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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2407/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2407/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MESITI NICOLA ANTONIO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VETTORI GIUSEPPE e dell'avv. VETTORI LORENZO
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
“Accogliere le seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare la nullità della clausola di applicazione di interessi anatocistici trimestrali e conseguentemente condannare la banca convenuta alla restituzione a favore dell'attore delle maggiori somme illegittimamente addebitate e/o riscosse su entrambi i rapporti di conto corrente pari a € 81.388,38 per il c/ n.
5675/74 ed € 73.340,97 per il c/c n. 2466/73 come indicate nella relazione tecnica contabile redatta dal CTU, oltre agli interessi legali creditori a favore dell'attore e del maggior danno
pagina 1 di 13 derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito che verrà riconosciuto ( Cass.
SS.UU. Sent. 16.7.2008 n.19499); - condannare la convenuta al pagamento delle spese per
CTP e CTU, oltre alle spese e competenze di giudizio con distrazione a favore del difensore antistatario”.
Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, per l'insieme degli elementi in fatto ed in diritto esposti nella narrativa, In via preliminare: - dichiarare la propria incompetenza territoriale
a favore del Tribunale di Siena per le ragioni indicate in narrativa;
- dichiarare il difetto di legittimazione ad agire del sig. per le ragioni indicate in narrativa;
- dichiarare la Pt_1 nullità dell'atto introduttivo;
- in ipotesi, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito ritenga sussistere la propria competenza a decidere la presente controversia, dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta e per l'effetto rigettarla. Nel merito: - dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le domande svolte verso la
Comparente, anche singolarmente prese, in quanto prescritte e/o infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, nonché assolutamente indeterminate nell'an e nel quantum, sulla scorta di tutti o parte dei titoli e delle norme fatte valere, ovvero sulla base delle diverse norme e titoli che il Tribunale riterrà di applicare”.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. in qualità di cessionario in forza di scrittura privata del Parte_1
2.8.2014, del credito vantato dalla società per somme Parte_2 indebitamente trattenute dalla in relazione a rapporti di conto corrente n. CP_1
5675.74 e 2466.73, ha agito in giudizio nei confronti di Controparte_1
al fine di ottenere la condanna al pagamento delle somme dovute.
[...]
A fondamento dell'azione parte attrice ha eccepito la nullità della clausola di determinazione degli interessi cd. uso piazza, la nullità della clausola di applicazione di interessi anatocistici trimestrali, l'illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto, oneri e altre spese non legittimamente pattuite, l'applicazione di interessi passivi ultralegali nonché l'indebita antergazione o postergazione di valute.
pagina 2 di 13 La tempestivamente costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via CP_1 preliminare il difetto di competenza del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Siena;
il difetto di legittimazione ad agire di trattandosi Parte_1 di “mere pretese” a cui la società avrebbe Controparte_2 rinunciato implicitamente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese in data 10.9.2014 (Cass., sez. un., 6070/2013). Ha poi eccepito la prescrizione del diritto, il mancato assolvimento dell'onere probatorio per l'incompleta produzione dei contratti e degli estratti conto ed ha contestato nel merito le singole doglianze sollevate. Con sentenza non definitiva n. 1821/2023 è stata rigettata l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale e dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attore con riferimento all'azione di ripetizione fondata sulla nullità della clausola di determinazione degli interessi per rinvio agli usi piazza, illegittima corresponsione delle cms, oneri e spese non legittimamente pattuite, applicazione di interessi ultralegali, antergazione e/o postergazione di valute. L'attore è stato invece ritenuto legittimato all'esperimento dell'azione di ripetizione fondata sulla nullità della clausola di applicazione degli interessi anatocistici. A seguito della rimessione della causa sul ruolo è stata disposta CTU limitatamente all'applicazione degli interessi anatocistici a cui sono seguite varie udienze in cui le parti hanno discusso ampiamente sull'esito degli accertamenti. A seguito di chiamata a chiarimenti e integrazione la causa è stata rimessa in decisione, non avendo la Banca MPS accolto la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. da ultimo formulata. Nelle note conclusive finali parte attrice si è rimessa alla valutazione del Tribunale in ordine al quantum accertato dal CTU mentre la ha reiterato le CP_1 proprie contestazioni già emerse in sede peritale.
2. Al fine di esaminare, nel merito, la domanda restitutoria occorre innanzitutto delineare i principi applicabili alla fattispecie in ordine alla ripartizione dell'onere della prova. Quando sia il cliente ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate o per far accertare un diverso saldo rispetto a quello risultante dal conto corrente spetta al cliente l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e pagina 3 di 13 quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare (Cass. 6480/2021). Si deve quindi distinguere l'ipotesi in cui il correntista abbia eccepito la nullità di alcune clausole contrattuali inserite in un documento che non sia tuttavia prodotto in giudizio dal caso in cui il correntista assuma che alcun contratto, in forma scritta, sia stato concluso. Nella prima ipotesi, la non può ritenersi onerata della produzione del CP_1 contratto neppure invocando il cd. principio di vicinanza della prova in quanto tale principio non opera quando “ ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. 19566/2021; Cass. 33009/2019). È infatti il correntista onerato della produzione del contratto al fine di dimostrare la natura indebita delle somme contestate. Tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta invece ad essere diversamente modulato nella seconda ipotesi, ovvero quando l'attore abbia allegato che nessun contratto in forma scritta è stato sottoscritto. In sostanza, quando la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, del negozio) non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, che assume inesistente, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro. Il correntista è inoltre tenuto alla produzione degli estratti conto necessari per la ricostruzione del rapporto. La giurisprudenza di legittimità ha però oramai chiarito che il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda. Pertanto, la produzione incompleta di estratti conto non comporta di per sé il rigetto della domanda. In caso di mancanza della serie iniziale di estratti conto, "ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che
pagina 4 di 13 consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo" (Cass. 11543/2019; Cass. 9140/2020). Tale conclusione viene convincentemente argomentata nel senso che, quando la banca assume la veste di convenuta, è il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore. (Cass. 6063/2021). Non è pertanto condivisibile la tesi della secondo cui il conteggio sarebbe CP_1 possibile solo dalla data in cui sono disponibili gli estratti conto completi in maniera continuativa. Infatti, se per un verso è incontestabile che la produzione degli estratti conto costituisca onere probatorio del cliente che agisca in ripetizione, per altro verso deve ritenersi che in tal caso la mancanza di documentazione abbia come unico effetto lo storno del relativo periodo non documentato;
in relazione al quale in nessun modo potrà riconoscersi un credito da ripetizione in favore dell'attore, difettando la prova. Poiché ciascun periodo continuativo documentato consente la rideterminazione del suo saldo finale e della sua differenza con il saldo contabile, sarà poi sufficiente portare tal differenza in detrazione sul saldo contabile iniziale del successivo periodo continuativo documentato (che la non contesta in CP_1 quanto risultante dagli estratti conto dalla stessa redatti) per operare i successivi calcoli ed ottenere, all'esito, la certa determinazione del complessivo importo concretamente ripetibile.
