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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2024, n. 4494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4494 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 19872/2014.
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
***
Il Tribunale di Bari, nella persona del giudice Emanuele Pinto all'esito dell'udienza odierna del 04.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., chiamata per la discussione e la decisione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note sostitutive di udienza depositate dai difensori;
pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO tra
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da Avv. Andrea Abruzzese,
-parte attrice-
e già rappresentata e difesa da Avv. Giuseppe Controparte_1
Barile,
-parte convenuta deceduta in corso di causa- nonché
( , CP_2 C.F._2 CP_3
( , ( e C.F._3 CP_4 C.F._4 CP_5
( ), in qualità di eredi di
[...] C.F._5 CP_1
, rappresentati e difesi da Avv. Giuseppe Barile,
[...]
-parte convenuta in riassunzione- nonché
( ), rappresentata e difesa da CP_6 C.F._6
Avv. Giovanni Marangelli,
-altra parte convenuta- nonché
( , rappresentato e difeso da Controparte_7 C.F._7
Avv. Maria Domenica Paola Curri,
-altra parte convenuta- nonché
Il Giudice
Emanuele Pinto
Pagina 1 di 6 R.G. 19872/2014.
, rappresentata e difesa da Avv. Orazio Petruzzi, Parte_2
-altra parte convenuta- nonché
( ), in persona del l.r.p.t., Controparte_8 P.IVA_1 rappresentata e difesa da Avv. Dino Costanza,
-altra parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- A norma dell'articolo 281-sexies c.p.c. le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono concisamente esposte come di seguito, senza narrazione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti per manifesta superfluità (cfr. Cass. Civ., 11 maggio 2012, n. 7268).
I.1.- ha convenuto in giudizio i germani Parte_1
e Controparte_1 CP_6 Controparte_7 Parte_2
nonché al fine di dividere le masse
[...] Controparte_8 ereditarie dei defunti genitori (À: 20.12.1916 Persona_1
– Ω: 04.12.1969) e (À: 16.07.1920 – Ω: Controparte_9
02.03.1987) entrambe devolutesi per legge.
II.- La domanda non è meritevole di accoglimento.
II.1.- In via del tutto preliminare e assorbente si deve osservare che i coeredi hanno già proceduto in maniera del tutto valida ed efficace alla divisione delle masse ereditarie per cui è causa.
In atti vi è una scrittura privata del 25.01.1986 (doc. 2 fascicolo parte attrice) con cui i germani “… di CP_1 comune accordo, convengono di procedere alla divisione dei beni di proprietà dei genitori, nel seguente modo: […]”, descrivono e formano cinque quote assegnando la prima a
, e procedendo al sorteggio delle quote restanti che CP_7 vengono assegnate, la seconda a la terza ad , Parte_1 Pt_2 la quarta a e la quinta ad Nella scrittura CP_6 CP_1 privata, inoltre, si procede alla quantificazione del valore delle quote e al calcolo dei conguagli con indicazione delle modalità e dei tempi di pagamento.
Detta scrittura privata, sottoscritta da tutti i germani e non disconosciuta da alcuno, deve essere qualificata alla stregua di un contratto di divisione del tutto perfetto in
Il Giudice
Emanuele Pinto
Pagina 2 di 6 R.G. 19872/2014.
termini di validità ed efficacia inter partes. Non vi sono elementi nella scrittura dai quali poter desumere, come sostiene parte attrice, che si tratti di un contratto preliminare di divisione.
A tal proposito sono necessarie due osservazioni.
Da un lato, l'unico elemento testuale astrattamente rilevante in tal senso è quello riportato alla pagina tre della scrittura ove si legge «Le quote sono dalle parti accettate e la somma che la quota n. 5 riceverà dalla 1 e dalla 3 saranno versate al momento della stipula definitiva. Si precisa che la quota n. 1 e la quota n. 3 verseranno la somma complessiva di
£ 10.000.000 al momento dell'atto o in contanti o con effetti cambiari con scadenza a un anno dalla stipula». Tuttavia, la
“stipula definitiva” cui viene rinviato il pagamento dei conguagli non corrisponde alla “stipula del contratto definitivo” bensì a quella dell'atto pubblico cui le parti dovevano necessariamente ricorrere per rendere efficace erga omnes il contratto di divisione. A tale interpretazione si giunge non solo avendo riguardo al tenore letterale della scrittura (ove non si parla di contratto definitivo bensì di
“stipula definitiva”) bensì anche avendo riguardo alla scrittura nel suo complesso che in nessuna parte fa riferimento alla natura “preliminare” della volontà dei condividenti né tantomeno alla necessità di rinviare l'effetto tipico della divisione (che corrisponde alla realizzazione dell'apporzionamento esclusivo e non al pagamento dei conguagli che, invece, rappresentano una mera obbligazione esecutiva della divisione medesima). Anzi, in ogni parte della scrittura privata le parti manifestano la volontà di realizzare all'attualità la divisione procedendo alla formazione specifica delle quote e alle relative attribuzioni e assegnazioni, addirittura provvedendo al sorteggio per quattro delle cinque quote. Sicché non vi è dubbio alcuno che le parti abbiano inteso concludere tra loro un contratto di divisione valido ed immediatamente efficace.
