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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 26/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 468/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 468/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Luca Guaglione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Della Commenda 35, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
(c.f. ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(PZ), in proprio e in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con sede legale in
Stresa, Via Ottolini n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Stissi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Verbania Viale Giuseppe Azari n. 29, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in ricorso, l'illegittimità e/o inefficacia del licenziamento comunicato al signor in data 25 luglio 2024 da Parte_1
Controparte_1
e per l'effetto condannare in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al Controparte_1 pagamento in favore del signor di un'indennità risarcitoria, Parte_1 pari a € 4.522,86 (o altra somm con riserva di agire per le differenze retributive;
con vittoria di spese, compensi e onorari”
Parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, A) IN IA PRELIMINARE DI RITO , dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento preliminare del procedimento di conciliazione sindacale attivato preventivamente dal lavoratore, così come previsto dal C.C.N.L.; B) IN IA NC EL MERITO , respingere la domanda di illegittimità ed inefficacia del licenziamento intimato dal SI. al SI. e, Controparte_1 Parte_1 per l'effetto, dichiarare la legitt ento te ricorrente alla temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; C) SEMPRE IN IA NC , per effetto di quanto sopra, dichiarare che nulla è dovuto economicamente dal SI. al SI. per Controparte_1 Pt_1 Pt_1 Parte_1 mensilità arretrate o per in;
D) IN IA UT , si chiede di ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “vero che il SI. era stato assunto con la qualifica di aiuto cuoco?”; Pt_1
2) “vero che il SI. nonostante i continui richiami del datore di lavoro, si rifiutava di Pt_1 aiutare in cucina?”;
3) “vero che il SI. passava molto tempo al telefono anche durante il servizio?”; Pt_1
4) “vero che il Si si rivolgeva ai colleghi e al datore di lavoro con atteggiamenti Pt_1 arroganti e irrispettosi?”;
5) “vero che il SI. non rispettava gli orari di lavoro?”; Pt_1
6) “vero che le assenze improvvise del SI. e il suo mancato aiuto in cucina gravava Pt_1 negativamente sulla organizzazione e sul lavo ri dipendenti?”;
7) “vero che il SI. litigava spesso con il personale e con il datore di lavoro?”; Pt_1
8) “vero che il SI. il giorno 25/07/2024 arrivò al lavoro in ritardo e iniziò ad inveire Pt_1 contro il SI. per l'assenza ingiustificata contestata il giorno prima?”; Controparte_1
9) “vero che il SI. il giorno 25/07/2024 dopo aver discusso animatamente con il datore Pt_1 di lavoro si diress ressività verso la cucina, insultando, istigando e minacciando i dipendenti ivi presenti?”;
10) “vero che il giorno 25/07/2024 servì la Forza Pubblica per calmare l'ira del SI. e Pt_1 allontanarlo dal ristorante?”;
11) “vero che dopo il giorno 25/07/2024 il SI. non si presentò più al lavoro e/o al Pt_1 ristorante?”. Si indicano come testimoni su tutti i capitoli di prova i seguenti dipendenti che erano presenti anche il giorno 25/07/2024:
• residente in [...]; Testimone_1
• esidente in Stresa, Via De Vit n. 5; CP_2
• residente in [...]
n
• residente in [...]; CP_4
• residente in [...]; CP_5
• , residente in [...]. Controparte_6
Nel caso di accoglimento delle richieste istruttorie formulate da controparte, si chiede ammissione a prova contraria. Con favore di spese, onorari e competenze di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132
c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, ha Parte_1
impugnato il licenziamento intimatogli in data 25.7.2024 dal datore di lavoro _1
, titolare dell'omonima ditta individuale, per asserita giusta causa.
[...]
In particolare, il ricorrente esponeva:
- di avere iniziato a lavorare alle dipendenze della resistente dall'8.3.2024 in forza di CP_7
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato (cfr doc. 1 parte ricorrente), inquadrato al quinto livello del CCNL Pubblici Esercizi;
- che il termine apposto al contratto di assunzione era originariamente fissato al 7 aprile
2024 ed era stato poi prorogato al 31 ottobre 2024 (doc. 2 parte ricorrente);
- che il rapporto di lavoro era cessato in data 25 luglio 2024 a seguito di licenziamento per asserita giusta causa (doc. 4 parte ricorrente).