Tale metodologia di calcolo non determina risultati approssimativi ma è pienamente rispettosa del principio dell'onere probatorio in quanto risulteranno ripetibili solo le pretese restitutorie relative ai periodi coperti dagli estratti conto mentre per i periodi non documentati alcuna decurtazione potrà essere effettuata in assenza di prova. 2. In merito all'anatocismo si osserva che i contratti di conto corrente sono stati sottoscritti antecedentemente alla delibera CICR del 9.2.2000 (l'uno risalente al
1985 e l'altro del 1988), attuativa del d.lgs 432/1999, entrata in vigore il 22.4.2000. Come noto, in materia di interessi anatocistici si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte, da un lato, escludendo la ravvisabilità di usi normativi pagina 5 di 13 e, dall'altro, evidenziando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario è sempre illegittima, anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la stessa Corte di Cassazione -a far data dalla sentenza n. 2374/1999- - ponendosi in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale sin lì seguito aveva accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SS.UU., 21095/2004). Alla nullità della clausola che prevede la capitalizzazione consegue che gli interessi debbono essere ricalcolati senza capitalizzazione alcuna (cfr. Cass. SS.UU n. 24418/2010). La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425/2000, ha infatti dichiarato l'illegittimità dell'art. 25 del d.lgs 342/1999 nella parte in cui stabiliva che le clausole riguardanti la produzione degli interessi sugli interessi maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla delibera, fossero valide ed efficaci sino a tale data. La disciplina introdotta nel 2000, in deroga al principio codicistico posto dall'art. 1283 c.c., ha invece legittimato l'anatocismo per l'attività bancaria purché la capitalizzazione degli interessi fosse specificatamente pattuita per iscritto e con pari periodicità della capitalizzazione (art. 6). L'art. 7 della delibera ha previsto una specifica disciplina per i rapporti già in corso al momento dell'entrata in vigore della delibera prevedendo che le condizioni contrattuali vigenti avrebbero dovuto essere adeguate al contenuto della delibera entro il 30.6.2000 con effetti a decorrere dal successivo 1 luglio. In particolare, veniva previsto che in caso di adeguamento non peggiorativo per la clientela delle condizioni precedentemente applicate le banche avrebbero potuto limitarsi entro il predetto termine a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale la comunicazione delle nuove condizioni, dandone notizia per iscritto alla clientela. In caso di modifiche peggiorative, le nuove condizioni avrebbero invece dovuto essere approvate dalla clientela per iscritto (art. 7, comma 3). Si è posta quindi la questione delle modalità con le quali le banche avrebbero potuto validamente ed efficacemente procedere all'adeguamento dei contratti pendenti ovvero se le modifiche (che introducevano la pari periodicità della capitalizzazione) potessero ritenersi migliorative rispetto al regime previgente, assumendo quale “pietra di paragone” il contenuto economico delle precedenti clausole, anche se affette da nullità, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi e annuale per quelli attivi.
pagina 6 di 13 In ordine alle modalità di adeguamento, la ha dedotto che alla luce delle CP_1 argomentazioni cui è giunta recentemente la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 5064/2024), occorre verificare se le condizioni applicate dal 30.06.2000 siano migliorative o peggiorative rispetto al precedente metodo di capitalizzazione. Ha osservato infatti che, posto che antecedentemente la delibera Cicr, gli interessi attivi per il correntista erano capitalizzati annualmente, mentre quelli passivi liquidati trimestralmente, la modifica apportata dalla sulla base di CP_1 quanto prescritto dalla suddetta delibera deve essere reputata migliorativa, non essendo pertanto necessaria una successiva pattuizione bilaterale. La Banca ha quindi chiesto la rimessione di causa sul ruolo e rinnovazione di CTU al fine di svolgere una “valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, e, qualora confermi la modifica migliorativa, di accogliere la richiesta già avanzata dal CTP Dott. di voler svolgere un'ipotesi che consideri legittima la Per_1 trimestrale capitalizzazione delle competenze successivamente al 30.06.2000”.
