Ordinanza collegiale 29 luglio 2021
Sentenza 2 maggio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 02/05/2022, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/05/2022
N. 00688/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00722/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 722 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Fatano 1880 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Petrachi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Surbo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'accertamento e la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di Surbo in ordine all'istanza di rimozione delle barriere stradali esistenti su via Vittorio AG (in corrispondenza dell'intersezione con via Kennedy) in zona P.I.P. del Comune di Surbo, presentata a mezzo PEC dalla Società ricorrente in data 5 giugno 2019 e acquisita al protocollo comunale col n. 11138/2019, come integrata in data 24 ottobre 2019, e, di conseguenza, dell'obbligo del Comune di Surbo di provvedere espressamente sulla predetta istanza nonché della fondatezza della pretesa azionata, ex art. 31 comma 3 c.p.a., e, dunque, della piena assentibilità della stessa;
nonché per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità
- nei limiti dell'interesse, della nota del Comune di Surbo prot. n. 00006946 dell'8 aprile 2020, recante a oggetto «Comunicazione. Atto di significazione e invito - FATANO 1880 S.p.A. già In.T.e.r. Frutta S.p.A. di Fatano & C. S.p.A.» con cui l’Amministrazione Comunale ha riscontrato l’atto di significazione ed invito del 3 aprile 2020 formulato dalla Società ricorrente comunicando che l’Ufficio Tecnico è stato incaricato di svolgere attività tecnica di valutazione della reale possibilità di apertura alla circolazione veicolare del crocevia di che trattasi e che, appena conclusa l’emergenza COVID-19, verrà comunicata la decisione finale condivisa con la Commissione Straordinaria ed il Comando di Polizia Municipale;
- di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Fatano 1880 S.p.A. il 29 novembre 2021:
per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità:
- della nota comunale del 28 settembre 2021, recante a oggetto «Ordinanza Collegiale 1233/2021 – Ricorso 722/2020 Tar Lecce III Sez. Incombenti istruttori. – Trasmissione relazione di chiarimenti sulla vicenda»;
- di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi inclusa la nota prot. 16339/2019 del Comando di Polizia locale di Surbo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 il dott. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to V. Pignatelli in sostituzione dell'avv.to M. Petrachi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 2 luglio 2020 e depositato l’8 luglio 2020 la Società ricorrente domanda la declaratoria dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dal Comune di Surbo sull’istanza presentata a mezzo PEC in data 5 giugno 2019 e acquisita al protocollo comunale col n. 11138/2019, come integrata in data 24 ottobre 2019, con cui ha chiesto la rimozione di due barriere stradali tipo new jersey esistenti su via Vittorio AG (in corrispondenza dell'intersezione con via Kennedy) in zona P.I.P. del Comune di Surbo che impediscono l’accesso diretto carrabile al crocevia antistante al fabbricato con destinazione d’uso commerciale, contraddistinto in Catasto al fg. 24, p.lla 940, di cui è proprietaria e, conseguentemente, la condanna, previo accertamento della fondatezza della pretesa azionata ex art. 31 comma 3 c.p.a., del Comune intimato a provvedere in senso favorevole sulla predetta istanza, entro un congruo termine, se del caso, anche a mezzo di nomina di Commissario ad acta.
Ha, altresì, domandato l’annullamento o comunque, la declaratoria di nullità, nei limiti dell’interesse, della nota del Comune di Surbo prot. n. 00006946 dell’8 aprile 2020, avente ad oggetto “Comunicazione. Atto di significazione e invito - FATANO 1880 S.p.A. già In.T.e.r. Frutta S.p.A. di Fatano & C. S.p.A.” con cui l’Amministrazione Comunale ha riscontrato l’atto di significazione ed invito del 3 aprile 2020 formulato dalla Società odierna ricorrente comunicando che l’Ufficio Tecnico è stato incaricato di svolgere attività tecnica di valutazione della reale possibilità di apertura alla circolazione veicolare del crocevia di che trattasi e che, appena conclusa l’emergenza COVID-19, verrà comunicata la decisione finale condivisa con la Commissione Straordinaria ed il Comando di Polizia Municipale, nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso.
1.1 A sostegno del ricorso, deduce le censure così rubricate:
1) violazione e erronea applicazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione e erronea applicazione dell’art. 42 della Costituzione, violazione e erronea applicazione dell’art. 2, L. n. 241/90, eccesso di potere (difetto istruttorio, erronea presupposizione), violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa, violazione del principio di buona amministrazione, violazione del principio di buona fede e del giusto procedimento, violazione e erronea applicazione dell’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dell’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.
