TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 17/09/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1101/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1101 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lavinia D'Ottavio,
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Perugia alla Piazza d'Italia n.ro 4 presso lo studio legale dell'Avv., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rodolfo Valdina e Pier Francesco Valdina
Parte convenuta
E
, C.F.: , Controparte_2 C.F._2
Parte convenuta contumace
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Lietta Calzoni P.IVA_2
Terza chiamata
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 All'udienza di rimessione della causa in decisione, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludono come da note dattiloscritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte attrice agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riportati in seguito all'intervento chirurgico di artroprotesi all'anca sinistra, eseguito presso la casa di cura convenuta dal convenuto in data 27.11.2018; il giorno successivo all'intervento CP_2
sarebbe stata riscontrata una ipostenia del ELA e del ECD.
Ripercorso l'iter riabilitativo e descritto il monitoraggio della lesione neurologica riportata al nervo sciatico in seguito all'intervento, l'attore ipotizza la responsabilità del sanitario per negligente esecuzione dell'intervento, da estendersi alla casa di cura convenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c.; allega il diritto al risarcimento del danno, comprensivo del danno patrimoniale da sospensione e poi da chiusura della propria attività artigianale;
conclude chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità dei convenuti e di condannarli in solido al risarcimento del danno, quantificato in € 129.165,63, e al pagamento delle spese di lite,
incluse quelle sostenute nella fase stragiudiziale.
2. Si costituisce in giudizio la casa di cura convenuta eccependo la nullità della citazione notificata, perché in formato .docx; la responsabilità esclusiva del chirurgo convenuto,
essendo la sua condotta abnorme e straordinaria rispetto agli ordinari servizi di spedalità; il difetto di prova dei presupposti della responsabilità; l'obbligo di manleva a carico del chirurgo convenuto, previsto in favore della convenuta da apposita clausola del contratto di collaborazione professionale intercorso tra le parti;
l'obbligo di manleva dell'assicurazione,
poi chiamata in causa.
La parte conclude, in via preliminare, per il differimento dell'udienza ai fini della chiamata in causa del chirurgo, pure convenuto dall'attore, e della propria compagnia di assicurazione;
nel merito, per il rigetto della domanda dell'attrice; in via gradata alla ritenuta fondatezza della domanda attorea, per essere tenuta indenne da parte del convenuto e dell'assicurazione di quanto risarcito all'attore.
pagina 2 di 12 3. Rimane contumace , nonostante la regolarità della notifica dell'atto di Controparte_2
citazione da parte dell'attore e dell'atto di chiamata in causa da parte della convenuta.
4. Si costituisce in giudizio l'assicurazione, la quale eccepisce di non essere legittimata passiva a causa dell'inoperatività della garanzia, non estesa ai fatti commessi dal personale medico svolgente, presso l'assicurato, l'attività libero professionale;
l'obbligo di manleva della convenuta gravante sul sanitario convenuto;
l'infondatezza della domanda di risarcimento spiegata dall'attore, siccome poggiante su presupposti indimostrati in punto di an e di quantum;
i limiti della garanzia assicurativa e, in particolare, la franchigia di €
20.000,00 e il patto di gestione della lite.
La parte conclude per il proprio difetto di legittimazione passiva;
per il rigetto della domanda dell'attore, ovvero, in via subordinata, per l'inoperatività della polizza, per la responsabilità esclusiva del convenuto in ragione della clausola di manleva, per CP_2
l'accertamento dei limiti della polizza.
5. Non viene ravvisata la dedotta nullità dell'atto di citazione notificato alla convenuta in formato .docx, trattandosi di mera irregolarità, che non si traduce nella difformità di contenuto tra la copia dell'atto notificata alla convenuta e la copia depositata nel fascicolo d'ufficio.
6. Per valutare la sussistenza dei profili di responsabilità sanitaria dei convenuti, viene svolta in giudizio c.t.u. di cui il Tribunale intende condividere le analitiche e motivate risultanze –anche per quanto concerne le puntuali risposte alle singole osservazioni delle parti veicolate tramite i rispettivi c.t.p.-.
La c.t.u. evidenzia quanto segue: in data 26.11.2018 l'attore è stato ricoverato presso la casa di per essere sottoposto, con intervento programmato, ad artroprotesi anca CP_1
sinistra, essendo affetto da coxartrosi sinistra;
l'intervento, eseguito il 27.11.2018, è stato così
descritto “Decubito laterale, campo sterile. Accesso laterale diretto. Artrotomia. Si reperta marcata degenerazione artrosica delle superfici articolari. Lussazione ed osteotomia della testa. Con apposito strumentario si prepara la cavità acetabolare ed il canale femorale e s'impiantano componenti di prova. Ottima stabilità e motilità articolare. Impianto
pagina 3 di 12 componenti definitive non cementate. Nuova valutazione della stabilità e della motilità
articolare: bene. Emostasi accurata e lavaggi abbondanti durante tutto l'intervento. Drenaggi
in aspirazione. Sutura per strati. Medicazione”; in data 9.12.2018 è stata riscontrata la lesione descritta dall'attore nell'atto introduttivo;
una volta dimesso dal reparto di riabilitazione,
l'attore è stato assistito dal convenuto e la lesione neurologica è stata monitorata CP_2
con diversi esami elettromiografici, l'ultimo dei quali, eseguito in data 29.11.2019, ha mostrato la “riduzione del reclutamento nei muscoli della loggia antero-esterna della gamba sinistra,
in particolare lungo il peroneo e del gastrocnemio mediale, ridotte le ampiezze dei nervi SPE
e SPI, prevalentemente dello SPI. Conclusioni sofferenza nel territorio distale del nervo sciatico sinistro, prevalente del SPO di sinistra”.