Il Tribunale ritiene non condivisibile la tesi sostenuta dall'istituto di credito, supportata da un precedente di legittimità che risulta isolato e superato dalla stessa Cassazione in alcune pronunce più recenti che hanno confermato l'orientamento consolidato a cui si intende invece dare continuità. La Cassazione, nello specifico, ha statuito che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR non possono che considerarsi nulle, in quanto colpite da quell'invalidità che l'art. 25 aveva inteso rimuovere;
è quindi alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quanto si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera, che era stata assunta quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima, mentre, per effetto della successiva declaratoria di incostituzionalità di cui s'è detto, essa va considerata nulla e quindi priva di effetti; “in conclusione, «una volta affermato che ai fini dell'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della
pagina 7 di 13 nominata delibera» (Cass n. 9140/2020). “Pertanto, (…) la necessità di una specifica pattuizione circa la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi è del tutto corretta e conforme alla giurisprudenza di questa Corte” (Cass. 3.3.2025, n. 5575). Nel caso di specie, il consulente tecnico ha riscontrato quanto al c/c 5675/74 che
“è presente la copia della pubblicazione in G.U., al nr. 141 del 19.6.2000, dell'adeguamento della delibera CICR a partire dal primo luglio 2000. Tuttavia, in epoca successiva, non è stata rinvenuta nessuna pattuizione tra la banca e il correntista circa la previsione della reciprocità della capitalizzazione trimestrale”. In ordine poi al rapporto di c/c 2466/73 il perito ha rilevato che “è presente la copia della pubblicazione in G.U., al nr. 141 del 19.6.2000, dell'adeguamento della delibera CICR a partire dal primo luglio 2000. Tuttavia, in epoca successiva, non è stata rinvenuta nessuna pattuizione tra la banca e il correntista circa la previsione della reciprocità della capitalizzazione trimestrale”. Il CTU, in assenza di pattuizione bilaterale, ha pertanto correttamente applicato la capitalizzazione semplice per tutte le competenze e per tutta la durata del periodo. 3. A questo punto si deve quindi passare a valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_3
[...
. A tal fine occorre muovere dai principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010. È pacifico che perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. Per esistere, il pagamento deve essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto (solvens) con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (accipiens).
Non può quindi ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come
“pagamento”, nel senso anzidetto, che l'attore affermi indebito. I versamenti effettuati dal correntista durante lo svolgimento del rapporto potranno esser considerati pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione, quando abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, e cioè quando siano stati eseguiti su un conto in passivo (o "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Per converso, quando il passivo non ha superato il limite dell'affidamento concesso, i versamenti in conto fungono unicamente da atti ripristinatori della pagina 8 di 13 provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere, rispetto ai quali la prescrizione decennale decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. La Suprema Corte ha poi chiarito che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie (Cassazione civile, sez. un., 13/06/2019, n. 15895).
3.2. Constatata la natura dirimente della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, “in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento (cfr. Cass. 27704/2018; 2660/2019; 31927/2019)” (ex multis Cass.
1388/2022). L'esistenza di un'apertura di credito costituisce un fatto modificativo che consente di qualificare i versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata consentendo così di spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto.
L'apertura di credito non è infatti di per sé, come è noto, un contratto necessariamente riconnesso a quello di conto corrente, con il quale la banca si impegna ad offrire al cliente un servizio di cassa con utilizzo della provvista propria del cliente e non a mettere a disposizione denaro. Del resto, onerando la della prova della natura solutoria delle rimesse si CP_1 imporrebbe alla stessa una prova del tutto negativa consistente nell'assenza della stipulazione del fido.
3.3. Ciò posto, ulteriore questione controversa è se sia necessaria la produzione in giudizio del contratto di apertura di credito oppure se il correntista possa eccepire l'esistenza di un fido di fatto. Da ultimo, la Suprema Corte ha aderito all'orientamento già affermato in altre fattispecie da questo Tribunale secondo cui “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto
pagina 9 di 13 legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cas. 2338/2024). Se dunque astrattamente non può ritenersi preclusa la prova della conclusione di un contratto di affidamento per facta concludentia, si pone il problema di accertare l'esistenza e la misura del fido allorquando il rapporto non sia consacrato in un documento scritto. Secondo una parte della giurisprudenza, il limite massimo dovrebbe essere individuato nello stesso massimo scoperto “di fatto” consentito dalla banca prima dell'adozione da parte di quest'ultima di qualsivoglia iniziativa di rientro in quanto la predeterminazione del limite massimo, non costituirebbe peraltro
“elemento essenziale della causa di contratto di apertura credito in conto corrente” (Cass. n. 3842/1996). (in questo senso cfr. Tribunale di Prato, 18/02/2016; Tribunale di Torino 11 marzo 2015, Tribunale di Livorno, n. 176/2017 in De Jure). Tale tesi non può tuttavia essere condivisa. Innanzitutto, sulla base della stessa definizione posta dall'art. 1842 c.c. dell'apertura di credito bancario (“contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo a tempo indeterminato”) non sembra potersi concludere che la misura dell'affidamento non è un elemento essenziale del contratto, non potendo diversamente determinarsi i limiti dell'obbligazione in capo alla Banca. La prova del limite dell'affidamento è inoltre necessaria per trarre il discrimine tra rimesse intra ed extra fido, né tale entità può essere identificata con la più elevata esposizione debitoria raggiunta, poiché ciò determinerebbe un'indebita inversione dell'onere della prova (in questo senso cfr. Corte di Appello di Firenze, n. 551/2021; n. 1651/2021; n. 161/2022). Tale principio risulta inoltre conforme anche alla giurisprudenza che si è affermata in materia di revocatorie fallimentari. In tale prospettiva, l'interesse della Banca è quello di allegare e provare l'esistenza di un'apertura di credito al fine di pagina 10 di 13 dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse per sottrarle alla revocatoria fallimentare. In relazione a tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto necessario che la al fine di dimostrare la natura non solutoria del CP_1 versamento, fornisca la prova dell'esistenza, del periodo e dell'ammontare dell'affidamento accordato al correntista (Cass. 14470/2005; Cass. 14676/2007). Pertanto, in maniera speculare, si ritiene che tale prova incomba nell'azione di ripetizione dell'indebito sul correntista che intenda paralizzare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito dimostrando la natura ripristinatoria delle rimesse.
