dichiarare che la ricorrente ha lavorato dal 24/06/17 al 30/11/17; dal 11/07/18 al 30/11/18 e dal 25/07/19 al 31/12/19; 4. condannare l' in persona del suo l.r.p.t., alla reiscrizione CP_1 della ricorrente negli elen nagrafici degli operai agricoli a tempo determinato, con la qualifica di bracciante agricola del proprio comune di residenza, per come era stata già precedentemente iscritta in riferimento alle giornate lavorative indicate in ricorso ed annullare le richieste di restituzione delle indennità erogate malattia, congedo di maternità e congedo parentale anche perché non precedute da una formale comunicazione di cancellazione delle giornate agricole;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio >>; per l'appellato: < rigettare e/o dichiarare inammissibile il ricorso promosso da parte appellante, confermando, per l'effetto la sentenza impugnata. Con favore di spese e salvo ogni altro diritto. >> FATTO E DIRITTO
§1 La vicenda processuale è così descritta nella sentenza gravata:
<Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente conveniva in giudizio l CP_1
e, premesso di aver lavorato nell'anno 2018 alle dipendenze dell Controparte_3
negli anni 2017,2018 e 2019, esponeva ch
[...] CP_1
a richiesta di indennità di malattia pe eriodo 20.4.2020/4.6.2020 disconoscendo il rapporto di lavoro. Deduceva di aver proposto ricorso amministrativo avverso detto provvedimento che era rimasto senza esito e, assumendo di aver diritto alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli nonché alle prestazioni derivanti da tali rapporti di lavoro, concludeva chiedendo l'accertamento del diritto a detta reiscrizione e la declaratoria di salvaguardia delle prestazioni erogate dall in virtù dei citati CP_1 rapporti di lavoro. Si costituiva in giudizio l eccependo, preliminarmente, l'intervenuta CP_1 decadenza ex art. 22 D.L. n. 3 0 e l'improcedibilità per omesso esperimento dei ricorsi amministrativi e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza, deducendo che, in seguito ad accertamenti ispettivi, era emersa la fittizietà del rapporto di lavoro della parte ricorrente. Istruita documentalmente, la causa veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo in calce>>.
§2
2 Il Tribunale “rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 2.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”, alla luce delle seguenti argomentazioni:
<Occorre premettere che in aderenza al riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., incombe sul lavoratore l'onere della prova in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e degli elementi costitutivi che lo connotano. Con specifico riferimento alla materia che ci occupa appare utile evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “nella controversia tra il CP_ lavoratore agricolo e l in ordine al diritto del primo a conseguire prestazioni, è onere del lavorato ovare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro dedotto a fondamento del diritto ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto” (Cass. Sez. Lav. 5 aprile 2000, n. 4232). L'orientamento è stato in seguito ribadito sottolineandosi che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D .Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (così Cass. Sez. lav. 12 giugno 2000, n. 7995). La cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità qui di interesse (2017-2019) scaturisce da accertamenti ispettivi svolti dall nei confronti dell'azienda agricola e della società CP_1 Controparte_3 sem . (cfr. verbali ispettivi i Controparte_3 CP_1
Dalla dis erbali – corredati di motivazion tuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare gli accertamenti si sono sostanziati nell'esame di documentazione (libro unico del lavoro, denunce aziendali, dichiarazioni trimestrali della mano d'opera occupata, registro IVA acquisti ed IVA vendite, fatture di acquisto e vendita, contratti di affitto), nonché in sopralluoghi sui terreni e nell'acquisizione di dichiarazioni dei soggetti che dal responsabile aziendale sono stati denunciati quali dipendenti. Da detti accertamenti è emerso che: 1) la ditta di è iscritta presso Controparte_3 la CCIAA di Cosenza con la qualifica di impresa a smesso all CP_1 in data 24.05.2007, un'unica denuncia aziendale ex art. 5 D. Lgs. n. 3 dichiarando i terreni meglio indicati in verbale, nonché ha inviato all i CP_1 modelli DMAG denunciando l'occupazione del numero di lavoratori e delle giornate lavorative ivi precisate;