In secondo luogo, è utile segnalare che quand'anche in astratto il contratto in parola fosse qualificabile alla stregua di un preliminare – ma così certamente non è come
Il Giudice
Emanuele Pinto
Pagina 3 di 6 R.G. 19872/2014.
detto supra – del pari non si potrebbe procedere alla divisione in sede giudiziale, dovendo le parti piuttosto domandare l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
II.2.- In definitiva, la scrittura privata del 25.01.1986 costituisce il titolo che regola in via contrattuale la divisione delle masse ereditarie dei genitori delle parti.
Sicché non può procedersi ad altra e differente divisione in via giudiziale poiché, tra le parti, quella comunione ereditaria non è più esistente sin da quella data. Infatti il contratto di divisione, anche avente ad oggetto immobili, soddisfa i requisiti di forma previsti dalla legge all'art. 1350 c.c. consistenti nell'atto pubblico ovvero – come è il caso di specie - nella scrittura privata.
Conseguentemente, la domanda dell'attore non è meritevole di accoglimento.
II.3.- Da ultimo è opportuno aggiungere che ai soli fini della trascrivibilità del contratto di divisione e della conseguente efficacia erga omnes, le parti dovranno ripetere l'atto in forma pubblica oppure chiedere e ottenere l'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni di cui alla scrittura privata del 25.01.1986 (accertamento che, invero, nessuna delle parti ha espressamente domandato in questo giudizio sebbene nessuna abbia formulato contestazioni né disconoscimenti).
III.- Spese e compensi di lite seguono la soccombenza a carico dell'attore che è tenuto all'integrale rifusione nei confronti dei soli convenuti che hanno domandato il rigetto della domanda ( e per essa i suoi eredi, et Controparte_1
e non anche nei confronti di quelli che hanno Parte_2 invece aderito alla richiesta di divisione ( e Controparte_7
. Altresì la rifusione deve essere disposta nei CP_6 confronti di che, per quanto non si sia opposta CP_8 alla domanda, è stata costretta a costituirsi in un giudizio rivelatosi infondato.
III.1.- In assenza di spese documentate, devono essere liquidati i soli compensi sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. avendo riguardo ai parametri
Il Giudice
Emanuele Pinto
Pagina 4 di 6 R.G. 19872/2014.
stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato in forza del valore indeterminabile della controversia, ma a bassa complessità). A norma dell'art. 4, comma I, D.M. cit. sono apportate le modifiche indicate nella seguente tabella che si rendono necessarie in ragione della effettività di quanto svolto nelle singole fasi di giudizio (con particolare riferimento alla minima attività istruttoria e alla ridotta attività decisoria) nonché in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate:
Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale
Scaglione: da € 26.000,01 ad € 52.000,00
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio € 1.701,00 / € 1.701,00
Introduttiva € 1.204,00 / € 1.204,00
Istruttoria € 1.806,00 -50% € 903,00
Decisoria € 2.905,00 -25% € 2.178,75
TOTALE € 5.986,75
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 19872/2014 introdotto da con atto di citazione Parte_1 notificato il 15.12.2014 nei confronti di Controparte_1
ed Parte_2 Controparte_7 CP_6 CP_8
ogni altra istanza o eccezione disattesa, così
[...] provvede:
1) RIGETTA ogni domanda;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
e per essa dei suoi eredi, di spese e Controparte_1 compensi di giudizio che si liquidano in € 5.986,75 oltre
R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Giuseppe Barile dichiaratosi anticipatario;
3) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
di spese e compensi di giudizio che si Parte_2 liquidano in € 5.986,75 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A.
e I.V.A. come per legge;
Il Giudice
Emanuele Pinto
Pagina 5 di 6 R.G. 19872/2014.
4) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
di spese e compensi di giudizio che Controparte_8 si liquidano in € 5.986,75 oltre R.S.F. al 15% nonché
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le altre parti del giudizio.
Così deciso in Bari, 04 novembre 2024.
Il Giudice
Emanuele Pinto
Il Giudice
Emanuele Pinto
Pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
***
Il Tribunale di Bari, nella persona del giudice Emanuele Pinto all'esito dell'udienza odierna del 04.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., chiamata per la discussione e la decisione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.; lette le note sostitutive di udienza depositate dai difensori;
pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO tra
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da Avv. Andrea Abruzzese,
-parte attrice-
e già rappresentata e difesa da Avv. Giuseppe Controparte_1
Barile,
-parte convenuta deceduta in corso di causa- nonché
( , CP_2 C.F._2 CP_3
( , ( e C.F._3 CP_4 C.F._4 CP_5
( ), in qualità di eredi di
[...] C.F._5 CP_1
, rappresentati e difesi da Avv. Giuseppe Barile,
[...]
-parte convenuta in riassunzione- nonché
( ), rappresentata e difesa da CP_6 C.F._6
Avv. Giovanni Marangelli,
-altra parte convenuta- nonché
( , rappresentato e difeso da Controparte_7 C.F._7
Avv. Maria Domenica Paola Curri,
-altra parte convenuta- nonché
Il Giudice
Emanuele Pinto
Pagina 1 di 6 R.G. 19872/2014.
, rappresentata e difesa da Avv. Orazio Petruzzi, Parte_2
-altra parte convenuta- nonché
( ), in persona del l.r.p.t., Controparte_8 P.IVA_1 rappresentata e difesa da Avv. Dino Costanza,
-altra parte convenuta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- A norma dell'articolo 281-sexies c.p.c. le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono concisamente esposte come di seguito, senza narrazione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti per manifesta superfluità (cfr. Cass. Civ., 11 maggio 2012, n. 7268).
I.1.- ha convenuto in giudizio i germani Parte_1
e Controparte_1 CP_6 Controparte_7 Parte_2
nonché al fine di dividere le masse
[...] Controparte_8 ereditarie dei defunti genitori (À: 20.12.1916 Persona_1
– Ω: 04.12.1969) e (À: 16.07.1920 – Ω: Controparte_9
02.03.1987) entrambe devolutesi per legge.
II.- La domanda non è meritevole di accoglimento.
II.1.- In via del tutto preliminare e assorbente si deve osservare che i coeredi hanno già proceduto in maniera del tutto valida ed efficace alla divisione delle masse ereditarie per cui è causa.
In atti vi è una scrittura privata del 25.01.1986 (doc. 2 fascicolo parte attrice) con cui i germani “… di CP_1 comune accordo, convengono di procedere alla divisione dei beni di proprietà dei genitori, nel seguente modo: […]”, descrivono e formano cinque quote assegnando la prima a
, e procedendo al sorteggio delle quote restanti che CP_7 vengono assegnate, la seconda a la terza ad , Parte_1 Pt_2 la quarta a e la quinta ad Nella scrittura CP_6 CP_1 privata, inoltre, si procede alla quantificazione del valore delle quote e al calcolo dei conguagli con indicazione delle modalità e dei tempi di pagamento.
Detta scrittura privata, sottoscritta da tutti i germani e non disconosciuta da alcuno, deve essere qualificata alla stregua di un contratto di divisione del tutto perfetto in
Il Giudice
Emanuele Pinto
Pagina 2 di 6 R.G. 19872/2014.
termini di validità ed efficacia inter partes. Non vi sono elementi nella scrittura dai quali poter desumere, come sostiene parte attrice, che si tratti di un contratto preliminare di divisione.
A tal proposito sono necessarie due osservazioni.
Da un lato, l'unico elemento testuale astrattamente rilevante in tal senso è quello riportato alla pagina tre della scrittura ove si legge «Le quote sono dalle parti accettate e la somma che la quota n. 5 riceverà dalla 1 e dalla 3 saranno versate al momento della stipula definitiva. Si precisa che la quota n. 1 e la quota n. 3 verseranno la somma complessiva di
£ 10.000.000 al momento dell'atto o in contanti o con effetti cambiari con scadenza a un anno dalla stipula». Tuttavia, la
“stipula definitiva” cui viene rinviato il pagamento dei conguagli non corrisponde alla “stipula del contratto definitivo” bensì a quella dell'atto pubblico cui le parti dovevano necessariamente ricorrere per rendere efficace erga omnes il contratto di divisione. A tale interpretazione si giunge non solo avendo riguardo al tenore letterale della scrittura (ove non si parla di contratto definitivo bensì di
“stipula definitiva”) bensì anche avendo riguardo alla scrittura nel suo complesso che in nessuna parte fa riferimento alla natura “preliminare” della volontà dei condividenti né tantomeno alla necessità di rinviare l'effetto tipico della divisione (che corrisponde alla realizzazione dell'apporzionamento esclusivo e non al pagamento dei conguagli che, invece, rappresentano una mera obbligazione esecutiva della divisione medesima). Anzi, in ogni parte della scrittura privata le parti manifestano la volontà di realizzare all'attualità la divisione procedendo alla formazione specifica delle quote e alle relative attribuzioni e assegnazioni, addirittura provvedendo al sorteggio per quattro delle cinque quote. Sicché non vi è dubbio alcuno che le parti abbiano inteso concludere tra loro un contratto di divisione valido ed immediatamente efficace.