3.4. Venendo al caso di specie, le indagini peritali risultano pienamente rispettose di tali principi di diritto.
Sul punto è stata accolta l'osservazione della Banca (verbale 14.11.2023) in ordine all'impossibilità di applicare il tasso medio ponderato chiedendo quindi al consulente “in riferimento al cc 5675/74, in assenza di informazioni certe e attendibili circa l'importo dell'affidamento via via concesso” di considerare “il conto come non affidato ai fini del calcolo della prescrizione” escludendo “quindi dal ricalcolo i periodi per i quali l'accertamento non risulti tecnicamente possibile (senza l'utilizzo di criteri approssimativi o presuntivi) spiegandone le ragioni”. In relazione all'altro rapporto, il perito è invece riuscito a ricostruire sulla base di dati documentali il limite dell'affidamento. Si è poi precisato che il conto corrente andrà considerato “ come affidato non solo quando emerge documentalmente dall'estratto conto di riferimento ma anche quando risulta applicato lo stesso tasso intra fido individuato in maniera chiara nei trimestri precedenti presumendosi una continuità della linea di affidamento, salvo che non sia tecnicamente possibile per l'applicazione di tassi di fido diversi ricostruire la linea di affidamento;
quando il saldo di conto corrente, in applicazione del principio del saldo rettificato risulta a credito, non sarà più rilevante la distinzione tra rimesse ripristinatorie/solutorie essendo le somme addebitate ripetibili.” (v. verbale udienza del 16.4.2024). Il CTU quindi in relazione al rapporto di conto corrente n. 5675/74 ha precisato che non è stato possibile individuare l'importo esatto dell'affidamento e pertanto ha considerato il conto come affidato alla luce delle integrazioni al quesito successivamente fornite. In relazione al conto corrente n. 2466/73, invece, risultando l'affidamento dalla presenza di tassi intra-fido ed extra-fido negli estratti conto, in mancanza dei contratti di affidamento, l'importo del fido è stato calcolato con il cd. metodo pagina 11 di 13 indiretto, ovvero dividendo i numeri debitori per i giorni. Gli importi risultanti dall'applicazione di detto metodo coincidono con i dati riportati nei prospetti di liquidazione trimestrale.
Il consulente, quale ulteriore elemento, ha tenuto conto dello scaglione delle csm, ovvero il primo importo indicato nei prospetti di liquidazione trimestrale utile per determinare la commissione di massimo scoperto. Non sono stati pertanto applicativi criteri approssimativi o presuntivi per identificare il limite dell'affidamento. I risultati riportati, all'esito delle integrazioni e rettifiche richieste, alle pagg. 15- 20 della perizia appaiono quindi coerenti e condivisibili.
3.5. Quanto all'individuazione del dies a quo, correttamente il CTU ha fatto riferimento alla missiva del 19 giugno 2008 (doc. 8) ancorché l'avviso di spedizione, nella scannerizzazione, non fosse leggibile. Infatti, parte attrice ha allegato specificatamente in citazione che “con la medesima raccomandata rinnovava la richiesta restitutoria e risarcitoria già avanzata nel giugno 2008 dalla società
[...] essendo intenzione dello stesso procedere per l'attività di recupero delle Parte_2 somme contestate”. La Banca nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. non ha contestato specificatamente l'invio e la ricezione di tale missiva ex art. 115 c.p.c. di cui si dava atto nell'atto introduttivo per cui appare inammissibile poiché tardiva la contestazione formulata nella seconda memoria, quando il thema decidendum risultava già definito. Si può pertanto prescindere dal valutare l'ammissibilità dei documenti prodotti in corso di CTU (come allegato alle osservazioni peritali), che confermano comunque l'effettiva ricezione della missiva, a cui la ha anche risposto. CP_1
4. All'esito delle indagini è stato quindi accertato, con applicazione del criterio del cd. saldo rettificato (Cass. 7721/2023), una differenza a favore del correntista di euro 76020,04 per il conto corrente n, 5675/74 e di euro 73.340,97 per il conto corrente n. 2466/73. La va quindi condannata al pagamento di tali somme oltre interessi legali CP_1 dalla domanda al saldo.
5. Le spese di lite vanno integralmente compensate per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria considerata la reciproca soccombenza, anche alla luce di quanto statuito con sentenza non definitiva.
Le spese della fase decisoria vanno invece poste ex art. 91, comma 1 c.p.c. integralmente a carico della parte convenuta tenuto conto della mancata pagina 12 di 13 accettazione della proposta ex art. 185-bis c.p.c. formulata all'udienza del 17.12.2024, più favorevole rispetto all'esito del giudizio, ed accettata dall'attore. Le spese di CTU vanno poste integralmente a carico della secondo un CP_1 criterio di causalità in quanto il quesito è comunque stato formulato limitatamente alla domanda per la quale è stata accertata la legittimazione attiva dell'attore e fondata nel merito la domanda. Alla luce dell'esito complessivo del giudizio e della divergenza nella quantificazione del credito appare invece equo dichiarare irripetibili le spese di CTP sostenute. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori prossimi ai medi di cui al DM 147/2022 secondo il criterio del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede: 1) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice;
2) condanna al pagamento della somma di Controparte_1 euro 149.361,01 in favore di oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
(19.6.2008) al saldo;
3) pone definitivamente le spese di CTU liquidate con decreto del 16.10.2024 a carico di ; Controparte_1
4) dichiara compensate le spese di lite per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
5) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese di lite limitatamente alla fase decisoria che liquida in € 4000,00
[...] per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario avv. Nicola Mesiti.
Firenze, 9 giugno 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2407/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MESITI NICOLA ANTONIO
ATTORE
c o n t r o
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. VETTORI GIUSEPPE e dell'avv. VETTORI LORENZO
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
“Accogliere le seguenti conclusioni: - accertare e dichiarare la nullità della clausola di applicazione di interessi anatocistici trimestrali e conseguentemente condannare la banca convenuta alla restituzione a favore dell'attore delle maggiori somme illegittimamente addebitate e/o riscosse su entrambi i rapporti di conto corrente pari a € 81.388,38 per il c/ n.