Negli interventi di artroprotesi di anca per coxartrosi l'incidenza di lesioni nervose
(sciatico e femorale) rappresenta un evento avverso possibile con una incidenza che può
variare dal 2 al 5%, tanto è che la possibile lesione nervosa è riportata nel consenso informato sottoscritto dall'attore; poiché in questa casistica sono ricompresi tutti i casi, a prescindere dalla causa che ha provocato la lesione del nervo, nel caso di specie il c.t.u. valuta se la lesione riportata dall'attore sia riconducibile ad una complicanza ovvero a un chirurgico errato.
Esaminate le modalità esecutive dell'intervento -caratterizzate dal minor rischio di lesioni nervose rispetto ad altre modalità esecutive- ed escluse condizioni di particolare difficoltà
tecnica e condizioni anatomiche “insolite”, il perito incaricato riconduce la lesione riportata dall'attore alla negligenza del convenuto, che ha realizzato uno stiramento eccessivo del nervo nell'inserimento della protesi ovvero una eccessiva trazione da parte dei divaricatori necessari per la visione del campo chirurgico.
Dalla relazione peritale emerge, dunque, il profilo di negligenza professionale lamentato dall'attore.
7. Poiché il sanitario ha operato nel contesto dei servizi resi dalla struttura convenuta presso cui svolge l'attività, la medesima risponde ai sensi dell'art. 1228 c.c. (art. 7, c. 1, l.
24/2017); il convenuto, avendo operato con negligenza, risponde ai sensi dell'art. 2043 c.c. (art. 7, c. 3, l. 24/2017); non si ravvisano i presupposti -neppure descritti dalla convenuta- della pagina 4 di 12 responsabilità esclusiva del chirurgo convenuto per abnormità della sua condotta rispetto agli ordinari servizi di spedalità.
8. I postumi derivati all'attore in relazione ai fatti di causa sono rappresentati dalla lesione del nervo sciatico popliteo esterno.
Tali esiti determinano una invalidità permanente pari all'8% intesa come danno biologico;
la inabilità temporanea è di 60 g al 50%.
Non vi è compromissione della capacità lavorativa specifica.
Non vi sono spese mediche.
9. Quanto al pregiudizio non patrimoniale, è necessario premettere che, con le note sentenze delle Sezioni Unite del novembre del 2008 (sentenze dell'11/11/2008, nn. 26972 –
26975), si è chiarito che "il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che
è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale".
Da un lato, dunque, il danno non patrimoniale (nelle varie sottocategorie in cui è stato variamente suddiviso) deve essere integralmente risarcito in tutte le sue componenti,
dall'altro, tuttavia, sono banditi tutti i precedenti automatismi tali da condurre ad indebite duplicazioni: "deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico". Quindi, "definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza pagina 5 di 12 soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti,
ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso,
sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo".
Quanto all'incidenza dinamico relazionale, alla luce della definizione del danno biologico espressa agli arrt. 138 e 139 D.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) quale "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito", si è pacificamente attribuita al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva.
Inoltre, nell'elaborazione dell'Osservatorio del Tribunale di Milano che ha portato all'approvazione delle tabelle del 2009, da ultimo aggiornate nel 2025, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, si è proposto un adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale aumentando il valore del punto in modo da comprendervi la liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale",
comprensiva dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire -si legge nella relazione esplicativa delle tabelle- "la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico "standard", c.d. personalizzazione -per particolari condizioni soggettive- del danno biologico, c.d. danno morale"; rispetto a tali pagina 6 di 12 valori è poi prevista una percentuale di aumento da utilizzare per una adeguata
"personalizzazione" complessiva "laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato".
Poiché, dunque, nel valore del punto si è già tenuto conto della liquidazione unitaria dell'unico danno non patrimoniale comprensivo dei diversi pregiudizi che lo compongono
(quali in precedenza etichettati come danno morale, esistenziale, alla vita di relazione ecc.)
nella misura presuntivamente correlata alla menomazione accertata in relazione all'età della vittima, la maggiorazione a titolo di sofferenza soggettiva o personalizzazione richiede l'esistenza di specifiche circostanze ulteriori, idonee a differenziare il caso rispetto a quelli analoghi, provocando una sofferenza o una compromissione della vita di relazione e dell'esistenza maggiore rispetto a quelle provocate da analoghe lesioni su un'altra persona della stessa età.
