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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/12/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1677/2024 R.G. promossa da (rappr. e dif. Parte_1
dall'Avv. R. Giannone)
contro
CP_1 (rappr. e dif. dall' Avv. M. Galeano), avente ad oggetto:
opposizione a ordinanza ingiunzione;
rilevato che il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione meglio descritta in ricorso;
che l' CP_1 ha dichiarato di avere archiviato il procedimento sanzionatorio in discorso;
che va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che a carico dell'istituto resistente vanno poste le spese di lite, in virtù del principio di soccombenza virtuale (spese da liquidare avuto riguardo alla consistenza dell'attività difensiva svolta in concreto);
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'CP_1 a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi €
800,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 6 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1677/2024 R.G. promossa da (rappr. e dif. Parte_1
dall'Avv. R. Giannone)
contro
CP_1 (rappr. e dif. dall' Avv. M. Galeano), avente ad oggetto:
opposizione a ordinanza ingiunzione;
rilevato che il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione meglio descritta in ricorso;
che l' CP_1 ha dichiarato di avere archiviato il procedimento sanzionatorio in discorso;
che va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere;
che a carico dell'istituto resistente vanno poste le spese di lite, in virtù del principio di soccombenza virtuale (spese da liquidare avuto riguardo alla consistenza dell'attività difensiva svolta in concreto);
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide:
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l'CP_1 a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi €
800,00, oltre € 43,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 6 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)