Articolo 10 della Legge 9 luglio 1990, n. 185
Articolo 9Articolo 11
Versione
29 luglio 1990
Art. 10. (Effetti e durata dell'autorizzazione
alle trattative) 1. L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'articolo 9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all'articolo 13 e puo' essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e puo' essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative. 2. L'autorizzazione e' soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo articolo 15.
Entrata in vigore il 29 luglio 1990
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