Orbene nel caso di specie non si ritiene di riconoscere alcuna personalizzazione del pregiudizio in favore dell'attore, atteso che la parte non ha descritto circostanze particolari di sofferenza soggettiva.
9.1. Venendo all'applicazione delle tabelle di Milano predisposte per l'anno 2025, non essendo stata ancora adottata la tabella unica di cui all'art. 139 cod. ass. private (art. 7, c. 4, l.
24/2017), per la liquidazione del danno da lesioni micropermanenti in relazione all'età
dell'attrice al momento dei discussi interventi (anni 48), il pregiudizio non patrimoniale è pari ad € 19.726,64 .
9.2. L'obbligazione risarcitoria a carico dei convenuti rappresenta, poi, un'obbligazione di valore, da monetizzarsi con riferimento alla data di liquidazione attraverso la rivalutazione monetaria. L'operazione di rivalutazione costituisce una componente intrinseca del danno e,
per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (Cass., ss.uu., n. 1712/1995).
Gli importi rivalutati non comprendono l'ulteriore e diverso danno da lucro cessante,
rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta e dalla mancata fruizione delle utilità che questa avrebbe potuto dare, provocato dal ritardo con cui viene liquidato e pagato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Infatti, qualora il debitore di pagina 7 di 12 un'obbligazione di valore ritardi l'adempimento (e ciò avviene sempre in quanto il danno è
liquidato al valore calcolato al momento della sentenza ma l'obbligazione deve essere adempiuta al momento di verificazione del pregiudizio), il creditore può subire un nocumento ulteriore rispetto a quello rappresentato dal deprezzamento della moneta. Il
creditore infatti, non disponendo tempestivamente della somma dovutagli, perde la possibilità di effettuare investimenti e di ricavare così un lucro finanziario.
Tale danno va liquidato dal giudice in via equitativa, anche facendo ricorso ad un saggio di interessi (c.d. interessi compensativi) i quali non costituiscono un frutto civile dell'obbligazione principale, ma una mera componente dell'unico danno da fatto illecito
(Cass. n. 17115/2012). Esso può essere liquidato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già sulla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte
(sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT.
Al fine di procedere alla rivalutazione all'attualità dell'importo capitale di € 19.726,64
secondo i criteri suindicati (rivalutazione e interessi calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno), è preliminarmente necessario devalutare l'importo capitale alla data dell'intervento
(27.11.2018).
Eseguendo le operazioni di devalutazione si ottiene un capitale pari ad € 16.549,19;
applicando sull'importo così ricavato rivalutazione e interessi secondo il criterio richiamato si ottiene l'importo di € 21.825,18; su tale importo, costituente debito di valuta per effetto della liquidazione, decorrono gli interessi al tasso di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
I convenuti sono condannati in solido al risarcimento del danno in favore dell'attore,
quantificato nella somma suindicata: che l'ente risponde, in sostanza, di tutte le ingerenze dannose che al medico e/o altro ausiliario sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato e cioè dei danni che il dipendente può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del pagina 8 di 12 rapporto con la struttura sanitaria;
tale responsabilità trova fondamento, non già nella colpa
(nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza), bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass. civ. 6756/01; Cass. civ. 5329/03); l'errore del medico dà origine ad una “responsabilità solidale” “impropria” della struttura sanitaria e del professionista per il danno cagionato al paziente, nel senso che soggetti diversi sono chiamati a rispondere in via solidale a diverso titolo, ovvero sulla base di titoli autonomi di responsabilità per il medesimo evento (Tribunale Roma sez. XIII, 26/02/2025, (ud. 26/02/2025,
dep. 26/02/2025), n. 2925).
10. Nessuna somma spetta, invece, all'attrice per il ristoro del pregiudizio patrimoniale derivante dalla sospensione e dalla chiusura dell'attività artigiana svolta dall'attore, atteso che la cancellazione dell'attore dall'albo delle imprese artigiane è avvenuta in data 30.9.2018
e, cioè, in data antecedente all'intervento chirurgico di cui si discute (doc. n. 10, all. atto di citazione); per le spese sostenute nella fase stragiudiziale, trattandosi di spese non documentate (Corte appello L'Aquila, 03/03/2025, n. 262).
11. La domanda di manleva della convenuta nei confronti del convenuto contumace non merita accoglimento.
La medesima viene formulata in base alle previsioni del contratto inter partes del 3.1.2018
il quale prevede, all'art. 11, che “Restano inoltre a suo -del professionista- carico tutti gli altri
eventuali oneri e responsabilità derivanti dalla sua negligenza professionale e deontologica, ivi
compreso l'obbligo di sollevare la Casa di Cura da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti anche in
deroga alle previsioni sugli obblighi di comunicazione di cui all'art. 13 della legge 8 marzo 2017 n. 24”;
all'art. 13, che il professionista “si obbliga a tenere indenne la anche attraverso la CP_1
predetta polizza, da ogni e qualsivoglia responsabilità per ogni atto o fatto ascrivibile al Professionista”
(doc. n. 1, all. comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta).