2) gli unici terreni che nella denuncia aziendale risultano intestati al titolare sono la particella 132 del foglio di mappa 28 e la particella 421 del foglio di mappa 41, entrambe ricadenti nel comune di San Marco Argentano: quest'ultima è oggetto di procedura esecutiva dal 2012, mentre la particella 132 del Foglio di Mappa 28 è in
3 proprietà di , fratello di ed il relativo contratto di fitto Controparte_4 CP_3 del 1992 di d nni non ris stato rinnovato/prorogato; 3) il contratto di fitto dell'1.4.1992 della durata di quattro anni stipulato con
, avente ad oggetto le particelle del foglio di mappa 26 in agro Parte_2 del Comune di San Marco Argentano, non risulta essere stato prorogato;
4) le particelle ricadenti nel foglio di mappa 28 sono risultate da tempo abbandonate, con alte sterpaglie ed oggetto di procedura esecutiva;
dalla perizia eseguita in detta procedura è risultato che i terreni di che trattasi versavano in stato di abbandono già all'epoca (2012);
5) sui terreni, per come emerso dagli accessi, non risultava in atto alcun tipo di coltivazione essendo alcuni completamente abbandonati altri solamente arati;
6) il è anche amministratore unico della Controparte_3 Controparte_5 che all una sola denuncia azien CP_1 denunciando il possesso particelle 77 foglio 26, 29 foglio 28 e 37 del foglio 36 in agro del comune di San Marco Argentano e l'occupazione del numero di lavoratori e delle giornate indicate nei modelli DMAG (cfr. verbale);
8) rispetto all'attività agricola denunciata e per il periodo di interesse sono state reperite solo tre fatture di acquisto ma in contabilità non sono state riscontrate spese imputabili all'acquisto di piantine, fertilizzanti, concimi o altri prodotti necessari alla conduzione di coltivazioni orticole;
9) per gli anni dal 2017 al 2020 su un totale di circa € 118.000,00 di volume d'affari oltre € 50.000,00 riguardano vendite alla Controparte_6
o alle ditte Terra TE e “
[...] ON
, figlio di;
Controparte_8 CP_3
10) negli anni dal 2017 al 2020 risultano dichiarate retribuzioni a favore dei dipendenti per oltre € 190.000,00 e della quasi totalità delle transazioni non risulta alcuna tracciabilità.
11) per la sono state rinvenute n. 2 fatture di Controparte_6 acquisto, isti di semi, piantine, concimi e fertilizzanti e nell'anno 2019 è stata contabilizzata esclusivamente una fattura per acquisto di origano fresco in rametti;
12) per detta società su un totale di circa € 322.000,00 di volume d'affari circa € 172.000,00 sono relative a vendite alla ditta individuale OL IN o alle ditte sopra menzionate amministrate da;
nello stesso periodo Controparte_8 risultano dichiarate retribuzioni a favore dei dipendenti per circa € 460.000,00. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ritenendo che tutti i rapporti di lavoro in capo all'azienda sono stati denunciati al solo fine di far percepire ai soggetti interessati indebite prestazioni assistenziali e/o previdenziali erogate dall , considerandoli quindi fittizi. CP_1
Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo che le risultanze ispettive si fondano su elementi certamente indiziari ma tuttavia connotati da un elevatissimo grado di gravità, precisione e concordanza e dai quali - unitariamente considerati – emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto non genuino il rapporto di lavoro del ricorrente.
4 Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte di terreni incolti/abbandonati, del mancato acquisto di piantine, fertilizzanti, concimi o altri prodotti necessari allo svolgimento dell'attività denunciata, dei costi ingenti per retribuzioni del tutto sproporzionati rispetto al volume di affari, possa avere assunto un così elevato numero di lavoratori agricoli e per un numero del pari rilevante di giornate nel periodo di riferimento. Alla ritenuta insussistenza del dedotto rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto del ricorso. Le spese seguono l'ordinaria regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo>>.
§3 La sentenza è gravata d'appello dalla sig.ra , che lamenta la mancata Pt_1 ammissione delle deposizioni testimoniali sui he aveva articolato ai fini della prova del rapporto di lavoro, che reitera nel presente grado. Costituitosi in giudizio, l' ha formulato le conclusioni sopra riportate. CP_1
Nonostante la ritualità notifica del ricorso in appello, non si è costituito
. Controparte_3 to il fascicolo di primo grado, disposta ed espletata la prova per testi articolata dall'appellante, alla fissata udienza, sentiti i procuratori delle parti, decide come da allegato dispositivo.