2. Non si è costituito in giudizio il Comune di Surbo.
3. All’udienza in Camera di Consiglio del 27 ottobre 2020, il Presidente, preso atto del cumulo di domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, ha disposto ex art. 32 comma 1 c.p.a. la conversione del rito da speciale in ordinario e la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio.
4. In data 19 luglio 2021 la Società ricorrente ha depositato note di udienza ex art. 4 del D.L. n. 28 del 2020 chiedendo il passaggio in decisione e l’accoglimento di tutte le richieste formulate.
5. Ad esito dell’udienza pubblica del 20 luglio 2021 questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 1233 del 29 luglio 2021, ritenuta la causa non matura per la decisione, ha disposto incombenti istruttori “ordinando Comune di Surbo, in persona del legale rappresentante pro tempore, di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, che, in particolare, precisi se l’Amministrazione Comunale si sia o meno determinata esplicitamente, alla scadenza del periodo di sospensione ex lege dei termini di durata dei procedimenti amministrativi in ragione dell’emergenza epidemiologica da Sars-COVID-19, sulla predetta istanza del 5 giugno 2019, come integrata in data 24 ottobre 2019, avanzata dalla Fatano 1880 S.p.A.; e tanto fornendo, altresì, la eventuale pertinente documentazione a comprova”.
6. In data 28 settembre 2021 il Comune di Surbo, in adempimento della prefata ordinanza collegiale istruttoria n. 1233 del 29 luglio 2021, ha depositato la richiesta relazione di chiarimenti (a firma anche del Sindaco) rappresentando che “questa Amministrazione Comunale non può provvedere alla rimozione dei due new jersey (barriere) e quindi all’apertura della strada di via AG, con accesso da via Kennedy, senza la redazione, adozione e attuazione di idoneo ed opportuno Piano urbano del Traffico”.
7. Con motivi aggiunti notificati il 29 novembre 2021 e depositati il 7 dicembre 2021, la Società ricorrente ha nuovamente domandato, in via principale, di accertare l’obbligo del Comune di Surbo di provvedere sull’istanza di rimozione delle barriere proposta dalla Fatano 1880 S.p.A. nonché di accertare la fondatezza della predetta istanza e di condannare il Comune di Surbo a provvedere, con ogni possibile sollecitudine, sulla medesima istanza di rimozione anche attraverso la nomina di Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione Comunale. In via di subordine, nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che con la nota comunale del 28 settembre 2021 recante a oggetto “Ordinanza Collegiale 1233/2021 - Ricorso 722/2020 T.A.R. Lecce III Sez. Incombenti istruttori. - Trasmissione relazione di chiarimenti sulla vicenda” il Comune di Surbo, oltre a eseguire all’ordinanza collegiale istruttoria n. 1233/2021, abbia assolto altresì all’obbligo di conclusione del procedimento avviato con l’istanza di rimozione della Società ricorrente, ha impugnato, domandandone l’annullamento, la medesima nota del Comune di Surbo del 28 settembre 2021, nonché ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi inclusa la nota prot. n. 16339/2019 del Comando di Polizia Locale.
7.1 A sostegno del ricorso per motivi aggiunti ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e erronea applicazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione e erronea applicazione dell’art. 42 della Costituzione, violazione e erronea applicazione dell’art. 2, L. n. 241/90, eccesso di potere (difetto istruttorio, erronea presupposizione), violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa, violazione del principio di buona amministrazione, violazione del principio di buona fede e del giusto procedimento. violazione e erronea applicazione dell’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dell’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23;
2) violazione e erronea applicazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione e erronea applicazione dell’art. 42 della Costituzione. violazione e erronea applicazione dell’art. 2, L. n. 241/90, violazione e erronea applicazione dell’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dell’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23. eccesso di potere (difetto istruttorio, erronea presupposizione), violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa, violazione del principio di proporzionalità, violazione del principio dell’affidamento del privato, violazione del principio di buona fede e del giusto procedimento, difetto assoluto di attribuzione;
3) violazione e erronea applicazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione e erronea applicazione dell’art. 42 della Costituzione, violazione e erronea applicazione dell’art. 2, L. n. 241/90, violazione e erronea applicazione dell’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dell’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, eccesso di potere per difetto istruttorio ed erronea presupposizione, violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa, violazione del principio di proporzionalità, violazione del principio dell’affidamento del privato, violazione del principio di buona fede e del giusto procedimento, difetto assoluto di attribuzione.