5675/74 ed € 73.340,97 per il c/c n. 2466/73 come indicate nella relazione tecnica contabile redatta dal CTU, oltre agli interessi legali creditori a favore dell'attore e del maggior danno
pagina 1 di 13 derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito che verrà riconosciuto ( Cass.
SS.UU. Sent. 16.7.2008 n.19499); - condannare la convenuta al pagamento delle spese per
CTP e CTU, oltre alle spese e competenze di giudizio con distrazione a favore del difensore antistatario”.
Parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, per l'insieme degli elementi in fatto ed in diritto esposti nella narrativa, In via preliminare: - dichiarare la propria incompetenza territoriale
a favore del Tribunale di Siena per le ragioni indicate in narrativa;
- dichiarare il difetto di legittimazione ad agire del sig. per le ragioni indicate in narrativa;
- dichiarare la Pt_1 nullità dell'atto introduttivo;
- in ipotesi, nella denegata ipotesi in cui l'Ecc.mo Tribunale adito ritenga sussistere la propria competenza a decidere la presente controversia, dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta e per l'effetto rigettarla. Nel merito: - dichiarare inammissibili e comunque respingere tutte le domande svolte verso la
Comparente, anche singolarmente prese, in quanto prescritte e/o infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, nonché assolutamente indeterminate nell'an e nel quantum, sulla scorta di tutti o parte dei titoli e delle norme fatte valere, ovvero sulla base delle diverse norme e titoli che il Tribunale riterrà di applicare”.
R A G I O N I D I F A T T O E
D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. in qualità di cessionario in forza di scrittura privata del Parte_1
2.8.2014, del credito vantato dalla società per somme Parte_2 indebitamente trattenute dalla in relazione a rapporti di conto corrente n. CP_1
5675.74 e 2466.73, ha agito in giudizio nei confronti di Controparte_1
al fine di ottenere la condanna al pagamento delle somme dovute.
[...]
A fondamento dell'azione parte attrice ha eccepito la nullità della clausola di determinazione degli interessi cd. uso piazza, la nullità della clausola di applicazione di interessi anatocistici trimestrali, l'illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto, oneri e altre spese non legittimamente pattuite, l'applicazione di interessi passivi ultralegali nonché l'indebita antergazione o postergazione di valute.
pagina 2 di 13 La tempestivamente costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via CP_1 preliminare il difetto di competenza del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Siena;
il difetto di legittimazione ad agire di trattandosi Parte_1 di “mere pretese” a cui la società avrebbe Controparte_2 rinunciato implicitamente a seguito della cancellazione dal registro delle imprese in data 10.9.2014 (Cass., sez. un., 6070/2013). Ha poi eccepito la prescrizione del diritto, il mancato assolvimento dell'onere probatorio per l'incompleta produzione dei contratti e degli estratti conto ed ha contestato nel merito le singole doglianze sollevate. Con sentenza non definitiva n. 1821/2023 è stata rigettata l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale e dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attore con riferimento all'azione di ripetizione fondata sulla nullità della clausola di determinazione degli interessi per rinvio agli usi piazza, illegittima corresponsione delle cms, oneri e spese non legittimamente pattuite, applicazione di interessi ultralegali, antergazione e/o postergazione di valute. L'attore è stato invece ritenuto legittimato all'esperimento dell'azione di ripetizione fondata sulla nullità della clausola di applicazione degli interessi anatocistici. A seguito della rimessione della causa sul ruolo è stata disposta CTU limitatamente all'applicazione degli interessi anatocistici a cui sono seguite varie udienze in cui le parti hanno discusso ampiamente sull'esito degli accertamenti. A seguito di chiamata a chiarimenti e integrazione la causa è stata rimessa in decisione, non avendo la Banca MPS accolto la proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. da ultimo formulata. Nelle note conclusive finali parte attrice si è rimessa alla valutazione del Tribunale in ordine al quantum accertato dal CTU mentre la ha reiterato le CP_1 proprie contestazioni già emerse in sede peritale.
2. Al fine di esaminare, nel merito, la domanda restitutoria occorre innanzitutto delineare i principi applicabili alla fattispecie in ordine alla ripartizione dell'onere della prova. Quando sia il cliente ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate o per far accertare un diverso saldo rispetto a quello risultante dal conto corrente spetta al cliente l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e pagina 3 di 13 quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare (Cass. 6480/2021). Si deve quindi distinguere l'ipotesi in cui il correntista abbia eccepito la nullità di alcune clausole contrattuali inserite in un documento che non sia tuttavia prodotto in giudizio dal caso in cui il correntista assuma che alcun contratto, in forma scritta, sia stato concluso. Nella prima ipotesi, la non può ritenersi onerata della produzione del CP_1 contratto neppure invocando il cd. principio di vicinanza della prova in quanto tale principio non opera quando “ ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione” (Cass. 19566/2021; Cass. 33009/2019). È infatti il correntista onerato della produzione del contratto al fine di dimostrare la natura indebita delle somme contestate. Tale principio, di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta invece ad essere diversamente modulato nella seconda ipotesi, ovvero quando l'attore abbia allegato che nessun contratto in forma scritta è stato sottoscritto. In sostanza, quando la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, del negozio) non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, che assume inesistente, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro. Il correntista è inoltre tenuto alla produzione degli estratti conto necessari per la ricostruzione del rapporto. La giurisprudenza di legittimità ha però oramai chiarito che il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda. Pertanto, la produzione incompleta di estratti conto non comporta di per sé il rigetto della domanda. In caso di mancanza della serie iniziale di estratti conto, "ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che
pagina 4 di 13 consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo" (Cass. 11543/2019; Cass. 9140/2020). Tale conclusione viene convincentemente argomentata nel senso che, quando la banca assume la veste di convenuta, è il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore. (Cass. 6063/2021). Non è pertanto condivisibile la tesi della secondo cui il conteggio sarebbe CP_1 possibile solo dalla data in cui sono disponibili gli estratti conto completi in maniera continuativa. Infatti, se per un verso è incontestabile che la produzione degli estratti conto costituisca onere probatorio del cliente che agisca in ripetizione, per altro verso deve ritenersi che in tal caso la mancanza di documentazione abbia come unico effetto lo storno del relativo periodo non documentato;
in relazione al quale in nessun modo potrà riconoscersi un credito da ripetizione in favore dell'attore, difettando la prova. Poiché ciascun periodo continuativo documentato consente la rideterminazione del suo saldo finale e della sua differenza con il saldo contabile, sarà poi sufficiente portare tal differenza in detrazione sul saldo contabile iniziale del successivo periodo continuativo documentato (che la non contesta in CP_1 quanto risultante dagli estratti conto dalla stessa redatti) per operare i successivi calcoli ed ottenere, all'esito, la certa determinazione del complessivo importo concretamente ripetibile.
