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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4799/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 26/08/2024 da:
, assistita e difesa dall'Avv. Marilena Parte_1 C.F._1
TOSCANO, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), cittadino italiano, Controparte_1 C.F._2
nato in Egitto in [...] in [...] [...], residente a [...];
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: per : come da verbale di udienza del 23/01/2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a SE (BG) in data 30/12/2014. Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha Parte_1
domandato la pronuncia di separazione personale dal marito, con addebito al marito.
All'udienza di prima comparizione del 23/01/2025 il Giudice relatore ha dato atto che il resistente,
benché ritualmente citato, non è comparso personalmente né si è costituito e ne ha pertanto dichiarato la contumacia.
Considerata, pertanto, l'impossibilità di esperire un tentativo di conciliazione, il Giudice sentiva la ricorrente che confermava il ricorso, rinunciando altresì alla domanda di addebito della separazione.
All'esito dell'udienza, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente, senza null'altro disporre attesa l'assenza di prole e di istanze di carattere economico. Invitava quindi il procuratore a discutere la causa, rimettendola in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in Camera di consiglio.
Osserva il Tribunale che la causa è matura per la decisione, ciò tanto più non avendo il difensore di parte ricorrente formulato istanze istruttorie. E invero, gli elementi acquisiti attraverso la verbalizzazione di parte ricorrente e la documentazione depositata, consentono a questa Autorità
Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, visti i comportamenti violenti del marito allegati da parte attrice e la mancata costituzione del resistente.
Nulla deve essere disposto sulla domanda di addebito, vista la rinuncia formalizzata dalla ricorrente.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia di parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a SE Controparte_1
(BG) in data 30/12/2014;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Ciserano (Atto n. 8, Parte I, Anno 2014);
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Presidente dott. Cesare de Sapia
Il Giudice estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 26/08/2024 da:
, assistita e difesa dall'Avv. Marilena Parte_1 C.F._1
TOSCANO, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), cittadino italiano, Controparte_1 C.F._2
nato in Egitto in [...] in [...] [...], residente a [...];
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: per : come da verbale di udienza del 23/01/2025. Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a SE (BG) in data 30/12/2014. Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha Parte_1
domandato la pronuncia di separazione personale dal marito, con addebito al marito.
All'udienza di prima comparizione del 23/01/2025 il Giudice relatore ha dato atto che il resistente,
benché ritualmente citato, non è comparso personalmente né si è costituito e ne ha pertanto dichiarato la contumacia.
Considerata, pertanto, l'impossibilità di esperire un tentativo di conciliazione, il Giudice sentiva la ricorrente che confermava il ricorso, rinunciando altresì alla domanda di addebito della separazione.
All'esito dell'udienza, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separatamente, senza null'altro disporre attesa l'assenza di prole e di istanze di carattere economico. Invitava quindi il procuratore a discutere la causa, rimettendola in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in Camera di consiglio.
Osserva il Tribunale che la causa è matura per la decisione, ciò tanto più non avendo il difensore di parte ricorrente formulato istanze istruttorie. E invero, gli elementi acquisiti attraverso la verbalizzazione di parte ricorrente e la documentazione depositata, consentono a questa Autorità
Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, visti i comportamenti violenti del marito allegati da parte attrice e la mancata costituzione del resistente.
Nulla deve essere disposto sulla domanda di addebito, vista la rinuncia formalizzata dalla ricorrente.
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia di parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio a SE Controparte_1
(BG) in data 30/12/2014;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Ciserano (Atto n. 8, Parte I, Anno 2014);
3. nulla sulle spese.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Presidente dott. Cesare de Sapia
Il Giudice estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello