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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 5985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5985 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Maria Casaregola Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 1356 dell'anno 2024, vertente tra
(C.F./P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Parte_1 P.IVA_1
TA, giusta procura in atti;
-APPELLANTE-
e
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
), (C.F .), quali eredi di C.F._2 CP_3 C.F._3 Per_1
, rappresentate e difese dall'Avv. Rodolfo Rivo, giusta procura in atti;
[...]
-APPELLATE-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 882/2024 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 16.02.2024.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza resa dal
Tribunale di Napoli Nord, dott. Luigi D'Angiolella depositata in cancelleria il 16/12/2024, recante n. 882/2024, pronunciata nel giudizio civile iscritto al Ruolo Generale degli Affari Civili al n.
12649/2019 tra e rigettare la domanda formulata dai sigg. Persona_1 Parte_1 CP_1
, e;
accogliere il presente gravame in quanto fondato in fatto ed in
[...] CP_2 CP_3 diritto e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord;
con vittoria delle spese di doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge.”.
Per l'appellata: “in via del tutto preliminare, dichiarare manifestatamente infondato ed inammissibile lo spiegato atto di appello proposto da e per lo effetto rigettarlo Parte_1 integralmente;
confermare in ogni sua parte la sentenza n. 882/24 del Tribunale di Napoli Nord dott. Luigi D'Angiolella depositata in data 11.02.2024 e pubblicata in data 16.02.2024; condannare parte appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari della procedura di inibitoria illegittimamente intrapresa, nonché del presente procedimento di appello, ivi compreso il rimborso forfettario ex art. 15 del Tariffario Professionale con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
condannare parte appellante al pagamento in favore della cassa delle ammende di una pena pecuniaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 283 co. 3 c.p.c..”.
Ragioni della decisione
Il giudizio di primo grado.
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la compagnia Persona_1 [...]
esponendo: 1) che egli era proprietario di un immobile sito in Giugliano in Controparte_4
Campania (NA), alla via SS. Pietro e Paolo n. 16; 2) che, relativamente a detto immobile, sua moglie aveva stipulato una polizza assicurativa con la avente ad Controparte_1 Parte_1 oggetto Incendio “All Risks” e “Responsabilità civile”, denominata “Casa Tua”, con decorrenza dal
10.08.2016 al 10.08.2017; 3) che in data 13.06.2017, a causa del malfunzionamento di apparecchiature elettriche presenti nel vano cucina di tale abitazione, si era verificato un incendio, per domare il quale interveniva il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a tal fine allertato, che redigeva apposito rapporto d'intervento di soccorso n. 12287/1; 4) che dunque, conformemente alle condizioni contrattuali della polizza (art. 8.1), egli provvedeva a denunciare il sinistro all'agenzia entro cinque giorni;
5) che la compagnia assicurativa, di conseguenza, procedeva all'apertura del sinistro ed incaricava un proprio perito fiduciario per procedere alla valutazione del danno, così come egli stesso conferiva incarico al proprio perito, e che entrambi i tecnici effettuavano gli accertamenti contrattualmente previsti;
6) che, infine, nonostante l'adempimento da parte sua di tutti gli obblighi previsti in capo all'assicurato in caso di sinistro, la convenuta non aveva provveduto invece al pagamento dell'indennizzo secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione;
per tale ragione, egli procedeva alla formale costituzione in mora a mezzo p.e.c. della compagnia convenuta, ed in data 29.05.2018, depositando apposita istanza presso l'organismo di mediazione Concilia Lex S.p.A., ricorreva alla procedura di mediazione, rimasta tuttavia infruttuosa per l'inerzia della compagnia.
Sulla scorta di tale prospettazione, l'attore chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della società convenuta e la condanna della stessa al risarcimento/indennizzo di tutti i danni subiti, patrimoniali e non, quantificati nella somma di € 80.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro.
Costituitasi, la compagnia assicuratrice chiedeva il rigetto della domanda attorea, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e del titolo, nonché l'inammissibilità della domanda attorea per omessa qualificazione, ed il difetto di prova del titolo su cui si fondava la domanda. Nel merito, la convenuta contestava l'an debeatur; eccepiva poi l'inoperatività della polizza sotto due diversi profili (precisamente, per dichiarazioni inesatte ed omissioni dell'assicurato, e per estraneità della tipologia di danno dall'ambito di operatività della medesima, secondo le condizioni contrattuali); ancora, deduceva la perdita del diritto all'indennità per inosservanza degli obblighi posti a carico dell'assicurato ex artt. 1913, 1914 e 1915 c.c., nonché ex art.
8.1 del contratto di assicurazione. Infine, denunciava l'”esagerazione dolosa” del danno da parte dell'attore.
La causa veniva istruita mediante escussione di testi ed a mezzo C.T.U.
Deceduto l'attore , si costituivano le sue eredi , e . Persona_1 Controparte_1 CP_2 CP_3
Con sentenza n. 882/2024, pubblicata in data 16.02.2024, il Tribunale adito accoglieva la domanda dell'istante e condannava la convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di €
41.473,72, oltre interessi legali dal giorno 12.01.2018, data della formale costituzione in mora della convenuta, fino al giorno del soddisfo effettivo.
Il Giudice di prime cure rilevava come la parte attrice avesse pienamente soddisfatto gli oneri probatori a suo carico, provando la propria legittimazione attiva ed i fatti costitutivi della pretesa fatta valere, nonché la legittimazione passiva della convenuta, essendo stata depositata in atti la polizza assicurativa;
che le circostanze dell'evento denunciato avessero trovato pieno riscontro nel corso dell'istruttoria svolta;
infine, che fosse pienamente condivisibile la relazione del C.T.U, a cui dava piena adesione.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto gravame avverso la predetta Parte_1 sentenza, per i motivi che – in estrema sintesi – sono di seguito riportati. In primo luogo, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 1904 c.c., nonché la carenza di legittimazione attiva dell'attore e dei suoi eredi.
Nel merito, la compagnia ha censurato l'omessa pronuncia in relazione all'ambito di operatività della polizza assicurativa, avendo il primo Giudice fondato il proprio convincimento su un'erronea interpretazione delle relative clausole contrattuali. In particolare, essendo stato l'incendio provocato da un malfunzionamento del televisore, secondo quanto riportato dal rapporto dei Vigili del fuoco, nonché dalla relazione del C.T.U., i relativi danni esulerebbero da quelli indennizzabili, secondo la lettura dell'art. 3.3, lett. c 6) – “esclusioni” – e la corretta interpretazione dell'art.
3.4 n. 5) – esclusioni relative a danni da “fenomeno elettrico”.
Infine, in merito al quantum debeatur, muovendo dal presupposto dell'inoperatività della polizza assicurativa, l'appellante ha contestato la liquidazione del danno come effettuata dal giudice di prime cure. Tanto premesso, l'appellante ha concluso per la riforma integrale della pronuncia di primo grado.
Costituitasi, la parte appellata ha eccepito la manifesta inammissibilità ed infondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto. In particolare, quanto alla censura relativa alla violazione dell'art. 1904 c.c., parte appellata ne ha dedotto l'inammissibilità ex art. 345 c.c. Ha poi eccepito la infondatezza nel merito dell'appello, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 4.12.2024, il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. l'udienza del 19.11.2025, con termine per note conclusionali da depositarsi sino a 25 giorni antecedenti alla predetta udienza.
All'udienza del 19.11.2025, le parti hanno depositato note sostitutive di udienza riportandosi ai propri scritti.
Analisi dei motivi di appello.
In via del tutto preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c. avanzata dalla parte appellata in relazione al primo motivo di appello, e motivata sulla circostanza per cui l'eccezione relativa alle questioni di legittimazione attiva dell'attore ed alla disciplina dell'art. 1904
c.c., non sarebbero mai state formulate in primo grado.
Sotto tale profilo, valgono le considerazioni che seguono.
Con tale motivo, come già detto, l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 1904 c.c., nonché il difetto di legittimazione attiva dell'attore e dei suoi eredi.
In particolare, ella sostiene che l'attore non avrebbe fornito adeguata prova della propria qualità di proprietario dell'immobile oggetto dell'evento dannoso, da ciò derivando un duplice ordine di conseguenze: la violazione dell'art. 1904 c.c., secondo cui il contratto di assicurazione è nullo se, al momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, è inesistente un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno – in quanto l'assicurato era da individuarsi in colui che, al momento del sinistro, fosse stato titolare della cosa assicurata – nonché la carenza di legittimazione attiva dell'attore e dei suoi eredi. Deduce la difesa degli appellati che tale eccezione, formulata sotto tale duplice profilo, non essendo mai stata sollevata in primo grado, sarebbe inammissibile in base al divieto posto dall'art. 345 co. 2 c.p.c.