Sebbene inserito in un più complesso accordo di collaborazione, esso costituisce un autonomo contratto atipico rispetto del quale occorre esaminare gli elementi costitutivi ai fini di un eventuale accertamento pregiudiziale di nullità. La questione di nullità viene rilevata d'ufficio con ordinanza del 26.6.2025.
pagina 9 di 12 Ciò posto, la previsione deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto: un contratto, come quello in esame, che obbliga il professionista a tenere indenne la struttura sanitaria da qualunque tipo di responsabilità per tutte “oneri e responsabilità derivanti dalla sua negligenza professionale e deontologica” è inidoneo a individuare il contenuto dell'obbligo, tenuto conto che le prestazioni implicate nel rapporto di collaborazione medico-
struttura sono le più varie, per durata, contenuto e modalità: esse sono svolte nel corso di anni e possono ricomprendere, in ipotesi, le visite, gli accertamenti diagnostici, gli interventi medici e chirurgici, questi ultimi da soli o in equipe.
Un obbligo così vasto e indefinito rende impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti e non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c.
Va, inoltre, rilevata la nullità della clausola atipica per carenza di causa: essa si caratterizza per un evidente squilibrio in favore della struttura e per l'assenza di un apprezzabile interesse per il sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita;
per converso la previsione risulta unicamente finalizzata a traslare sulla parte relativamente debole del rapporto le conseguenze patrimoniali della responsabilità prevista ex lege a carico della parte forte (art. 7, l. 24/2017).
La previsione non supera, pertanto, non supera il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c.,
che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi (meritevoli) di entrambe le parti.
Infine, legittimare una forma di trasferimento convenzionale delle conseguenze risarcitorie dell'inadempimento dalla struttura al sanitario, avrebbe come conseguenza che l'unico rischio d'impresa assunto dalla struttura sarebbe rappresentato esclusivamente dal rischio di insolvenza del professionista, soluzione, questa, in contrasto con l'interpretazione dell'art. 1228 c.c., richiamato dall'art. 7 l. 24/2017 -espressamente definita norma imperativa-,
e con la ratio ed con le disposizioni della medesima: attraverso la conclusione del contratto di manleva, infatti, le parti potrebbero, seppure indirettamente, vanificare il regime del c.d.
doppio binario, poiché il professionista, responsabile ex art. 2043 c.c., tornerebbe, in virtù
pagina 10 di 12 delle previsioni del contratto di manleva, a rispondere, sia pur effetto del patto e nell'ambito di un rapporto interno di garanzia medico-struttura, in via “mediatamente” contrattuale;
la previsione vanificherebbe anche il disposto dell'art. 9 l. 24/2017, che circoscrive la possibilità
di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario ai soli casi di dolo o colpa grave (in tal senso si vedano Tribunale di Milano 871/2020 e 10876/2019).
Tale interpretazione è da preferire rispetto a quella di segno opposto proposta dalla casa di cura convenuta nelle memorie del 9.9.2025, trattandosi di soluzione interpretativa ancorata in maniera convincente all'impianto codicistico e alla ratio che permea la l. 24/2017.
12. La domanda di manleva della convenuta nei confronti dell'assicurazione è oggetto di rinuncia da parte della convenuta, sicché sulla medesima è cessata la materia del contendere.
13. Le spese di lite, comprensive delle spese per la c.t.u., seguono il criterio della soccombenza dei convenuti e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014
e ss.mm., tenendo conto del valore effettivo della causa e della sua semplicità.
Le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata sono compensate, in ossequio agli accordi inter partes.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e condanna, per l'effetto, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e in solido al risarcimento Controparte_2
del danno in favore di , quantificato nell'importo di € Parte_1
21.825,18, oltre a interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) respinge la domanda di manleva spiegata da nei confronti di Controparte_1
; Controparte_2
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_2 Parte_1
lite, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
pagina 11 di 12 4) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di manleva tra CP_1
e e compensa le spese di lite tra queste parti;
[...] Controparte_3
5) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 17.9.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1101 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Lavinia D'Ottavio,
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Perugia alla Piazza d'Italia n.ro 4 presso lo studio legale dell'Avv., rappresentata e difesa dagli avv.ti Rodolfo Valdina e Pier Francesco Valdina
Parte convenuta
E
, C.F.: , Controparte_2 C.F._2
Parte convenuta contumace
E
in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Lietta Calzoni P.IVA_2
Terza chiamata
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 All'udienza di rimessione della causa in decisione, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti concludono come da note dattiloscritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Parte attrice agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni riportati in seguito all'intervento chirurgico di artroprotesi all'anca sinistra, eseguito presso la casa di cura convenuta dal convenuto in data 27.11.2018; il giorno successivo all'intervento CP_2
sarebbe stata riscontrata una ipostenia del ELA e del ECD.