§4 La censura dell'appellante, relativa alla mancata ammissione della prova per testi, è condivisibile. Invero, la ricorrente aveva all'uopo articolato i seguenti capitoli di prova:
1) “…Vero che Lei ha visto lavorare la ricorrente, negli anni 2017/2018/2019 per le giornate indicate nella premessa del ricorso (ossia dal 24/06/17 al 31/11/17; dal 11/07/18 al 30/11/18 e dal 25/07/19 al 31/12/19), alle dipendenze della Ditta “OL IN” svolgendo le mansioni di bracciante agricolo lavorando per sei ore e trenta al giorno, oltre il viaggio, con subordinazione?...”;
2) “…Vero è che la ricorrente ha lavorato tutti i giorni, dalle 07:00 alle 14:00, da lunedì a sabato, con 30 minuti circa, di pausa pranzo…?”;
3) “...Vero è che le direttive venivano impartite in Sua presenza, dal Sig.
[...]
, o da un Suo delegato? ...”; CP_3
è che ha visto lavorare la ricorrente provvedendo a svolgere le mansioni di: pulitura origano, pacciamatura piantine, depicciolatura peperoncini, bucatura peperoncini, infilatura dei filari di peperoni da essiccare al sole, pulitura melanzane….?”. Puntualizzando che, “In riferimento all'anno 2017 potranno testimoniare i Sigg.ri:
- , C. da Corso, 87018 San Marco Argentano (CS); Testimone_1
- sidente allo scalo San Marco Argentano (CS) 87018; Tes_2
I all'anno 2018 potranno testimoniare i Sigg.ri:
- , C. da Corso, 87018 San Marco Argentano (CS); Testimone_1
- , residente in località Ghiandaro (CS); Testimone_3
I ll'anno 2019 potranno testimoniare i Sigg.ri:
5 - , residente in località Ghiandaro (CS); Testimone_3
- C. da Caselle, 87018 San Marco Argentano (CS)”. Testimone_4 ale ha omesso di esplicitare in sentenza le ragioni di diniego dell'istanza istruttoria della ricorrente, pur avendo ammesso che ella era gravata dell'onere probatorio circa la sussistenza dei rapporti lavorativi sottesi al giudizio. Invero, ritiene il Collegio che la prova suddetta, in quanto dedotta in conformità al disposto dell'art. 244 cpc, vertendo peraltro su circostanze rilevanti al fine del decidere, doveva essere ammessa. Pertanto, ai sensi dell'art. 437 comma secondo c.p.c, la Corte, con ordinanza del 9 luglio 2024, ne ha disposto l'espletamento.
§4.1 Si riportano, a seguire, le deposizioni dei testi: Testimone_5
.ra abbiamo lavorato presso Io ho
[...] Pt_1 Controparte_3 to con lei sol 7 da giugno a dicembre;
l ore e trenta minuti, dalle 7 alle 14 con 30 minuti di pausa tutti i giorni della settimana da lunedì a sabato. Ci occupavamo della lavorazione in genere ossia facevamo l'origano a mazzetti, toglievamo i piccioli ai peperoncini, facevamo a fette le melanzane, svuotavamo i peperoncini e li riempivamo di tonno. Ricordo i nomi di altri colleghi , una certa di cui non ricordo il cognome. Testimone_4 Pt_1
A.d.r.: Il sig. non era sempre presente, spesso andava nei campi a CP_3 controllare i a volte veniva e portava gli ortaggi da lavorare, in sua assenza c'erano altre 2 o 3 persone tra cui un certo che ci davano Per_2 indicazioni e ci portavano i prodotti da lavorare. A.d.r.: Io a a lavorare tutti i giorni della settimana e anche la sig.ra ha lavorato tutti i giorni della Pt_1 settimana da giugno a dicembre 2017 o anche il sabato. A.d.r.: Ho instaurato il giudizio per il disconoscimento delle giornate svolte presso
[...]
che però ho abbandonato. CP_3
Controparte_9
a abbiamo lavorato presso Io ho
[...] Pt_1 Controparte_3 to con lei nel 019 da giugno a dicembr orare tutti i giorni della settimana da lunedì a sabato. L'orario di lavoro era dalle 7 alle 14 con 30 minuti di pausa. A.d.r.: Ci occupavamo della pulitura dell'origano e delle melanzane e della bucatura dei peperoncini. Il sig. ltre a darci delle CP_3 indicazioni sull'attività che dovevamo svolgere, andava pi a controllare il lavoro degli altri operai e, quando si allontanava, delegava un caposquadra che non era sempre lo stesso ma a volte cambiava e adesso non ricordo il nome. A.d.r.: Con noi hanno lavorato anche e che ho visto Tes_2 Testimone_1 qui stamattina. A.d.r.: Anche io ho ins i a seguito del CP_1 disconoscimento delle giornate svolte presso si è concluso Controparte_3 con esito positivo per me. Tes_1 Parte_3
[.