La Corte di Cassazione, con pronuncia resa a Sezioni Unite (sent. n. 2951/2016), è intervenuta a dirimere il contrasto ermeneutico relativo alla natura della contestazione della titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio, e nello specifico se si tratti di mera difesa o di eccezione in senso stretto, con le relative differenze in punto di regime giuridico.
Ebbene, la Corte ha stabilito che “la legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio, e spetta a chiunque si affermi titolare del diritto a tutela del quale agisce. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata
d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire, è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa (…) ed è un elemento costitutivo della domanda: questi ultimi possono consistere in “meri fatti”, o in “fatti- diritti”. Come nel caso in esame, la titolarità del diritto di proprietà è un “fatto-diritto”, elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio, ossia quello all'indennizzo da parte dell'assicurazione.
Ed infatti, la pronuncia in esame ha precisato che “Quanto al convenuto, qualora non condivida
l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla. La difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio (…). La questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perché
l'art. 345, secondo coma, c.p.c. prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche
d'ufficio".
La contestazione svolta dall'appellante, non allegando egli alcun fatto impeditivo, estintivo o modificativo, ma solo contestando la prova del relativo requisito, costituisce una mera difesa, dunque pienamente ammissibile.
Nel merito, tuttavia, il motivo in esame è infondato.
Dev'esser confermata la statuizione effettuata al riguardo dal giudice di prime cure, secondo cui
“l'attore ha pienamente soddisfatto gli oneri probatori gravanti a suo carico, provando la legittimazione attiva e i fatti costitutivi della pretesa fatta valere (…). L'attore ha fornito prova di esser titolare del diritto al risarcimento dei danni assunto come vantato, versando in atti il titolo di proprietà menzionato (…), producendo le visure catastali dell'immobile di proprietà e la nota di trascrizione”.
La prova della legittimazione attiva deve infatti rinvenirsi nella documentazione relativa all'immobile, e nello specifico, alla visura catastale con intestazione dello stesso all'attore, alla nota di trascrizione del titolo di provenienza, non essendo necessario in questa sede, attesa la natura meramente risarcitoria del giudizio, alcun ulteriore adempimento documentale o probatorio in relazione al deposito del titolo in originale o in copia autenticata, non essendovi criticità emerse circa la valenza univoca della documentazione depositata che attesta senza equivoci la titolarità del bene in capo all'attore.
Il motivo è dunque infondato e va rigettato.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui essa non statuisce in merito all'ambito di operatività della polizza assicurativa, ma lo dà per presupposto, fondando il proprio convincimento su una lettura erronea degli artt. 3.3, lett. c 6) e 3.4
n. 5) delle condizioni generali di assicurazione.
Sul punto, la Corte osserva quanto segue.
L'art. 3.3 – rientrante nella sez. 3 “INCENDIO ALL RISKS” – contempla i danni esclusi dalla copertura assicurativa, dunque non indennizzabili;
tra questi, ai sensi della lett. c6), rientrano i danni
“causati e/o derivati da fenomeno elettrico per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresa l'azione del fulmine”. La norma va letta in combinato disposto con il successivo art. 3.4, che prevede le deroghe alle esclusioni, e dunque ipotesi rientranti nell'area di operatività della polizza;
al n. 5, l'articolo prevede che “a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo Esclusioni della presente sezione, punto c6), l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati - agli enti assicurati - da fenomeno elettrico, vale a dire i danni manifestatisi in apparecchiature o macchine elettriche o elettroniche relative al
CONTENUTO come pure a macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici o elettronici relativi al FABBRICATO, per effetto di: corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo occasionati;
altri fenomeni elettrici causati da incendio, esplosione o scoppio.”.
Secondo l'interpretazione prospettata dalla compagnia assicurativa, essendo l'incendio stato provocato da un malfunzionamento del televisore, i relativi danni esulerebbero da quelli indennizzabili.
Il motivo è infondato. Stando alla ricostruzione effettuata dal giudice di prime cure, sulla scorta della CTU nonché del verbale dei Vigili del fuoco, l'evento di danno di cui è causa avrebbe la propria causa materiale in un “cattivo funzionamento del televisore, essendo in corrente”.
Da un'interpretazione letterale dell'art.
3.3 lett. c6) – senza necessità di ricorrere alle deroghe, ossia alle ipotesi che, ex art.
3.4 n. 5), facendo eccezione ai danni “da fenomeno elettrico” esclusi dalla polizza, risultano indennizzabili – è possibile annoverare il danno verificatosi nel caso in esame tra quelli indennizzabili.
Ed invero, dev'essere accolta la ricostruzione dell'appellato, secondo cui lo stesso articolo che indica i danni non indennizzabili fa riferimento esclusivamente ai fenomeni elettrici intesi quali fenomeni dannosi di tipo elettrico, “per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresa l'azione del fulmine”.
La successiva disciplina contrattuale delle eccezioni alle esclusioni indicate, di cui all'art.
3.4 n. 5, prevede invece che sono indennizzabili i danni diretti causati da “fenomeno elettrico, vale a dire i danni manifestatisi in apparecchiature o macchine elettriche o elettroniche relative al
CONTENUTO come pure a macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici o elettronici relativi al FABBRICATO, per effetto di: corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo occasionati;
altri fenomeni elettrici causati da incendio, esplosione o scoppio.”.
L'impianto normativo descritto – in una lettura d'insieme - prospetta dunque due categorie di eventi dannosi: una prima categoria esclusa dalla polizza assicurativa, cioè il fenomeno dannoso di tipo elettrico;
una seconda, invero sempre annoverata come “fenomeno elettrico”, invece inclusa nella categoria delle ipotesi indennizzabili, e ricomprendente i danni manifestatisi in apparecchiature, macchine elettriche (…), per effetto di corto cortocircuito, variazioni di corrente (…).
Ebbene, non si vede per quale ragione il malfunzionamento del televisore, derivante dall'esser lo stesso in corrente, non debba rientrare nella seconda tipologia di danni, non essendo in alcun modo stato accertato che la causa dell'incendio sia invece ascrivibile a quella stretta categoria di
“fenomeni elettrici” di cui al novero delle esclusioni.
D'altronde, lo stesso appellante non fornisce una spiegazione esauriente delle proprie conclusioni;
dopo aver prospettato una interpretazione del concetto di “fenomeno elettrico”, non spiega perché il danno di cui è causa non vi rientrerebbe, non facendo specifico riferimento a nessuno degli eventi naturali per i quali entra in gioco la esenzione dalla responsabilità contrattuale della compagnia, considerata l'operatività delle esclusioni della polizza.
Il motivo d'appello è dunque infondato, e vanno confermate le valutazioni del Tribunale circa l'operatività della polizza assicurativa. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha contestato il quantum debeatur del risarcimento del danno, così come liquidato dal Giudice di prime cure.
In particolare, la compagnia assicurativa ha prospettato un'interpretazione dell'art.
3.4 n. 5 secondo cui laddove la norma include nell'alveo dei danni risarcibili i danni “manifestatisi in apparecchiature o macchine elettriche o elettroniche relative al CONTENUTO come pure a macchine, apparecchi, impianti e circuiti elettrici o elettronici relativi al FABBRICATO, per effetto di: - corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo occasionati (…)”, essa varrebbe ad escludere i danni diversi da quelli relativi alle apparecchiature medesime.
Da tale premessa, l'appellante deduce che: “in ordine alla partita CONTENUTO, l'indennizzo non può essere superiore ad € 180,00 per il televisore ed € 2.000,00 per gli elettrodomestici della cucina, considerato che l'intera cucina componibile (compresa i mobili) è stata valutata dal CTU in € 3.483,00 (cfr. CTU pag. 37). In merito, invece, alla partita FABBRICATO l'indennizzo liquidabile non può essere superiore ad € 3.500,00 come quantificato dal CTU per il solo ripristino dell'impianto elettrico (pag. 35 voce n. 25 del computo metrico del CTU)”.
Il motivo è infondato.
Invero, esso si fonda su un'erronea interpretazione della richiamata clausola contrattuale, laddove per “CONTENUTO” e “FABBRICATO” bisogna far riferimento alle medesime nozioni di cui all'art. 3.1, che con il termine “fabbricato” fa riferimento all'intera struttura oggetto dell'evento dannoso, e con il termine “contenuto” a tutto quanto in essa contenuto, e non al singolo elettrodomestico. È dunque chiara la piena indennizzabilità dei danni che, aventi genesi nell'apparecchio elettrico, si propaghino appunto all'intera struttura teatro dell'evento dannoso e a quanto in essa contenuto.
Il motivo è pertanto infondato e va rigettato.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da € 26.000,01 ad €. 52.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 1356/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 882/2024 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il
16.02.2024.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 8.469,00 il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 19.11.2025
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della ott.ssa Francesca Delfina Sassano. CP_5