Tale metodologia di calcolo non determina risultati approssimativi ma è pienamente rispettosa del principio dell'onere probatorio in quanto risulteranno ripetibili solo le pretese restitutorie relative ai periodi coperti dagli estratti conto mentre per i periodi non documentati alcuna decurtazione potrà essere effettuata in assenza di prova. 2. In merito all'anatocismo si osserva che i contratti di conto corrente sono stati sottoscritti antecedentemente alla delibera CICR del 9.2.2000 (l'uno risalente al
1985 e l'altro del 1988), attuativa del d.lgs 432/1999, entrata in vigore il 22.4.2000. Come noto, in materia di interessi anatocistici si sono pronunciate le Sezioni Unite della Suprema Corte, da un lato, escludendo la ravvisabilità di usi normativi pagina 5 di 13 e, dall'altro, evidenziando che la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario è sempre illegittima, anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con le quali la stessa Corte di Cassazione -a far data dalla sentenza n. 2374/1999- - ponendosi in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale sin lì seguito aveva accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SS.UU., 21095/2004). Alla nullità della clausola che prevede la capitalizzazione consegue che gli interessi debbono essere ricalcolati senza capitalizzazione alcuna (cfr. Cass. SS.UU n. 24418/2010). La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 425/2000, ha infatti dichiarato l'illegittimità dell'art. 25 del d.lgs 342/1999 nella parte in cui stabiliva che le clausole riguardanti la produzione degli interessi sugli interessi maturati, contenuti nei contratti stipulati anteriormente alla delibera, fossero valide ed efficaci sino a tale data. La disciplina introdotta nel 2000, in deroga al principio codicistico posto dall'art. 1283 c.c., ha invece legittimato l'anatocismo per l'attività bancaria purché la capitalizzazione degli interessi fosse specificatamente pattuita per iscritto e con pari periodicità della capitalizzazione (art. 6). L'art. 7 della delibera ha previsto una specifica disciplina per i rapporti già in corso al momento dell'entrata in vigore della delibera prevedendo che le condizioni contrattuali vigenti avrebbero dovuto essere adeguate al contenuto della delibera entro il 30.6.2000 con effetti a decorrere dal successivo 1 luglio. In particolare, veniva previsto che in caso di adeguamento non peggiorativo per la clientela delle condizioni precedentemente applicate le banche avrebbero potuto limitarsi entro il predetto termine a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale la comunicazione delle nuove condizioni, dandone notizia per iscritto alla clientela. In caso di modifiche peggiorative, le nuove condizioni avrebbero invece dovuto essere approvate dalla clientela per iscritto (art. 7, comma 3). Si è posta quindi la questione delle modalità con le quali le banche avrebbero potuto validamente ed efficacemente procedere all'adeguamento dei contratti pendenti ovvero se le modifiche (che introducevano la pari periodicità della capitalizzazione) potessero ritenersi migliorative rispetto al regime previgente, assumendo quale “pietra di paragone” il contenuto economico delle precedenti clausole, anche se affette da nullità, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi e annuale per quelli attivi.
pagina 6 di 13 In ordine alle modalità di adeguamento, la ha dedotto che alla luce delle CP_1 argomentazioni cui è giunta recentemente la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 5064/2024), occorre verificare se le condizioni applicate dal 30.06.2000 siano migliorative o peggiorative rispetto al precedente metodo di capitalizzazione. Ha osservato infatti che, posto che antecedentemente la delibera Cicr, gli interessi attivi per il correntista erano capitalizzati annualmente, mentre quelli passivi liquidati trimestralmente, la modifica apportata dalla sulla base di CP_1 quanto prescritto dalla suddetta delibera deve essere reputata migliorativa, non essendo pertanto necessaria una successiva pattuizione bilaterale. La Banca ha quindi chiesto la rimessione di causa sul ruolo e rinnovazione di CTU al fine di svolgere una “valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, e, qualora confermi la modifica migliorativa, di accogliere la richiesta già avanzata dal CTP Dott. di voler svolgere un'ipotesi che consideri legittima la Per_1 trimestrale capitalizzazione delle competenze successivamente al 30.06.2000”.