Ripercorso l'iter riabilitativo e descritto il monitoraggio della lesione neurologica riportata al nervo sciatico in seguito all'intervento, l'attore ipotizza la responsabilità del sanitario per negligente esecuzione dell'intervento, da estendersi alla casa di cura convenuta ai sensi dell'art. 1228 c.c.; allega il diritto al risarcimento del danno, comprensivo del danno patrimoniale da sospensione e poi da chiusura della propria attività artigianale;
conclude chiedendo al Tribunale di accertare la responsabilità dei convenuti e di condannarli in solido al risarcimento del danno, quantificato in € 129.165,63, e al pagamento delle spese di lite,
incluse quelle sostenute nella fase stragiudiziale.
2. Si costituisce in giudizio la casa di cura convenuta eccependo la nullità della citazione notificata, perché in formato .docx; la responsabilità esclusiva del chirurgo convenuto,
essendo la sua condotta abnorme e straordinaria rispetto agli ordinari servizi di spedalità; il difetto di prova dei presupposti della responsabilità; l'obbligo di manleva a carico del chirurgo convenuto, previsto in favore della convenuta da apposita clausola del contratto di collaborazione professionale intercorso tra le parti;
l'obbligo di manleva dell'assicurazione,
poi chiamata in causa.
La parte conclude, in via preliminare, per il differimento dell'udienza ai fini della chiamata in causa del chirurgo, pure convenuto dall'attore, e della propria compagnia di assicurazione;
nel merito, per il rigetto della domanda dell'attrice; in via gradata alla ritenuta fondatezza della domanda attorea, per essere tenuta indenne da parte del convenuto e dell'assicurazione di quanto risarcito all'attore.
pagina 2 di 12 3. Rimane contumace , nonostante la regolarità della notifica dell'atto di Controparte_2
citazione da parte dell'attore e dell'atto di chiamata in causa da parte della convenuta.
4. Si costituisce in giudizio l'assicurazione, la quale eccepisce di non essere legittimata passiva a causa dell'inoperatività della garanzia, non estesa ai fatti commessi dal personale medico svolgente, presso l'assicurato, l'attività libero professionale;
l'obbligo di manleva della convenuta gravante sul sanitario convenuto;
l'infondatezza della domanda di risarcimento spiegata dall'attore, siccome poggiante su presupposti indimostrati in punto di an e di quantum;
i limiti della garanzia assicurativa e, in particolare, la franchigia di €
20.000,00 e il patto di gestione della lite.
La parte conclude per il proprio difetto di legittimazione passiva;
per il rigetto della domanda dell'attore, ovvero, in via subordinata, per l'inoperatività della polizza, per la responsabilità esclusiva del convenuto in ragione della clausola di manleva, per CP_2
l'accertamento dei limiti della polizza.
5. Non viene ravvisata la dedotta nullità dell'atto di citazione notificato alla convenuta in formato .docx, trattandosi di mera irregolarità, che non si traduce nella difformità di contenuto tra la copia dell'atto notificata alla convenuta e la copia depositata nel fascicolo d'ufficio.
6. Per valutare la sussistenza dei profili di responsabilità sanitaria dei convenuti, viene svolta in giudizio c.t.u. di cui il Tribunale intende condividere le analitiche e motivate risultanze –anche per quanto concerne le puntuali risposte alle singole osservazioni delle parti veicolate tramite i rispettivi c.t.p.-.
La c.t.u. evidenzia quanto segue: in data 26.11.2018 l'attore è stato ricoverato presso la casa di per essere sottoposto, con intervento programmato, ad artroprotesi anca CP_1
sinistra, essendo affetto da coxartrosi sinistra;
l'intervento, eseguito il 27.11.2018, è stato così
descritto “Decubito laterale, campo sterile. Accesso laterale diretto. Artrotomia. Si reperta marcata degenerazione artrosica delle superfici articolari. Lussazione ed osteotomia della testa. Con apposito strumentario si prepara la cavità acetabolare ed il canale femorale e s'impiantano componenti di prova. Ottima stabilità e motilità articolare. Impianto
pagina 3 di 12 componenti definitive non cementate. Nuova valutazione della stabilità e della motilità
articolare: bene. Emostasi accurata e lavaggi abbondanti durante tutto l'intervento. Drenaggi
in aspirazione. Sutura per strati. Medicazione”; in data 9.12.2018 è stata riscontrata la lesione descritta dall'attore nell'atto introduttivo;
una volta dimesso dal reparto di riabilitazione,
l'attore è stato assistito dal convenuto e la lesione neurologica è stata monitorata CP_2
con diversi esami elettromiografici, l'ultimo dei quali, eseguito in data 29.11.2019, ha mostrato la “riduzione del reclutamento nei muscoli della loggia antero-esterna della gamba sinistra,
in particolare lungo il peroneo e del gastrocnemio mediale, ridotte le ampiezze dei nervi SPE
e SPI, prevalentemente dello SPI. Conclusioni sofferenza nel territorio distale del nervo sciatico sinistro, prevalente del SPO di sinistra”.
