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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 20/12/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 669/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice dott.ssa Emanuela Luciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 669/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IN BA e CA EN
e
IZ TE (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
IN EN
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 15/07/2025 e IZ TE hanno Parte_1 proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, da loro contratto in VINCHIATURO (CB) il 31.07.2004, trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune (anno 2004, numero 4 parte II Serie A Ufficio 1) alle condizioni riportate nel ricorso.
1 Hanno rappresentato che in data 21/09/2021 il Tribunale di Campobasso ha omologato la separazione tra i coniugi, alle condizioni riportate nell'accordo da loro sottoscritto.
All'esito dell'udienza del 19.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte, nelle quali le parti si sono riportate alle conclusioni già in atti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM ha concluso in data 16.09.2025, con parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Il Tribunale, letto il ricorso congiunto depositato dalle parti, ritenuta la propria competenza, atteso il parere favorevole del P.M., visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., osserva quanto segue.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ossia:
- decreto di omologa di separazione consensuale del 21/09/2021;
- prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione consensuale (art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970);
- mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e la chiara volontà dei divorziandi, evincibile anche dall'espressa rinuncia a comparire personalmente all'udienza preposta contenuta nel ricorso introduttivo, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le condizioni sulle quali le parti si sono accordate, contenute nel ricorso congiunto, sono conformi alla legge, e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale, di talché le predette condizioni costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, atteso che trattasi di ricorso congiunto.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e IZ TE in Vinchiaturo (CB) il 31.07.2004, trascritto nel Registro dello
[...]
Stato Civile del medesimo Comune (anno 2004, numero 4, parte II, serie A, Ufficio 1), alle condizioni tutte riportate nel ricorso congiunto, che costituiscono parte integrante della presente sentenza;
- MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396;
- SPESE compensate.
Campobasso, 19/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Luciani Dott. Enrico Di Dedda
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico Di Dedda Presidente dott.ssa Claudia Carissimi Giudice dott.ssa Emanuela Luciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 669/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IN BA e CA EN
e
IZ TE (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
IN EN
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto del 15/07/2025 e IZ TE hanno Parte_1 proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, da loro contratto in VINCHIATURO (CB) il 31.07.2004, trascritto nel Registro dello Stato Civile del medesimo Comune (anno 2004, numero 4 parte II Serie A Ufficio 1) alle condizioni riportate nel ricorso.
1 Hanno rappresentato che in data 21/09/2021 il Tribunale di Campobasso ha omologato la separazione tra i coniugi, alle condizioni riportate nell'accordo da loro sottoscritto.
All'esito dell'udienza del 19.11.2025, sostituita con il deposito di note scritte, nelle quali le parti si sono riportate alle conclusioni già in atti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM ha concluso in data 16.09.2025, con parere favorevole alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Il Tribunale, letto il ricorso congiunto depositato dalle parti, ritenuta la propria competenza, atteso il parere favorevole del P.M., visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., osserva quanto segue.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ossia:
- decreto di omologa di separazione consensuale del 21/09/2021;
- prosecuzione ininterrotta della separazione, al momento della proposizione della domanda, per almeno sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione consensuale (art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970);
- mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e la chiara volontà dei divorziandi, evincibile anche dall'espressa rinuncia a comparire personalmente all'udienza preposta contenuta nel ricorso introduttivo, evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
Le condizioni sulle quali le parti si sono accordate, contenute nel ricorso congiunto, sono conformi alla legge, e possono quindi essere integralmente recepite da questo Tribunale, di talché le predette condizioni costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, atteso che trattasi di ricorso congiunto.
2
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e IZ TE in Vinchiaturo (CB) il 31.07.2004, trascritto nel Registro dello
[...]
Stato Civile del medesimo Comune (anno 2004, numero 4, parte II, serie A, Ufficio 1), alle condizioni tutte riportate nel ricorso congiunto, che costituiscono parte integrante della presente sentenza;
- MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396;
- SPESE compensate.
Campobasso, 19/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Luciani Dott. Enrico Di Dedda
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