Il Tribunale ritiene non condivisibile la tesi sostenuta dall'istituto di credito, supportata da un precedente di legittimità che risulta isolato e superato dalla stessa Cassazione in alcune pronunce più recenti che hanno confermato l'orientamento consolidato a cui si intende invece dare continuità. La Cassazione, nello specifico, ha statuito che “in ragione della pronuncia di incostituzionalità le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR non possono che considerarsi nulle, in quanto colpite da quell'invalidità che l'art. 25 aveva inteso rimuovere;
è quindi alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quanto si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera, che era stata assunta quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima, mentre, per effetto della successiva declaratoria di incostituzionalità di cui s'è detto, essa va considerata nulla e quindi priva di effetti; “in conclusione, «una volta affermato che ai fini dell'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 assume rilievo non già l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza, ma la nullità che affligge le stesse, il criterio posto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, che presuppone la validità di tali pattuizioni e l'intervenuta modificazione delle stesse, risulta essere inapplicabile, con la conseguenza che per munire un contratto di conto corrente concluso prima dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 342/1999 dell'attitudine a produrre interessi anatocistici era necessario addivenire a una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi, nel rispetto dell'art. 2 della
pagina 7 di 13 nominata delibera» (Cass n. 9140/2020). “Pertanto, (…) la necessità di una specifica pattuizione circa la reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi è del tutto corretta e conforme alla giurisprudenza di questa Corte” (Cass. 3.3.2025, n. 5575). Nel caso di specie, il consulente tecnico ha riscontrato quanto al c/c 5675/74 che
“è presente la copia della pubblicazione in G.U., al nr. 141 del 19.6.2000, dell'adeguamento della delibera CICR a partire dal primo luglio 2000. Tuttavia, in epoca successiva, non è stata rinvenuta nessuna pattuizione tra la banca e il correntista circa la previsione della reciprocità della capitalizzazione trimestrale”. In ordine poi al rapporto di c/c 2466/73 il perito ha rilevato che “è presente la copia della pubblicazione in G.U., al nr. 141 del 19.6.2000, dell'adeguamento della delibera CICR a partire dal primo luglio 2000. Tuttavia, in epoca successiva, non è stata rinvenuta nessuna pattuizione tra la banca e il correntista circa la previsione della reciprocità della capitalizzazione trimestrale”. Il CTU, in assenza di pattuizione bilaterale, ha pertanto correttamente applicato la capitalizzazione semplice per tutte le competenze e per tutta la durata del periodo. 3. A questo punto si deve quindi passare a valutare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_3
[...
. A tal fine occorre muovere dai principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24418/2010. È pacifico che perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. Per esistere, il pagamento deve essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di un soggetto (solvens) con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (accipiens).
Non può quindi ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico definibile come
“pagamento”, nel senso anzidetto, che l'attore affermi indebito. I versamenti effettuati dal correntista durante lo svolgimento del rapporto potranno esser considerati pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione, quando abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca, e cioè quando siano stati eseguiti su un conto in passivo (o "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.
Per converso, quando il passivo non ha superato il limite dell'affidamento concesso, i versamenti in conto fungono unicamente da atti ripristinatori della pagina 8 di 13 provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere, rispetto ai quali la prescrizione decennale decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. La Suprema Corte ha poi chiarito che l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie (Cassazione civile, sez. un., 13/06/2019, n. 15895).
3.2. Constatata la natura dirimente della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, “in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento (cfr. Cass. 27704/2018; 2660/2019; 31927/2019)” (ex multis Cass.
1388/2022). L'esistenza di un'apertura di credito costituisce un fatto modificativo che consente di qualificare i versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata consentendo così di spostare l'inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto.
L'apertura di credito non è infatti di per sé, come è noto, un contratto necessariamente riconnesso a quello di conto corrente, con il quale la banca si impegna ad offrire al cliente un servizio di cassa con utilizzo della provvista propria del cliente e non a mettere a disposizione denaro. Del resto, onerando la della prova della natura solutoria delle rimesse si CP_1 imporrebbe alla stessa una prova del tutto negativa consistente nell'assenza della stipulazione del fido.
3.3. Ciò posto, ulteriore questione controversa è se sia necessaria la produzione in giudizio del contratto di apertura di credito oppure se il correntista possa eccepire l'esistenza di un fido di fatto. Da ultimo, la Suprema Corte ha aderito all'orientamento già affermato in altre fattispecie da questo Tribunale secondo cui “In tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto
pagina 9 di 13 legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cas. 2338/2024). Se dunque astrattamente non può ritenersi preclusa la prova della conclusione di un contratto di affidamento per facta concludentia, si pone il problema di accertare l'esistenza e la misura del fido allorquando il rapporto non sia consacrato in un documento scritto. Secondo una parte della giurisprudenza, il limite massimo dovrebbe essere individuato nello stesso massimo scoperto “di fatto” consentito dalla banca prima dell'adozione da parte di quest'ultima di qualsivoglia iniziativa di rientro in quanto la predeterminazione del limite massimo, non costituirebbe peraltro
“elemento essenziale della causa di contratto di apertura credito in conto corrente” (Cass. n. 3842/1996). (in questo senso cfr. Tribunale di Prato, 18/02/2016; Tribunale di Torino 11 marzo 2015, Tribunale di Livorno, n. 176/2017 in De Jure). Tale tesi non può tuttavia essere condivisa. Innanzitutto, sulla base della stessa definizione posta dall'art. 1842 c.c. dell'apertura di credito bancario (“contratto con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione dell'altra parte una somma di denaro per un dato periodo di tempo a tempo indeterminato”) non sembra potersi concludere che la misura dell'affidamento non è un elemento essenziale del contratto, non potendo diversamente determinarsi i limiti dell'obbligazione in capo alla Banca. La prova del limite dell'affidamento è inoltre necessaria per trarre il discrimine tra rimesse intra ed extra fido, né tale entità può essere identificata con la più elevata esposizione debitoria raggiunta, poiché ciò determinerebbe un'indebita inversione dell'onere della prova (in questo senso cfr. Corte di Appello di Firenze, n. 551/2021; n. 1651/2021; n. 161/2022). Tale principio risulta inoltre conforme anche alla giurisprudenza che si è affermata in materia di revocatorie fallimentari. In tale prospettiva, l'interesse della Banca è quello di allegare e provare l'esistenza di un'apertura di credito al fine di pagina 10 di 13 dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse per sottrarle alla revocatoria fallimentare. In relazione a tale ipotesi, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto necessario che la al fine di dimostrare la natura non solutoria del CP_1 versamento, fornisca la prova dell'esistenza, del periodo e dell'ammontare dell'affidamento accordato al correntista (Cass. 14470/2005; Cass. 14676/2007). Pertanto, in maniera speculare, si ritiene che tale prova incomba nell'azione di ripetizione dell'indebito sul correntista che intenda paralizzare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto di credito dimostrando la natura ripristinatoria delle rimesse.
3.4. Venendo al caso di specie, le indagini peritali risultano pienamente rispettose di tali principi di diritto.
Sul punto è stata accolta l'osservazione della Banca (verbale 14.11.2023) in ordine all'impossibilità di applicare il tasso medio ponderato chiedendo quindi al consulente “in riferimento al cc 5675/74, in assenza di informazioni certe e attendibili circa l'importo dell'affidamento via via concesso” di considerare “il conto come non affidato ai fini del calcolo della prescrizione” escludendo “quindi dal ricalcolo i periodi per i quali l'accertamento non risulti tecnicamente possibile (senza l'utilizzo di criteri approssimativi o presuntivi) spiegandone le ragioni”. In relazione all'altro rapporto, il perito è invece riuscito a ricostruire sulla base di dati documentali il limite dell'affidamento. Si è poi precisato che il conto corrente andrà considerato “ come affidato non solo quando emerge documentalmente dall'estratto conto di riferimento ma anche quando risulta applicato lo stesso tasso intra fido individuato in maniera chiara nei trimestri precedenti presumendosi una continuità della linea di affidamento, salvo che non sia tecnicamente possibile per l'applicazione di tassi di fido diversi ricostruire la linea di affidamento;
quando il saldo di conto corrente, in applicazione del principio del saldo rettificato risulta a credito, non sarà più rilevante la distinzione tra rimesse ripristinatorie/solutorie essendo le somme addebitate ripetibili.” (v. verbale udienza del 16.4.2024). Il CTU quindi in relazione al rapporto di conto corrente n. 5675/74 ha precisato che non è stato possibile individuare l'importo esatto dell'affidamento e pertanto ha considerato il conto come affidato alla luce delle integrazioni al quesito successivamente fornite. In relazione al conto corrente n. 2466/73, invece, risultando l'affidamento dalla presenza di tassi intra-fido ed extra-fido negli estratti conto, in mancanza dei contratti di affidamento, l'importo del fido è stato calcolato con il cd. metodo pagina 11 di 13 indiretto, ovvero dividendo i numeri debitori per i giorni. Gli importi risultanti dall'applicazione di detto metodo coincidono con i dati riportati nei prospetti di liquidazione trimestrale.
Il consulente, quale ulteriore elemento, ha tenuto conto dello scaglione delle csm, ovvero il primo importo indicato nei prospetti di liquidazione trimestrale utile per determinare la commissione di massimo scoperto. Non sono stati pertanto applicativi criteri approssimativi o presuntivi per identificare il limite dell'affidamento. I risultati riportati, all'esito delle integrazioni e rettifiche richieste, alle pagg. 15- 20 della perizia appaiono quindi coerenti e condivisibili.
3.5. Quanto all'individuazione del dies a quo, correttamente il CTU ha fatto riferimento alla missiva del 19 giugno 2008 (doc. 8) ancorché l'avviso di spedizione, nella scannerizzazione, non fosse leggibile. Infatti, parte attrice ha allegato specificatamente in citazione che “con la medesima raccomandata rinnovava la richiesta restitutoria e risarcitoria già avanzata nel giugno 2008 dalla società
[...] essendo intenzione dello stesso procedere per l'attività di recupero delle Parte_2 somme contestate”. La Banca nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. non ha contestato specificatamente l'invio e la ricezione di tale missiva ex art. 115 c.p.c. di cui si dava atto nell'atto introduttivo per cui appare inammissibile poiché tardiva la contestazione formulata nella seconda memoria, quando il thema decidendum risultava già definito. Si può pertanto prescindere dal valutare l'ammissibilità dei documenti prodotti in corso di CTU (come allegato alle osservazioni peritali), che confermano comunque l'effettiva ricezione della missiva, a cui la ha anche risposto. CP_1
4. All'esito delle indagini è stato quindi accertato, con applicazione del criterio del cd. saldo rettificato (Cass. 7721/2023), una differenza a favore del correntista di euro 76020,04 per il conto corrente n, 5675/74 e di euro 73.340,97 per il conto corrente n. 2466/73. La va quindi condannata al pagamento di tali somme oltre interessi legali CP_1 dalla domanda al saldo.
5. Le spese di lite vanno integralmente compensate per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria considerata la reciproca soccombenza, anche alla luce di quanto statuito con sentenza non definitiva.
Le spese della fase decisoria vanno invece poste ex art. 91, comma 1 c.p.c. integralmente a carico della parte convenuta tenuto conto della mancata pagina 12 di 13 accettazione della proposta ex art. 185-bis c.p.c. formulata all'udienza del 17.12.2024, più favorevole rispetto all'esito del giudizio, ed accettata dall'attore. Le spese di CTU vanno poste integralmente a carico della secondo un CP_1 criterio di causalità in quanto il quesito è comunque stato formulato limitatamente alla domanda per la quale è stata accertata la legittimazione attiva dell'attore e fondata nel merito la domanda. Alla luce dell'esito complessivo del giudizio e della divergenza nella quantificazione del credito appare invece equo dichiarare irripetibili le spese di CTP sostenute. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori prossimi ai medi di cui al DM 147/2022 secondo il criterio del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione disattesa o assorbita così provvede: 1) accoglie parzialmente la domanda di parte attrice;
2) condanna al pagamento della somma di Controparte_1 euro 149.361,01 in favore di oltre interessi legali dalla domanda Parte_1
(19.6.2008) al saldo;
3) pone definitivamente le spese di CTU liquidate con decreto del 16.10.2024 a carico di ; Controparte_1
4) dichiara compensate le spese di lite per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
5) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1 delle spese di lite limitatamente alla fase decisoria che liquida in € 4000,00
[...] per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore antistatario avv. Nicola Mesiti.
Firenze, 9 giugno 2025
Il Giudice dott. Umberto Castagnini
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