Negli interventi di artroprotesi di anca per coxartrosi l'incidenza di lesioni nervose
(sciatico e femorale) rappresenta un evento avverso possibile con una incidenza che può
variare dal 2 al 5%, tanto è che la possibile lesione nervosa è riportata nel consenso informato sottoscritto dall'attore; poiché in questa casistica sono ricompresi tutti i casi, a prescindere dalla causa che ha provocato la lesione del nervo, nel caso di specie il c.t.u. valuta se la lesione riportata dall'attore sia riconducibile ad una complicanza ovvero a un chirurgico errato.
Esaminate le modalità esecutive dell'intervento -caratterizzate dal minor rischio di lesioni nervose rispetto ad altre modalità esecutive- ed escluse condizioni di particolare difficoltà
tecnica e condizioni anatomiche “insolite”, il perito incaricato riconduce la lesione riportata dall'attore alla negligenza del convenuto, che ha realizzato uno stiramento eccessivo del nervo nell'inserimento della protesi ovvero una eccessiva trazione da parte dei divaricatori necessari per la visione del campo chirurgico.
Dalla relazione peritale emerge, dunque, il profilo di negligenza professionale lamentato dall'attore.
7. Poiché il sanitario ha operato nel contesto dei servizi resi dalla struttura convenuta presso cui svolge l'attività, la medesima risponde ai sensi dell'art. 1228 c.c. (art. 7, c. 1, l.
24/2017); il convenuto, avendo operato con negligenza, risponde ai sensi dell'art. 2043 c.c. (art. 7, c. 3, l. 24/2017); non si ravvisano i presupposti -neppure descritti dalla convenuta- della pagina 4 di 12 responsabilità esclusiva del chirurgo convenuto per abnormità della sua condotta rispetto agli ordinari servizi di spedalità.
8. I postumi derivati all'attore in relazione ai fatti di causa sono rappresentati dalla lesione del nervo sciatico popliteo esterno.
Tali esiti determinano una invalidità permanente pari all'8% intesa come danno biologico;
la inabilità temporanea è di 60 g al 50%.
Non vi è compromissione della capacità lavorativa specifica.
Non vi sono spese mediche.
9. Quanto al pregiudizio non patrimoniale, è necessario premettere che, con le note sentenze delle Sezioni Unite del novembre del 2008 (sentenze dell'11/11/2008, nn. 26972 –
26975), si è chiarito che "il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che
è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale".
Da un lato, dunque, il danno non patrimoniale (nelle varie sottocategorie in cui è stato variamente suddiviso) deve essere integralmente risarcito in tutte le sue componenti,
dall'altro, tuttavia, sono banditi tutti i precedenti automatismi tali da condurre ad indebite duplicazioni: "deve pertanto ritenersi sbagliata la prassi di liquidare in caso di lesioni della persona sia il danno morale sia quello biologico". Quindi, "definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza pagina 5 di 12 soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti,
ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso,
sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo".
Quanto all'incidenza dinamico relazionale, alla luce della definizione del danno biologico espressa agli arrt. 138 e 139 D.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) quale "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito", si è pacificamente attribuita al danno biologico portata tendenzialmente omnicomprensiva.
Inoltre, nell'elaborazione dell'Osservatorio del Tribunale di Milano che ha portato all'approvazione delle tabelle del 2009, da ultimo aggiornate nel 2025, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, si è proposto un adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale aumentando il valore del punto in modo da comprendervi la liquidazione congiunta sia del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale",
comprensiva dei risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi, sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire -si legge nella relazione esplicativa delle tabelle- "la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di: c.d. danno biologico "standard", c.d. personalizzazione -per particolari condizioni soggettive- del danno biologico, c.d. danno morale"; rispetto a tali pagina 6 di 12 valori è poi prevista una percentuale di aumento da utilizzare per una adeguata
"personalizzazione" complessiva "laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato".
Poiché, dunque, nel valore del punto si è già tenuto conto della liquidazione unitaria dell'unico danno non patrimoniale comprensivo dei diversi pregiudizi che lo compongono
(quali in precedenza etichettati come danno morale, esistenziale, alla vita di relazione ecc.)
nella misura presuntivamente correlata alla menomazione accertata in relazione all'età della vittima, la maggiorazione a titolo di sofferenza soggettiva o personalizzazione richiede l'esistenza di specifiche circostanze ulteriori, idonee a differenziare il caso rispetto a quelli analoghi, provocando una sofferenza o una compromissione della vita di relazione e dell'esistenza maggiore rispetto a quelle provocate da analoghe lesioni su un'altra persona della stessa età.