Lamentando, in specifico, che i fatti indicati come integranti la giusta causa di licenziamento erano descritti in maniera generica e strumentale in modo da non consentire di intuire quali fossero i reali comportamenti posti in essere dal lavoratore oggetto di addebito e che, in ogni caso, il licenziamento non era stato preceduto da formale contestazione, in violazione della procedura di cui all'art. 7 l. 300/1970, chiedeva dichiararsi l'illegittimità e l'inefficacia del licenziamento. In conseguenza, trattandosi di rapporto a tempo determinato, domandava la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni che sarebbero maturate dal giorno del licenziamento (25.7.2024) a quello della scadenza del termine apposto al contratto (31.10.2024), quantificate nella somma lorda di € 4.522,86.
Parte resistente si costituiva in giudizio eccependo, anzitutto, l'improcedibilità del ricorso poiché il lavoratore aveva attivato la procedura di conciliazione sindacale preventiva che però non era stata portata a conclusione. Nel merito, ribadiva la sussistenza della giusta causa di licenziamento: in specie, al lavoratore era stata inviata una prima lettera di contestazione disciplinare in data 24.7.2024, con la richiesta di fornire giustificazioni nel termine di cinque giorni;
il giorno successivo 25.7.2024, presentatosi a rendere le richieste giustificazioni, il ricorrente aveva cominciato a dare in escandescenza tanto rendere necessario richiedere l'intervento dei Carabinieri. Chiedeva, quindi, comunque il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'udienza del 26.3.2025 e decisa mediante lettura del dispositivo. Il termine per il deposito della motivazione veniva indicato in giorni 60.
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
E' documentalmente provato che il ricorrente sia stato assunto alle dipendenze della CP_7
in forza di contratto di lavoro subordinato in data 8.3.2024, a tempo Controparte_1
pieno e determinato (doc. 1 parte ricorrente), con termine inizialmente fissato al 7 aprile
2024 poi prorogato al 31 ottobre 2024 (doc. 2 parte ricorrente).
Il lavoratore risulta essere stato licenziato con lettera del 25.7.2024 del seguente tenore letterale: “la presente per notificarle la risoluzione del suo rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 cc per giusta causa.
Tale decisione è dovuta a seguito di quanto esposto: nella giornata di oggi si è presentato al lavoro alle ore 10.45, mentre stavamo chiarendo la situazione ha iniziato a comportarsi in modo scorretto con atteggiamenti inadeguati. Poi si è recato in cucina infastidendo il personale, a questo punto sono stato costretto a chiamare i carabinieri e ad allontanarla dal lavoro.
Il comportamento sopra indicato ha leso il rapporto di fiducia in essere in maniera irrimediabile e non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto stesso.
Ai sensi della vigente normativa legale e contrattuale, nessun preavviso le deve essere riconosciuto.
Il licenziamento ha effetto immediato” (doc. 4 parte ricorrente).
Il licenziamento è stato impugnato da perché Parte_1
non preceduto dalla contestazione dei fatti indicati come giusta causa.
Tanto premesso, deve anzitutto rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale, sollevata da parte resistente.
Sotto questo profilo, parte resistente ha sostenuto che il lavoratore avrebbe attivato la procedura di conciliazione sindacale facoltativa e quindi promosso il ricorso avanti al
Giudice del lavoro prima che detta procedura di conciliazione fosse conclusa e ciò nonostante che il datore di lavoro si fosse reso sempre disponibile all'incontro con il sindacato e con il lavoratore e anzi si fosse anche presentato ad un appuntamento fissato presso gli Uffici della senza che comparisse invece il rappresentante sindacale e CP_8
senza che venisse fissato un successivo appuntamento (doc. 1 parte resistente).