8. All’udienza pubblica del 13 aprile 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti proposti in corso di causa, è, in parte, divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a. ed è, in parte, infondato nel merito e va respinto, nei sensi appresso precisati.
2. Occorre, infatti, preliminarmente, rilevare le domande avverso il silenzio rifiuto dell’A.C. proposte ex art. 31 comma 1 e 3 c.p.a. a mezzo del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti (primo e secondo motivo di gravame) sono divenute improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il Comune di Surbo, con la nota del 28 settembre 2021 (a firma anche del Sindaco), oltre a fornire i chiarimenti richiesti in forza dell’ordinanza collegiale istruttoria di questa Sezione n. 1233 del 29 luglio 2021, ha rigettato l’istanza di che trattasi presentata dalla Società ricorrente rappresentando le ragioni ostative al suo accoglimento, così provvedendo sulla stessa e superando la lamentata inerzia. Del resto, è appena il caso di notare, a conferma della sua natura provvedimentale, che la prefata nota comunale del 28 settembre 2021 è stata oggetto di espressa impugnazione da parte della Fatano 1880 S.p.A. a mezzo di motivi aggiunti proposti il 29 novembre 2021.
Va, inoltre, evidenziato, per completezza, che, al momento della proposizione della domanda iniziale avverso il silenzio-rifiuto ex art. 31 comma 1 c.p.a. non sussisteva alcuna illegittima inerzia dell’Amministrazione Comunale intimata atteso che, come correttamente rappresentato già nella nota del Settore Servizi Tecnici - Servizi urbanistica, edilizia, manutenzione e lavori pubblici prot. n. 0006946 dell’8 aprile 2020, il decorso del termine di conclusione del procedimento amministrativo (con dies a quo il 24 ottobre 2019, data di integrazione a cura della parte ricorrente dell’originaria istanza presentata a mezzo PEC in data 5 giugno 2019 e acquisita al protocollo comunale col n. 11138/2019) risultava sospeso per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020 in ragione della emergenza epidemiologica da Sars-COVID-19, così come stabilito dall’art. 103 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con L. n. 27 del 24 aprile 2020 (periodo di sospensione peraltro successivamente prorogato al 15 maggio 2020 per effetto dell’art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23).
2.1 Parimenti improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse è la domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. proposta in seno al ricorso introduttivo avverso la nota del Comune di Surbo prot. n. 00006946 dell’8 aprile 2020, avente ad oggetto “Comunicazione. Atto di significazione e invito - FATANO 1880 S.p.A. già In.T.e.r. Frutta S.p.A. di Fatano & C. S.p.A.”, in quanto tale atto, con cui l’Amministrazione Comunale intimata ha riscontrato l’atto di significazione ed invito del 3 aprile 2020 formulato dalla Società ricorrente comunicando che l’Ufficio Tecnico era stato incaricato di svolgere attività tecnica di valutazione della reale possibilità di apertura alla circolazione veicolare del crocevia di che trattasi e che, appena conclusa l’emergenza Sars-COVID-19, sarebbe stata comunicata la decisione finale condivisa con la Commissione Straordinaria ed il Comando di Polizia Municipale, appare superato dal definitivo rigetto dell’istanza intervenuto con la già richiamata nota comunale del 28 settembre 2021.
3. La domanda di annullamento ovvero di declaratoria di nullità della nota comunale del 28 settembre 2021 formulata a mezzo di motivi aggiunti proposti il 29 novembre 2021 è, peraltro, infondata nel merito.
Con la terza doglianza dei motivi aggiunti proposti il 29 novembre 2021 si deduce l’illegittimità dell’impugnata nota comunale del 28 settembre 2021 in quanto in contrasto con i principi di buon andamento e di legalità dell’azione amministrativa i quali impongono all’Amministrazione procedente di rispondere alle istanze dei privati con un provvedimento esplicito. In particolare, secondo la difesa di parte ricorrente, la P.A., gravata dal potere-dovere di provvedere ex art. 2 della L. n. 241 del 1990 e ss.mm., non potrebbe limitarsi, come invece accaduto nel caso di specie, ad adottare un atto con cui rimanda ogni determinazione sulla istanza del cittadino ad un futuro adempimento (quale l’adozione ed attuazione di un Piano Urbano del Traffico).