Orbene nel caso di specie non si ritiene di riconoscere alcuna personalizzazione del pregiudizio in favore dell'attore, atteso che la parte non ha descritto circostanze particolari di sofferenza soggettiva.
9.1. Venendo all'applicazione delle tabelle di Milano predisposte per l'anno 2025, non essendo stata ancora adottata la tabella unica di cui all'art. 139 cod. ass. private (art. 7, c. 4, l.
24/2017), per la liquidazione del danno da lesioni micropermanenti in relazione all'età
dell'attrice al momento dei discussi interventi (anni 48), il pregiudizio non patrimoniale è pari ad € 19.726,64 .
9.2. L'obbligazione risarcitoria a carico dei convenuti rappresenta, poi, un'obbligazione di valore, da monetizzarsi con riferimento alla data di liquidazione attraverso la rivalutazione monetaria. L'operazione di rivalutazione costituisce una componente intrinseca del danno e,
per l'esattezza, il danno causato dal decorso del tempo (Cass., ss.uu., n. 1712/1995).
Gli importi rivalutati non comprendono l'ulteriore e diverso danno da lucro cessante,
rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta e dalla mancata fruizione delle utilità che questa avrebbe potuto dare, provocato dal ritardo con cui viene liquidato e pagato al danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Infatti, qualora il debitore di pagina 7 di 12 un'obbligazione di valore ritardi l'adempimento (e ciò avviene sempre in quanto il danno è
liquidato al valore calcolato al momento della sentenza ma l'obbligazione deve essere adempiuta al momento di verificazione del pregiudizio), il creditore può subire un nocumento ulteriore rispetto a quello rappresentato dal deprezzamento della moneta. Il
creditore infatti, non disponendo tempestivamente della somma dovutagli, perde la possibilità di effettuare investimenti e di ricavare così un lucro finanziario.
Tale danno va liquidato dal giudice in via equitativa, anche facendo ricorso ad un saggio di interessi (c.d. interessi compensativi) i quali non costituiscono un frutto civile dell'obbligazione principale, ma una mera componente dell'unico danno da fatto illecito
(Cass. n. 17115/2012). Esso può essere liquidato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già sulla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte
(sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i noti coefficienti ISTAT.
Al fine di procedere alla rivalutazione all'attualità dell'importo capitale di € 19.726,64
secondo i criteri suindicati (rivalutazione e interessi calcolati sulla somma rivalutata di anno in anno), è preliminarmente necessario devalutare l'importo capitale alla data dell'intervento
(27.11.2018).
Eseguendo le operazioni di devalutazione si ottiene un capitale pari ad € 16.549,19;
applicando sull'importo così ricavato rivalutazione e interessi secondo il criterio richiamato si ottiene l'importo di € 21.825,18; su tale importo, costituente debito di valuta per effetto della liquidazione, decorrono gli interessi al tasso di legge dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
I convenuti sono condannati in solido al risarcimento del danno in favore dell'attore,
quantificato nella somma suindicata: che l'ente risponde, in sostanza, di tutte le ingerenze dannose che al medico e/o altro ausiliario sono rese possibili dalla posizione conferitagli rispetto al terzo danneggiato e cioè dei danni che il dipendente può arrecare in ragione di quel particolare contatto cui si espone nei suoi confronti il paziente nell'attuazione del pagina 8 di 12 rapporto con la struttura sanitaria;
tale responsabilità trova fondamento, non già nella colpa
(nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza), bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (Cass. civ. 6756/01; Cass. civ. 5329/03); l'errore del medico dà origine ad una “responsabilità solidale” “impropria” della struttura sanitaria e del professionista per il danno cagionato al paziente, nel senso che soggetti diversi sono chiamati a rispondere in via solidale a diverso titolo, ovvero sulla base di titoli autonomi di responsabilità per il medesimo evento (Tribunale Roma sez. XIII, 26/02/2025, (ud. 26/02/2025,
dep. 26/02/2025), n. 2925).
10. Nessuna somma spetta, invece, all'attrice per il ristoro del pregiudizio patrimoniale derivante dalla sospensione e dalla chiusura dell'attività artigiana svolta dall'attore, atteso che la cancellazione dell'attore dall'albo delle imprese artigiane è avvenuta in data 30.9.2018
e, cioè, in data antecedente all'intervento chirurgico di cui si discute (doc. n. 10, all. atto di citazione); per le spese sostenute nella fase stragiudiziale, trattandosi di spese non documentate (Corte appello L'Aquila, 03/03/2025, n. 262).