In verità, non v'è prova e non risulta che il lavoratore licenziato abbia mai attivato la procedura di conciliazione sindacale.
E' noto che l'art. 6 della l. 604/1966, nell'attuale formulazione prevede: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”. Dunque, la contestazione del licenziamento è sottoposta ad una decadenza divisa in due segmenti per impedire la quale occorre, in un primo tempo, inviare un atto di impugnazione stragiudiziale entro il termine di 60 giorni e, in un secondo tempo, entro 180 giorni, depositare un ricorso al Tribunale oppure comunicare alla datrice di lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione o di procedura arbitrale.
Sotto quest'ultimo profilo al tentativo di conciliazione avanti alla Commissione di
Conciliazione costituita presso l' (art. 410 c.p.c.) sono Controparte_9 equiparate le procedure di conciliazione previste dai contratti e dagli accordi collettivi (art. 412 ter c.p.c.).
Nella specie, il CCNL Turismo applicabile (doc. 7 parte ricorrente)prevede all'art. 36 che le controversie relative ai licenziamenti individuali saranno demandate per il tentativo di conciliazione alla Commissione di cui all'art. 33.
Il richiamato art. 33 del CCNL Turismo prevede che la Commissione di conciliazione sia composta da un rappresentante dell'associazione imprenditoriale locale alla quale aderisce l'impresa e da un rappresentante dell'organizzazione sindacale locale dei lavoratori alla quale il dipendente è iscritto o conferisce mandato. La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della controversia, deve essere inviata presso la sede della a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo _10
equipollente. La segreteria della ricevuta la richiesta, convoca le parti per _10 una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, invitandole a designare le organizzazioni sindacali cui aderiscono o conferiscono mandato.
Come detto, non risulta in alcun modo che abbia Parte_1
mai voluto avvalersi di tale procedura, dal momento che il lavoratore si è limitato a inviare allo stesso datore di lavoro la lettera di impugnazione del licenziamento redatta con l'ausilio dell'associazione sindacale, dichiarando la disponibilità ad un accordo stragiudiziale e gli incontri (poi concretamente non svoltisi) erano appunto diretti a una eventuale conciliazione stragiudiziale tra le parti. La lettera inviata rappresenta quindi l'atto scritto con il quale il lavoratore ha manifestato la volontà di impugnare il licenziamento, come previsto dal primo comma dell'art. 6 della l. 604/1966, senza rappresentare o dimostrare l'avvio della procedura di conciliazione sindacale prevista dal
CCNL.
Pertanto, anche a volere seguire nel resto l'impostazione di parte ricorrente, l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale deve comunque essere rigettata.
Ciò posto, come si ricava dalla lettera di recesso del datore di lavoro, il licenziamento è stato testualmente intimato per fatti accaduti il 25.7.2024 allorché Parte_1
, presentatosi in ritardo al lavoro, si sarebbe comportato “in modo scorretto
[...]
con atteggiamenti inadeguati” per poi recarsi “in cucina infastidendo il personale” tanto che il datore di lavoro era costretto a chiamare i carabinieri e ad allontanarla dal lavoro.
Dunque, i fatti posti a base dell'interruzione del rapporto si sono verificati lo stesso giorno del licenziamento e non risultano essere stati contestati.
Non può che ritenersi acclarato e pacifico che parte datoriale non abbia rispettato il disposto dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, poiché ha proceduto direttamente al licenziamento in tronco, il giorno stesso in cui ha allontanato il lavoratore dal posto di lavoro, senza muovere la preventiva contestazione disciplinare, che è stata omessa in toto.
Per completezza, occorre dare atto che, in precedenza, a Parte_1
era stata inviata contestazione disciplinare per una assenza ingiustificata sul lavoro
[...]
del 24.7.2024 ma tale contestazione in quanto relativa a condotta sicuramente diversa da quelle richiamate con la lettera di licenziamento appare del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio;
d'altronde tale contestazione risulta, comunque, essere stata consegnata al ricorrente solo il 26.7.2024 (cfr. doc. 1 parte resistente) e quindi, comunque, successivamente alla data del licenziamento.