Con la quarta censura dei motivi aggiunti proposti il 29 novembre 2021 si deduce l’illegittimità dell’impugnata nota comunale del 28 settembre 2021 nella parte in cui si afferma che la collocazione delle barriere ha avuto luogo per evitare pericolo alla circolazione stradale “soprattutto nel periodo delle festività pasquali e natalizie”. Detta affermazione, in particolare, non prenderebbe in considerazione il contenuto degli elaborati progettuali di parte ricorrente (e segnatamente l’integrazione progettuale del 24 ottobre 2019), che hanno proposto di prevedere su via AG il solo ingresso e non anche l’uscita dalla struttura nonché l’inserimento di rallentatori lungo via Kennedy. Il diniego opposto dall’Amministrazione Comunale intimata sarebbe, pertanto, irragionevole ed in contrasto con il principio di proporzionalità secondo cui l’Amministrazione deve adottare la misura che soddisfi l’interesse pubblico senza pregiudicare, oltre misura, l’interesse privato.
3.1 Le suddette censure, che possono essere esaminate congiuntamente stante la loro intima connessione, non colgono nel segno.
Il Tribunale, in proposito, è dell’avviso meditato che l’Amministrazione Comunale, pur se non normativamente obbligata ex art. 36 del D. Lgs. n. 285 del 1992 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada), può discrezionalmente decidere, per accertate ragioni di sicurezza della circolazione (come avvenuto nella specie), di non modificare la situazione della circolazione stradale in atto in relazione a specifiche porzioni del territorio, sino all’approvazione del Piano Urbano del Traffico riferito all’intero territorio comunale. E, infatti, da un lato, è di tutta evidenza che la modifica del regime di circolazione stradale su una porzione specifica del territorio comunale è destinata ad incidere naturaliter anche sulle zone non toccate dell’intervento e, quindi, sulle condizioni di sicurezza complessive del traffico veicolare, nel mentre solo l’adozione dello strumento del Piano Urbano del Traffico consente, ad esito di una valutazione globale ed organica, di fissare una disciplina complessiva della circolazione; dall’altro, in attesa dell’adozione di detto strumento di pianificazione, deve certamente ritenersi consentito all’Amministrazione Comunale, sulla scorta della valutazione delle specifiche circostanze di fatto, di valutare singulatim (e se del caso rigettare) istanze di modifica, di portata più limitata, del regime di circolazione stradale già vigente.
3.2 Nel caso di specie, pare, del resto, che la scelta discrezionale del Comune di Surbo di respingere, allo stato, nelle more della adozione ed attuazione di un Piano Urbano del Traffico, l’istanza presentata dalla Fatano 1880 S.p.A. non sia affetta dai vizi di irragionevolezza ed illogicità lamentati da parte ricorrente, anche in ragione della specifiche e concrete condizioni del tessuto viario che sarebbe interessato dalla rimozione delle barriere stradali e dalla apertura alla circolazione del crocevia e, in particolare, dalla circostanza che la strada di via Kennedy si presenta di ampiezza ridotta ed è, inoltre, posta nelle immediate vicinanze di un’attività commerciale (supermercato Eurospin) e del Centro Raccolta dei Rifiuti Differenziati, strutture in grado da sé di generare una cospicuo volume di traffico anche fuori del periodo delle festività pasquali e natalizie.
Criticità, queste, che non appaiono superabili, come sostenuto da parte ricorrente nell’integrazione del 24 ottobre 2019, attraverso il posizionamento di rallentatori su via Kennedy (accorgimento che, da sé, non incide in riduzione sul traffico veicolare) o attraverso la previsione su via AG del solo senso di marcia in ingresso alla struttura (soluzione che, all’evidenza, impatta sulla circolazione anche delle altre vie limitrofe e, come tale, va più opportunamente apprezzata, ad esito di una valutazione globale ed organica, in sede di adozione del P.U.T.).
3.3 Appare, in ultimo, irrilevante, attenendo unicamente al diverso profilo della disciplina urbanistica del territorio comunale, che il P.R.G. del Comune di Surbo preveda l’accesso all’area P.I.P. di che trattasi anche da via AG, attraverso l’incrocio di via Kennedy.
4. Per le ragioni sopra succintamente esposte il ricorso, integrato da motivi aggiunti in corso di causa, deve essere in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, nella restante parte, va respinto.
5. Sussistono, anche alla luce della parziale reciproca soccombenza, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti in corso di causa, come in epigrafe proposto, lo dichiara, in parte, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e, in parte, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO