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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/09/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Prima Sezione nella persona del dott. Gaetano Savona;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9058 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da
, C.F. , rappresentato, giusta procura alle liti in atti, Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Sebastiano Cherchi, presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio;
attore-opponente contro
C.F. , rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Marco rossi, presso il cui studio in Verona ha eletto domicilio convenuta-opposta tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI nell'interesse di parte : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, In via principale Parte_1 visto l'esito della CTU ritualmente esperita, - revocata la provvisoria esecuzione (c.f.r.
) del decreto ingiuntivo opposto. Infatti, la CTU, come sempre sostenuto PartitaIVA_2 dalla scrivente difesa, attesta la non appartenenza all'attore-opponente della firma apposta nel contratto avversamente prodotto. Pertanto, detto documento deve ritenersi non attribuibile all'attore;
-quindi, dichiararsi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo emesso nel procedimento n° 6692/17
R.G., notificato il 10.08.2017 in danno dell'opponente; - revocarsi pertanto il decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni esposte in atti, mandando in ogni caso assolto l'opponente da ogni domanda e pretesa avversaria relativamente a capitale, interessi e spese;
- con vittoria di spese e competenze di giudizio che si chiede vengano distratte a favore dello scrivente avvocato antistatario. - Con sentenza esecutiva”; nell'interesse di “Nel merito: 1) che venga rigettata ogni domanda Controparte_1 dell'opponente, confermato il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertato e dichiarare che
è creditrice nei confronti dell'opponente della somma di € 15.004,92 (ovvero di quella CP_1 diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora al tasso legale da calcolarsi sul solo capitale dalla domanda monitoria fino al soddisfo, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
2) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannare (ex art.
2033 cc o 2041 cc) il sig. alla restituzione o al pagamento a favore di della Pt_1 CP_1 somma di € 15.004,92 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta
e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma
4 dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
3) Con vittoria di spese
e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA)
e rimborso forfettario spese generali 15%”.
Motivi della decisione
A) Con atto di citazione del 29.9.2017, ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 1368 del 2017, con il quale il Tribunale di Cagliari gli ha ingiunto di pagare a CP_1 la somma di 15.004,92 euro, oltre accessori, interessi e spese del procedimento monitorio.
[...]
Premesso che il decreto ingiuntivo contestato in questa sede si fonda su un contratto di finanziamento stipulato con la in data 19.5.2006, avente numero , Parte_2 P.IVA_3 finalizzato all'acquisto di un'autovettura presso la società convenzionata CP_2
ha contestato di aver sottoscritto il predetto contratto, di aver acquistato alcuna Parte_1 autovettura e, ancora prima, di essersi recato presso la concessionaria.
Pertanto, ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento e l'accertamento della natura apocrifa delle firme, con conseguente annullamento del decreto ingiuntivo.
B) Con memoria depositata il 7.6.2018, si è costituita e, premesso di essere Controparte_1 la cessionaria del credito derivante dal contratto di finanziamento, ha allegato come l'odierno opponente sia stato proprietario dell'autovettura acquistata in forza del finanziamento dal 2006 al
2015 e come il prestito sia anche stato parzialmente restituito, avendo il debitore adempiuto parzialmente al debito. Sicché, la convenuta, da un lato, ha rappresentato l'incompatibilità dell'esecuzione del contratto rispetto al disconoscimento della sottoscrizione, dall'altro lato, e in subordine, ha formulato istanza di verificazione delle sottoscrizioni.
C) La causa è stata quindi istruita con memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. e consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento. Il consulente ha concluso nel senso della non autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto.
D) L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Come appena detto, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, è emerso che le sottoscrizioni apposte al contestato contratto di finanziamento, sono risultate apocrife e, quindi, non riconducibili ad . Parte_1
La consulenza è stata svolta secondo un rigoroso procedimento tecnico e logico, che deve intendersi richiamato in questa sede, e impone di affermare con sicurezza che le sottoscrizioni non sono riconducibili al . Pt_1
L'opposta, tuttavia, eccepisce che sussisterebbero circostanze che smentirebbero l'opponente, essendo indicative del fatto che il medesimo avrebbe fatto proprio il contratto, quanto meno avvantaggiandosi dello stesso.
In particolare, sostiene che il veicolo per il quale sarebbe stato erogato il CP_1 finanziamento, è stato effettivamente acquistato da e che quest'ultimo avrebbe Parte_1 anche parzialmente adempiuto al piano di ammortamento (corrispondendo le rate da 1 a 32 e da 35 a
48).
La prima circostanza, contestata dall'opponente, sarebbe dimostrata dalla visura presso il
PRA, prodotta come allegato 2 con la memoria di costituzione. Tuttavia, dall'esame della predetta visura, non emerge che abbia acquistato detto veicolo;
infatti, risulta soltanto che Parte_1 il medesimo è stato proprietario di una vettura marca Fiat, modello 126, fra il 30.1.1990 e il 24.3.1992, evidentemente non lo stesso veicolo cui si riferisce il finanziamento del 2006.
La seconda circostanza, anch'essa implicitamente contestata dall'opponente, sarebbe dimostrata dall'estratto conto dei pagamenti prodotto dall'opposta. Tuttavia, trattasi di documento di formazione unilaterale e provenienza di parte (Compass), che in verità nulla dice sia sull'effettivo pagamento delle rate sia sull'eventuale provenienza delle somme.
Ciò posto, da un lato, la consulenza tecnica d'ufficio è pervenuta alla conclusione della natura apocrifa delle sottoscrizioni del contratto di finanziamento e, dall'altro lato, non è stato dimostrato che l'opponente abbia acquistato la vettura né che abbia effettivamente pagato le rate del finanziamento, cose che avrebbero empiricamente dimostrando di aver fatto proprio il contratto. Ne discende l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
E) Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata a Controparte_1 rifondere delle spese del giudizio, da versare direttamente in favore dell'Erario in Parte_1 considerazione della circostanza che l'opponente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Per la determinazione del quantum, dovrà tenersi conto del valore della controversia e della sua bassa complessità, nonché della dimidiazione ai sensi dell'art. 130, D.P.R. 115/02.
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1368 del 2017;
2) condanna a rifondere delle spese del giudizio, che si liquidano, CP_1 Parte_1 già dimidiate ex art. 130 D.P.R. 115/02, nella misura di 2.200,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a., da versarsi direttamente in favore dell'Erario;
3) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di .. Controparte_1
Cagliari, 28 agosto 2025
Il Giudice dott. Gaetano Savona