In tema di licenziamento disciplinare, qualora il datore di lavoro non abbia rispettato il disposto dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (poiché ha proceduto direttamente al licenziamento in tronco, senza muovere la preventiva contestazione disciplinare, omessa in toto), tale comportamento, comportante il radicale difetto di contestazione dell'infrazione, determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano (vd. Cassazione civile sez. lav., 24/02/2020, n.4879: “In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo
l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito”).
In sostanza, devono trovare applicazione le conseguenze previste per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito.
Nella specie, trattandosi di rapporto di lavoro a tempo determinato, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto” (Cass. 12092/2004): la parte datoriale deve essere perciò condannata al pagamento delle retribuzioni che sarebbero spettate al prestatore di lavoro sino alla naturale scadenza del termine.
Parte ricorrente ha indicato l'importo della retribuzione mensile nella somma lorda di €
1.507,62 come risultante dall'ultima busta paga prodotta in atti (doc. 3 parte ricorrente).
In assenza di qualunque contestazione o elementi di segno contrario portati dalla parte resistente che aveva l'onere di contestare specificamente la quantificazione contenuta nel ricorso avversario, non vi è ragione di discostarsi dal conteggio elaborato dalla stessa parte ricorrente: deve essere pertanto condannato al pagamento a favore Controparte_1 del ricorrente della somma di € 4.522,86 (corrispondente alle retribuzioni non percepite fino alla naturale scadenza del rapporto) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, in applicazione del disposto generale dell'art. 429, comma 3
c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo e distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 468/2024 RG, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiara illegittimo il recesso della parte resistente dal rapporto di lavoro intercorso con
Parte_1
- condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 della somma di € 4.522,86 (corrispondente alle retribuzioni non percepite sino alla naturale scadenza del rapporto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro Controparte_1
2.059 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Verbania, 26.3.2025
Il Giudice Claudio Michelucci
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 468/2024 R.G. Lav. promossa da:
(c.f. ) rappresentato Parte_1 CodiceFiscale_1
e difeso dall'avv. Luca Guaglione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Della Commenda 35, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
contro
(c.f. ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(PZ), in proprio e in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con sede legale in
Stresa, Via Ottolini n. 9, rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Stissi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Verbania Viale Giuseppe Azari n. 29, giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in ricorso, l'illegittimità e/o inefficacia del licenziamento comunicato al signor in data 25 luglio 2024 da Parte_1
Controparte_1
e per l'effetto condannare in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, al Controparte_1 pagamento in favore del signor di un'indennità risarcitoria, Parte_1 pari a € 4.522,86 (o altra somm con riserva di agire per le differenze retributive;
con vittoria di spese, compensi e onorari”
Parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, A) IN IA PRELIMINARE DI RITO , dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento preliminare del procedimento di conciliazione sindacale attivato preventivamente dal lavoratore, così come previsto dal C.C.N.L.; B) IN IA NC EL MERITO , respingere la domanda di illegittimità ed inefficacia del licenziamento intimato dal SI. al SI. e, Controparte_1 Parte_1 per l'effetto, dichiarare la legitt ento te ricorrente alla temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; C) SEMPRE IN IA NC , per effetto di quanto sopra, dichiarare che nulla è dovuto economicamente dal SI. al SI. per Controparte_1 Pt_1 Pt_1 Parte_1 mensilità arretrate o per in;
D) IN IA UT , si chiede di ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “vero che il SI. era stato assunto con la qualifica di aiuto cuoco?”; Pt_1
2) “vero che il SI. nonostante i continui richiami del datore di lavoro, si rifiutava di Pt_1 aiutare in cucina?”;
3) “vero che il SI. passava molto tempo al telefono anche durante il servizio?”; Pt_1
4) “vero che il Si si rivolgeva ai colleghi e al datore di lavoro con atteggiamenti Pt_1 arroganti e irrispettosi?”;
5) “vero che il SI. non rispettava gli orari di lavoro?”; Pt_1
6) “vero che le assenze improvvise del SI. e il suo mancato aiuto in cucina gravava Pt_1 negativamente sulla organizzazione e sul lavo ri dipendenti?”;
7) “vero che il SI. litigava spesso con il personale e con il datore di lavoro?”; Pt_1
8) “vero che il SI. il giorno 25/07/2024 arrivò al lavoro in ritardo e iniziò ad inveire Pt_1 contro il SI. per l'assenza ingiustificata contestata il giorno prima?”; Controparte_1
9) “vero che il SI. il giorno 25/07/2024 dopo aver discusso animatamente con il datore Pt_1 di lavoro si diress ressività verso la cucina, insultando, istigando e minacciando i dipendenti ivi presenti?”;
10) “vero che il giorno 25/07/2024 servì la Forza Pubblica per calmare l'ira del SI. e Pt_1 allontanarlo dal ristorante?”;
11) “vero che dopo il giorno 25/07/2024 il SI. non si presentò più al lavoro e/o al Pt_1 ristorante?”. Si indicano come testimoni su tutti i capitoli di prova i seguenti dipendenti che erano presenti anche il giorno 25/07/2024:
• residente in [...]; Testimone_1
• esidente in Stresa, Via De Vit n. 5; CP_2
• residente in [...]
n
• residente in [...]; CP_4
• residente in [...]; CP_5
• , residente in [...]. Controparte_6
Nel caso di accoglimento delle richieste istruttorie formulate da controparte, si chiede ammissione a prova contraria. Con favore di spese, onorari e competenze di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132
c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, ha Parte_1
impugnato il licenziamento intimatogli in data 25.7.2024 dal datore di lavoro _1
, titolare dell'omonima ditta individuale, per asserita giusta causa.
[...]
In particolare, il ricorrente esponeva:
- di avere iniziato a lavorare alle dipendenze della resistente dall'8.3.2024 in forza di CP_7
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato (cfr doc. 1 parte ricorrente), inquadrato al quinto livello del CCNL Pubblici Esercizi;
- che il termine apposto al contratto di assunzione era originariamente fissato al 7 aprile
2024 ed era stato poi prorogato al 31 ottobre 2024 (doc. 2 parte ricorrente);
- che il rapporto di lavoro era cessato in data 25 luglio 2024 a seguito di licenziamento per asserita giusta causa (doc. 4 parte ricorrente).
Lamentando, in specifico, che i fatti indicati come integranti la giusta causa di licenziamento erano descritti in maniera generica e strumentale in modo da non consentire di intuire quali fossero i reali comportamenti posti in essere dal lavoratore oggetto di addebito e che, in ogni caso, il licenziamento non era stato preceduto da formale contestazione, in violazione della procedura di cui all'art. 7 l. 300/1970, chiedeva dichiararsi l'illegittimità e l'inefficacia del licenziamento. In conseguenza, trattandosi di rapporto a tempo determinato, domandava la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni che sarebbero maturate dal giorno del licenziamento (25.7.2024) a quello della scadenza del termine apposto al contratto (31.10.2024), quantificate nella somma lorda di € 4.522,86.
Parte resistente si costituiva in giudizio eccependo, anzitutto, l'improcedibilità del ricorso poiché il lavoratore aveva attivato la procedura di conciliazione sindacale preventiva che però non era stata portata a conclusione. Nel merito, ribadiva la sussistenza della giusta causa di licenziamento: in specie, al lavoratore era stata inviata una prima lettera di contestazione disciplinare in data 24.7.2024, con la richiesta di fornire giustificazioni nel termine di cinque giorni;
il giorno successivo 25.7.2024, presentatosi a rendere le richieste giustificazioni, il ricorrente aveva cominciato a dare in escandescenza tanto rendere necessario richiedere l'intervento dei Carabinieri. Chiedeva, quindi, comunque il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'udienza del 26.3.2025 e decisa mediante lettura del dispositivo. Il termine per il deposito della motivazione veniva indicato in giorni 60.
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
E' documentalmente provato che il ricorrente sia stato assunto alle dipendenze della CP_7
in forza di contratto di lavoro subordinato in data 8.3.2024, a tempo Controparte_1
pieno e determinato (doc. 1 parte ricorrente), con termine inizialmente fissato al 7 aprile
2024 poi prorogato al 31 ottobre 2024 (doc. 2 parte ricorrente).
Il lavoratore risulta essere stato licenziato con lettera del 25.7.2024 del seguente tenore letterale: “la presente per notificarle la risoluzione del suo rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 cc per giusta causa.
Tale decisione è dovuta a seguito di quanto esposto: nella giornata di oggi si è presentato al lavoro alle ore 10.45, mentre stavamo chiarendo la situazione ha iniziato a comportarsi in modo scorretto con atteggiamenti inadeguati. Poi si è recato in cucina infastidendo il personale, a questo punto sono stato costretto a chiamare i carabinieri e ad allontanarla dal lavoro.
Il comportamento sopra indicato ha leso il rapporto di fiducia in essere in maniera irrimediabile e non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto stesso.
Ai sensi della vigente normativa legale e contrattuale, nessun preavviso le deve essere riconosciuto.
Il licenziamento ha effetto immediato” (doc. 4 parte ricorrente).
Il licenziamento è stato impugnato da perché Parte_1
non preceduto dalla contestazione dei fatti indicati come giusta causa.
Tanto premesso, deve anzitutto rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale, sollevata da parte resistente.
Sotto questo profilo, parte resistente ha sostenuto che il lavoratore avrebbe attivato la procedura di conciliazione sindacale facoltativa e quindi promosso il ricorso avanti al
Giudice del lavoro prima che detta procedura di conciliazione fosse conclusa e ciò nonostante che il datore di lavoro si fosse reso sempre disponibile all'incontro con il sindacato e con il lavoratore e anzi si fosse anche presentato ad un appuntamento fissato presso gli Uffici della senza che comparisse invece il rappresentante sindacale e CP_8
senza che venisse fissato un successivo appuntamento (doc. 1 parte resistente).
In verità, non v'è prova e non risulta che il lavoratore licenziato abbia mai attivato la procedura di conciliazione sindacale.
E' noto che l'art. 6 della l. 604/1966, nell'attuale formulazione prevede: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”. Dunque, la contestazione del licenziamento è sottoposta ad una decadenza divisa in due segmenti per impedire la quale occorre, in un primo tempo, inviare un atto di impugnazione stragiudiziale entro il termine di 60 giorni e, in un secondo tempo, entro 180 giorni, depositare un ricorso al Tribunale oppure comunicare alla datrice di lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione o di procedura arbitrale.
Sotto quest'ultimo profilo al tentativo di conciliazione avanti alla Commissione di
Conciliazione costituita presso l' (art. 410 c.p.c.) sono Controparte_9 equiparate le procedure di conciliazione previste dai contratti e dagli accordi collettivi (art. 412 ter c.p.c.).
Nella specie, il CCNL Turismo applicabile (doc. 7 parte ricorrente)prevede all'art. 36 che le controversie relative ai licenziamenti individuali saranno demandate per il tentativo di conciliazione alla Commissione di cui all'art. 33.
Il richiamato art. 33 del CCNL Turismo prevede che la Commissione di conciliazione sia composta da un rappresentante dell'associazione imprenditoriale locale alla quale aderisce l'impresa e da un rappresentante dell'organizzazione sindacale locale dei lavoratori alla quale il dipendente è iscritto o conferisce mandato. La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della controversia, deve essere inviata presso la sede della a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo _10
equipollente. La segreteria della ricevuta la richiesta, convoca le parti per _10 una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della raccomandata, invitandole a designare le organizzazioni sindacali cui aderiscono o conferiscono mandato.
