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29 luglio 1990
29 luglio 1990
Art. 10. (Effetti e durata dell'autorizzazione
alle trattative) 1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'articolo 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'articolo 13 e puo' essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e puo' essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative. 2. L'autorizzazione e' soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo articolo 15.
alle trattative) 1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'articolo 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'articolo 13 e puo' essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e puo' essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative. 2. L'autorizzazione e' soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo articolo 15.
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- 1. Atto politico, offesa alla libertà di altri popoli e art. 15 CEDU nella giurisprudenza italiana in tema di fornitura di materiali d’armamentoBeatrice Bernabei · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
Sommario: 1. La fornitura di materiali d'armamento tra guerra in Ucraina e occupazione armata di Israele – 2. L'offesa alla libertà di altri popoli come condotta materiale, estromessa dalla Costituzione – 3. Un'omissione e due contraddizioni nella giurisprudenza italiana sul difetto assoluto di giurisdizione – 4. La tesi giurisprudenziale dell'atto politico nella fornitura di materiali d'armamento e i suoi effetti “creativi” di un potere costituzionalmente escluso – 5. L'unicità costituzionale che sfugge alla giurisprudenza sull'atto politico – 6. L'espunzione, dal panorama cognitivo del giudice italiano, dell'art 15 CEDU – 7. Dall'atto amministrativo sindacabile alle nullità dei …
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