abbiamo lavorato insieme presso l'azienda agricola di Pt_1 nni 2017 e 2018, abbiamo lavorato entrambi gli anni, dal Controparte_3
6 mese di giugno a fine anno, tutti i giorni della settimana da lunedì a sabato con orario di lavoro 7-14 con circa 30 minuti di pausa. A.d.r.: I peperoncini o venivano fatti da noi a mazzetti oppure venivano da noi bucati e da altri messi in salamoia, sbucciavamo e tagliavamo le melanzane, facevamo l'origano a mazzetti e poi facevano i peperoni a filetti per essiccarli. A.d.r.: Il sig. CP_3 veniva al mattino a darci delle indicazioni e poi se ne andava e poi torn sua assenza delegava un operario che mi pare si chiamasse . Mi sfuggono i Per_2 nomi degli altri colleghi di lavoro a parte le signore resenti come testimoni. A.d.r.: Anche a me sono state disconosciute le giornate di lavoro presso la ditta a non ho fatto causa all CP_3 CP_1
§4.2 Ora, fermi restando i principi di riparto dell'onere della prova nella materia in oggetto, esplicitati dal Tribunale nella sentenza gravata, nonché il contenuto del verbale ispettivo pure riportato nella motivazione della stessa – aspetti sui quali, peraltro, in mancanza di specifica censura, è sufficiente rinviare al contenuto del provvedimento impugnato (cfr. § 2) -, ritiene la Corte che le risultanze delle deposizioni testimoniali, valutate unitamente al contenuto del verbale ispettivo in atti (e ai relativi allegati), non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro in contestazione. Invero, la teste risulta inattendibile perché, dopo avere Testimone_3 puntualizzato di a n la ricorrente presso negli Controparte_3 anni 2018 e 2019, riferisce che sono state loro colleghe di lavoro le altre due testimoni;
sennonché ha detto di avere lavorato con la ricorrente Tes_2 presso solo nel deposizione, dunque, nel suo complesso, non CP_3 appare sostenere la difesa attorea, stante l'aperta contraddizione dianzi rilevata;
inoltre, ella sostiene di avere lavorato con la ricorrente da giugno a dicembre, sebbene dagli elenchi allegati al verbale ispettivo, in cui sono riportate, per ciascuno degli anni oggetto di verifica ispettiva, le giornate dichiarate per ogni lavoratore, con la specifica di quelle disconosciute, la teste risulta assunta nel 2019 da settembre a dicembre, da luglio a settembre soltanto nel 2018. Quanto a , anch'ella è inattendibile perché sostiene di avere lavorato Tes_2 con la ric dipendenze di da giugno a dicembre nel Controparte_3
2017, mentre dagli elenchi allegati al verbale ispettivo, in cui sono riportate, per ciascuno degli anni oggetto di verifica ispettiva, le giornate dichiarate per ogni lavoratore, con la specifica di quelle disconosciute, la teste risulta assunta in tale anno solo nei mesi da luglio ad ottobre. Analogamente, è pure inattendibile, perché sostiene che nel 2017 Testimone_1 hanno lavorato insieme da giugno a fine anno, quando invece risulta, sempre dall'indicato verbale, assunta solo nei mesi da luglio a ottobre;
stessa situazione per il 2018, per cui parla di attività lavorativa resa con la ricorrente da giugno a fine anno, mentre risulta assunta da giugno a ottobre.
§5
7 In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione della ricorrente in agricoltura nei periodi di interesse non è stata provata: ciò determina la conferma della gravata sentenza e il rigetto dell'appello. Mancando in atti la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. cpc, le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con ricorso in data 27 luglio 2023, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1025/2023, resa in data 14 giugno 2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellata alla rifusione all' delle spese del grado di lite, che CP_1 liquida in euro 2906,00, oltre accessori ov legge dovuti;
3. dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva verifica del requisito soggettivo di esenzione. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 11/02/2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr. Emilio Sirianni
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