Come detto, non risulta in alcun modo che abbia Parte_1
mai voluto avvalersi di tale procedura, dal momento che il lavoratore si è limitato a inviare allo stesso datore di lavoro la lettera di impugnazione del licenziamento redatta con l'ausilio dell'associazione sindacale, dichiarando la disponibilità ad un accordo stragiudiziale e gli incontri (poi concretamente non svoltisi) erano appunto diretti a una eventuale conciliazione stragiudiziale tra le parti. La lettera inviata rappresenta quindi l'atto scritto con il quale il lavoratore ha manifestato la volontà di impugnare il licenziamento, come previsto dal primo comma dell'art. 6 della l. 604/1966, senza rappresentare o dimostrare l'avvio della procedura di conciliazione sindacale prevista dal
CCNL.
Pertanto, anche a volere seguire nel resto l'impostazione di parte ricorrente, l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale deve comunque essere rigettata.
Ciò posto, come si ricava dalla lettera di recesso del datore di lavoro, il licenziamento è stato testualmente intimato per fatti accaduti il 25.7.2024 allorché Parte_1
, presentatosi in ritardo al lavoro, si sarebbe comportato “in modo scorretto
[...]
con atteggiamenti inadeguati” per poi recarsi “in cucina infastidendo il personale” tanto che il datore di lavoro era costretto a chiamare i carabinieri e ad allontanarla dal lavoro.
Dunque, i fatti posti a base dell'interruzione del rapporto si sono verificati lo stesso giorno del licenziamento e non risultano essere stati contestati.
Non può che ritenersi acclarato e pacifico che parte datoriale non abbia rispettato il disposto dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, poiché ha proceduto direttamente al licenziamento in tronco, il giorno stesso in cui ha allontanato il lavoratore dal posto di lavoro, senza muovere la preventiva contestazione disciplinare, che è stata omessa in toto.
Per completezza, occorre dare atto che, in precedenza, a Parte_1
era stata inviata contestazione disciplinare per una assenza ingiustificata sul lavoro
[...]
del 24.7.2024 ma tale contestazione in quanto relativa a condotta sicuramente diversa da quelle richiamate con la lettera di licenziamento appare del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio;
d'altronde tale contestazione risulta, comunque, essere stata consegnata al ricorrente solo il 26.7.2024 (cfr. doc. 1 parte resistente) e quindi, comunque, successivamente alla data del licenziamento.
In tema di licenziamento disciplinare, qualora il datore di lavoro non abbia rispettato il disposto dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori (poiché ha proceduto direttamente al licenziamento in tronco, senza muovere la preventiva contestazione disciplinare, omessa in toto), tale comportamento, comportante il radicale difetto di contestazione dell'infrazione, determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano (vd. Cassazione civile sez. lav., 24/02/2020, n.4879: “In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo
l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito”).
In sostanza, devono trovare applicazione le conseguenze previste per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito.
Nella specie, trattandosi di rapporto di lavoro a tempo determinato, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto” (Cass. 12092/2004): la parte datoriale deve essere perciò condannata al pagamento delle retribuzioni che sarebbero spettate al prestatore di lavoro sino alla naturale scadenza del termine.
Parte ricorrente ha indicato l'importo della retribuzione mensile nella somma lorda di €
1.507,62 come risultante dall'ultima busta paga prodotta in atti (doc. 3 parte ricorrente).
In assenza di qualunque contestazione o elementi di segno contrario portati dalla parte resistente che aveva l'onere di contestare specificamente la quantificazione contenuta nel ricorso avversario, non vi è ragione di discostarsi dal conteggio elaborato dalla stessa parte ricorrente: deve essere pertanto condannato al pagamento a favore Controparte_1 del ricorrente della somma di € 4.522,86 (corrispondente alle retribuzioni non percepite fino alla naturale scadenza del rapporto) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, in applicazione del disposto generale dell'art. 429, comma 3
c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo e distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 468/2024 RG, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
- dichiara illegittimo il recesso della parte resistente dal rapporto di lavoro intercorso con
Parte_1
- condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 della somma di € 4.522,86 (corrispondente alle retribuzioni non percepite sino alla naturale scadenza del rapporto), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro Controparte_1
2.059 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Verbania, 26.3.2025
Il Giudice Claudio Michelucci