11. La domanda di manleva della convenuta nei confronti del convenuto contumace non merita accoglimento.
La medesima viene formulata in base alle previsioni del contratto inter partes del 3.1.2018
il quale prevede, all'art. 11, che “Restano inoltre a suo -del professionista- carico tutti gli altri
eventuali oneri e responsabilità derivanti dalla sua negligenza professionale e deontologica, ivi
compreso l'obbligo di sollevare la Casa di Cura da ogni pretesa avanzata nei suoi confronti anche in
deroga alle previsioni sugli obblighi di comunicazione di cui all'art. 13 della legge 8 marzo 2017 n. 24”;
all'art. 13, che il professionista “si obbliga a tenere indenne la anche attraverso la CP_1
predetta polizza, da ogni e qualsivoglia responsabilità per ogni atto o fatto ascrivibile al Professionista”
(doc. n. 1, all. comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta).
Sebbene inserito in un più complesso accordo di collaborazione, esso costituisce un autonomo contratto atipico rispetto del quale occorre esaminare gli elementi costitutivi ai fini di un eventuale accertamento pregiudiziale di nullità. La questione di nullità viene rilevata d'ufficio con ordinanza del 26.6.2025.
pagina 9 di 12 Ciò posto, la previsione deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto: un contratto, come quello in esame, che obbliga il professionista a tenere indenne la struttura sanitaria da qualunque tipo di responsabilità per tutte “oneri e responsabilità derivanti dalla sua negligenza professionale e deontologica” è inidoneo a individuare il contenuto dell'obbligo, tenuto conto che le prestazioni implicate nel rapporto di collaborazione medico-
struttura sono le più varie, per durata, contenuto e modalità: esse sono svolte nel corso di anni e possono ricomprendere, in ipotesi, le visite, gli accertamenti diagnostici, gli interventi medici e chirurgici, questi ultimi da soli o in equipe.
Un obbligo così vasto e indefinito rende impossibile individuare a priori le conseguenze patrimoniali da esso scaturenti e non soddisfa il requisito di determinabilità sancito dall'art. 1346 c.c.
Va, inoltre, rilevata la nullità della clausola atipica per carenza di causa: essa si caratterizza per un evidente squilibrio in favore della struttura e per l'assenza di un apprezzabile interesse per il sanitario, che assume in via preventiva un obbligo indefinito senza alcuna diretta contropartita;
per converso la previsione risulta unicamente finalizzata a traslare sulla parte relativamente debole del rapporto le conseguenze patrimoniali della responsabilità prevista ex lege a carico della parte forte (art. 7, l. 24/2017).
La previsione non supera, pertanto, non supera il vaglio di meritevolezza ex art. 1322 c.c.,
che viceversa richiede che il contratto miri a soddisfare gli interessi (meritevoli) di entrambe le parti.
Infine, legittimare una forma di trasferimento convenzionale delle conseguenze risarcitorie dell'inadempimento dalla struttura al sanitario, avrebbe come conseguenza che l'unico rischio d'impresa assunto dalla struttura sarebbe rappresentato esclusivamente dal rischio di insolvenza del professionista, soluzione, questa, in contrasto con l'interpretazione dell'art. 1228 c.c., richiamato dall'art. 7 l. 24/2017 -espressamente definita norma imperativa-,
e con la ratio ed con le disposizioni della medesima: attraverso la conclusione del contratto di manleva, infatti, le parti potrebbero, seppure indirettamente, vanificare il regime del c.d.
doppio binario, poiché il professionista, responsabile ex art. 2043 c.c., tornerebbe, in virtù
pagina 10 di 12 delle previsioni del contratto di manleva, a rispondere, sia pur effetto del patto e nell'ambito di un rapporto interno di garanzia medico-struttura, in via “mediatamente” contrattuale;
la previsione vanificherebbe anche il disposto dell'art. 9 l. 24/2017, che circoscrive la possibilità
di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario ai soli casi di dolo o colpa grave (in tal senso si vedano Tribunale di Milano 871/2020 e 10876/2019).
Tale interpretazione è da preferire rispetto a quella di segno opposto proposta dalla casa di cura convenuta nelle memorie del 9.9.2025, trattandosi di soluzione interpretativa ancorata in maniera convincente all'impianto codicistico e alla ratio che permea la l. 24/2017.
12. La domanda di manleva della convenuta nei confronti dell'assicurazione è oggetto di rinuncia da parte della convenuta, sicché sulla medesima è cessata la materia del contendere.
13. Le spese di lite, comprensive delle spese per la c.t.u., seguono il criterio della soccombenza dei convenuti e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014
e ss.mm., tenendo conto del valore effettivo della causa e della sua semplicità.
Le spese di lite tra la convenuta e la terza chiamata sono compensate, in ossequio agli accordi inter partes.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte attrice e condanna, per l'effetto, Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e in solido al risarcimento Controparte_2
del danno in favore di , quantificato nell'importo di € Parte_1
21.825,18, oltre a interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) respinge la domanda di manleva spiegata da nei confronti di Controparte_1
; Controparte_2
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1
al pagamento, in favore di , delle spese di Controparte_2 Parte_1
lite, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%;
pagina 11 di 12 4) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di manleva tra CP_1
e e compensa le spese di lite tra queste parti;
[...] Controparte_3
5) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Così deciso in Spoleto, il 17.9.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 12 di 12