In secondo luogo, è utile segnalare che quand'anche in astratto il contratto in parola fosse qualificabile alla stregua di un preliminare – ma così certamente non è come
Il Giudice
Emanuele Pinto
Pagina 3 di 6 R.G. 19872/2014.
detto supra – del pari non si potrebbe procedere alla divisione in sede giudiziale, dovendo le parti piuttosto domandare l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto.
II.2.- In definitiva, la scrittura privata del 25.01.1986 costituisce il titolo che regola in via contrattuale la divisione delle masse ereditarie dei genitori delle parti.
Sicché non può procedersi ad altra e differente divisione in via giudiziale poiché, tra le parti, quella comunione ereditaria non è più esistente sin da quella data. Infatti il contratto di divisione, anche avente ad oggetto immobili, soddisfa i requisiti di forma previsti dalla legge all'art. 1350 c.c. consistenti nell'atto pubblico ovvero – come è il caso di specie - nella scrittura privata.
Conseguentemente, la domanda dell'attore non è meritevole di accoglimento.
II.3.- Da ultimo è opportuno aggiungere che ai soli fini della trascrivibilità del contratto di divisione e della conseguente efficacia erga omnes, le parti dovranno ripetere l'atto in forma pubblica oppure chiedere e ottenere l'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni di cui alla scrittura privata del 25.01.1986 (accertamento che, invero, nessuna delle parti ha espressamente domandato in questo giudizio sebbene nessuna abbia formulato contestazioni né disconoscimenti).
III.- Spese e compensi di lite seguono la soccombenza a carico dell'attore che è tenuto all'integrale rifusione nei confronti dei soli convenuti che hanno domandato il rigetto della domanda ( e per essa i suoi eredi, et Controparte_1
e non anche nei confronti di quelli che hanno Parte_2 invece aderito alla richiesta di divisione ( e Controparte_7
. Altresì la rifusione deve essere disposta nei CP_6 confronti di che, per quanto non si sia opposta CP_8 alla domanda, è stata costretta a costituirsi in un giudizio rivelatosi infondato.
III.1.- In assenza di spese documentate, devono essere liquidati i soli compensi sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. avendo riguardo ai parametri
Il Giudice
Emanuele Pinto
Pagina 4 di 6 R.G. 19872/2014.
stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato in forza del valore indeterminabile della controversia, ma a bassa complessità). A norma dell'art. 4, comma I, D.M. cit. sono apportate le modifiche indicate nella seguente tabella che si rendono necessarie in ragione della effettività di quanto svolto nelle singole fasi di giudizio (con particolare riferimento alla minima attività istruttoria e alla ridotta attività decisoria) nonché in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate:
Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale
Scaglione: da € 26.000,01 ad € 52.000,00
FASI VALORE MEDIO VARIAZIONE IMPORTO LIQUIDATO
Studio € 1.701,00 / € 1.701,00
Introduttiva € 1.204,00 / € 1.204,00
Istruttoria € 1.806,00 -50% € 903,00
Decisoria € 2.905,00 -25% € 2.178,75
TOTALE € 5.986,75
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 19872/2014 introdotto da con atto di citazione Parte_1 notificato il 15.12.2014 nei confronti di Controparte_1
ed Parte_2 Controparte_7 CP_6 CP_8
ogni altra istanza o eccezione disattesa, così
[...] provvede:
1) RIGETTA ogni domanda;
2) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
e per essa dei suoi eredi, di spese e Controparte_1 compensi di giudizio che si liquidano in € 5.986,75 oltre
R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pagamento da eseguirsi in favore dell'Avv. Giuseppe Barile dichiaratosi anticipatario;
3) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
di spese e compensi di giudizio che si Parte_2 liquidano in € 5.986,75 oltre R.S.F. al 15% nonché C.P.A.
e I.V.A. come per legge;
Il Giudice
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Pagina 5 di 6 R.G. 19872/2014.
4) CONDANNA alla rifusione, in favore di Parte_1
di spese e compensi di giudizio che Controparte_8 si liquidano in € 5.986,75 oltre R.S.F. al 15% nonché
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le altre parti del giudizio.
Così deciso in Bari, 04 novembre 2024.
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